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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1473/2024
promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato dall'amministratore di Parte_1
sostegno Avv. Luciano Rodino, nominato in corso di causa
(Avv. Piero Falchi)
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(Avv. Maria Paola Memmola)
, nato a [...] il [...] CP_2
(Avv. Rossella Sclavi)
RESISTENTI
Avente ad oggetto: alimenti
Sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con Ricorso ex art. 473 bis n. 12 c.p.c. e 433 c.c., conveniva in giudizio i genitori Parte_1
e , chiedendo che, previo accertamento della sussistenza dei presupposti CP_1 CP_2
di cui agli artt. 433 ss. c.c., venisse posto a carico degli stessi l'obbligo di versare mensilmente, in proprio favore, una somma di denaro pari a € 1.500,00 o una diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
A fondamento della domanda, deduceva che dall'anno 2012, a seguito di visita medico legale
Parte dell' era stato dichiarato invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa del 75% ed esonero da future visite di revisione, in quanto affetto da patologia psichica;
che, fino all'aggravamento della malattia, aveva sempre lavorato, ma dall'anno 2010 era iscritto alle liste di disoccupazione e non riusciva a trovare un impiego, sia per il grado di invalidità sia a causa della terapia farmacologica che doveva assumere per la patologia psichiatrica da cui è affetto;
che aveva vissuto per molti anni da solo;
che gli era stato messo a disposizione dai genitori un immobile sito in
Viareggio, Via San Giusto n. 9, con utenze a carico degli stessi;
che, tuttavia, da circa quattro anni,
la casa era divenuta inabitabile, a causa di varie problematiche di infiltrazioni dal tetto e perdite dell'impianto idrico;
che era titolare di una pensione di invalidità pari ad euro 302,80 e non godeva di altri redditi;
che, fino all'anno 2023, poteva contare su alcuni risparmi accumulati nel periodo in cui era impiegato, ma, essendo disoccupato dall'anno 2010, nel corso di questi anni aveva terminato i propri risparmi;
che, da quando aveva terminato i propri risparmi, versava in stato di bisogno, non riuscendo a provvedere alle proprie necessità quotidiane con la sola pensione di invalidità; che, a causa delle problematiche presenti nell'immobile che gli era stato messo a disposizione dai genitori,
aveva dovuto chiedere ospitalità ad un'amica, non potendo pagare gli interventi di riparazione necessari;
che, con la propria pensione, non era minimamente in grado di provvedere al proprio mantenimento quotidiano, al vitto, all'acquisto dei medicinali, alle cure mediche, al pagamento delle visite specialistiche bimestrali dallo psichiatra, al mantenimento dello scooter, benzina, riparazione e ad ogni altra necessità; che aveva come parenti più prossimi i genitori e CP_1 CP_2
, i quali abitano entrambi a Viareggio e godono di una buona posizione economica.
[...] Si costituivano in giudizio e che contestavano quanto ex adverso CP_1 CP_2
dedotto, eccepito e prodotto.
All'udienza del 16.05.2025, le parti davano atto che era stato raggiunto un accordo, in base al quale i genitori del ricorrente si impegnavano a versare in favore del figlio la somma mensile di euro 250,00
ciascuno, per un totale di euro 500,00.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che il Giudice ponesse a carico dei resistenti nella misura del 50% ciascuno la somma di euro 500,00 mensile, da versarsi in favore del figlio ricorrente a titolo di alimenti, a spese compensate.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni dalle stesse congiuntamente rassegnate, dispone in conformità, risultando la misura degli alimenti prevista dagli stessi conforme non soltanto all'entità dello stato di bisogno del ricorrente in relazione ai propri redditi e al proprio patrimonio, ma anche alla situazione reddituale complessiva dei resistenti, come risultante dalla documentazione versata in atti.
