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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3979 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale RT
, con l'avvocato CALCAGNO EMANUELE, nel cui C.F._1 studio in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 (codice fiscale , con l'avvocato Controparte_2 P.IVA_1 Massimo Mannocchi, nel cui studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione spedito il 29.7.22 ha introdotto la fase di merito Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione spiegata da innanzi RT al G.E. del procedimento R.G.E. n. 1031-20 e contraddistinto dal sub 1, con cui egli aveva eccepito come motivi di opposizione: Pt_1 RT 1) l'inidoneità del contratto di mutuo ad essere utilizzato quale valido titolo esecutivo;
2) la nullità dell'atto di precetto, per omessa indicazione del Tribunale competente per l'esecuzione; 3) la nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust;
4) l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte della banca creditrice e l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto dell'esecuzione; 5) la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente. Il G.E. con ordinanza del 13.7.22 aveva sospeso l'esecuzione ritenendo non adeguatamente documentata la legittimazione attiva del creditore procedente. Nella presente fase di merito la società ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, avendo RT
già proposto innanzi al Tribunale di Viterbo opposizione a precetto
[...] del medesimo contenuto;
nel merito ha poi chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese contestando puntualmente le deduzioni di parte opponente. Nel costituirsi ha RT chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità dell'atto di precetto e/o l'inidoneità del contratto di mutuo a formare titolo esecutivo in ragione della sua natura condizionata;
accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'esecutante; che fosse accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata con particolare riferimento alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., e dichiarato che il creditore era decaduto ex art. 1957 cod. civ. dal far valere la garanzia fidejussoria;
che fosse accertata l'incertezza e l'illiquidità del credito. La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.23 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto con la sentenza definitiva: “Rigetta l'opposizione proposta da RT;
Condanna al pagamento delle spese di lite a
[...] RT favore di che liquida in € 7616,00 per competenze Controparte_2 ed € 786,00 per esborsi, oltre spese generali, Cpa ed Iva”
A fondamento della decisione definitiva il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione successiva all'esecuzione avanzata da poiché anteriormente ad RT esso è stata proposta opposizione avverso l'atto di precetto prodromico all'esecuzione R.G.E. 1031-20 innanzi al Tribunale di Viterbo: invero tra la pag. 2 di 8 presente fase di merito dell'opposizione ed il giudizio conclusosi presso il Tribunale di Viterbo con la sentenza n. 1187-22 il 1.12.22 , attualmente in fase di gravame, avrebbe potuto configurarsi al più un rapporto di continenza, essendo i motivi di opposizione solo parzialmente coincidenti. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da parte opponente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per quanto riguarda i motivi n. 1), 3), 4) e 5), in quanto presuppongono l'accertamento sulla sussistenza del diritto della banca opposta di procedere ad esecuzione forzata in danno , e come opposizione agli atti RT esecutivi ex art. 617 c.p.c., per quanto riguarda il motivo n. 2). Ebbene, con riferimento a quest'ultimo motivo, si osserva che l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile in quanto tardiva, essendo ormai decorso, al momento della sua proposizione (05/05/2022), il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del precetto, previsto dall'art. 617, co. 1, c.p.c.., decorrenti dalla data di ricezione della notifica del 27.2.20. Con riferimento al V motivo di opposizione ovvero alla carenza di legittimazione attiva di va chiarito, in punto di fatto, che l'opponente ha Controparte_2 eccepito, infatti, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2 società cessionaria di Controparte_3 (poi divenuta , in quanto Controparte_4 il credito per cui la società – in qualità di Controparte_5 mandataria di – ha proceduto sarebbe escluso dalla Controparte_2 cessione avvenuta tra e , poichè Controparte_3 CP_2 coperto dalla garanzia rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Sul punto va premesso, in linea generale, che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4713). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.. L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare pag. 3 di 8 sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021). La notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi. Segnatamente la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495; Cass., 17/03/2006, n. 5997). Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: il perfezionamento della cessione, la prova dello stesso, l'opponibilità di quella al debitore ceduto ( Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200). Inoltre, con riferimento alla legittimazione processuale, occorre ribadire il consolidato principio giurisprudenziale per cui, in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ad causam (così già Cass. n. 9727/95, ma cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, ord. n. 1552/11, n. 23992/11, n. 8936/13 e, da ultimo, n. 7780/16). In particolare, va qui richiamato il corollario, che dal principio di cui sopra è stato tratto, per cui, quando si tratti di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga (Cass., sez. VI-III, ordinanza 22 giugno 2017 n. 15622). Ora, nel caso in esame, la creditrice procedente ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale da cui emerge l'acquisto pro soluto da MPS Capital Service Banca per le Imprese spa, tra cui è ricompreso anche quello azionato, come di desume non solo dai parametri descrittivi generali dei crediti ceduti, indicati nell'avviso, ma anche dalla specifica indicazione nel medesimo avviso del sito internet e relativo link messo a disposizione dei debitori, da cui emerge che il credito in questione - contrassegnato con il numero 5008899 - è ricompreso tra quelli ceduti. Inoltre parte attrice ha prodotto la dichiarazione rilasciata da Controparte_3 datata 28.01.2021 che il credito vantato nei confronti di RT
è stato ceduto in suo favore. Sulla base della ricostruzione effettuata
[...] comprovata dalla documentazione in atti non vi è dubbio sull'attuale pag. 4 di 8 titolarità del credito controverso in capo a Con Controparte_2 riferimento poi al III motivo di opposizione ovvero alla carenza di esecutività del titolo, occorre rilevare che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto per atto pubblico il 25.11.04 contiene quietanza del pagamento (cfr. art. 1 del contratto di mutuo) rilasciata da per la Persona_1 somma di € 250.000,00. In linea generale va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre valutare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. I, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25132; Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194). Nel contratto di mutuo parte opponente ha quindi dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata, che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante ( cfr. art. 2 del contratto di mutuo), rendendo confessione stragiudiziale alla parte opposta, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., mancando di indicare l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare, a norma dell'art. 2732 cod. civ., la dichiarazione ( Cass., sez. II, 21 febbraio 2014, n. 4196). La presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito con garanzia reale costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte. Il contratto di mutuo sottoscritto per atto pubblico il 3.4.06 è dunque titolo esecutivo. Va poi esclusa in nuce l'applicabilità della disciplina della fideiussione all'obbligazione di garanzia prestata da
[...]
nel titolo esecutivo. La garanzia fideiussoria prestata, in RT favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come pag. 5 di 8 ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato ( Cass., sez. I
, 25 ottobre 2016 n. 21521). Anche il richiamo all'art. 1956 cod. civ. appare inconferente, atteso che la garanzia nella specie non è stata prestata per una obbligazione futura. Sono infine rimaste del tutto indimostrate le dedotte violazioni del principio di correttezza e buona fede contrattuale da parte della banca contraente, peraltro non parte del presente giudizio. L'opposizione avanzata da va, in definitiva, RT rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le RT seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1112/2024, pubblicata il 22/01/2024 nel giudizio avente RG n. 53956/2022 del Tribunale Civile di Roma – Sezione Esecuzioni Immobiliari, G.E. D.ssa Iappelli, ed avente repertorio n. 1320/2024 del 22/01/2024, non notificata, e comunicata in tale data dalla Cancelleria del predetto Tribunale mediante PEC, accogliere le conclusioni in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo a formare titolo esecutivo in ragione della sua natura condizionata e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità del giudizio di espropriazione immobiliare pendente presso il Tribunale Civile di Roma in N.R.G.E: 1031/2020 e con contestuale ordine al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla cancellazione di ogni formalità. 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva tanto della quanto Controparte_2 della sua mandataria, in ragione di tutto quanto Controparte_1 esposto nel presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Controparte non ha titolo alcuno per agire nei confronti del Signor
così dichiarando che quest'ultimo nulla deve a RT e/o al in p.l.r.p.t. e/o ai Controparte_1 Controparte_5 loro aventi e/o danti causa;
nel merito, ancorché gradatamente: previo accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione prestata con particolare riferimento alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare il creditore decaduto ex art. 1957 cod. civ. dal far valere la garanzia pag. 6 di 8 fidejussoria e per l'effetto liberare in via definitiva il Signor
[...] da ogni vincolo di garanzia di cui al contratto, così dichiarando RT che l'odierno esecutato nulla deve a Parte_2 in p.l.r.p.t. e/o ai loro aventi e/o danti causa, annullando
[...] ovvero dichiarando nullo l'atto di pignoramento immobiliare opposto;
sempre nel merito ancorché gradatamente: accertare e dichiarare la non certezza, la non liquidità e la non esigibilità del credito e degli interessi richiesti da Controparte e, per l'effetto, annullare ovvero dichiarare nullo l'atto di pignoramento immobiliare opposto. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, spese generali 15% oltre IVA e CPA di Legge.”.
Ha resistito quale mandataria con Controparte_1 rappresentanza di rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via principale e nel merito: - respingere integralmente il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre oneri di legge per il doppio grado di giudizio.”
§ 4. – Con atto congiunto in data 4/7/2025 entrambe le parti rappresentavano di rinunciare reciprocamente agli atti del giudizio con contestuale accettazione, e chiedevano fosse disposta l'estinzione a norma dell'art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese, sicchè la causa era anticipata all'udienza del 19/9/2025.
A tale udienza, tuttavia, le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di quale RT Controparte_1 mandataria con rappresentanza di così provvede: Controparte_2
pag. 7 di 8 – dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 26/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3979 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale RT
, con l'avvocato CALCAGNO EMANUELE, nel cui C.F._1 studio in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 (codice fiscale , con l'avvocato Controparte_2 P.IVA_1 Massimo Mannocchi, nel cui studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione spedito il 29.7.22 ha introdotto la fase di merito Controparte_1 dell'opposizione all'esecuzione spiegata da innanzi RT al G.E. del procedimento R.G.E. n. 1031-20 e contraddistinto dal sub 1, con cui egli aveva eccepito come motivi di opposizione: Pt_1 RT 1) l'inidoneità del contratto di mutuo ad essere utilizzato quale valido titolo esecutivo;
2) la nullità dell'atto di precetto, per omessa indicazione del Tribunale competente per l'esecuzione; 3) la nullità della fideiussione, per violazione della normativa antitrust;
4) l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte della banca creditrice e l'intervenuta cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto dell'esecuzione; 5) la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente. Il G.E. con ordinanza del 13.7.22 aveva sospeso l'esecuzione ritenendo non adeguatamente documentata la legittimazione attiva del creditore procedente. Nella presente fase di merito la società ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, avendo RT
già proposto innanzi al Tribunale di Viterbo opposizione a precetto
[...] del medesimo contenuto;
nel merito ha poi chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese contestando puntualmente le deduzioni di parte opponente. Nel costituirsi ha RT chiesto che fosse accertata e dichiarata la nullità dell'atto di precetto e/o l'inidoneità del contratto di mutuo a formare titolo esecutivo in ragione della sua natura condizionata;
accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'esecutante; che fosse accertata e dichiarata la nullità della fideiussione prestata con particolare riferimento alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., e dichiarato che il creditore era decaduto ex art. 1957 cod. civ. dal far valere la garanzia fidejussoria;
che fosse accertata l'incertezza e l'illiquidità del credito. La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 6.7.23 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto con la sentenza definitiva: “Rigetta l'opposizione proposta da RT;
Condanna al pagamento delle spese di lite a
[...] RT favore di che liquida in € 7616,00 per competenze Controparte_2 ed € 786,00 per esborsi, oltre spese generali, Cpa ed Iva”
A fondamento della decisione definitiva il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione successiva all'esecuzione avanzata da poiché anteriormente ad RT esso è stata proposta opposizione avverso l'atto di precetto prodromico all'esecuzione R.G.E. 1031-20 innanzi al Tribunale di Viterbo: invero tra la pag. 2 di 8 presente fase di merito dell'opposizione ed il giudizio conclusosi presso il Tribunale di Viterbo con la sentenza n. 1187-22 il 1.12.22 , attualmente in fase di gravame, avrebbe potuto configurarsi al più un rapporto di continenza, essendo i motivi di opposizione solo parzialmente coincidenti. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da parte opponente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per quanto riguarda i motivi n. 1), 3), 4) e 5), in quanto presuppongono l'accertamento sulla sussistenza del diritto della banca opposta di procedere ad esecuzione forzata in danno , e come opposizione agli atti RT esecutivi ex art. 617 c.p.c., per quanto riguarda il motivo n. 2). Ebbene, con riferimento a quest'ultimo motivo, si osserva che l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile in quanto tardiva, essendo ormai decorso, al momento della sua proposizione (05/05/2022), il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del precetto, previsto dall'art. 617, co. 1, c.p.c.., decorrenti dalla data di ricezione della notifica del 27.2.20. Con riferimento al V motivo di opposizione ovvero alla carenza di legittimazione attiva di va chiarito, in punto di fatto, che l'opponente ha Controparte_2 eccepito, infatti, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2 società cessionaria di Controparte_3 (poi divenuta , in quanto Controparte_4 il credito per cui la società – in qualità di Controparte_5 mandataria di – ha proceduto sarebbe escluso dalla Controparte_2 cessione avvenuta tra e , poichè Controparte_3 CP_2 coperto dalla garanzia rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Sul punto va premesso, in linea generale, che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4713). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.. L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare pag. 3 di 8 sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021). La notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi. Segnatamente la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495; Cass., 17/03/2006, n. 5997). Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: il perfezionamento della cessione, la prova dello stesso, l'opponibilità di quella al debitore ceduto ( Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200). Inoltre, con riferimento alla legittimazione processuale, occorre ribadire il consolidato principio giurisprudenziale per cui, in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ad causam (così già Cass. n. 9727/95, ma cfr. anche, tra le tante, Cass. n. 4985/04, n. 14096/05, ord. n. 1552/11, n. 23992/11, n. 8936/13 e, da ultimo, n. 7780/16). In particolare, va qui richiamato il corollario, che dal principio di cui sopra è stato tratto, per cui, quando si tratti di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga (Cass., sez. VI-III, ordinanza 22 giugno 2017 n. 15622). Ora, nel caso in esame, la creditrice procedente ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale da cui emerge l'acquisto pro soluto da MPS Capital Service Banca per le Imprese spa, tra cui è ricompreso anche quello azionato, come di desume non solo dai parametri descrittivi generali dei crediti ceduti, indicati nell'avviso, ma anche dalla specifica indicazione nel medesimo avviso del sito internet e relativo link messo a disposizione dei debitori, da cui emerge che il credito in questione - contrassegnato con il numero 5008899 - è ricompreso tra quelli ceduti. Inoltre parte attrice ha prodotto la dichiarazione rilasciata da Controparte_3 datata 28.01.2021 che il credito vantato nei confronti di RT
è stato ceduto in suo favore. Sulla base della ricostruzione effettuata
[...] comprovata dalla documentazione in atti non vi è dubbio sull'attuale pag. 4 di 8 titolarità del credito controverso in capo a Con Controparte_2 riferimento poi al III motivo di opposizione ovvero alla carenza di esecutività del titolo, occorre rilevare che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto per atto pubblico il 25.11.04 contiene quietanza del pagamento (cfr. art. 1 del contratto di mutuo) rilasciata da per la Persona_1 somma di € 250.000,00. In linea generale va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre valutare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. I, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25132; Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194). Nel contratto di mutuo parte opponente ha quindi dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata, che, nello stesso tempo, ha deciso di conferire in deposito presso la banca mutuante ( cfr. art. 2 del contratto di mutuo), rendendo confessione stragiudiziale alla parte opposta, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., mancando di indicare l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare, a norma dell'art. 2732 cod. civ., la dichiarazione ( Cass., sez. II, 21 febbraio 2014, n. 4196). La presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma conferita in deposito con garanzia reale costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte. Il contratto di mutuo sottoscritto per atto pubblico il 3.4.06 è dunque titolo esecutivo. Va poi esclusa in nuce l'applicabilità della disciplina della fideiussione all'obbligazione di garanzia prestata da
[...]
nel titolo esecutivo. La garanzia fideiussoria prestata, in RT favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come pag. 5 di 8 ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato ( Cass., sez. I
, 25 ottobre 2016 n. 21521). Anche il richiamo all'art. 1956 cod. civ. appare inconferente, atteso che la garanzia nella specie non è stata prestata per una obbligazione futura. Sono infine rimaste del tutto indimostrate le dedotte violazioni del principio di correttezza e buona fede contrattuale da parte della banca contraente, peraltro non parte del presente giudizio. L'opposizione avanzata da va, in definitiva, RT rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le RT seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1112/2024, pubblicata il 22/01/2024 nel giudizio avente RG n. 53956/2022 del Tribunale Civile di Roma – Sezione Esecuzioni Immobiliari, G.E. D.ssa Iappelli, ed avente repertorio n. 1320/2024 del 22/01/2024, non notificata, e comunicata in tale data dalla Cancelleria del predetto Tribunale mediante PEC, accogliere le conclusioni in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inidoneità del contratto di mutuo a formare titolo esecutivo in ragione della sua natura condizionata e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità del giudizio di espropriazione immobiliare pendente presso il Tribunale Civile di Roma in N.R.G.E: 1031/2020 e con contestuale ordine al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla cancellazione di ogni formalità. 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva tanto della quanto Controparte_2 della sua mandataria, in ragione di tutto quanto Controparte_1 esposto nel presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che Controparte non ha titolo alcuno per agire nei confronti del Signor
così dichiarando che quest'ultimo nulla deve a RT e/o al in p.l.r.p.t. e/o ai Controparte_1 Controparte_5 loro aventi e/o danti causa;
nel merito, ancorché gradatamente: previo accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione prestata con particolare riferimento alla deroga di cui all'art. 1957 c.c., dichiarare il creditore decaduto ex art. 1957 cod. civ. dal far valere la garanzia pag. 6 di 8 fidejussoria e per l'effetto liberare in via definitiva il Signor
[...] da ogni vincolo di garanzia di cui al contratto, così dichiarando RT che l'odierno esecutato nulla deve a Parte_2 in p.l.r.p.t. e/o ai loro aventi e/o danti causa, annullando
[...] ovvero dichiarando nullo l'atto di pignoramento immobiliare opposto;
sempre nel merito ancorché gradatamente: accertare e dichiarare la non certezza, la non liquidità e la non esigibilità del credito e degli interessi richiesti da Controparte e, per l'effetto, annullare ovvero dichiarare nullo l'atto di pignoramento immobiliare opposto. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, spese generali 15% oltre IVA e CPA di Legge.”.
Ha resistito quale mandataria con Controparte_1 rappresentanza di rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via principale e nel merito: - respingere integralmente il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre oneri di legge per il doppio grado di giudizio.”
§ 4. – Con atto congiunto in data 4/7/2025 entrambe le parti rappresentavano di rinunciare reciprocamente agli atti del giudizio con contestuale accettazione, e chiedevano fosse disposta l'estinzione a norma dell'art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese, sicchè la causa era anticipata all'udienza del 19/9/2025.
A tale udienza, tuttavia, le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di quale RT Controparte_1 mandataria con rappresentanza di così provvede: Controparte_2
pag. 7 di 8 – dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 26/9/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8