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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione II Civile
Procedure concorsuali e crisi di impresa
SENTENZA di omologa EX ART. 70 CCII
Il Giudice Designato, dott.ssa Luisa Vasile,
Letto il ricorso per omologa di ristrutturazione debiti del consumatore depositato da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Vismara n. 44 AT AN, C.F. , e nata a C.F._1 Parte_2
AT AN (MI), il 25/08/1989 ed ivi residente a[...] c.f.:
C.F._2
con l'Avv. SABRINA BREDA;
Richiamato il precedente decreto di apertura della procedura in epigrafe ex art. 70 co.1 CCII, con cui è stato dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;
Esaminata la relazione dell'OCC ex art. 70 co.6 (datata 8-1-25 e depositata in data 9-1-25), che ha dato atto delle comunicazioni di rito a tutti i creditori, invio del decreto ai creditori ex art. 70, co. 1, CCII, ricezione di: una precisazione di credito da parte di Regione Lombardia con riferimento al credito vantato nei confronti della IG.ra (doc. 6); una precisazione di credito da parte di con riferimento Parte_2 Controparte_1 al credito vantato nei confronti del IG. (doc. 7); osservazioni da parte del Legale dei debitori (l'Advisor) relative Pt_1 al credito relativo alle prestazioni professionali per l'assistenza prestata in funzione della presente procedura (doc. 8); una opposizione al piano da parte di BiBanca con contestuale precisazione del credito (doc. 9); nonché invio di repliche da parte del legale del debitore, in data 7-1-25;
Dato atto che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni e che l'OCC ha proposto le modifiche alla proposta ed al piano ritenute conseguenti e necessarie (modifiche per Regione Lombardia (IG.ra ; per (IG. ); per Avv. Sabrina Breda (per entrambi i debitori); per Parte_2 Controparte_2 Pt_1 Contr BA (nei confronti di ); l' ha rideterminato i crediti vantati da ET CE RL e Pt_1
AS Spa decurtando le trattenute operate sullo stipendio del IG. sino al mese di novembre Pt_1
2024; l'OCC si è invece rimesso alla decisione del giudice quanto alla opposizione di BA;
Atteso che l'esame ai fini di omologa (fase in cui si trova il presnete procedimento unitario n. 758-1/2024) non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che l'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”. L'accesso alla ristrutturazione dei debiti è consentito al consumatore, come definito dall'art.2 lett.e CCII e riguarda debiti contratti nella qualità di consumatore. Tali sono i soggetti odierni ricorrenti, Pt_3 membri conviventi della stessa famiglia (art. 66 CCII “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”). I Debitori sono coniugati dal 23.03.2019 in regime di separazione dei beni (come risulta dal certificato di matrimonio del 08.06.2023, doc.3) e conviventi al medesimo indirizzo;
inoltre, l'indebitamento ha una origine comune per entrambi, determinato dall'esigenza di far fronte alle esigenze familiari, rese più gravi dalla temporanea perdita del lavoro della IG.ra I ricorrenti possono Parte_2 essere qualificati entrambi consumatori, in quanto hanno svolto e svolgono attività lavorativa dipendente ed hanno contratti debiti e prestiti famigliari, quindi rientrano nella definizione di cui all'art.2 co.
1. lett. e) come aggiornato dal d.lgs. 136 del 13-9-2024 (ossia: e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;
Nel caso di specie, non si ravvisano debiti promiscui, ossia che non hanno natura esclusivamente consumeristica, ma discendono da attività imprenditoriale o professionale pregressa e cessata.
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal consenso dei quali tuttavia si prescinde (nel senso che non è sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale, in composizione monocratica).
Tale procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni.
