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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 1184/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025 ,
da e con il patrocinio dell'avv. ORI Parte_1 Parte_2
ALINE
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
18.04.2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
18.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1184/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. in ARGENTINA il 09/10/1961 e C.F._1 [...]
(CF: n. in BRASILE il 15/08/1966, che Parte_2 C.F._2
hanno contratto matrimonio il 28.01.1989 a SUSEGANA (TV), atto trascritto al n. 2, parte I, anno 1989, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale ubicata in Comune di Susegana (TV), frazione Ponte della Priula, Via Cadore n. 2, non dovendosi procedere con alcuna assegnazione in ragione della maggiore età ed autosufficienza economica dei figli e peraltro Per_1 Per_2
nemmeno più conviventi con i genitori, resterà nella piena disponibilità della sig.ra con i mobili ed arredi Parte_1
ivi presenti, la quale, sin da ora, si farà integralmente carico del pagamento delle utenze e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla ripetuta dimora. Provvederà alla tempestiva voltura delle utenze non ancora intestate alla medesima.
3) L'immobile ubicato in Comune di Caorle (VE), Via delle Rondini
n. 20, resterà nella piena disponibilità del sig. Parte_2
con i mobili ed arredi ivi presenti, il quale, sin da ora, si farà
integralmente carico del pagamento delle utenze e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla ripetuta abitazione. Il ricorrente si impegna a spostare la propria residenza presso l'immobile citato entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
4) Il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra Parte_2 Pt_1
, che accetta, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
[...]
della sentenza di separazione, la propria quota di ½
dell'appartamento già adibito a casa coniugale, in Comune di Susegana
(TV), Via Cadore n. 2, ivi compresa la quota di comproprietà delle parti comuni condominiali relative alle unità immobiliari di seguito catastalmente identificate: Catasto Fabbricati del Comune di
Susegana, Sezione D, Foglio 2 (secondo) Mapp. 547 sub. 2, Via Cadore
n. 2, p. SM-R- Cat. A/2, Cl. 2, vani 6, R.C. L.1.200.000; Mapp. 547
sub. 15, Via Cadore n. 2, p. SM-, Cat. C/6, Cl. 3, mq 15, R.C.
L.82.500, acquistato dai ricorrenti, in data 25.07.2000, con atto a rogito del Notaio di Conegliano (TV), Rep. n. Persona_3
73.067, Racc. n. 15.365 e registrato a Conegliano il 07.08.2000, al n. 1722, serie 1V.
5) La sig.ra si obbliga a cedere al sig. Parte_1 Parte_2
, che accetta, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
[...]
sentenza di separazione, la propria quota di ½ degli immobili in
Comune di Caorle (VE), facenti parte del complesso denominato
“Villaggio A Mare” (ivi compresa la relativa comproprietà delle parti comuni del “Villaggio a Mare”, la comproprietà dei beni, aree,
servizi, impianti e opere comuni a tutte le unità facenti parte del comprensorio “Comparto D- Altanea”, nonché la quota di partecipazione al “Consorzio Duna Azzurra” che gestisce i beni comuni e di uso comune del detto comprensorio), censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Caorle (VE) – Foglio 40, mappale 1747 sub.
96, Via delle Rondini n. 20, P.1, categoria A/2, Cl. 6, vani 3,
Superficie catastale totale mq 42, Totale escluse aree scoperte mq
39, Rendita Catastale € 271,14; mappale 1747 sub. 145, Via delle
Rondini n. 20, P.T, categoria C/6, Cl. 7, mq 16, Superficie catastale totale mq 16, Rendita Catastale € 30,57, acquistati dai ricorrenti in data 29.11.2022, con atto a rogito del notaio Persona_4
di San Michele al Tagliamento (VE), Rep. n. 7333, Racc. n. 6039,
registrato a Venezia il 30.11.2022 al n. 30675, Serie 1T.
6) I costi notarili per la formalizzazione delle cessioni di cui ai punti 4) e 5) che precedono saranno ad integrale carico del sig.
. Parte_2
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di mantenimento, l'importo mensile di € Parte_1
400,00 (€ quattrocento/00). Il suddetto assegno dovrà essere versato, sul conto corrente che la sig.ra provvederà ad Pt_1
aprire a proprio nome, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno
15 (quindici) di ogni mese e sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla scorta dell'indice ISTAT.
8) Anche allo scopo di contenere i costi di gestione, i ricorrenti provvederanno ad estinguere, quanto prima e in ogni caso entro 15
giorni dal deposito della sentenza di separazione, il conto corrente ai medesimi intestato presso E_
, filiale di Susegana (TV), n. 12/000004260, suddividendo
[...] tra loro, in ragione di una metà per ciascuno, la giacenza residua al netto di eventuali spese per la tenuta/estinzione del rapporto.
9) I ricorrenti conserveranno la proprietà delle automobili oggetto di rispettiva intestazione.
10) I sigg.ri e si danno atto che le pattuizioni Pt_1 Parte_2
contenute nel presente ricorso sono state convenute al fine di regolare l'assetto economico dei rapporti tra i coniugi conseguenti alla separazione. Le parti, anche in relazione a quanto precisato nei punti precedenti, danno atto di aver definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e dichiarano che non vi sono altre questioni ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente, e con espressa precisazione che la presente condizione non potrà essere interpretata quale mera clausola di stile.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SUSEGANA (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 24/04/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi