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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 1894/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), n.q. di procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rubino
[...]
Ricorrente
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita La Boria del
Foro di Gela
Resistente
E
, e n.q. di Parte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Rubino
Intervenienti
OGGETTO: disabilità gravissima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , quale procuratrice speciale e moglie di Parte_1 [...]
, esponeva: - di aver presentato, in data 16.01.2023, istanza per l'accesso al Parte_2
beneficio economico previsto dalla L.R. n. 4/2017 e successivi provvedimenti, per i soggetti affetti da disabilità gravissima e, a tal fine, documentava che il marito era stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 e percepiva l'indennità di accompagnamento, chiedendo pertanto di accertare, tramite verifica da parte dell'unità di
Cont valutazione multidimensionale dell' le condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3
D.M. 26/9/16 lettera c) in relazione alle patologie da cui era affetto;
- che, sebbene l'allegata documentazione medica dimostrasse che il quadro clinico del ricorrente rientrava nel quadro previsto dai provvedimenti sopra citati, la Commissione Medica dell'Unità di Valutazione
1 Cont Multidimensionale dell di , con lettera ritirata dalla in data 31.10.2023, CP_1 Pt_1
comunicava che il non era stato riconosciuto disabile gravissimo, così precludendo Pt_2
il diritto al godimento del beneficio richiesto.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “in via principale, accertare e dichiarare, sulla base delle risultanze di apposita consulenza tecnica
d'ufficio, della documentazione medica prodotta e di quella già allegata alla domanda amministrativa, che al sig. ai sensi dell'art. 3 D.M. 26/9/16, va Parte_2 riconosciuto lo stato di soggetto affetto da disabilità gravissima”; 2) “condannare conseguentemente l' alla erogazione del Parte_3
beneficio di cui al D.P.R.S. 532/Gab/2017, compresi i ratei maturati e maturandi fin dalla data di spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo”.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore), la quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di , la quale aveva dichiarato di agire quale procuratrice speciale di Parte_1 [...]
nonostante la procura speciale facesse riferimento ad attività differenti dalla Parte_2
possibilità di incardinare l'odierno giudizio;
che, difatti, la procura era stata conferita da
[...]
solo ed esclusivamente per provvedere all'apertura di un c/c bancario o Parte_2
postale sul quale accreditare tutte le somme dovute a questi per effetto dell'accredito della pensione prevista per i malati gravissimi.
Cont Nel merito, l' resistente deduceva: - che, per ottenere il beneficio di cui alla L.R. 4/2017, era necessaria la sussistenza di alcuni requisiti, tra cui il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e lo stato di disabilità gravissima;
- che la ricorrente non aveva fornito la prova dell'effettivo godimento dell'indennità di accompagnamento da parte di Parte_2
, quale requisito essenziale per accedere al beneficio richiesto;
- che, in ogni caso,
[...] anche ove fosse stato provato il godimento dell'indennità di accompagnamento, Parte_2
risultava comunque privo dei requisiti sanitari legittimanti lo stato di disabilità
[...] gravissima previsti dall'art. 3 c. 2 del D.M. del 26/09/2016-Min. , Controparte_4 così come attestato a seguito della visita effettuata dalla commissione dell'UVM.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, intervenuti volontariamente con comparsa del
16.01.2025 e la stessa (la quale aveva Controparte_2 CP_3 Parte_1
avviato il procedimento in qualità di procuratrice speciale) in qualità di eredi di Parte_2
(deceduto nelle more del giudizio in data 29.11.2024), la causa veniva decisa con
[...]
2 sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025.
*****
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, giova osservare che il presente giudizio è stato incardinato da , nella Parte_1 qualità di procuratrice speciale, per l'accertamento del diritto del marito Parte_2
al riconoscimento dello stato di soggetto affetto da disabilità gravissima, al fine, poi, di poter beneficiare di quanto previsto dalla L.R. n. 4/2017.