Avuto riguardo all'esito della stessa e all'accordo raggiunto dalle parti, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e, pertanto, pone a carico delle parti resistenti
[...]
e l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, la somma CP_1 CP_2
mensile di euro 500,00 in favore del figlio , a titolo di alimenti;
Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Lucca, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1473/2024
promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato dall'amministratore di Parte_1
sostegno Avv. Luciano Rodino, nominato in corso di causa
(Avv. Piero Falchi)
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(Avv. Maria Paola Memmola)
, nato a [...] il [...] CP_2
(Avv. Rossella Sclavi)
RESISTENTI
Avente ad oggetto: alimenti
Sulla base delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con Ricorso ex art. 473 bis n. 12 c.p.c. e 433 c.c., conveniva in giudizio i genitori Parte_1
e , chiedendo che, previo accertamento della sussistenza dei presupposti CP_1 CP_2
di cui agli artt. 433 ss. c.c., venisse posto a carico degli stessi l'obbligo di versare mensilmente, in proprio favore, una somma di denaro pari a € 1.500,00 o una diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di alimenti.
A fondamento della domanda, deduceva che dall'anno 2012, a seguito di visita medico legale
Parte dell' era stato dichiarato invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa del 75% ed esonero da future visite di revisione, in quanto affetto da patologia psichica;
che, fino all'aggravamento della malattia, aveva sempre lavorato, ma dall'anno 2010 era iscritto alle liste di disoccupazione e non riusciva a trovare un impiego, sia per il grado di invalidità sia a causa della terapia farmacologica che doveva assumere per la patologia psichiatrica da cui è affetto;
che aveva vissuto per molti anni da solo;
che gli era stato messo a disposizione dai genitori un immobile sito in
Viareggio, Via San Giusto n. 9, con utenze a carico degli stessi;
che, tuttavia, da circa quattro anni,
la casa era divenuta inabitabile, a causa di varie problematiche di infiltrazioni dal tetto e perdite dell'impianto idrico;
che era titolare di una pensione di invalidità pari ad euro 302,80 e non godeva di altri redditi;
che, fino all'anno 2023, poteva contare su alcuni risparmi accumulati nel periodo in cui era impiegato, ma, essendo disoccupato dall'anno 2010, nel corso di questi anni aveva terminato i propri risparmi;
che, da quando aveva terminato i propri risparmi, versava in stato di bisogno, non riuscendo a provvedere alle proprie necessità quotidiane con la sola pensione di invalidità; che, a causa delle problematiche presenti nell'immobile che gli era stato messo a disposizione dai genitori,
aveva dovuto chiedere ospitalità ad un'amica, non potendo pagare gli interventi di riparazione necessari;
che, con la propria pensione, non era minimamente in grado di provvedere al proprio mantenimento quotidiano, al vitto, all'acquisto dei medicinali, alle cure mediche, al pagamento delle visite specialistiche bimestrali dallo psichiatra, al mantenimento dello scooter, benzina, riparazione e ad ogni altra necessità; che aveva come parenti più prossimi i genitori e CP_1 CP_2
, i quali abitano entrambi a Viareggio e godono di una buona posizione economica.
[...] Si costituivano in giudizio e che contestavano quanto ex adverso CP_1 CP_2
dedotto, eccepito e prodotto.
All'udienza del 16.05.2025, le parti davano atto che era stato raggiunto un accordo, in base al quale i genitori del ricorrente si impegnavano a versare in favore del figlio la somma mensile di euro 250,00
ciascuno, per un totale di euro 500,00.
Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che il Giudice ponesse a carico dei resistenti nella misura del 50% ciascuno la somma di euro 500,00 mensile, da versarsi in favore del figlio ricorrente a titolo di alimenti, a spese compensate.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle conclusioni dalle stesse congiuntamente rassegnate, dispone in conformità, risultando la misura degli alimenti prevista dagli stessi conforme non soltanto all'entità dello stato di bisogno del ricorrente in relazione ai propri redditi e al proprio patrimonio, ma anche alla situazione reddituale complessiva dei resistenti, come risultante dalla documentazione versata in atti.
Avuto riguardo all'esito della stessa e all'accordo raggiunto dalle parti, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e, pertanto, pone a carico delle parti resistenti
[...]
e l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, la somma CP_1 CP_2
mensile di euro 500,00 in favore del figlio , a titolo di alimenti;
Parte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Lucca, 15.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli