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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 23 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 632 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Iacovo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Di Iacovo in Corigliano – Rossano alla Via San Francesco D'Assisi n. 10 dell'area urbana di Corigliano,
Appellante
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro–tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini, tutti dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso lo studio del secondo in Catanzaro via Vittorio Veneto, 60 elettivamente domiciliati,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 2065/21 emessa dal Tribunale di Castrovillari,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 dicembre 2021. Indennità.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo 1. Viene appellata la sentenza con la quale il primo Giudice ha respinto il ricorso con il quale si richiedeva l'accertamento del diritto a percepire l'indennizzo per infortunio sul lavoro nella misura del danno biologico pari al 7%.
2. Il Tribunale ha così esposto in sentenza:
<<…Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva:
- di avere subito un infortunio mentre espletava attività lavorativa, in data 26.1.2012;
- Che a causa di tale infortunio l' aveva riconosciuto un danno biologico CP_1
permanente, indennizzabile in misura del 1%.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' a corrispondere l'indennizzo per un CP_1
danno biologico permanente, in misura del 7%, con accessori di legge e vittoria spese di lite. Chiedeva accertarsi anche la durata dell'inabilità temporanea assoluta per giorni 44.
L' concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata ctu medico-legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è discussa e decisa.
°°°
La domanda è infondata e va rigettata.
Espletata ctu è risultato un danno non indennizzabile, poichè quantificato in misura del 5,5 %. È risultata anche la durata dell'inabilità temporanea assoluta per giorni
48, ma in ricorso se né è chiesto il riconoscimento per giorni 44.
Orbene, premesso che la CTU appare esaustiva ed evidenzia un corretto percorso argomentativo e una corretta applicazione delle tabelle, si conclude come in dispositivo.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta il danno biologico in misura del 5,5%;
- rigetta la domanda avente ad oggetto l'indennizzo per danno biologico permanente;
- riconosce postumi indennizzabili ITA per giorni 44 e condanna l' a CP_1
corrispondere le relative somme eventualmente non ancora corrisposte, con accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
- compensa le spese.
3. Di questa decisione si duole il e contesta al Giudice di aver Parte_1
sbagliato, in primis, a tollerare il deposito tardivo delle osservazioni del ctp dell' CP_1
(asseritamente mai nominato), alla prima consulenza (CTU dott. ), e di Per_1
conseguenza essersi determinato a disporre la rinnovazione della perizia sulla base di quelle osservazioni tardive.
3.a. Poi contesta le altre due consulenze, ribadendo le medesime osservazioni già rappresentate in primo grado e cioè che il consulente non aveva utilizzato le tabelle
, e chiede alla Corte di disporre la rinnovazione della Consulenza. CP_1
4. L' si è costituito in questo grado contestando le deduzioni CP_1
dell'appellante ed evidenziando che le conclusioni, poi recepite in sentenza, cui è giunto il Consulente del Giudice già contenevano le risposte alle osservazioni del ricorrente, che costituiscono i medesimi motivi di gravame.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Per quanto di interesse deve essere evidenziato che col gravame l'appellante chiede la rinnovazione della consulenza tecnica ritenendo che soltanto la prima delle tre disposte in primo grado sia appropriata ed è stata ingiustamente disattesa dal
Tribunale che invece ha rinnovato l'esame peritale affidando l'incarico ad altri ausiliari i quali, tutti e due, avrebbero commesso errori consistiti non tanto nel riconoscimento della patologia sofferta, bensì nell'utilizzo di tabelle inappropriate per la valutazione del danno biologico.
III. Il Collegio ha preso in esame gli elaborati e concorda con il primo Giudice nel ritenere che il CTU da ultimo nominato, dott. abbia risposto ai quesiti che gli CP_2 erano stati rivolti in modo appropriato e pertinente e la sua consulenza è stata correttamente posta a fondamento della sentenza appellata che pertanto deve essere confermata.
IV. Scrive il CTU nell'elaborato peritale:
<<…Il sig. ha riportato in data 19/07/2013 in seguito ad infortunio sul Parte_1
lavoro: “Trauma distorsivo collo-piede dx con lacerazione del legamento peroniero- astragalico anteriore ".
L'infortunio ha determinato un danno alla caviglia con postumi consistenti in algia alla deambulazione con lieve zoppia e deficit funzionali.
