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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/09/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n° 385/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1
Ganci, Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli;
- ricorrente -
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso di essere docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA), con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Umberto I” di Lanciano (CH); di aver stipulato i seguenti contratti di supplenza a tempo determinato con il : Controparte_1
-a.s. 2020/2021: dal 01.10.2020 al 11.06.2021 (254 giorni di lavoro);
-a.s. 2021/2022: dal 22.09.2021 al 09.06.2022 (261 giorni di lavoro); di non aver ricevuto la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali, ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Ha, dunque, concluso chiedendo di:
“-accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente, al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto,
a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€ 3.050,10 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Oggetto del presente giudizio è il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché il pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il convenuto con CP_1 contratti a tempo determinato.
Orbene, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del Comparto della scuola che ha istituito la
“Retribuzione Professionale Docente” prevede al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docente è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr. sul punto Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 17773/2017 e Cass. n. 10145/2018).
Partendo dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego” la Suprema Corte, con percorso argomentativo condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Secondo l'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende adeguarsi, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto va, quindi, affermato il diritto della ricorrente a percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la
“Retribuzione Professionale Docente”, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate, oltre al maggior importo
[...] tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Tali differenze retributive risultano quantificate in ricorso in €. 3.050,10 (cfr. allegato 7 al ricorso).
Tale somma può essere assunta alla base della decisione a fronte di una contestazione dei conteggi solo generica da parte del che ha fatto riferimento a tabelle di conteggi elaborate dagli CP_1
Istituti scolastici ove la ricorrente ha prestato servizio, che non ha però provveduto ad allegare alla propria memoria di costituzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a €
5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione
Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni;
b) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di “Retribuzione Professionale Docente”, pari ad €. 3.050,10, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano per l'intero in €. 1.029,05 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 23.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Parte_1
Ganci, Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli;
- ricorrente -
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-resistente -
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso di essere docente di Scuola dell'Infanzia (AAAA), con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Umberto I” di Lanciano (CH); di aver stipulato i seguenti contratti di supplenza a tempo determinato con il : Controparte_1
-a.s. 2020/2021: dal 01.10.2020 al 11.06.2021 (254 giorni di lavoro);
-a.s. 2021/2022: dal 22.09.2021 al 09.06.2022 (261 giorni di lavoro); di non aver ricevuto la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali, ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Ha, dunque, concluso chiedendo di:
“-accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente, al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto,
a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in
€ 3.050,10 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Oggetto del presente giudizio è il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché il pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il convenuto con CP_1 contratti a tempo determinato.
Orbene, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del Comparto della scuola che ha istituito la
“Retribuzione Professionale Docente” prevede al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docente è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr. sul punto Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 17773/2017 e Cass. n. 10145/2018).
Partendo dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego” la Suprema Corte, con percorso argomentativo condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Secondo l'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende adeguarsi, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto va, quindi, affermato il diritto della ricorrente a percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la
“Retribuzione Professionale Docente”, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate, oltre al maggior importo
[...] tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Tali differenze retributive risultano quantificate in ricorso in €. 3.050,10 (cfr. allegato 7 al ricorso).
Tale somma può essere assunta alla base della decisione a fronte di una contestazione dei conteggi solo generica da parte del che ha fatto riferimento a tabelle di conteggi elaborate dagli CP_1
Istituti scolastici ove la ricorrente ha prestato servizio, che non ha però provveduto ad allegare alla propria memoria di costituzione.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a €
5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione
Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni;
b) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di “Retribuzione Professionale Docente”, pari ad €. 3.050,10, oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
c) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano per l'intero in €. 1.029,05 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e
CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 23.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -