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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2024, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. TANZI FRANCESCO e GIANNETTA ENRICA ASSUNTA;
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto - Controparte_1
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 11/04/2024 il ricorrente chiese al Tribunale adito di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive di cui in ricorso.
Nessuno è comparso. La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30/5/2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile; nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 07/11/2024
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. TANZI FRANCESCO e GIANNETTA ENRICA ASSUNTA;
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, - Convenuto - Controparte_1
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 11/04/2024 il ricorrente chiese al Tribunale adito di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive di cui in ricorso.
Nessuno è comparso. La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve constatarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30/5/2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile; nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 07/11/2024
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)