Come si evince dalla visita medica, è presente a tutt'oggi dolenzia in sede calcaneare con lieve limitazione funzionale dell'articolarità della TT di dx e sfumata zoppia, lieve edema.
Le vigenti tabelle infortunistiche dell' non prevedono codici da applicare al CP_1
danno riportato dal sig. . Parte_1
Non si possono applicare i codici 293 e 294 delle tabelle di cui al decreto CP_1
38/2000 in quanto non risulta anchilosi (rigidità) della caviglia.
Non avendo riscontro nelle tabelle , ho consultato le tabelle del DL CP_1
03/07/2003 (valutazione del danno 2-5%) e la Guida alla valutazione medico-legale dell'Invalidità Permanente del 2015 (valutazione Persona_2
del danno 4-8%).
Considerato che i movimenti articolari della tibio-astragalica sono limitati di 1/5 in via antalgica, con stazione eretta possibile e senza appoggio, deambulazione con sfumata zoppia, in via equitativa si può considerare una percentuale invalidante del
5,5%.
In conclusione il sig. ha riportato in data 26/01/2012: Parte_1
"Trauma distorsivo collo-piede dx con lacerazione del legamento peroniero- astragalico anteriore".
Sulla scorta degli elementi emersi dalla valutazione della documentazione sanitaria in atti, dall'esame clinico, e dalla documentazione esibitami alla visita, risulta che il sig. in seguito all'infortunio sul lavoro, ha un danno biologico con Parte_1 invalidità permanente del 5,5% (cinque,cinque %). Il periodo di ITA è di 48
(quarantotto) gg.
Risposta ai quesiti:
a) La causa che ha determinato l'infortunio denunciato dalla parte ricorrente è dipesa dall'infortunio sul lavoro;
b) sono scaturiti postumi di ITA, per un totale di
48 (quarantotto) giorni;
c) sono scaturiti postumi di danno biologico quantificati in percentuale del 5,5 (cinque,cinque) % in seguito all'infortunio sul lavoro del
26/01/2012".
In data 21/09/2021giungevano note da parte del dott. dirigente medico Per_3
, tramite l'avv. Arcidiacono, con la conferma, in buona sostanza, dell'invalidità CP_1
indicata nella bozza peritale del 5,5%.
In data 08/10/2021 pervenivano al sottoscritto osservazioni alla bozze peritale da parte dell'avv. Di Iacovo, legale del sig. con la richiesta del Parte_1
riconoscimento di postumi di danno biologico, quantificabili nella misura dell'8/10%
(otto/dieci%) in virtù della ponderazione.
L'avv. Di Iacovo contestava la percentuale invalidante riconosciuta del 5,5% in quanto ottenuta con riferimento alle tabelle dell'invalidità permanente del
[...]
omettendo di dire che oltre a queste tabelle ho consultato Persona_4
anche le tabelle di cui al DL 03/07/2003.
L'avv. Di Iacovo sostiene, nelle sue osservazioni, che le tabelle da tenere in considerazione sono le tabelle di cui al decreto 38/2000, ed i relativi codici CP_1
293 (12%) e 294 (15%) che considerano postumi invalidanti in anchilosi (rigidità), non presente nel caso del sig. Parte_1
Invero lo stesso CTP del sig. , dott. riconosceva una invalidità Parte_1 Per_5
permanente del 7% e non ha riscontrato anchilosi nel periziato e non ha mosso alcuna obiezione alla bozza peritale, pur avendone pieno merito.
Confermo, pertanto, non essendoci i danni consistenti in anchilosi in sede di trauma,
l'invalidità del 5,5% e l'invalidità temporanea totale di giorni 48. V. Deve, quindi, alla luce di quanto già espresso in perizia, evidenziarsi che le medesime ragioni di doglianza in appello hanno già avuto risposta dal CTU del primo grado e non sono stati dedotti altri fatti idonei a sconfessare quanto già accertato.
V.a. Tanto perché non è stata riscontrata e diagnosticata “anchilosi” della caviglia e pertanto correttamente non si è fatto riferimento ai codici delle tabelle invocati CP_1
dall'appellante.
VI. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza, con le conseguenze che le spese del grado seguono la soccombenza e che debba darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 22 giugno 2022, avverso la Sentenza n.
[...]
2065/21 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 dicembre 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 10 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 23 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 632 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Iacovo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Di Iacovo in Corigliano – Rossano alla Via San Francesco D'Assisi n. 10 dell'area urbana di Corigliano,
Appellante
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro–tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini, tutti dell'Ufficio Legale dell'Ente, presso lo studio del secondo in Catanzaro via Vittorio Veneto, 60 elettivamente domiciliati,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 2065/21 emessa dal Tribunale di Castrovillari,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 dicembre 2021. Indennità.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo 1. Viene appellata la sentenza con la quale il primo Giudice ha respinto il ricorso con il quale si richiedeva l'accertamento del diritto a percepire l'indennizzo per infortunio sul lavoro nella misura del danno biologico pari al 7%.
2. Il Tribunale ha così esposto in sentenza:
<<…Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva:
- di avere subito un infortunio mentre espletava attività lavorativa, in data 26.1.2012;
- Che a causa di tale infortunio l' aveva riconosciuto un danno biologico CP_1
permanente, indennizzabile in misura del 1%.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi l' a corrispondere l'indennizzo per un CP_1
danno biologico permanente, in misura del 7%, con accessori di legge e vittoria spese di lite. Chiedeva accertarsi anche la durata dell'inabilità temporanea assoluta per giorni 44.
L' concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata ctu medico-legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è discussa e decisa.
°°°
La domanda è infondata e va rigettata.
Espletata ctu è risultato un danno non indennizzabile, poichè quantificato in misura del 5,5 %. È risultata anche la durata dell'inabilità temporanea assoluta per giorni
48, ma in ricorso se né è chiesto il riconoscimento per giorni 44.
Orbene, premesso che la CTU appare esaustiva ed evidenzia un corretto percorso argomentativo e una corretta applicazione delle tabelle, si conclude come in dispositivo.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta il danno biologico in misura del 5,5%;
- rigetta la domanda avente ad oggetto l'indennizzo per danno biologico permanente;
- riconosce postumi indennizzabili ITA per giorni 44 e condanna l' a CP_1
corrispondere le relative somme eventualmente non ancora corrisposte, con accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
- compensa le spese.
3. Di questa decisione si duole il e contesta al Giudice di aver Parte_1
sbagliato, in primis, a tollerare il deposito tardivo delle osservazioni del ctp dell' CP_1
(asseritamente mai nominato), alla prima consulenza (CTU dott. ), e di Per_1
conseguenza essersi determinato a disporre la rinnovazione della perizia sulla base di quelle osservazioni tardive.
3.a. Poi contesta le altre due consulenze, ribadendo le medesime osservazioni già rappresentate in primo grado e cioè che il consulente non aveva utilizzato le tabelle
, e chiede alla Corte di disporre la rinnovazione della Consulenza. CP_1
4. L' si è costituito in questo grado contestando le deduzioni CP_1
dell'appellante ed evidenziando che le conclusioni, poi recepite in sentenza, cui è giunto il Consulente del Giudice già contenevano le risposte alle osservazioni del ricorrente, che costituiscono i medesimi motivi di gravame.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Per quanto di interesse deve essere evidenziato che col gravame l'appellante chiede la rinnovazione della consulenza tecnica ritenendo che soltanto la prima delle tre disposte in primo grado sia appropriata ed è stata ingiustamente disattesa dal
Tribunale che invece ha rinnovato l'esame peritale affidando l'incarico ad altri ausiliari i quali, tutti e due, avrebbero commesso errori consistiti non tanto nel riconoscimento della patologia sofferta, bensì nell'utilizzo di tabelle inappropriate per la valutazione del danno biologico.
III. Il Collegio ha preso in esame gli elaborati e concorda con il primo Giudice nel ritenere che il CTU da ultimo nominato, dott. abbia risposto ai quesiti che gli CP_2 erano stati rivolti in modo appropriato e pertinente e la sua consulenza è stata correttamente posta a fondamento della sentenza appellata che pertanto deve essere confermata.
IV. Scrive il CTU nell'elaborato peritale:
<<…Il sig. ha riportato in data 19/07/2013 in seguito ad infortunio sul Parte_1
lavoro: “Trauma distorsivo collo-piede dx con lacerazione del legamento peroniero- astragalico anteriore ".
L'infortunio ha determinato un danno alla caviglia con postumi consistenti in algia alla deambulazione con lieve zoppia e deficit funzionali.
Come si evince dalla visita medica, è presente a tutt'oggi dolenzia in sede calcaneare con lieve limitazione funzionale dell'articolarità della TT di dx e sfumata zoppia, lieve edema.
Le vigenti tabelle infortunistiche dell' non prevedono codici da applicare al CP_1
danno riportato dal sig. . Parte_1
Non si possono applicare i codici 293 e 294 delle tabelle di cui al decreto CP_1
38/2000 in quanto non risulta anchilosi (rigidità) della caviglia.
Non avendo riscontro nelle tabelle , ho consultato le tabelle del DL CP_1
03/07/2003 (valutazione del danno 2-5%) e la Guida alla valutazione medico-legale dell'Invalidità Permanente del 2015 (valutazione Persona_2
del danno 4-8%).
Considerato che i movimenti articolari della tibio-astragalica sono limitati di 1/5 in via antalgica, con stazione eretta possibile e senza appoggio, deambulazione con sfumata zoppia, in via equitativa si può considerare una percentuale invalidante del
5,5%.
In conclusione il sig. ha riportato in data 26/01/2012: Parte_1
"Trauma distorsivo collo-piede dx con lacerazione del legamento peroniero- astragalico anteriore".
Sulla scorta degli elementi emersi dalla valutazione della documentazione sanitaria in atti, dall'esame clinico, e dalla documentazione esibitami alla visita, risulta che il sig. in seguito all'infortunio sul lavoro, ha un danno biologico con Parte_1 invalidità permanente del 5,5% (cinque,cinque %). Il periodo di ITA è di 48
(quarantotto) gg.
Risposta ai quesiti:
a) La causa che ha determinato l'infortunio denunciato dalla parte ricorrente è dipesa dall'infortunio sul lavoro;
b) sono scaturiti postumi di ITA, per un totale di
48 (quarantotto) giorni;
c) sono scaturiti postumi di danno biologico quantificati in percentuale del 5,5 (cinque,cinque) % in seguito all'infortunio sul lavoro del
26/01/2012".
In data 21/09/2021giungevano note da parte del dott. dirigente medico Per_3
, tramite l'avv. Arcidiacono, con la conferma, in buona sostanza, dell'invalidità CP_1
indicata nella bozza peritale del 5,5%.
In data 08/10/2021 pervenivano al sottoscritto osservazioni alla bozze peritale da parte dell'avv. Di Iacovo, legale del sig. con la richiesta del Parte_1
riconoscimento di postumi di danno biologico, quantificabili nella misura dell'8/10%
(otto/dieci%) in virtù della ponderazione.
L'avv. Di Iacovo contestava la percentuale invalidante riconosciuta del 5,5% in quanto ottenuta con riferimento alle tabelle dell'invalidità permanente del
[...]
omettendo di dire che oltre a queste tabelle ho consultato Persona_4
anche le tabelle di cui al DL 03/07/2003.
L'avv. Di Iacovo sostiene, nelle sue osservazioni, che le tabelle da tenere in considerazione sono le tabelle di cui al decreto 38/2000, ed i relativi codici CP_1
293 (12%) e 294 (15%) che considerano postumi invalidanti in anchilosi (rigidità), non presente nel caso del sig. Parte_1
Invero lo stesso CTP del sig. , dott. riconosceva una invalidità Parte_1 Per_5
permanente del 7% e non ha riscontrato anchilosi nel periziato e non ha mosso alcuna obiezione alla bozza peritale, pur avendone pieno merito.
Confermo, pertanto, non essendoci i danni consistenti in anchilosi in sede di trauma,
l'invalidità del 5,5% e l'invalidità temporanea totale di giorni 48. V. Deve, quindi, alla luce di quanto già espresso in perizia, evidenziarsi che le medesime ragioni di doglianza in appello hanno già avuto risposta dal CTU del primo grado e non sono stati dedotti altri fatti idonei a sconfessare quanto già accertato.
V.a. Tanto perché non è stata riscontrata e diagnosticata “anchilosi” della caviglia e pertanto correttamente non si è fatto riferimento ai codici delle tabelle invocati CP_1
dall'appellante.
VI. Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza, con le conseguenze che le spese del grado seguono la soccombenza e che debba darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 22 giugno 2022, avverso la Sentenza n.
[...]
2065/21 emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 dicembre 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 10 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale