Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dott.ssa Rosa AR AS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di RG 4142/2023, avente ad oggetto “altri contratti d'opera" vertente
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele AR Sassano, con studio in Parte 1
Marsico Nuovo, ed ivi elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
ATTRICE
E
Controparte 1 titolare della ditta individuale KREO LEGNO di CO IC, con sede in Potenza;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
inutilmente promossa Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1
procedura di mediazione, conveniva in giudizio titolare della ditta individuale Controparte_1
Kreo Legno, per: l'accertamento della avvenuta risoluzione del contratto l'opera stipulato il
20.10.2022 a seguito dell'inadempimento del convenuto e dell'inutile decorso del termine essenziale ivi convenuto nonché del decorso del termine al medesimo assegnato mediante diffide ad adempiere;
la declaratoria della risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; la condanna del medesimo al pagamento della ulteriore somma di € 7.232,00
o della diversa, maggiore o minore somma che risultasse dovuta a titolo di penale contrattuale, con interessi di legge;
la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 15.898,26 o della diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a titolo di risarcimento del danno con accessori di
la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
A fondamento della domanda, l'attrice allegava: che aveva stipulato con la ditta Kreo Legno un contratto d'opera avente ad oggetto fornitura di infissi e lavori edili come da progetto redatto dal tecnico incaricato, pattuendo un corrispettivo complessivo di € 33.000,00; che i lavori che avrebbero dovuto avere le caratteristiche specificate in progetto, dovevano concludersi il 20.12.2022 con precisazione che tale termine doveva considerarsi termine essenziale, al fine di consentire alla committente di accedere alle agevolazioni fiscali del “Superbonus”; che era anche pattuita una penale giornaliera per ad € 32,00 giornaliere a titolo di penale e di risarcimento del danno da ritardo;
che ella, con due distinti bonifici, e come pattuito, versava la somma di € 17.600,00 e di € 5.500,00 giusta fatture emesse dal l'esecutore; che alla data del 21.12.2022, in occasione del primo sopralluogo condotto in presenza della esecutrice, si accertava che la ditta non aveva provveduto ad ultimare i lavori, realizzandone altri in difformità rispetto al progetto;
che l'esecutore riconosceva i difetti dell'opera ed assumeva l'impegno di sostituire con urgenza tutte le forniture e le opere eseguite in difformità; che, tuttavia, a tanto non provvedeva, malgrado ripetuti solleciti, sino alla diffida ad adempiere da ella inoltrata con raccomandata del 14.4.2023; che alla attualità l'immobile non era fruibile, né i lavori erano stato completati e le difformità eliminate.
Malgrado rituale notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio, di tal che, all'udienza del 3.4.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa era istruita mediante prova orale e, all'udienza del 5.2.2025, la causa, assegnato anche termine per il deposito di note conclusive, era riservata in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
La domanda dell'attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Va dato atto di come nelle note conclusionali la parte riduceva la domanda, quanto, in particolare, alla domanda risarcitoria collegata all'inadempimento definitivo dell'esecutore. ( pag. pag. 8 della comarsa depositata il 27.1.2025)
In fatto, il 22.10.2022 1' attrice stipulava con la ditta Kreo Legno di CO IC un contratto d'opera avente ad oggetto la fornitura e posa in opera, presso l'appartamento di proprietà della committente, di infissi in PVC di colore bianco e di frangisole e con scuri in alluminio, frangisole esterni motorizzati e sistema per funzionamento manuale in alluminio in colore verde.
Le parti pattuivano il prezzo complessivo a corpo di € 33.000,00, individuando nel 20.12.2022 il termine di completamento dei lavori, con precisazione del carattere essenziale di detto termine. All'articolo contraddistinto con la lettera E, le parti convenivano “per ogni giorni di ritardo rispetto al termine di consegna dei lavori pattuito" il diritto della committente di richiedere o di trattenere sul dovuto € 32,00 giornaliere a titolo di "penale e di risarcimento danni”.