Si tratta, infatti, di una procedura che consente al debitore civile la possibilità di ridefinire la propria posizione debitoria nell'ottica del cd. fresh start, dunque assicurando al consumatore meritevole un beneficio, ma senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela attraverso un bilanciamento, nel senso che la proposta avanzata dal debitore deve essere per i creditori più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Quanto alla fase dell'omologazione, il Tribunale, in assenza si osservazioni da parte dei creditori, è chiamato a verificare: - la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
In termini generali, il contenuto del piano è libero, il consumatore ha un'ampia libertà di regolamentazione ed autonomia nell'individuazione delle soluzioni economico-giuridiche da adottare ai fini del superamento dello stato di sovraindebitamento. La libertà negoziale del debitore nella sua ristrutturazione riguarda sia il patrimonio messo a disposizione (non necessariamente intero, bensì anche solo una parte -v.anche art.67 co.
5- tuttavia ciò può avvenire pur sempre a seguito di chiara argomentazione e motivazione resa al giudicante, in quanto l'omologazione comporterebbe in questo caso un sacrificio dei creditori ai quali parte del patrimonio è sottratto in deroga all'art.2740 cc), sia il perimetro e le modalità di soddisfacimento dei creditori (sono ammesse forme di soddisfacimento alternative, v.67 co.1; è ammessa una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati, v.67 c.4; è ammessa la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati però entro il limite del soddisfacimento minimo - misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione- raffronto che deve risultare dall'attestazione dell'OCC) .
Dunque, il contenuto del piano è libero, ma è pur sempre fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta. Va poi ricordato che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).
Tali valutazioni, già operata in sede di ammissione, vanno qui reiterate positivamente in quanto le dette condizioni di specificità persistono e possono essere richiamate con rinvio al decreto, in cui la proposta ai creditori è stata così riassunta: corresponsione: dell'importo di € 500,00 al mese per 60 mesi (5 anni) per un totale di € 30.000,00 da corrispondere in proporzione al reddito complessivamente percepito da entrambi i debitori e, in particolare per il 61% a carico del IG. e per il 39% a carico della IG.ra Pt_1 Parte_2 dell'importo di € 2.500,00 in un'unica rata al 60° mese, da parte della IG.r nonna Persona_1 della IG.ra a rimborso parziale dei buoni postali svincolati in data 11.03.2019, a confluire nella massa Parte_2 attiva di Mazzarini e condizionatamente alla omologa.
La proposta formulata prevede, sulla base dell'allegato piano, che i Creditori in prededuzione verranno soddisfatti in unico riparto al decimo mese mentre le competenze dell'organismo in unico riparto al termine della procedura previa liquidazione;
i creditori privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100% in unico riparto entro il dodicesimo mese, mentre i creditori chirografari nella misura del 12,56% relativamente alla posizione debitoria del IG. e nella misura del 42,50% per la posizione Pt_1 debitoria della IG.ra in unico riparto al termine del quinquennio. Parte_2
Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa; infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori è rimessa alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII.
Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria.
Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato. Il giudizio di fattibilità (idoneità del piano ad assolvere alla funzione satisfattiva delle pretese creditorie) ed il giudizio sulla meritevolezza (atti dispositivi nei 5 anni antecedenti e contegno meritevole tenuto dal debitore e diligenza nell'assumere le obbligazioni) avvengono sulla base dei documenti allegati alla domanda di accesso alla procedura nonché sulla base della relazione dell'OCC.
Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ravvisa alcuna incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che, quanto ai redditi dei coniugi, la retribuzione annua netta (per l'anno 2022) percepita dal IG. è pari ad € 21.360,00, ovvero € 1.780 al mese, mentre la retribuzione annua netta (per Pt_1
l'anno 2022) percepita dalla IG.ra è pari ad € 13.440, ovvero € 1.120 mese;
dunque, il reddito Parte_2 complessivo familiare è pari ad € 34.800 annui, quindi € 2.900 mensili da cui detrarre le spese di mantenimento dell'intero nucleo famigliare (con figlio minorenne , n.30/11/2018) per Persona_2
€ 2.126,75; l'importo che residua (circa € 773/mese) sarà destinato moltiplicato per 36 mensilità (pari alla durata di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio), alla Procedura.
