Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 04/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 523/2025;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Enrico Parte_1
Raimondi;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1
via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo e Cristina
Grappone, giusta procura generale alle liti per Notaio del 22/03/2024; Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/04/2025 il ricorrente, affetto da disturbo dello spettro autistico, previa contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, deduceva il diritto di beneficiare dell'indennità di accompagnamento e chiedeva la condanna dell' al CP_1
pagamento della prestazione.
1.1. L , costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del CP_1
ricorso e ne chiedeva il rigetto.
1
1.2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto la nomina di un ctu al fine di accertare il requisito sanitario prescritto per il godimento dell'indennità di accompagnamento. Il ctu nominato ha ritenuto insussistenti le condizioni medico-sanitarie richieste per beneficiare della prestazione.
La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di contestazione e ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
2.2. Preliminarmente, ritiene il giudicante che, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento della prestazione richiesta dal ricorrente, possa senza dubbio utilizzarsi la consulenza tecnica d'ufficio svolta durante il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto motivata in maniera assolutamente esaustiva.
2.3. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva. cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 1268/2005).
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di
2 accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010;
Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del
2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” ( Cfr Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003). Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che questa Corte
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri. Vanno, al riguardo citati gli arresti in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire
3 autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri
(Cass. 21 aprile 1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile
2002, n. 5017). Si veda anche Cass. 23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce), nonchè Cass. ord.
27/11/2014 n. 25255, in un caso di "oligofrenia di grado medio grave in soggetto affetto da cerebropatia" e Cass. ord. 25/7/2016 n. 15269 in un caso di "deficit intellettivo di grado medio e psicosi schizofrenica in trattamento con neurolettici atipici". In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato
4 nonché la salvaguardia della sua dignità come persona” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
24980/2022 in motivazione).
In sostanza, per ritenere integrati i presupposti che danno diritto all'indennità di accompagnamento è necessaria la presenza di gravi stati patologici o gravi carenze intellettive in grado di porre in pericolo la salute e la dignità del malato, secondo una effettiva e concreta valutazione del livello di perdita dell'autonomia complessiva.
2.4. Nella specie il ctu ha valutato adeguatamente la patologia da cui è affetto il ricorrente e ha escluso sia la sussistenza di stati patologici gravi che la perdita di autonomia complessiva da parte dello , evidenziando che “il quadro clinico ed il Pt_1 livello di disabilità non raggiunge un'entità tale da renderlo incapace di compiere gli atti ordinari della vita, come previsto nella normativa dell'Indennità di accompagnamento”.
Il ctu ha correttamente utilizzato, per la valutazione delle autonomie primarie, la scala di
Barthel. Inoltre, per quantificare alcune aree del funzionamento relativo alle funzioni mentali e alle relazioni, ha utilizzato una Check-list tratta dalla Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) pubblicata dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001), specificando che “lo strumento analizza, in particolare, le funzioni psichiche: cognitive e neuropsicologiche, affettive e relazionali, linguistiche e comunicazionali, sensoriali e motorio-prassiche, delle autonomie di base e degli apprendimenti”. Il ctu ha, quindi, evidenziato che “nella misurazione relativa alle attività di vita quotidiana svolte in autonomia o con il bisogno di supporto risulta un Livello di dipendenza “minima” e un Livello di intensità assistenziale “basso” e che “le aree parzialmente compromesse riguardano la relazione e la comunicazione;
l'entità delle disabilità è ad un livello mediamente Lieve”.
Tali conclusioni sono state ribadite anche a seguito delle osservazioni del consulente di parte ricorrente e si è specificato, in particolare, quanto di seguito si riporta: “il beneficio, anche nel caso delle malattie psichiatriche, è connesso alla entità della gravità. Come riportato nell'elaborato, il periziato, in termini di rilevanza del quadro mentale, ha un Quoziente intellettivo di 92, valore che rapportato alla media 100 è nei limiti di norma e ha una forma di Autismo che, nella gradualità tra 1 e 3, è posto al livello 2”. Il ctu ha anche dato conto delle certificazioni mediche degli specialisti
5 psichiatri, chiarendo che le valutazioni sono state formulate in un contesto clinico, non medico-legale e che, pur essendo condivisibile l'affermazione secondo la quale la problematica psichica possa comportare risvolti nella autogestione, “non trova prassi consolidata la rigida associazione tra disturbo mentale e assistenza continuativa”. Non può dirsi, pertanto, che il ctu non abbia preso in considerazione le certificazioni mediche specialistiche ma deve piuttosto constatarsi che, sulla base degli accertamenti delle autonomie primarie compiuti direttamente dal ctu con l'utilizzo della CP_2
non è risultata una condizione patologica di gravità tale da determinare la
[...] perdita dell'autonomia complessiva e da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu sono assolutamente condivisibili e rendono superfluo un nuovo accertamento peritale nel presente giudizio.
***
3. Le considerazioni che precedono portano ad affermare l'infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dello stesso.
3.1. Non si provvede sulle spese di lite, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
3.2. Le spese della ctu disposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
pone le spese di ctu dell'accertamento tecnico preventivo in via definitiva a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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