In calce allo scritto le parti precisavano che i lavori avrebbero dovuto essere completati entro e non oltre la data indicata al fine di consentire alla committente di accedere alle agevolazione fiscali del
"superbonus" che altrimenti sarebbero stata perdute.
La committente versava due acconti, mediante bonifici del 21.10.2022 e del 14.12.2022 a seguito della emissione di fatture da parte della ditta, per un totale complessivo di € 23.100,00.
In data 21.12.2022 era redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori in presenza del delegato della ditta;
nel verbale si dava atto della esistenza di significative difformità rispetto al progetto e del mancato completamento dei lavori.
Con lettera del 29.1.2023 inviata a mezzo PEC, la committente sollecitava la ditta alla sostituzione degli infissi installati ed al completamento delle opere, evidenziando e riportando le difformità che erano stato oggetto di verbalizzazione il 21.12.2022,
Con successivo telegramma del 24.3.2023 la committente richiamava la precedente missiva del
29.1.2023 e le difformità ivi nuovamente evidenziate e, precisando che la scadenza del “superbonus" era stata prorogata al 31.3.2023, diffidava l'esecutore a provvedere ai lavori ed alle forniture sostitutive.
Infine e da ultimo, con raccomandata datata 14.4.2023 ricevuta dalla ditta il 19.3.2023, stante l'inerzia di quest'ultima, la committente diffidava nuovamente la ditta al completamento dei lavori ed alla rimozione delle difformità rilevata sulle forniture già eseguite, avvertendo che, in mancanza di esecuzione entro giorni 15 dalla ricezione della diffida, il contratto doveva intendersi risolto di diritto ex art. 1454 c.c..
La parte attrice ha depositato ampia documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi e le rilevate difformità e carenze rispetto al progetto fornito all'esecutore dalla committente.
Il CTP di parte attrice stimava i costi necessari per lo smontaggio degli infissi e per la sostituzione con prodotti conformi al progetto da realizzare, e per il completamento di tutto quanto pattuito in €
7.498,26; non era tuttavia depositata documentazione attestante l'effettiva esecuzione ed il pagamento dei lavori contabilizzati dal CTP.
Escussa quale testimone, Testimone 1 madre della parte attrice, dichiarava: che la ditta aveva riconosciuto il proprio inadempimento ed assunto l'obbligo di rimuovere le rilevate difformità e di completare la parte delle opere convenute in contratto;
che anche alla attualità l'immobile non risultava fruibile in quanto la mancanza di scuri interni, del sopraluce nel vano bagno impedivano anche la privacy ed il riposo notturno. Inoltre, il convenuto, cui era notificata l'ordinanza ammissiva dell' interrogatorio formale, vertente su tutte le circostanze relative al mancato adempimento, non si presentava all'udienza del 22.10.2024 fissata per l'incombente istruttorio, senza addurre alcuna giustificazione.
Stanti le sopra descritte emergenze probatorie, va accertato il grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte in forza del contratto d'opera stipulato con l'attrice committente.
Risulta, infatti, come la ditta non solo abbia fornito infissi diversi rispetto a quelli convenuti, ma abbia anche eseguito il montaggio in difformità rispetto al progetto fornitogli e non abbia neanche completato le opere e le forniture previste in contratto.
La risoluzione del contratto (volendo valorizzare la circostanza della richiesta di ultimazione delle opere, successiva rispetto allo scadere del termine essenziale dedotto in contratto, con prospettazione di nuovo e diverso termine per la fruizione dell'agevolazione e per l'ultimazione) si è comunque verificata allo scadere del quindici giorni assegnato al convenuto per l'adempimento, come da diffida ad adempire del 19.4.2023.
Accertata la risoluzione del contratto alla data del 4.5.2023, come da sequenza diffida-comunicazione inutile decorso del termine assegnato, vanno esaminatele domande di condanna proposte dall'attrice per le parti non oggetto di rinuncia.
