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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZANOGLIO Parte_1 C.F._1
AR e elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10129 TORINO, presso il difensore avv. MEZZANOGLIO AR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI KATIA e Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA VEVEY, 17 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GUIDI KATIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente per il tentativo di conciliazione così come per legge previsto, chiedendo di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, omologare la separazione personale di essi Signora
e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 1. autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2. disporre l'affidamento condiviso della figlia con Persona_1
collocazione abitativa principale della stessa presso il padre nella ex casa coniugale, in Aosta, Via Voison n. 10. La Sig.ra ha già Pt_2
lasciato la casa coniugale dal 1 maggio 2025 ed ha già provveduto a trasferire la sua residenza in Aosta, Via Chambery n. 160, portando con sé i solo effetti personali, mentre i mobili che arredano la casa coniugale, resteranno al Sig.
3. Ciascun genitore si Parte_1
occuperà anche sotto il profilo economico delle necessità ordinarie della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé; per tale Per_1
motivo non è previsto un contributo al mantenimento;
4. le spese straordinarie, così come individuate, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c. del Tribunale di Aosta, che farà parte dell'accordo e che si riporta qui di seguito saranno sostenute al 100% dal padre.
Il rimborso dovrà avere luogo immediatamente a favore della madre,
qualora la medesima le abbia anticipate, dopo averle previamente concordate con il padre. Il rimborso avverrà previa sempre esibizione della relativa documentazione attestante il pagamento;
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 8 e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina 3 di 8 specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
5. disporre che la madre potrà tenere con sé la figlia,
compatibilmente con le sue esigenze lavorative e quelle scolastiche nonché ludico-ricreative, secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alterni dal sabato dalle ore 10,00 sino alla domenica,
con l'impegno di riaccompagnarla a casa dopo cena alle ore 20.30
circa;
- un giorno infrasettimanale, convenuto tra le parti nel martedì, con impegno della madre di prendere la figlia all'uscita di scuola e riaccompagnarla a casa del padre entro le 20.30.
b) durante le vacanze natalizie, a settimane alterne e ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025-2026 che Per_1
trascorrerà con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal
31dicembre al 6 gennaio, fermo restando che i genitori alterneranno comunque la vigilia di Natale ed il giorno di Natale;
c) durante le vacanze d'inverno e pasquali per tre giorni consecutivi, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e/o quello dell'Angelo;
d) durante il santo patrono di Aosta e la fiera di Sant'Orso del 30 e
31 gennaio, qualora siano festivi, a decorrere dall'anno corrente, la pagina 4 di 8 madre terrà con sé la figlia ad anni alterni, mentre durante le vacanze d'inverno, il 25 aprile ed il 1 maggio, la figlia resterà con i genitori seguendo l'ordinario regime di visita concordato;
e) durante il periodo estivo, la figlia potrà restare con la madre complessivamente due settimane anche non consecutive, preventivamente concordate entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante la vacanza;
uguale periodo spetterà al padre, i restanti giorni verrà
seguito il regime ordinario;
f) il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e scolastiche della figlia e lavorative della madre.
6. Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza di cui eventualmente potranno beneficiare i genitori in favore della figlia verranno percepiti al 100% dal Sig. Parte_1
7. Disporre che il genitore con cui la figlia si trova avrà cura di informare quotidianamente l'altro genitore sulla salute e sulle attività della stessa e consentirà il contatto telefonico con l'altro genitore senza porre alcuna restrizione;
8. Autorizzare all'espatrio la figlia anche per motivi scolastici o sportivi unitamente anche ad un solo genitore;
9. I coniugi si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private ed a coordinarsi nelle decisioni riguardanti la figlia;
10. Qualora uno dei genitori non possa tenere con sé la figlia nei tempi previsti, richiederà in via prioritaria la disponibilità
dell'altro genitore a sostituirlo;
11. I coniugi si impegnano a introdurre nella vita della figlia la presenza di eventuali nuovi compagni e/o conviventi modo graduale e seguendo le raccomandazioni della psicologa che ha in cura la minore;
pagina 5 di 8 12. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere reciprocamente a pretendere, fatto salvo l'impegno da parte del Sig. di corrispondere alla sig.ra la somma Pt_1 Pt_2
di € 250,00 al mese a decorrere dal mese di maggio 2025 e sino ad ottobre 2025 compreso, al fine di supportarla nei costi che avrà a sostenere per il reperimento e per far fronte alle prime spese dell'immobile locato ove la stessa avrà la nuova residenza;
13. Il tutto in ogni caso tenendo in considerazione le reali intenzioni e volontà della figlia ed i genitori si impegnano sin d'ora a non porre alcuna costrizione.
14. Le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione delle aspirazioni della medesima;
15. Entrambi i genitori si impegnano a far conservare alla figlia rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto alle zie e agli zii materni nonché agli altri figli della IG , i rapporti saranno introdotti e mantenuti Pt_2
in modo graduale, seguendo le raccomandazioni della psicologa che ha in cura la minore.
