ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160
(33) ((34)) --------------- AGGIORNAMENTO (33)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto:
- (con l'art. 836) che "Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 . Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e' sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati";
- (con l'art. 1, comma 847)che "Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale". ---------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , nel modificare l' art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".