Accertata la risoluzione del contratto, con efficacia retroattiva e venuta meno la causa dell'attribuzione patrimoniale, va accolta la domanda di ripetizione delle somme versate dalla committente in forza del contratto d'opera, pari ad € 23.100,00, come provato dai documenti depositati in giudizio, e pertanto il convenuto va condannato al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali sulla stessa dalla data di ciascun versamento ( rispettivamente bonifici del 21.10.2022 e del 14.12.2022) all'effettivo soddisfo.
Va anche accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni da ritardo, forfettariamente liquidati mediante pattuizione di clausola penale, in € 32,00 giornaliere.
Facendo applicazione dei criteri contrattuali e considerati i giorni decorrenti dallo scadere del termine contrattuale 21.12.2022 alla data di perfezionamento dell'effetto risolutorio 4.5.2023 (n. 135 giorni), la somma va liquidata in € 4.320,00; trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, via via annualmente rivalutata, decorreranno gli interessi legali, dal dovuto al saldo.
Trattandosi di debito di valuta- la parte domanda l'applicazione della penale da ritardo- sulla somma predetta decorreranno i soli interessi legali, dal dovuto, al saldo.
Quanto alla proponibilità dell'azione di risoluzione e della domanda di pagamento della penale, pur non ignorando l'esistenza di orientamento dottrinale contrario ( che valorizza l'effetto retroattivo della risoluzione contrattuale) va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, orami consolidato, in base al quale la parte adempimento ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto unitamente al danno da ritardo ed al danno da inadempimento, potendo le due voci non coincidere, pur dovendosi considerare, alla fine di liquidare il danno complessivo, le somme eventualmente dovute a titolo di penale da ritardo, al fine di evitare eccessivi aggravi a carico della parte inadempiente, oltre che, ovviamente, ingiuste locupletazioni in vantaggio della parte adempiente (cfr. Cass. n.21207/2021 ma anche 27994/2018)
Nel caso concreto, la parte ha anche rinunciato alla domanda risarcitoria legata all'inadempimento definitivo.
Conclusivamente, la domanda dell'attrice va accolta e, accertata la risoluzione del contratto d'opera stipulato tra le parti, la parte resistente va condannata alla restituzione, in favore dell'attrice delle somme versate dalla stessa in esecuzione del contratto, pari ad € 21.300,00 oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo;
la parte convenuta va altresì condannata al pagamento della penale da ritardo, questa liquidata in € 4.320,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. (cfr. sul carattere di debito di valuta della penale Cass. n 3691/1998) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente ed in favore della parte ricorrente.
Esse sono liquidate in € 6.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive, queste liquidabili in € 545,00; i compensi sono determinati in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi ai medi di tariffa in considerazione del livello di difficoltà non particolarmente elevato, ma nondimeno del carattere non seriale della controversia.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
In merito alla domanda di rimborso delle spese sostenute dalla parte per la fase stragiudziale, esse non possono essere liquidate quali spese processuali o rimborso di spese vive, trattandosi di un danno emergente, con la conseguenza che la parte avrebbe dovuto proporre apposita domanda risarcitoria, e depositare la documentazione probatoria a sostegno di tale voce di danno secondo la ordinaria tempistica processuale. (cfr. Cass. n. 15265/2023 ma anche S.U. 16990/2017)
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_1 titolare della ditta Kreo Legnoda Parte_1
di CO IC, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda ed accerta l'intervenuta la risoluzione, per grave inadempimento della ditta, del contratto d'opera stipulato tra le parti il 20.10.2022; 2) Condanna la parte convenuta alla restituzione, alla parte attrice, a titolo di ripetizione, della somma di € 21.300,00 oltre interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo;
3) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €
4320,00 a titolo di penale convenuta per il ritardo, oltre interessi legali dal dovuto 20.12.2022 al saldo;
4) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 6500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste liquidate in €
545,00, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per dichiarato anticipo.
Potenza, 16.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa AR AS