16. le spese legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 20 giugno 2025
pagina 6 di 8 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
, nata a [...], il [...], Parte_2
cod.fisc. C.F._2
e
, nato ad [...] il [...], Parte_1
cod.fisc. C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 11 maggio 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Gressan al n.5 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte pagina 7 di 8 comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gressan per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZANOGLIO Parte_1 C.F._1
AR e elettivamente domiciliato in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10129 TORINO, presso il difensore avv. MEZZANOGLIO AR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDI KATIA e Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA VEVEY, 17 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. GUIDI KATIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente per il tentativo di conciliazione così come per legge previsto, chiedendo di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, omologare la separazione personale di essi Signora
e alle seguenti condizioni: Parte_2 Parte_1
pagina 1 di 8 1. autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2. disporre l'affidamento condiviso della figlia con Persona_1
collocazione abitativa principale della stessa presso il padre nella ex casa coniugale, in Aosta, Via Voison n. 10. La Sig.ra ha già Pt_2
lasciato la casa coniugale dal 1 maggio 2025 ed ha già provveduto a trasferire la sua residenza in Aosta, Via Chambery n. 160, portando con sé i solo effetti personali, mentre i mobili che arredano la casa coniugale, resteranno al Sig.
3. Ciascun genitore si Parte_1
occuperà anche sotto il profilo economico delle necessità ordinarie della figlia per il tempo in cui l'avrà con sé; per tale Per_1
motivo non è previsto un contributo al mantenimento;
4. le spese straordinarie, così come individuate, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.316 c.c. del Tribunale di Aosta, che farà parte dell'accordo e che si riporta qui di seguito saranno sostenute al 100% dal padre.
Il rimborso dovrà avere luogo immediatamente a favore della madre,
qualora la medesima le abbia anticipate, dopo averle previamente concordate con il padre. Il rimborso avverrà previa sempre esibizione della relativa documentazione attestante il pagamento;
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 8 e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina 3 di 8 specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
5. disporre che la madre potrà tenere con sé la figlia,
compatibilmente con le sue esigenze lavorative e quelle scolastiche nonché ludico-ricreative, secondo le seguenti modalità:
a) a weekend alterni dal sabato dalle ore 10,00 sino alla domenica,
con l'impegno di riaccompagnarla a casa dopo cena alle ore 20.30
circa;
- un giorno infrasettimanale, convenuto tra le parti nel martedì, con impegno della madre di prendere la figlia all'uscita di scuola e riaccompagnarla a casa del padre entro le 20.30.
b) durante le vacanze natalizie, a settimane alterne e ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, a partire dalle prossime vacanze natalizie 2025-2026 che Per_1
trascorrerà con il padre dal 23 al 30 dicembre e con la madre dal
31dicembre al 6 gennaio, fermo restando che i genitori alterneranno comunque la vigilia di Natale ed il giorno di Natale;
c) durante le vacanze d'inverno e pasquali per tre giorni consecutivi, alternandosi con la madre il giorno di Pasqua e/o quello dell'Angelo;
d) durante il santo patrono di Aosta e la fiera di Sant'Orso del 30 e
31 gennaio, qualora siano festivi, a decorrere dall'anno corrente, la pagina 4 di 8 madre terrà con sé la figlia ad anni alterni, mentre durante le vacanze d'inverno, il 25 aprile ed il 1 maggio, la figlia resterà con i genitori seguendo l'ordinario regime di visita concordato;
e) durante il periodo estivo, la figlia potrà restare con la madre complessivamente due settimane anche non consecutive, preventivamente concordate entro il 30 maggio di ogni anno, comunicando il luogo del soggiorno ed i relativi recapiti durante la vacanza;
uguale periodo spetterà al padre, i restanti giorni verrà
seguito il regime ordinario;
f) il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, sportive e scolastiche della figlia e lavorative della madre.
6. Disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altra provvidenza di cui eventualmente potranno beneficiare i genitori in favore della figlia verranno percepiti al 100% dal Sig. Parte_1
7. Disporre che il genitore con cui la figlia si trova avrà cura di informare quotidianamente l'altro genitore sulla salute e sulle attività della stessa e consentirà il contatto telefonico con l'altro genitore senza porre alcuna restrizione;
8. Autorizzare all'espatrio la figlia anche per motivi scolastici o sportivi unitamente anche ad un solo genitore;
9. I coniugi si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private ed a coordinarsi nelle decisioni riguardanti la figlia;
10. Qualora uno dei genitori non possa tenere con sé la figlia nei tempi previsti, richiederà in via prioritaria la disponibilità
dell'altro genitore a sostituirlo;
11. I coniugi si impegnano a introdurre nella vita della figlia la presenza di eventuali nuovi compagni e/o conviventi modo graduale e seguendo le raccomandazioni della psicologa che ha in cura la minore;
pagina 5 di 8 12. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di nulla avere reciprocamente a pretendere, fatto salvo l'impegno da parte del Sig. di corrispondere alla sig.ra la somma Pt_1 Pt_2
di € 250,00 al mese a decorrere dal mese di maggio 2025 e sino ad ottobre 2025 compreso, al fine di supportarla nei costi che avrà a sostenere per il reperimento e per far fronte alle prime spese dell'immobile locato ove la stessa avrà la nuova residenza;
13. Il tutto in ogni caso tenendo in considerazione le reali intenzioni e volontà della figlia ed i genitori si impegnano sin d'ora a non porre alcuna costrizione.
14. Le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno invece assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione delle aspirazioni della medesima;
15. Entrambi i genitori si impegnano a far conservare alla figlia rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale. Quanto alle zie e agli zii materni nonché agli altri figli della IG , i rapporti saranno introdotti e mantenuti Pt_2
in modo graduale, seguendo le raccomandazioni della psicologa che ha in cura la minore.
16. le spese legali della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 20 giugno 2025
pagina 6 di 8 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da
, nata a [...], il [...], Parte_2
cod.fisc. C.F._2
e
, nato ad [...] il [...], Parte_1
cod.fisc. C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 11 maggio 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Gressan al n.5 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte pagina 7 di 8 comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gressan per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8