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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 06/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VALERIA FERRI parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BERTOLETTI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Cremona il 30/06/2007
e dalla loro unione sono nati il 03/07/2008 a Manerbio il figlio e il Per_1
27/07/2014 a Cremona il figlio . Per_2
Questo Tribunale, con sentenza n. 468/2022, dichiarava la separazione personale delle parti, con addebito al sig. con la stessa Controparte_1 disponeva: l'affido condiviso dei figli e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori di Euro 300,00 Pt_1
(per un totale si euro 600,00 mensili) a carico del sig. la Controparte_1 ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie relative ai figli minori come da Protocollo del Tribunale di Cremona;
le modalità di esercizio del diritto di visita paterno come da accordi tra le parti e comunque secondo le modalità stabilite dal Tribunale.
Con ricorso depositato il 02/08/2024, parte ricorrente ha adito il presente
Tribunale per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione e chiedendo altresì di disporre l'assegnazione a proprio favore del 100% dell'assegno unico per i figli, con vittoria di spese e compensi professionali. Si è costituita regolarmente la controparte, la quale ha manifestato piena adesione alle conclusioni della ricorrente, sicché all'udienza del 12/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, in quanto sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b) l. 898/1970: fra le parti è stata pronunciata sentenza di separazione;
dalla prima udienza di comparizione per la separazione giudiziale sono decorsi ben oltre 12 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 1379/2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1
, matrimonio contratto in Cremona il 30/06/2007 Controparte_1
e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cremona al n.
62 Parte II Serie A anno 2007; alle seguenti condizioni:
- i figli minori della coppia e sono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ai genitori e collocati prevalentemente presso la madre
Parte_1
- la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra Parte_1
- i diritti di visita paterni seguiranno gli accordi che raggiungeranno le parti e comunque secondo le seguenti modalità: fine settimana alternati;
un giorno infrasettimanale con pernotto nel weekend di permanenza presso la madre;
vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane anche con consecutive nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno fermi restando i diversi accordi tra
i genitori;
vacanze natalizie e pasquali: i minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ad anni alternati, con ciascun genitore – e così dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, oltre a tre giorni consecutivi nel periodo pasquale;
saranno regolati alternativamente anche gli ulteriori giorni di festa ed i ponti;
- dispone proseguirsi il monitoraggio del nucleo familiare da parte del servizio sociale competente;
- il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori mediante versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuno (e così €
600,00 mensili complessivi di cui € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento di ed € 300,00 a titolo di contributo al Per_1 mantenimento di ), oltre a rivalutazione ISTAT annuale;
Per_2 - le spese straordinarie relative ai figli minori e saranno Per_1 Per_2 suddivise al 50% tra i genitori con applicazione del protocollo adottato dal Tribunale di Cremona;
- la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico per i figli Pt_1 minori.
- dichiara le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 22/02/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona;