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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 521 /2024 R.G.L. promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Morbello (AL) Località Magnera n. 4, C.F. , CodiceFiscale_1
ed ai fini ed effetti del presente atto elettivamente domiciliata in
Ovada, via Gian Domenico Buffa 10/8 presso la persona e lo studio dell'Avv. Cristina Ciari che la rappresenta e difende come da procura alle liti del 18.09.2024 depositata telematicamente.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(CF Controparte_1
), in persona del suo Presidente p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall' Avv. Tommaso Parisi giusta procura generale alle liti del
22.3.2024 per notaio di Roma ed elettivamente domiciliato in Per_1
Torino alla Via Arcivescovado 9 presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: ASSEGNO SOCIALE
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente in riassunzione: come da ricorso depositato in data 04.11.2024
Per il convenuto in riassunzione: come da memoria depositata in data 25.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.06.2017 la ricorrente Parte_1
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro, l . CP_1
Ha esposto di avere presentato all' , in data 15.5.2015, CP_1 domanda diretta ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L.
335/1995; la richiesta era stata accolta e aveva percepito l'assegno di cui sopra relativamente alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2015. A partire dal mese di ottobre 2015 l'assegno non le veniva più corrisposto.
Con provvedimento del 12.04.2017 l le aveva comunicato la CP_1 revoca dell'assegno sociale di cui era stata beneficiaria dal mese di giugno 2015 al mese di settembre 2015 sulla scorta di accertamenti più approfonditi ed in particolare a seguito della separazione della stessa dal coniuge avvenuta davanti all'Ufficiale di Stato civile il
9.4.2015 nel corso della quale ella aveva dichiarato l'autosufficienza economica.
La ricorrente ha rilevato di non avere dichiarato l'autosufficienza economica ma semplicemente di non avere concordato alcun patto di trasferimento patrimoniale dopo la separazione in quanto l'ex coniuge non avrebbe potuto riconoscerle alcun mantenimento.
Ha aggiunto che le proprie condizioni economiche erano peggiorate, non solo per la mancata percezione dell'assegno sociale, ma anche perché non aveva più potuto fare affidamento sull'aiuto economico del figlio con lei convivente, artigiano autonomo, privo di occupazione
2 dal mese di novembre 2015 e costretto alla fine del 2016 a cessare la propria attività di artigiano.
Ha chiesto quindi che l' venisse condannato al versamento in CP_1
suo favore retroattivamente, a partire dalla mensilità di ottobre 2015, dell'importo mensile di € 622,83.
Si è costituito l con memoria difensiva chiedendo la reiezione CP_1
del ricorso.
All'udienza del 21.02.2018, all'esito della discussione, il Tribunale ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo di sentenza:
“1) accerta il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale, e per l'effetto, condanna l a corrispondere alla predetta l'assegno CP_1
sociale dalla data della revoca dello stesso, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità arretrate fino al saldo.
2) condanna l a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida CP_1
in euro 1.567,00 per compenso professionale, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge”.
In particolare, il Giudice di prime cure è pervenuto all'accoglimento del ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
a) l'unico presupposto del diritto all'assegno sociale, previsto dall'art. 3, commi 6 e 7, l. 335/1995 per i soggetti di età superiore a 65 anni,
è costituito dal mancato superamento delle soglie reddituali previste dalla legge, quale presunzione iuris et de iure dello stato di bisogno;
b) in proposito nessun rilievo assumono la rinuncia al mantenimento ovvero le eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che “tali affermazioni risultano spesso formulate per evitare
l'alea e le spese di un eventuale giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso”;
c) né dalla legge n. 335 del 1995 è evincibile l'obbligo dell'interessato
3 di rivolgersi preventivamente al nucleo familiare, per il conseguimento di un contributo economico o alimentare, e solo in
CP_ subordine all' ; CP_ d) nella specie, l non aveva chiesto di provare il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge o un intento fraudolento e, pertanto, non potendo le dichiarazioni della ricorrente in sede di separazione consensuale apparire di per sé preclusive ai fini di causa, la pretesa era fondata, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento dell'assegno sociale a decorrere dalla data della revoca dello stesso, con interessi legali sulle mensilità arretrate.
Avverso la sentenza (n.61/2018) l' ha proposto appello. CP_1
Con un unico articolato motivo di appello ha eccepito la violazione e la falsa applicazione della disciplina dell'assegno sociale di cui all'art. 3 l. 335/1995, per avere il Tribunale da un lato ritenuto che fosse
CP_ onere dell' fornire la prova del superamento della soglia reddituale, omettendo altresì di considerare che a tal fine andavano computati i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposte, e dall'altro escluso il rilievo della mancata attivazione della ricorrente, in sede di separazione consensuale o di successiva modifica, per conseguire il contributo al mantenimento da parte del coniuge . Parte_2
CP_ Sotto quest'ultimo profilo, l ha eccepito che questi era titolare di trattamento pensionistico con rateo mensile di € 931,14 e che nell'anno 2015 aveva dichiarato che la moglie, benché già separata dal mese di aprile, era stata fiscalmente a proprio carico fruendo delle relative detrazioni.
Ha resistito l'appellata.
Con la sentenza n.596/2018, la Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell'attuale ricorrente volta ad ottenere il ripristino dell'assegno sociale revocato
4 per avere rinunciato al mantenimento in sede di separazione consensuale.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso in Cassazione
[...]
con due motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui ha Pt_1
resistito l' con controricorso. CP_1
Con ordinanza n.2275/2024 la Suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo, con la seguente motivazione:
“questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020,
n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;
in particolare si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art. 3 della legge implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per
5 cui l'eventuale intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 11353 del
2004. Conseguentemente, la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità”.
Riassume il giudizio assumendo le seguenti Parte_1
conclusioni:
“in conformità al dettato dell'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione -Sezione Lavoro- del 18.01.2024, pubblicata il
13.08.2024 (n. R.G. 20193/2019; n. sezionale 236/2024, racc. Gen.
22757/2024), rigettare ogni contraria istanza, e per l'effetto condannare l ad erogare l'assegno sociale a favore della CP_1
OR con decorrenza dall'ottobre del 2015, Parte_1 nella misura dell'importo mensile stabilito ed erogato per ogni anno di riferimento e/o nel diverso importo che codesta Corte riterrà opportuno di determinare.
Con vittoria di spese e compensi professionali per tutti e tre i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio”.
Si è costituito anche in questo grado di giudizio l , assumendo le CP_1
seguenti conclusioni:
“Si conclude, pertanto, perché, sia integralmente riformata la sentenza n.61/2018 resa dal Tribunale di Alessandria in funzione di giudice del lavoro e, per l'effetto, siano respinte le domande tutte formulate da controparte. Vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 20.03.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 1.
Ritiene il Collegio che il ricorso in riassunzione meriti accoglimento, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio.
Ora, l nell'atto di appello aveva sostenuto che “la mancata CP_1
cognizione relativa agli elementi di fatto che il giudice avrebbe potuto tenere in considerazione … è stata causata proprio dal comportamento degli ex coniugi i quali, nel dichiararsi … autosufficienti … e liberamente rinunciando all'assistenza reciproca, hanno di fatto manlevato il Giudice dall'obbligo di verificare se ed in quale misura, la parte più debole … avrebbe avuto titolo alla domanda di assegno divorzile”, essendo immotivata la sentenza di 1° nella parte in cui sosterrebbe che “l' non avrebbe fornito alcun CP_1
elemento di contestazione in ordine alle allegazioni reddituali della ricorrente”.
In realtà il primo Giudice ha correttamente statuito nell'ambito degli elementi richiesti dalla normativa evidenziando che:
“Spetta al soggetto che richiede l'assegno sociale dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. n. 23477/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di non disporre di alcuna fonte di reddito e di non essere titolare di immobili, oltre alla casa di abitazione familiare.
La ricorrente ha allegato anche fatti sopravvenuti alla prima richiesta di assegno sociale derivanti dalla perdita del lavoro del figlio con lei convivente”…..
L' non ha peraltro specificamente contestato le allegazioni della CP_1
ricorrente, non avendo chiesto di provare che la ricorrente disponesse di fonti di reddito (da lavoro, o immobiliari, o di altro genere), né potendo la ricorrente fornire una prova negativa. Le
7 contestazioni dell' si incentrano, quindi, sulla circostanza che la CP_1
ricorrente, in sede di separazione dal marito , abbia Parte_2 dichiarato l'autosufficienza economica.
Ad avviso dell' , detta dichiarazione, concretando una rinuncia CP_1
al diritto al mantenimento, impedirebbe di ravvisare lo stato di bisogno, quest'ultimo considerato come requisito costitutivo della pretesa azionata, disgiunto dal requisito reddituale.
Tale assunto non può essere condiviso.
A prescindere dalla circostanza che la ricorrente abbia o meno rinunciato all'assegno di mantenimento per la difficoltà di riscuotere lo stesso, va evidenziato che l'art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del
1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale". Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie non specificamente contestate (in tal senso, Trib. Catania, ord.
20.12.2016; Trib. Napoli, 30.11.2016). Del resto, in relazione alla pensione sociale di cui all'art. 26 comma 1 L. 153/1969 (oggi sostituita appunto dall'assegno sociale), la cui erogazione era pure subordinata al possesso di requisiti reddituali (“reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche”), la Suprema Corte aveva ritenuto che lo stato di bisogno rilevante ai fini della concessione della provvidenza assistenziale fosse solo quello definito dalla legge sulla base dell'oggettivo criterio reddituale (v.
Cass. civ. sez. lav. n. 3958/2001, secondo cui “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso
8 ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”.
Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare
l'alea e le spese di un eventuale giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso (in tal senso, v. Trib. Vallo della Lucania Sez. lavoro, Sent., 17/09/2014;
Trib. Catania, 20.12.2016).
Del resto, la richiesta di contributo economico al coniuge non costituisce circostanza rilevante e prodromica ai fini dell'ottenimento dell'assegno, poiché, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente indicati, che il soggetto interessato si rivolga
CP_ in primis al nucleo familiare e solo in subordine all' (così Trib.
Milano, Sez. lavoro, 28-01-2015; Trib. Bari, 26.1.2017). In conclusione, in assenza di elementi volti a provare il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, e non potendo le dichiarazioni rese in sede di separazione consensuale apparire di per sé preclusive ai fini di causa né essendo emersi elementi tali da far ritenere un intento fraudolento della ricorrente, deve essere riconosciuto in capo alla stessa il diritto all'ottenimento della prestazione invocata, con i relativi accessori, come per legge, dalla
9 revoca del medesimo.(pagine 5-6-7-8).
Motivazione pienamente conforme a quanto statuito nell'ordinanza remittente.
2.
L' ha evidenziato che dalla visura del modello 730-3 presentata CP_1
dal (coniuge della ), con riferimento ai redditi Parte_2 Pt_1
percepiti nel 2015, era altresì emerso che lo stesso, anche successivamente al momento della separazione (9 aprile 2015), aveva dichiarato di avere fiscalmente a carico il coniuge tant'è che lo stesso aveva indicato in 12 mesi il carico relativo alla ricorrente ed in
€ 704,00 l'ammontare della detrazione d'imposta da esso derivante.
Tuttavia, l , a prescindere da tale allegazione (con relativa CP_1
produzione documentale), come ritenuto dal Giudice di prime cure, non ha svolto nessun accertamento in merito alle reali condizioni economico reddituali in capo alla OR . Condizioni Pt_1
denunciate dalla ricorrente in base alle quali avrebbe dovuto certamente erogare un minimo di assegno sociale a favore della medesima.
Infatti, l oltre a non avere mai effettuato alcun tipo di verifica in CP_1
merito alla effettiva situazione reddituale della ricorrente in riassunzione non ha nemmeno controllato le condizioni di vita della medesima;
accertando ad esempio il luogo effettivo di residenza al fine di verificare (ad esempio) la non coincidenza cone quello del
GN . Parte_2
L'Istituto si è così limitato a dare validità unicamente all'accordo di separazione senza invece accertare se, anche a fronte del possibile riconoscimento di una qualche somma da parte dell'ex marito, la
OR avesse comunque diritto a ricevere l'assegno Pt_1
sociale e quindi provvedendo a calcolarne e determinarne l'esatto valore.
10 Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata con conseguente reiezione dell'appello.
L dovrà così erogare l'assegno sociale alla ricorrente con CP_1 decorrenza dall'ottobre 2015 nella misura spettante, si deve dare atto che con riferimento all'anno 2015 (il modello 730/2016 prodotto dall è relativo alla dichiarazioni dei redditi 2015) il coniuge CP_1
della ricorrente in riassunzione aveva dichiarato di avere fiscalmente a carico la OR;
tant'è che lo stesso aveva indicato in 12 Pt_1 mesi il carico relativo alla ricorrente per la somma di € 704,00 e di ciò dovrà tenere conto l nella quantificazione della provvidenza. CP_1
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza stante la reiezione dell'appello, sul punto si deve rilevare che la OR era Pt_1
stata ammessa al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria del 13.07.2017.
Successivamente, aveva nuovamente richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per potere proporre ricorso in
Cassazione avverso la sentenza di questa Corte territoriale n.596/2018 -pubblicata il 07/01/2019 nel procedimento N. RG
206/2018, venendo ammessa con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 21.02.2019.
Ora, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. se la parte ammessa risulta soccombente non può utilizzare il beneficio per la impugnazione.
Nel nostro caso la ricorrente deve essere ritenuta ammessa al gratuito patrocinio anche nel presente giudizio di rinvio essendo stato accolto il suo ricorso dalla Suprema Corte avverso la sentenza impugnata.
Si rammenta che la Suprema Corte ha affermato che il gratuito
11 patrocino è un diritto soggettivo della parte e il difensore è privo del potere di rinunciarvi" (Cassazione ordinanza n. 31928/2023).
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio, tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (così Cass., sez. un., n. 8561/2021). Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese va pertanto disposta – ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. 115/2002 – in favore dello
Stato e il difensore dovrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.
Pertanto, l dovrà essere condannato a rimborsare allo Stato le CP_1 spese di lite, che per il primo grado e per l'appello vengono liquidate come da sentenze, per il giudizio in cassazione in € 3.082,00 e per il giudizio di rinvio in € 3966,00.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
condanna l a rimborsare allo Stato le spese di lite, che per il CP_1 primo grado e per l'appello vengono liquidate come da sentenze, per il giudizio di cassazione in € 3.082 e per il giudizio di rinvio in €
3.966.
Così deciso all'udienza del 20.3.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Piero Rocchetti
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