Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10582/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10582 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ALESSANDRO GIANNELLI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato MONICA BARBAFIERA in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 14/1/2025):
- per il ricorrente:
1
il 16.07.1992, registrato nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Rignano
Sull'Arno (FI) anno 1992, parte II, serie A, atto n. 20, nonostante l'opposizione meramente dilatoria avanzata da controparte:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra Controparte_1
quale genitore convivente della figlia maggiorenne ma economicamente non Persona_1
autosufficienti, sino al permanere delle condizioni di legge;
- disporre a carico del sig. un contributo mensile di € 450,00 a favore della Parte_1
sig.ra per il mantenimento della figlia maggiorenne con Controparte_1 Persona_1 adeguamento annuale dell'importo sulla base dell'indice ISTAT. Inoltre, resteranno a carico del padre anche il 50% delle spese straordinarie, mediche non sopportate dal
S.S.N, scolastiche, inclusi viaggi di trasporto ed i viaggi di istruzione, e di dotazione scolastica e sportive e che saranno concordemente e preventivamente decise dai genitori, sino al permanere delle condizioni di legge;
- rigettare la pretesa della sig.ra di attribuzione di un assegno mensile Controparte_1 di mantenimento a favore dell'altra figlia maggiorenne stante la non Persona_2
sussistenza dei presupposti legittimanti;
- rigettare la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile da parte della sig.ra per i motivi esposti, con conseguente richiesta di condanna della Controparte_1
moglie al rimborso delle eventuali somme percepite dalla stessa, anche a titolo di assegno di mantenimento in conseguenza della separazione, dalla data di deposito del ricorso relativo al presente giudizio o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi legali”;
- per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice
1. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra CP_1
2. Disporre assegnazione della stessa abitazione coniugale alla madre posta CP_1
Per_ anche la residenza stabile delle figlie maggiorenni ed con la stessa e Persona_1
2 stante l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso di lei, confermando la loro residenza presso l'abitazione posta in Pontassieve Via R. Sanzio n. 37; Per_ Per_
3. Determinare la contribuzione al mantenimento per le figlie ed nella misura di € 650.00 (seicentocinquanta /00) ciascuna e/o in quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, rivalutabile ISTAT, da corrispondersi con le modalità che verranno prescritte da codesto Giudicante e comunque, non inferiore a quanto concordato in sede di separazione e comunque non inferiore ad € 900.00 rivalutabile ISTAT per entrambe;
4. Ripartizione delle spese straordinarie, ivi comprese le vacanze o viaggi in autonomia delle figlie, visto che non vanno da tempo in vacanza con il padre, universitarie e mediche ivi comprese quelle escluse dal S.S.N. secondo il criterio di proporzionalità reddituale tra i coniugi ovvero al 80% a carico del Sig. e 20% a carico della Sig.ra Per_1
CP_1
5. Ripartizione delle spese relative ad entrambe le vetture intestate alla Sig.ra ed CP_1
in uso alle figlie quali la vettura TOYOTA AYGO targata EN132FJ e Kia CA targata GC235RW ed in uso alle figlie, tale per cui il padre paghi l'assicurazione ed il bollo, mentre per quanto riguarda ogni problema legato alla manutenzione ordinaria, straordinaria (ivi compreso caso sinistro) e revisione venga ripartita al 80-20% rispettivamente tra padre e madre, con esclusione del carburante che saranno a carico di questa ultima;
6. Contributo assegno divorzile in favore della sig.ra per un importo non CP_1 inferiore a € 300.00 mensili anche rivalutabili ISTAT e retroattivi dalla data di deposito del ricorso da parte del Sig. e comunque non inferiore ai € 200.00 disposti in sede Per_1
di separazione;
7. In denegata ipotesi, confermare le condizioni di cui alla separazione omologata in data 06/02/2013 rg. 16175/2012 e in merito alle vetture intestate alla Sig.ra ed CP_1
in uso alle figlie, quali la TOYOTA AYGO targata EN132FJ e Kia targata Pt_2
GC235RW, le spese relative ad assicurazione e bollo siano a poste carico totale del padre, mentre per quanto riguarda ogni costo legato alla manutenzione ordinaria, straordinaria (ivi compreso caso sinistro) e revisione, la relativa spesa venga ripartita al
50% rispettivamente tra padre e madre, con esclusione del carburante che saranno a carico di questa ultima;
8. Autorizza i Coniugi a rinunciare reciprocamente a qualsiasi limitazione al consenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio,
3 Con vittoria di spese funzioni e onorari del presente Giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di divorzio (v. sentenza n.
459/2022), non resta che statuire sulle ulteriori questioni. Per_ Per_ Dalla coppia sono nate le figlie in data 21/3/1997 ed in data 31/5/2000, le
Per_ quali abitano con la madre e studiano all'università. In particolare, è iscritta alla facoltà di ingegneria civile, e sta per terminare gli studi nell'ambito della laurea triennale (circostanza affermata dalla madre all'udienza del 3/12/2024 e non contestata Per_ dal ricorrente), mentre è iscritta alla facoltà di ingegneria informatica.
Considerato che entrambe le figlie non sono ancora indipendenti ed abitano con la madre, è a che deve essere assegnata la casa coniugale in Controparte_1
comproprietà tra gli ex coniugi, conformemente alle richieste di entrambe le parti.
2. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della convenuta di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento delle figlie, le quali, come sopra accennato, non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica. Il contributo al mantenimento risulta Per_ infatti necessario per consentire sia ad (prossima a conseguire la laurea triennale)
Per_ Per_ che ad , di terminare gli studi. In particolare, , sia pure con ritardo e risultati non particolarmente brillanti, sta obiettivamente portando avanti il percorso universitario: la revoca del contributo al suo mantenimento, richiesta dal Per_1
inciderebbe sul completamento di tale percorso, proprio nel momento in cui la figlia lo sta portando a termine, e non sarebbe pertanto giustificata allo stato attuale.
Ciò premesso, si osserva che la lavora presso Coalfer S.n.c. con contratto a CP_1
tempo parziale, e nell'anno 2023 ha percepito un reddito da lavoro di circa € 13.000,00 lordi;
il è dipendente di Telepass S.p.a. con livello dirigenziale, e percepisce, oltre Per_1
al reddito da lavoro, anche un reddito da locazione relativo ad immobili di cui egli è
4 comproprietario;
nell'anno 2023, il reddito complessivo è stato di circa € 58.000,00 netti (pari a una disponibilità mensile di circa € 4.800,00).
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate e delle esigenze delle figlie ultraventenni, le quali peraltro frequentano il padre sporadicamente, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del l'obbligo di versare un assegno periodico di complessivi € 1.100,00 Per_1
mensili per il mantenimento ordinario della prole (€ 550,00 per figlia), come previsto in sede presidenziale.
Su tale importo deve essere calcolata la rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di novembre 2022, posto che l'ordinanza presidenziale che lo ha previsto risale al mese di ottobre 2021.
Le spese straordinarie necessarie per le figlie – per la regolamentazione delle quali si rinvia alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 – dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori.
Da ultimo, stanti le doglianze del padre circa il fatto che la ex moglie e le figlie non lo informano in merito all'andamento del percorso universitario di queste ultime, occorre porre a carico della madre e delle figlie l'obbligo di informare il padre dei risultati degli studi.
Infatti, come in precedenza osservato nel decreto di questo Tribunale n. 2766/2021 del
02/11/2021 (pronunciato nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g.
v.g. 7499/2021), “esiste una stretta correlazione normativa tra obbligo di mantenimento
e funzione educativa, di istruzione ed assistenza morale, ai sensi degli artt. 147 e 315 bis c.c. (norma questa che detta una disciplina speciale per il figlio minore solo al terzo comma).
Tali funzioni, che sempre devono essere rispettose delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, pur attenuate con il conseguimento della maggiore età, che rende il figlio dotato di autonomia di scelta, tuttavia non cessano quali funzioni relazionali indissolubilmente collegate alla posizione genitoriale, anche nel momento della cessazione della responsabilità genitoriale.
Al riguardo, si osserva che esse, che ai sensi dell'art. 315 bis c.c. costituiscono un
“diritto” del figlio, sono, prima ancora, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione (e dell'art. 147 c.c.) primariamente un dovere e diritto dei genitori, i quali di conseguenza devono essere posti in grado di adempiere al dovere ed esercitare il diritto anche nelle situazioni di crisi della coppia genitoriale. Tale onere grava in primis ed
5 essenzialmente sull'altro genitore”; “tuttavia, il complesso normativo predetto ad avviso del Tribunale richiede anche da parte del figlio maggiorenne che pretenda
l'adempimento di una delle predette funzioni (o del genitore che agisca in virtù della legittimazione concorrente) e tra queste quella del mantenimento, data la loro inscindibilità normativa – pur attenuata con la maggiore età – di mettere il genitore in condizione di esercitare il proprio diritto, quanto meno nella forma della vigilanza.
Difatti, tali funzioni dei genitori – che non costituiscono stricto sensu delle obbligazioni civili, sebbene il loro adempimento possa dar luogo e di norma dia luogo a prestazioni di natura patrimoniale – configurano un obbligo composito, morale e giuridico. Esso, per essere adempiuto, abbisogna anche della piena collaborazione dei figli, secondo un principio di adattabilità che richiede di tener conto, da un lato, della situazione dell'obbligato, dall'altro, dei bisogni del beneficiario. Né va sottaciuto il principio di autoresponsabilità da parte del figlio, il quale raggiunta la maturità, nel richiedere al genitore di adempiere al proprio obbligo di mantenimento, deve garantirgli al contempo il diritto di adempiere agli altri obblighi ad esso correlati, in applicazione dell'art. 315 bis terzo comma c.c. che dispone che “il figlio deve rispettare i genitori”.”
Tanto premesso, il Tribunale ritiene necessario, al fine di consentire a di Parte_1
esercitare i diritti e i doveri sopra ricordati, prevedere che e le figlie Controparte_1
informino il padre ogni tre mesi circa i risultati degli studi conseguiti da queste ultime.
3. Con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1
occorre premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
6 norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Orbene, si deve rilevare che nel caso di specie risulta una disparità delle condizioni delle parti – come sopra descritte – che deriva verosimilmente anche dalla scelta della di dedicarsi nel quotidiano alla cura della famiglia, durante la vita coniugale, CP_1
scelta, che, quand'anche non condivisa, è stata accettata dal marito in costanza di convivenza, beneficiando del non doversi occupare in prima persona della prole nel quotidiano, ma potendosi dedicare alla propria carriera.
Non è infatti contestato che ella abbia deciso di lavorare part time per crescere le figlie ed occuparsi delle incombenze domestiche. Né è contestato quando dedotto dalla convenuta in merito alla impossibilità, ad oggi, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
D'altra parte, è noto che a una occupazione part time consegue un trattamento pensionistico deteriore rispetto alla medesima occupazione svolta a tempo pieno, ed inoltre, il minor reddito, rende difficile l'accantonamento di risparmi.
Viene dunque in rilievo, nel caso di specie, essenzialmente la funzione compensativa e perequativa attribuita all'assegno divorzile, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, valutato anche alla luce della lunghezza del matrimonio, durato dal 1992 fino alla separazione, intervenuta tra le parti nell'anno 2013.
Non è invece ravvisabile un profilo assistenziale, giacché la percepisce un CP_1
reddito da lavoro e non sostiene spese di alloggio, abitando nella casa coniugale della quale è assegnataria.
Ne consegue la irrilevanza della indagine relativa alla convivenza o meno della ex moglie con l'attuale compagno (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14256 del 05/05/2022: “In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza 'more uxorio' fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa omissis”).
7 Il Tribunale ritiene dunque congruo, alla luce del criterio indicato e delle condizioni delle parti, valutati in particolare gli esborsi di cui è gravato l'ex marito in relazione all'obbligo di versare un assegno per le figlie, stabilire l'assegno divorzile in una misura minima, pari a € 200,00 mensili, importo che il deve versare alla a far data Per_1 CP_1
dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
4. Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori domande svolte da relative alle spese per le vetture alla stessa intestate, trattandosi di Controparte_1
domande soggette a rito diverso, non cumulabili nel presente giudizio.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le quattro fasi), devono essere poste a carico del ricorrente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- assegna la casa coniugale a affinché la stessa la abiti con le figlie Controparte_1
Per_ Per_ maggiorenni ed;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a il Parte_1 Controparte_1 complessivo importo mensile di € 1.100,00 (€ 550,00 a figlia), soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di novembre 2022, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per le figlie a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del
CNF dell'anno 2017;
- dispone che la madre e le figlie informino il padre ogni tre mesi circa i risultati degli studi conseguiti dalle figlie medesime;
- pone a carico di con effetto a decorrere dal passaggio in giudicato della Parte_1 sentenza di divorzio, l'obbligo di corrispondere a un assegno Controparte_1
divorzile di € 200,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
8 - condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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