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art.69 CCII, né quelle oggettive (beneficio dell'esdebitazione nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda) né quelle relative ad una assenza di meritevolezza del consumatore, quale causazione del sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (si ricorda che la meritevolezza non è esclusa da condotte incolpevoli o di colpa lieve).
In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
In ordine alle osservazioni depositate -e fermo restando che vanno recepiti i punti lì dove l'OCC, in base all'art. 70, comma sesto, CCII, ha proposto “le modifiche al piano che ritiene necessarie”- (peraltro non si tratta di inammissibili variazioni delle poste attive del piano, occorrendo a tal fine che sia il consumatore a determinarsi in tal senso) si reputa che le osservazioni di BiBanca non meritino condivisione. Innanzitutto non emergono elementi specifici a fondamento della contestazione, la non ha CP_4 depositato documenti (v.replica di OCC), né il creditore indica le conclusioni della relazione da cui si desumerebbe che il ricorrente abbia fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e finanziarie. In ogni caso, la relazione depositata dall'OCC, ha chiaramente evidenziato (paragrafo 9), che gli Istituti di credito (o alcuni) non avrebbero valutato adeguatamente la capacità reddituale del IG. nella concessione dei finanziamenti, dunque tale aspetto non può di Pt_1 certo incidere sulla meritevolezza del creditore ma, viceversa, dovrebbe comportare (in estrinsecazione del principio generale di cui all'art.1227 cc) la perdita del potere del creditore di proporre opposizioni e reclamo: ciò stante l'enfasi che il legislatore pone su tale parametro (art.68 c.3) oggetto di valutazione da parte del giudice in ordine alla ricorrenza o meno delle condizioni ostative ex art.69. Il punto lamentato quanto ad asserite scommesse on line, a verifica dell'OCC non è risultato supportato da prove documentali, oltre poi ad essere importo trascurabile nel monte passivo (e l'OCC, stante l'assenza di estratti conto a supporto, ha evidenziato un carattere pretestuoso di tali osservazioni). In conclusione, e richiamando l'ampia e motivata relazione particolareggiata OCC ex art.68 ccii sul punto delle Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni , reputa questo Giudice che non via siano elementi di negligenza da parte dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni, né tanto meno caratterizzati da colpa grave o mala fede (invero, il sovraindebitamento, come ben evidenziato nella relazione particolareggiata, è stato determinato da esigenze famigliari (perdita temporanea del lavoro, nascita di prole, finanziamenti per sopperire alle immediate spese abitative e di sussistenza).
In assenza di cause ostative, può procedersi alla omologa.
In relazione alle modifiche emerse ex art.70 c.6, il Piano risulta così modificato (come descritto dal Gestore con le modifiche proposte descritte in colore rosso):
A seguito delle precisazioni di credito e del riconteggio delle percentuali di soddisfo, rileva l'OCC un aumento del soddisfo, risultando che il pagamento dei creditori chirografari del IG. sia in misura Pt_1 del 13,89% e quello dei creditori chirografari della IG.ra in misura del 53,94%. I crediti Parte_2 privilegiati, invece, potrebbero essere corrisposti in misura del 100% entro il 13°mese successivo all'emissione del decreto di omologa.
Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettiva novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivati per dichiararne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di MILANO, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede: OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da , nato a [...] il 4 novembre Parte_1 1979, residente in [...] AT AN, C.F. , e C.F._1
nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
Visamara n. 44 (Cap 20024), c.f.: C.F._2
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC; i i) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dispone le seguenti forme di pubblicità della presente sentenza:
1) la pubblicazione della sentenza nell'apposita area del sito web del tribunale;
2) la trascrizione della sentenza (se necessario)
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII. manda alla Cancelleria per quanto sub 1) e per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché con le prassi d'uso all'OCC, che curerà la pubblicità;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 02/04/2025
Il Giudice Designato dott.ssa Luisa Vasile
Sezione II Civile
Procedure concorsuali e crisi di impresa
SENTENZA di omologa EX ART. 70 CCII
Il Giudice Designato, dott.ssa Luisa Vasile,
Letto il ricorso per omologa di ristrutturazione debiti del consumatore depositato da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Vismara n. 44 AT AN, C.F. , e nata a C.F._1 Parte_2
AT AN (MI), il 25/08/1989 ed ivi residente a[...] c.f.:
C.F._2
con l'Avv. SABRINA BREDA;
Richiamato il precedente decreto di apertura della procedura in epigrafe ex art. 70 co.1 CCII, con cui è stato dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;
Esaminata la relazione dell'OCC ex art. 70 co.6 (datata 8-1-25 e depositata in data 9-1-25), che ha dato atto delle comunicazioni di rito a tutti i creditori, invio del decreto ai creditori ex art. 70, co. 1, CCII, ricezione di: una precisazione di credito da parte di Regione Lombardia con riferimento al credito vantato nei confronti della IG.ra (doc. 6); una precisazione di credito da parte di con riferimento Parte_2 Controparte_1 al credito vantato nei confronti del IG. (doc. 7); osservazioni da parte del Legale dei debitori (l'Advisor) relative Pt_1 al credito relativo alle prestazioni professionali per l'assistenza prestata in funzione della presente procedura (doc. 8); una opposizione al piano da parte di BiBanca con contestuale precisazione del credito (doc. 9); nonché invio di repliche da parte del legale del debitore, in data 7-1-25;
Dato atto che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni e che l'OCC ha proposto le modifiche alla proposta ed al piano ritenute conseguenti e necessarie (modifiche per Regione Lombardia (IG.ra ; per (IG. ); per Avv. Sabrina Breda (per entrambi i debitori); per Parte_2 Controparte_2 Pt_1 Contr BA (nei confronti di ); l' ha rideterminato i crediti vantati da ET CE RL e Pt_1
AS Spa decurtando le trattenute operate sullo stipendio del IG. sino al mese di novembre Pt_1
2024; l'OCC si è invece rimesso alla decisione del giudice quanto alla opposizione di BA;
Atteso che l'esame ai fini di omologa (fase in cui si trova il presnete procedimento unitario n. 758-1/2024) non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che l'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”. L'accesso alla ristrutturazione dei debiti è consentito al consumatore, come definito dall'art.2 lett.e CCII e riguarda debiti contratti nella qualità di consumatore. Tali sono i soggetti odierni ricorrenti, Pt_3 membri conviventi della stessa famiglia (art. 66 CCII “I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”). I Debitori sono coniugati dal 23.03.2019 in regime di separazione dei beni (come risulta dal certificato di matrimonio del 08.06.2023, doc.3) e conviventi al medesimo indirizzo;
inoltre, l'indebitamento ha una origine comune per entrambi, determinato dall'esigenza di far fronte alle esigenze familiari, rese più gravi dalla temporanea perdita del lavoro della IG.ra I ricorrenti possono Parte_2 essere qualificati entrambi consumatori, in quanto hanno svolto e svolgono attività lavorativa dipendente ed hanno contratti debiti e prestiti famigliari, quindi rientrano nella definizione di cui all'art.2 co.
1. lett. e) come aggiornato dal d.lgs. 136 del 13-9-2024 (ossia: e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;
Nel caso di specie, non si ravvisano debiti promiscui, ossia che non hanno natura esclusivamente consumeristica, ma discendono da attività imprenditoriale o professionale pregressa e cessata.
La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal consenso dei quali tuttavia si prescinde (nel senso che non è sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale, in composizione monocratica).
Tale procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni.
Si tratta, infatti, di una procedura che consente al debitore civile la possibilità di ridefinire la propria posizione debitoria nell'ottica del cd. fresh start, dunque assicurando al consumatore meritevole un beneficio, ma senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela attraverso un bilanciamento, nel senso che la proposta avanzata dal debitore deve essere per i creditori più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Quanto alla fase dell'omologazione, il Tribunale, in assenza si osservazioni da parte dei creditori, è chiamato a verificare: - la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
In termini generali, il contenuto del piano è libero, il consumatore ha un'ampia libertà di regolamentazione ed autonomia nell'individuazione delle soluzioni economico-giuridiche da adottare ai fini del superamento dello stato di sovraindebitamento. La libertà negoziale del debitore nella sua ristrutturazione riguarda sia il patrimonio messo a disposizione (non necessariamente intero, bensì anche solo una parte -v.anche art.67 co.
5- tuttavia ciò può avvenire pur sempre a seguito di chiara argomentazione e motivazione resa al giudicante, in quanto l'omologazione comporterebbe in questo caso un sacrificio dei creditori ai quali parte del patrimonio è sottratto in deroga all'art.2740 cc), sia il perimetro e le modalità di soddisfacimento dei creditori (sono ammesse forme di soddisfacimento alternative, v.67 co.1; è ammessa una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati, v.67 c.4; è ammessa la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati però entro il limite del soddisfacimento minimo - misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione- raffronto che deve risultare dall'attestazione dell'OCC) .
Dunque, il contenuto del piano è libero, ma è pur sempre fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta. Va poi ricordato che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).
Tali valutazioni, già operata in sede di ammissione, vanno qui reiterate positivamente in quanto le dette condizioni di specificità persistono e possono essere richiamate con rinvio al decreto, in cui la proposta ai creditori è stata così riassunta: corresponsione: dell'importo di € 500,00 al mese per 60 mesi (5 anni) per un totale di € 30.000,00 da corrispondere in proporzione al reddito complessivamente percepito da entrambi i debitori e, in particolare per il 61% a carico del IG. e per il 39% a carico della IG.ra Pt_1 Parte_2 dell'importo di € 2.500,00 in un'unica rata al 60° mese, da parte della IG.r nonna Persona_1 della IG.ra a rimborso parziale dei buoni postali svincolati in data 11.03.2019, a confluire nella massa Parte_2 attiva di Mazzarini e condizionatamente alla omologa.
La proposta formulata prevede, sulla base dell'allegato piano, che i Creditori in prededuzione verranno soddisfatti in unico riparto al decimo mese mentre le competenze dell'organismo in unico riparto al termine della procedura previa liquidazione;
i creditori privilegiati verranno soddisfatti nella misura del 100% in unico riparto entro il dodicesimo mese, mentre i creditori chirografari nella misura del 12,56% relativamente alla posizione debitoria del IG. e nella misura del 42,50% per la posizione Pt_1 debitoria della IG.ra in unico riparto al termine del quinquennio. Parte_2
Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa; infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori è rimessa alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII.
Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria.
Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato. Il giudizio di fattibilità (idoneità del piano ad assolvere alla funzione satisfattiva delle pretese creditorie) ed il giudizio sulla meritevolezza (atti dispositivi nei 5 anni antecedenti e contegno meritevole tenuto dal debitore e diligenza nell'assumere le obbligazioni) avvengono sulla base dei documenti allegati alla domanda di accesso alla procedura nonché sulla base della relazione dell'OCC.
Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ravvisa alcuna incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che, quanto ai redditi dei coniugi, la retribuzione annua netta (per l'anno 2022) percepita dal IG. è pari ad € 21.360,00, ovvero € 1.780 al mese, mentre la retribuzione annua netta (per Pt_1
l'anno 2022) percepita dalla IG.ra è pari ad € 13.440, ovvero € 1.120 mese;
dunque, il reddito Parte_2 complessivo familiare è pari ad € 34.800 annui, quindi € 2.900 mensili da cui detrarre le spese di mantenimento dell'intero nucleo famigliare (con figlio minorenne , n.30/11/2018) per Persona_2
€ 2.126,75; l'importo che residua (circa € 773/mese) sarà destinato moltiplicato per 36 mensilità (pari alla durata di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio), alla Procedura.
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art.69 CCII, né quelle oggettive (beneficio dell'esdebitazione nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda) né quelle relative ad una assenza di meritevolezza del consumatore, quale causazione del sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (si ricorda che la meritevolezza non è esclusa da condotte incolpevoli o di colpa lieve).
In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per i debitori di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai ricorrenti e per disporre la chiusura della procedura.
In ordine alle osservazioni depositate -e fermo restando che vanno recepiti i punti lì dove l'OCC, in base all'art. 70, comma sesto, CCII, ha proposto “le modifiche al piano che ritiene necessarie”- (peraltro non si tratta di inammissibili variazioni delle poste attive del piano, occorrendo a tal fine che sia il consumatore a determinarsi in tal senso) si reputa che le osservazioni di BiBanca non meritino condivisione. Innanzitutto non emergono elementi specifici a fondamento della contestazione, la non ha CP_4 depositato documenti (v.replica di OCC), né il creditore indica le conclusioni della relazione da cui si desumerebbe che il ricorrente abbia fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e finanziarie. In ogni caso, la relazione depositata dall'OCC, ha chiaramente evidenziato (paragrafo 9), che gli Istituti di credito (o alcuni) non avrebbero valutato adeguatamente la capacità reddituale del IG. nella concessione dei finanziamenti, dunque tale aspetto non può di Pt_1 certo incidere sulla meritevolezza del creditore ma, viceversa, dovrebbe comportare (in estrinsecazione del principio generale di cui all'art.1227 cc) la perdita del potere del creditore di proporre opposizioni e reclamo: ciò stante l'enfasi che il legislatore pone su tale parametro (art.68 c.3) oggetto di valutazione da parte del giudice in ordine alla ricorrenza o meno delle condizioni ostative ex art.69. Il punto lamentato quanto ad asserite scommesse on line, a verifica dell'OCC non è risultato supportato da prove documentali, oltre poi ad essere importo trascurabile nel monte passivo (e l'OCC, stante l'assenza di estratti conto a supporto, ha evidenziato un carattere pretestuoso di tali osservazioni). In conclusione, e richiamando l'ampia e motivata relazione particolareggiata OCC ex art.68 ccii sul punto delle Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni , reputa questo Giudice che non via siano elementi di negligenza da parte dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni, né tanto meno caratterizzati da colpa grave o mala fede (invero, il sovraindebitamento, come ben evidenziato nella relazione particolareggiata, è stato determinato da esigenze famigliari (perdita temporanea del lavoro, nascita di prole, finanziamenti per sopperire alle immediate spese abitative e di sussistenza).
In assenza di cause ostative, può procedersi alla omologa.
In relazione alle modifiche emerse ex art.70 c.6, il Piano risulta così modificato (come descritto dal Gestore con le modifiche proposte descritte in colore rosso):
A seguito delle precisazioni di credito e del riconteggio delle percentuali di soddisfo, rileva l'OCC un aumento del soddisfo, risultando che il pagamento dei creditori chirografari del IG. sia in misura Pt_1 del 13,89% e quello dei creditori chirografari della IG.ra in misura del 53,94%. I crediti Parte_2 privilegiati, invece, potrebbero essere corrisposti in misura del 100% entro il 13°mese successivo all'emissione del decreto di omologa.
Quanto alle spese del presente giudizio, rilevata la complessità della procedura e l'obiettiva novità delle questioni connesse anche in considerazione del fatto che si tratta di normativa di recente introduzione, si ritiene che sussistano giustificati motivati per dichiararne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di MILANO, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede: OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da , nato a [...] il 4 novembre Parte_1 1979, residente in [...] AT AN, C.F. , e C.F._1
nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
Visamara n. 44 (Cap 20024), c.f.: C.F._2
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC; i i) che i Gestori della crisi relazionino per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presentino al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dispone le seguenti forme di pubblicità della presente sentenza:
1) la pubblicazione della sentenza nell'apposita area del sito web del tribunale;
2) la trascrizione della sentenza (se necessario)
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII. manda alla Cancelleria per quanto sub 1) e per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché con le prassi d'uso all'OCC, che curerà la pubblicità;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 02/04/2025
Il Giudice Designato dott.ssa Luisa Vasile