Articolo 86 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 68Articolo 69 sexies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 86.

All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto e' usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale e' stato composto.

Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto e' stato adoperato.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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