La ricorrente ha, infatti, dedotto di aver presentato, in data 16.01.2023, istanza per l'accesso al beneficio economico previsto, dalla L.R. n. 4/2017 e successivi provvedimenti, per i soggetti affetti da disabilità gravissima, ma che, a seguito di visita medica, nonostante tutta la documentazione clinica prodotta attestasse le condizioni del marito, la Commissione Medica
Cont dell'Unità di Valutazione Multidimensionale dell' di non aveva, erroneamente, CP_1
riconosciuto la condizione di disabile gravissimo del marito.
La resistente nel contestare nel merito l'asserita condizione di disabile Controparte_1 gravissimo del oltre che la mancata prova del godimento dell'indennità di Pt_2
accompagnamento (quale altro requisito essenziale ai fini del riconoscimento del beneficio ex
L.R. n. 4/2017), ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
a rappresentare ed agire in nome e per conto di , per carenza di
[...] Parte_2
procura speciale ad agire in questo giudizio, evidenziando che la procura conferita a Pt_1
aveva ad oggetto esclusivamente di provvedere all'apertura di un c/c bancario o postale
[...]
3 sul quale accreditare tutte le somme dovute a questi per effetto dell'accredito della pensione prevista per i malati gravissimi.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
La procura speciale allegata in atti dalla ricorrente risulta, infatti, essere stata conferita, in data
21.06.2023, alla Figura “affinché la stessa apra un conto corrente bancario o postale sul quale verranno accreditate tutte le somme dovute e debendi al signor , Parte_2 somme dipendenti dall'accredito della pensione mensile prevista per i malati gravissimi” e, dunque, per attività diverse ed estranee al potere di agire in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Cont A seguito dell'eccezione sollevata dall' la ricorrente, in allegato alle note autorizzate depositate telematicamente in data 17.11.2024, ha provveduto a depositare ai sensi dell'art. 182 c.p.c. una procura successiva, conferita dal in data 25.09.2024, “affinché la Pt_2
stessa in suo nome vece e possa rappresentare il mandante nella causa iscritta e pendente avanti il Tribunale di Siracusa, Giudice dott. Favale”, ratificando al contempo “l'attività istruttoria fino ad oggi svolta dall'avvocato Rubino Fabio del Foro di;
attività dallo CP_1
stesso adempiuta su procura alle liti allo stesso conferita dalla signora Parte_1 considerandola valida ed esaustiva”.
Tale successiva procura, tuttavia, non è idonea a sanare e ratificare l'azione in giudizio esperita dalla Figura. Infatti, l'art. 182 co. 2 c.p.c. prevede, tra gli altri, che un difetto di rappresentanza possa essere sanato con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, fin dal momento della prima notificazione, ma l'esibizione non tempestiva del documento che ne attesta il rilascio può avere efficacia sanante solo se l'autorizzazione a stare in giudizio (in questo caso la procura speciale) era già stata concessa prima dell'atto introduttivo del giudizio (o della comparsa di risposta, ove il difetto di rappresentanza sia relativo alla parte resistente); al contrario, se l'autorizzazione è concessa soltanto dopo l'inizio della lite, essa non è idonea a sanare retroattivamente l'irregolarità.
Inoltre, deve rilevarsi che la procura successiva prodotta conferisce alla Figura il potere di rappresentare il in giudizio nella causa odierna a far data dalla data di conferimento Pt_2 della nuova procura (del 25.09.2024) senza, tuttavia, sanare l'inesistenza della procura ab origine. Deve, dunque, ritenersi (come correttamente dedotto da parte resistente) che gli atti processuali svolti dall'avv. Fabio Rubino (difensore di parte ricorrente), sino alla data del
25.09.2024, non possano produrre effetti processuali in quanto eseguiti in virtù di una procura alle liti conferita, in nome e per conto del da un soggetto (Figura Pt_2 Pt_1
diverso dal mandante e non autorizzato, perché privo del titolo per potere conferire quel
4 mandato, oltre che privo del potere di agire e di rappresentanza per conto del Pt_2
pertanto, la procura alle liti conferita all'avv. Rubino deve ritenersi inesistente.
Sul punto risulta di particolare importanza una recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di
Cassazione (n. 37434/2022 del 21.12.2022), investite a chiarire la questione sul contrasto giurisprudenziale relativo alla sanabilità della procura alle liti ed, in particolare, sulla questione se, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., il giudice debba assegnare un termine per il rilascio o la rinnovazione della procura solo nel caso in cui la procura sia materialmente presente in atti ma affetta da un vizio di nullità, oppure anche nel caso in cui l'avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che esista alcuna procura.
Le S.U. della Cassazione, nella sopra richiamata sentenza, hanno evidenziato che l'esistenza della procura alle liti costituisce un presupposto processuale imprescindibile, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge, e che la sanatoria prevista dall'art. 182 co. 2
c.p.c. riguarda esclusivamente i vizi che inficiano una procura esistente, e non l'assenza originaria della stessa, in quanto consentire la sanatoria dell'assenza di procura significherebbe, di fatto, legittimare la parte a compiere atti processuali senza l'assistenza di un legale, in violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza processuale.
Cont Alla luce delle superiori argomentazioni, l'eccezione preliminare sollevata dall' di carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente è fondata e deve essere accolta;
per l'effetto, attesa la natura assorbente dell'eccezione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza ulteriore accertamento nel merito.
L'inammissibilità del ricorso introduttivo rende inammissibile anche la posizione processuale degli eredi, poiché essi sono intervenuti volontariamente per subentrare nella posizione della parte originaria (defunto padre rappresentato in giudizio da , priva di procura Parte_1
speciale) e non possono sanare un vizio originario del procedimento.
La peculiarità della vicenda e la natura della pronuncia costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
5 Dott. Filippo Favale
6
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., concessi in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 1894/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), n.q. di procuratrice speciale di Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rubino
[...]
Ricorrente
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita La Boria del
Foro di Gela
Resistente
E
, e n.q. di Parte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Rubino
Intervenienti
OGGETTO: disabilità gravissima.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato , quale procuratrice speciale e moglie di Parte_1 [...]
, esponeva: - di aver presentato, in data 16.01.2023, istanza per l'accesso al Parte_2
beneficio economico previsto dalla L.R. n. 4/2017 e successivi provvedimenti, per i soggetti affetti da disabilità gravissima e, a tal fine, documentava che il marito era stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 e percepiva l'indennità di accompagnamento, chiedendo pertanto di accertare, tramite verifica da parte dell'unità di
Cont valutazione multidimensionale dell' le condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3
D.M. 26/9/16 lettera c) in relazione alle patologie da cui era affetto;
- che, sebbene l'allegata documentazione medica dimostrasse che il quadro clinico del ricorrente rientrava nel quadro previsto dai provvedimenti sopra citati, la Commissione Medica dell'Unità di Valutazione
1 Cont Multidimensionale dell di , con lettera ritirata dalla in data 31.10.2023, CP_1 Pt_1
comunicava che il non era stato riconosciuto disabile gravissimo, così precludendo Pt_2
il diritto al godimento del beneficio richiesto.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “in via principale, accertare e dichiarare, sulla base delle risultanze di apposita consulenza tecnica
d'ufficio, della documentazione medica prodotta e di quella già allegata alla domanda amministrativa, che al sig. ai sensi dell'art. 3 D.M. 26/9/16, va Parte_2 riconosciuto lo stato di soggetto affetto da disabilità gravissima”; 2) “condannare conseguentemente l' alla erogazione del Parte_3
beneficio di cui al D.P.R.S. 532/Gab/2017, compresi i ratei maturati e maturandi fin dalla data di spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo”.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore), la quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di , la quale aveva dichiarato di agire quale procuratrice speciale di Parte_1 [...]
nonostante la procura speciale facesse riferimento ad attività differenti dalla Parte_2
possibilità di incardinare l'odierno giudizio;
che, difatti, la procura era stata conferita da
[...]
solo ed esclusivamente per provvedere all'apertura di un c/c bancario o Parte_2
postale sul quale accreditare tutte le somme dovute a questi per effetto dell'accredito della pensione prevista per i malati gravissimi.
Cont Nel merito, l' resistente deduceva: - che, per ottenere il beneficio di cui alla L.R. 4/2017, era necessaria la sussistenza di alcuni requisiti, tra cui il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e lo stato di disabilità gravissima;
- che la ricorrente non aveva fornito la prova dell'effettivo godimento dell'indennità di accompagnamento da parte di Parte_2
, quale requisito essenziale per accedere al beneficio richiesto;
- che, in ogni caso,
[...] anche ove fosse stato provato il godimento dell'indennità di accompagnamento, Parte_2
risultava comunque privo dei requisiti sanitari legittimanti lo stato di disabilità
[...] gravissima previsti dall'art. 3 c. 2 del D.M. del 26/09/2016-Min. , Controparte_4 così come attestato a seguito della visita effettuata dalla commissione dell'UVM.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, intervenuti volontariamente con comparsa del
16.01.2025 e la stessa (la quale aveva Controparte_2 CP_3 Parte_1
avviato il procedimento in qualità di procuratrice speciale) in qualità di eredi di Parte_2
(deceduto nelle more del giudizio in data 29.11.2024), la causa veniva decisa con
[...]
2 sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025.
*****
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, giova osservare che il presente giudizio è stato incardinato da , nella Parte_1 qualità di procuratrice speciale, per l'accertamento del diritto del marito Parte_2
al riconoscimento dello stato di soggetto affetto da disabilità gravissima, al fine, poi, di poter beneficiare di quanto previsto dalla L.R. n. 4/2017.
La ricorrente ha, infatti, dedotto di aver presentato, in data 16.01.2023, istanza per l'accesso al beneficio economico previsto, dalla L.R. n. 4/2017 e successivi provvedimenti, per i soggetti affetti da disabilità gravissima, ma che, a seguito di visita medica, nonostante tutta la documentazione clinica prodotta attestasse le condizioni del marito, la Commissione Medica
Cont dell'Unità di Valutazione Multidimensionale dell' di non aveva, erroneamente, CP_1
riconosciuto la condizione di disabile gravissimo del marito.
La resistente nel contestare nel merito l'asserita condizione di disabile Controparte_1 gravissimo del oltre che la mancata prova del godimento dell'indennità di Pt_2
accompagnamento (quale altro requisito essenziale ai fini del riconoscimento del beneficio ex
L.R. n. 4/2017), ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di Pt_1
a rappresentare ed agire in nome e per conto di , per carenza di
[...] Parte_2
procura speciale ad agire in questo giudizio, evidenziando che la procura conferita a Pt_1
aveva ad oggetto esclusivamente di provvedere all'apertura di un c/c bancario o postale
[...]
3 sul quale accreditare tutte le somme dovute a questi per effetto dell'accredito della pensione prevista per i malati gravissimi.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
La procura speciale allegata in atti dalla ricorrente risulta, infatti, essere stata conferita, in data
21.06.2023, alla Figura “affinché la stessa apra un conto corrente bancario o postale sul quale verranno accreditate tutte le somme dovute e debendi al signor , Parte_2 somme dipendenti dall'accredito della pensione mensile prevista per i malati gravissimi” e, dunque, per attività diverse ed estranee al potere di agire in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. Cont A seguito dell'eccezione sollevata dall' la ricorrente, in allegato alle note autorizzate depositate telematicamente in data 17.11.2024, ha provveduto a depositare ai sensi dell'art. 182 c.p.c. una procura successiva, conferita dal in data 25.09.2024, “affinché la Pt_2
stessa in suo nome vece e possa rappresentare il mandante nella causa iscritta e pendente avanti il Tribunale di Siracusa, Giudice dott. Favale”, ratificando al contempo “l'attività istruttoria fino ad oggi svolta dall'avvocato Rubino Fabio del Foro di;
attività dallo CP_1
stesso adempiuta su procura alle liti allo stesso conferita dalla signora Parte_1 considerandola valida ed esaustiva”.
Tale successiva procura, tuttavia, non è idonea a sanare e ratificare l'azione in giudizio esperita dalla Figura. Infatti, l'art. 182 co. 2 c.p.c. prevede, tra gli altri, che un difetto di rappresentanza possa essere sanato con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, fin dal momento della prima notificazione, ma l'esibizione non tempestiva del documento che ne attesta il rilascio può avere efficacia sanante solo se l'autorizzazione a stare in giudizio (in questo caso la procura speciale) era già stata concessa prima dell'atto introduttivo del giudizio (o della comparsa di risposta, ove il difetto di rappresentanza sia relativo alla parte resistente); al contrario, se l'autorizzazione è concessa soltanto dopo l'inizio della lite, essa non è idonea a sanare retroattivamente l'irregolarità.
Inoltre, deve rilevarsi che la procura successiva prodotta conferisce alla Figura il potere di rappresentare il in giudizio nella causa odierna a far data dalla data di conferimento Pt_2 della nuova procura (del 25.09.2024) senza, tuttavia, sanare l'inesistenza della procura ab origine. Deve, dunque, ritenersi (come correttamente dedotto da parte resistente) che gli atti processuali svolti dall'avv. Fabio Rubino (difensore di parte ricorrente), sino alla data del
25.09.2024, non possano produrre effetti processuali in quanto eseguiti in virtù di una procura alle liti conferita, in nome e per conto del da un soggetto (Figura Pt_2 Pt_1
diverso dal mandante e non autorizzato, perché privo del titolo per potere conferire quel
4 mandato, oltre che privo del potere di agire e di rappresentanza per conto del Pt_2
pertanto, la procura alle liti conferita all'avv. Rubino deve ritenersi inesistente.
Sul punto risulta di particolare importanza una recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di
Cassazione (n. 37434/2022 del 21.12.2022), investite a chiarire la questione sul contrasto giurisprudenziale relativo alla sanabilità della procura alle liti ed, in particolare, sulla questione se, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., il giudice debba assegnare un termine per il rilascio o la rinnovazione della procura solo nel caso in cui la procura sia materialmente presente in atti ma affetta da un vizio di nullità, oppure anche nel caso in cui l'avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che esista alcuna procura.
Le S.U. della Cassazione, nella sopra richiamata sentenza, hanno evidenziato che l'esistenza della procura alle liti costituisce un presupposto processuale imprescindibile, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge, e che la sanatoria prevista dall'art. 182 co. 2
c.p.c. riguarda esclusivamente i vizi che inficiano una procura esistente, e non l'assenza originaria della stessa, in quanto consentire la sanatoria dell'assenza di procura significherebbe, di fatto, legittimare la parte a compiere atti processuali senza l'assistenza di un legale, in violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza processuale.
Cont Alla luce delle superiori argomentazioni, l'eccezione preliminare sollevata dall' di carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente è fondata e deve essere accolta;
per l'effetto, attesa la natura assorbente dell'eccezione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza ulteriore accertamento nel merito.
L'inammissibilità del ricorso introduttivo rende inammissibile anche la posizione processuale degli eredi, poiché essi sono intervenuti volontariamente per subentrare nella posizione della parte originaria (defunto padre rappresentato in giudizio da , priva di procura Parte_1
speciale) e non possono sanare un vizio originario del procedimento.
La peculiarità della vicenda e la natura della pronuncia costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
5 Dott. Filippo Favale
6