CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1029/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABBRICINI STEFANO con domicilio eletto in VIALE
CORASSORI N 72 41124 EN appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BERTOLANI MASSIMO con domicilio eletto in V. P. GIA. N.
466/G 41124 EN appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la società Controparte_1
ricorreva al Tribunale di Reggio Emilia proponendo azione ex art. 524
[...]
c.c. in relazione alla rinuncia all'eredità del padre da parte CP_2
con pregiudizio alle ragioni creditorie della società ricorrente.
[...]
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo il Parte_1
difetto di legittimazione attiva per mancata prova della cessione.
Con sentenza n. 596/2024 depositata il 23/05/2024 il Tribunale di Reggio
Emilia rigettava l'eccezione del convenuto e accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia della rinuncia di Parte_1
all'eredità del padre;
condannava il convenuto al Persona_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700 per spese, 6.164 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendo
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della s sentenza n.
596/2024, resa inter partes dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Lorenzo Meoli – R.G. n37/2024 pubblicata il 23.05.2024, notificata il 28/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
stante la manza di documentazione comprovante Controparte_1
l'effettiva titolarità del credito e conseguente dichiarare inammissibile il
pag. 2/7 ricorso ex art. 524 cc.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Con il primo motivo di gravame l'appellante rinnova l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte, deducendo che la documentazione indicata dal giudice a sostegno della prova della legittimazione sarebbe stata prodotta tardivamente.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non specificamente contestata la conformità del doc. 19 prodotto dalla ricorrente unitamente al ricorso introduttivo.
Insiste altresì sulla mancata produzione del contratto di cessione del credito.
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, con vittoria di spese.
A tal fine deduce l'infondatezza del primo motivo di gravame, in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la produzione dei documenti da n. 23 a n. 26 è avvenuta tempestivamente in prima udienza a fronte dell'eccezione del convenuto, evidenziando comunque che i doc. 23, 24, 25 sono stati prodotti per corroborare quanto già ricavabile dall'atto di cessione di credito e dal rinvio al sito internet di Unicredit spa;
che sono pacifiche e documentali sia l'esistenza del credito che la fideiussione resa da e che il Tribunale ha correttamente ritenuto raggiunta la prova Pt_1
della cessione del credito mediante le risultanze desumibili dalla pag. 3/7 pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, integrate dal rinvio al link ipertestuale al sito internet di Unicredit spa, dal quale è possibile visionare e scaricare l'elenco dei debiti inclusi nella cessione con Unicredit, tra cui rientra anche la posizione del debitore garantito individuato CP_3
con il codice ceri 39749333.97.
Quanto al secondo motivo di gravame, evidenzia che il doc. 19 è stato prodotto solo per comodità di lettura, essendo consultabile online sul sito di
Unicredit spa. Quanto alla mancata produzione del contratto di cessione di credito 14.7.2017, deduce che, nel caso di cessione in blocco dei crediti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
4.- L'appello va rigettato.
L'odierno appellante ha eccepito, sia in primo sia in secondo grado, il difetto di legittimazione attiva della controparte.
Ogni questione sulla tardività delle produzioni documentali offerte dall'odierno appellato a sostegno della sua legittimazione appare infondata lì dove, da un lato l'attore in primo grado ha ritualmente depositato nella prima udienza successiva alla costituzione di controparte i documenti necessari per dimostrare la propria legittimazione, proprio a seguito delle contestazioni sul punto da parte del convenuto nella sua comparsa di costituzione e, dall'altro lato, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ragion per cui il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra pag. 4/7 parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (v. Cassazione civile , sez. lav. , 01/09/2021 , n. 23721 con la quale è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).
Sulla base di tutti i documenti prodotti il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto provata la legittimazione del ricorrente in quanto cessionario del credito con una valutazione che questa Corte condivide.
In linea generale, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.
Nel caso di specie, non risulta specificamente contestata né l'esistenza del contratto di cessione (ma solo la mancata produzione del documento) né la mancanza nel credito ceduto delle caratteristiche dei crediti ceduti come indicate nell'avviso della cessione, e il primo giudice ha correttamente ritenuto provato, con argomentazioni che questa Corte condivide, che la cessione del credito sia regolarmente avvenuta sulla base della valutazione congiunta dell'avviso di pubblicazione in GU in cui si fa riferimento a tutte le posizioni deteriorate relative a finanziamenti stipulati tra il 1971 e il
2016 (stesse caratteristiche del credito ceduto), dell'elenco dei debitori pag. 5/7 inclusi nella cessione (doc. 19 ) pubblicato sul sito internet della banca in cui viene indicato il codice della posizione, del riepilogo della segnalazione alla centrale rischi in cui viene indicato il medesimo codice in riferimento alla posizione della debitrice e della dichiarazione della banca di inclusione del credito nella cessione. Va peraltro aggiunto che, a fronte del decreto ingiuntivo n. 4771 del 2015 rilasciato in favore di Unicredit s.p.a., non opposto e divenuto pertanto definitivamente esecutivo, a seguito di cessione in blocco dei crediti del 14.7.2017 da Unicredit s.p.a. a
[...]
quest'ultimo ha intimato precetto nel 2023 mai opposto Controparte_1
dagli intimati, procedendo successivamente a pignoramento presso terzi.
Il secondo motivo resta assorbito, fermo restando che lì dove il doc. 19 era reperibile sui siti internet della Banca, la contestazione di non conformità è stata legittimamente ritenuta generica non essendo stata contestata detta pubblicazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
[...]
pag. 6/7 596/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI RI GI De RO
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1029/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FABBRICINI STEFANO con domicilio eletto in VIALE
CORASSORI N 72 41124 EN appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. BERTOLANI MASSIMO con domicilio eletto in V. P. GIA. N.
466/G 41124 EN appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la società Controparte_1
ricorreva al Tribunale di Reggio Emilia proponendo azione ex art. 524
[...]
c.c. in relazione alla rinuncia all'eredità del padre da parte CP_2
con pregiudizio alle ragioni creditorie della società ricorrente.
[...]
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo il Parte_1
difetto di legittimazione attiva per mancata prova della cessione.
Con sentenza n. 596/2024 depositata il 23/05/2024 il Tribunale di Reggio
Emilia rigettava l'eccezione del convenuto e accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia della rinuncia di Parte_1
all'eredità del padre;
condannava il convenuto al Persona_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 700 per spese, 6.164 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendo
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della s sentenza n.
596/2024, resa inter partes dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Lorenzo Meoli – R.G. n37/2024 pubblicata il 23.05.2024, notificata il 28/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
stante la manza di documentazione comprovante Controparte_1
l'effettiva titolarità del credito e conseguente dichiarare inammissibile il
pag. 2/7 ricorso ex art. 524 cc.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Con il primo motivo di gravame l'appellante rinnova l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte, deducendo che la documentazione indicata dal giudice a sostegno della prova della legittimazione sarebbe stata prodotta tardivamente.
Con il secondo motivo l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non specificamente contestata la conformità del doc. 19 prodotto dalla ricorrente unitamente al ricorso introduttivo.
Insiste altresì sulla mancata produzione del contratto di cessione del credito.
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, con vittoria di spese.
A tal fine deduce l'infondatezza del primo motivo di gravame, in quanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la produzione dei documenti da n. 23 a n. 26 è avvenuta tempestivamente in prima udienza a fronte dell'eccezione del convenuto, evidenziando comunque che i doc. 23, 24, 25 sono stati prodotti per corroborare quanto già ricavabile dall'atto di cessione di credito e dal rinvio al sito internet di Unicredit spa;
che sono pacifiche e documentali sia l'esistenza del credito che la fideiussione resa da e che il Tribunale ha correttamente ritenuto raggiunta la prova Pt_1
della cessione del credito mediante le risultanze desumibili dalla pag. 3/7 pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, integrate dal rinvio al link ipertestuale al sito internet di Unicredit spa, dal quale è possibile visionare e scaricare l'elenco dei debiti inclusi nella cessione con Unicredit, tra cui rientra anche la posizione del debitore garantito individuato CP_3
con il codice ceri 39749333.97.
Quanto al secondo motivo di gravame, evidenzia che il doc. 19 è stato prodotto solo per comodità di lettura, essendo consultabile online sul sito di
Unicredit spa. Quanto alla mancata produzione del contratto di cessione di credito 14.7.2017, deduce che, nel caso di cessione in blocco dei crediti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
4.- L'appello va rigettato.
L'odierno appellante ha eccepito, sia in primo sia in secondo grado, il difetto di legittimazione attiva della controparte.
Ogni questione sulla tardività delle produzioni documentali offerte dall'odierno appellato a sostegno della sua legittimazione appare infondata lì dove, da un lato l'attore in primo grado ha ritualmente depositato nella prima udienza successiva alla costituzione di controparte i documenti necessari per dimostrare la propria legittimazione, proprio a seguito delle contestazioni sul punto da parte del convenuto nella sua comparsa di costituzione e, dall'altro lato, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ragion per cui il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra pag. 4/7 parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (v. Cassazione civile , sez. lav. , 01/09/2021 , n. 23721 con la quale è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).
Sulla base di tutti i documenti prodotti il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto provata la legittimazione del ricorrente in quanto cessionario del credito con una valutazione che questa Corte condivide.
In linea generale, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.
Nel caso di specie, non risulta specificamente contestata né l'esistenza del contratto di cessione (ma solo la mancata produzione del documento) né la mancanza nel credito ceduto delle caratteristiche dei crediti ceduti come indicate nell'avviso della cessione, e il primo giudice ha correttamente ritenuto provato, con argomentazioni che questa Corte condivide, che la cessione del credito sia regolarmente avvenuta sulla base della valutazione congiunta dell'avviso di pubblicazione in GU in cui si fa riferimento a tutte le posizioni deteriorate relative a finanziamenti stipulati tra il 1971 e il
2016 (stesse caratteristiche del credito ceduto), dell'elenco dei debitori pag. 5/7 inclusi nella cessione (doc. 19 ) pubblicato sul sito internet della banca in cui viene indicato il codice della posizione, del riepilogo della segnalazione alla centrale rischi in cui viene indicato il medesimo codice in riferimento alla posizione della debitrice e della dichiarazione della banca di inclusione del credito nella cessione. Va peraltro aggiunto che, a fronte del decreto ingiuntivo n. 4771 del 2015 rilasciato in favore di Unicredit s.p.a., non opposto e divenuto pertanto definitivamente esecutivo, a seguito di cessione in blocco dei crediti del 14.7.2017 da Unicredit s.p.a. a
[...]
quest'ultimo ha intimato precetto nel 2023 mai opposto Controparte_1
dagli intimati, procedendo successivamente a pignoramento presso terzi.
Il secondo motivo resta assorbito, fermo restando che lì dove il doc. 19 era reperibile sui siti internet della Banca, la contestazione di non conformità è stata legittimamente ritenuta generica non essendo stata contestata detta pubblicazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.
[...]
pag. 6/7 596/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 18.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI RI GI De RO
pag. 7/7