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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/10/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 736/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 736/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
10/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Torlone Parte_1 P.IVA_1
Giulio, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Arno, n. 12, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cocchi Controparte_1 P.IVA_2
Federico, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Castiglione della Pescaia, Via
IV Novembre, n. 14, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.).
Conclusioni: all'udienza del 10/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società agricola semplice Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2018, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € Controparte_1
65.752,50, a titolo di corrispettivo per un contratto di appalto concluso tra le stesse.
Parte opponente esponeva in fatto che: - sottoscriveva, in data 30.09.2016, un contratto di appalto con per la realizzazione “chiavi in mano” di un complesso Controparte_1 agrituristico ricettivo composto da quattro corpi di fabbrica separati;
- l'offerta economica sottoscritta ed accettata dalle parti per l'appalto prevedeva un prezzo di €
199.250,00, oltre IVA, e comprendeva la fornitura e posa in opera delle strutture in X-
LAM, la progettazione e gestione del cantiere, la realizzazione degli impianti elettrici, montaggio impianti idrici, realizzazione massetti interni, fornitura e posa in opera di car porter, trattamento impregnante bianco, perlinato e travi e fornitura con posa in opera di linee vita per i quattro fabbricati;
- i lavori venivano intrapresi in seguito al permesso a costruire n. 10192/2016 del 13.09.2016, rilasciato dal Comune di Magliano in Toscana e la loro consegna, pur non essendo espressamente previsto nel contratto, era stata garantita da entro il mese di marzo 2017, al fine di consentire l'apertura della Controparte_1 struttura per le festività pasquali e comunque prima dell'inizio della stagione estiva;
- visto il ritardo nella consegna delle opere la committenza trasmetteva un telegramma, tramite il proprio legale, in data 18.05.2017, ove contestava alcuni difetti delle strutture e chiedeva una verifica in contraddittorio delle stesse, ex art. 1662 c.c.; - Controparte_1 attraverso una scrittura privata, assicurava la consegna entro il 31.05.2017, con previsione di una penale per il ritardo di € 100,00 al giorno;
- anche il suddetto termine spirava senza l'auspicato esito, così da costringere la committente ad una nuova diffida tramite un telegramma del 13.06.2017; - la dichiarazione di fine lavori avveniva in data 02.08.2017, con la presentazione della richiesta di abitabilità delle strutture al Comune di Magliano in
Toscana; - veniva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c.; - i vizi strutturali venivano documentati da due relazioni tecniche che affrontavano distinti aspetti;
- in primo luogo, venivano analizzate le caratteristiche qualitative dei materiali impiegati secondo quanto stabilito nell'offerta economica accettata dal committente e il rispetto della normativa prevista dalla legge n. 10/1991; - all'esito di tale verifica si riscontrava la mancanza della seconda lastra in cartongesso e la presenza di lana di vetro di circa 45 mm a bassa densità ipotizzabile in circa 20hg/m, anziché di 60 mm di lana roccia come previsto nel contratto;
- in secondo luogo, veniva verificata la rispondenza ai limiti normativi della trasmittanza globale della parete perimetrale;
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all'esito di tale analisi si accertava che gli infissi risultavano installati fuori squadro, non permettendo una regolare chiusura e determinando un decadimento della prestazione energetica, con conseguente aumento dei consumi, e che i calcoli eseguiti ai fini della legge n. 10/1991 non corrispondevano a quanto realizzato;
- i locali dovevano essere adeguati con appositi lavori, con costo approssimativo pari ad € 50.000,00, oltre il danno derivante dall'impossibilità di utilizzare la struttura per un periodo di tempo indeterminato per l'esecuzione delle opere;
- in terzo luogo, venivano riscontrati ulteriori vizi e difetti strutturali;
- nel fabbricato C l'errato montaggio delle portefinestre, la finitura dell'intonaco delle pareti in cartongesso non a regola d'arte, l'errata posa in opera del boiler nel locale bagno, staccatosi dalla parete, il difetto nel pozzetto esterno, il quale a causa di un'errata realizzazione della zona di attacco tra il tubo sanitario del bagno e del medesimo pozzetto era soggetto a intasamenti;
- nel fabbricato A l'errato montaggio degli infissi esterni, l'errato posizionamento degli interruttori dei punti luce;
- l'assenza nei locali bagno dello sfiato;
- nel fabbricato B le medesime problematiche concernenti il malfunzionamento dello scarico del locale bagno, il quale causava la presenza di detriti e liquami all'interno dei locali;
- per il ripristino di questi vizi e difetti era previsto un costo pari ad € 65.000,00, comprensivo del ristoro che la committenza doveva ricevere per il necessario periodo di chiusura dovuto all'esecuzione dei lavori.
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, revocare il Decreto Ingiuntivo qui opposto per i motivi di cui in narrativa, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia.
In accoglimento della svolta domanda riconvenzionale
Accertata la difformità ed i vizi delle opere, diminuire ai sensi dell'art. 1668 c.c. proporzionalmente il prezzo in ragione di € 115.000,00 dichiarando, altresì, la compensazione parziale o totale con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della parte opposta.
Sempre in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società opponente ai sensi e per gli effetti del Comma 1 art. 1668 c.c. in ragione di € 80.000,00 salvo il più o meno di giustizia all'esito della fase istruttoria oltre al pagamento della penale per ritardata consegna delle opere, come prevista nella scrittura privata inter partes del 23.5.2017, in
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ragione di € 6.200,00 con interessi legali dal 1.8.2017, data di fine lavori, sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Parte opposta esponeva in fatto che: - il contratto non prevedeva una data precisa di consegna della struttura, essendo i tempi di realizzazione variabili, oltre al fatto che alcune opere erano state affidate a soggetti terzi;
- il 22.05.2017 veniva effettuato un sopralluogo all'interno del cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e, in tale occasione, il sig. legale rappresentante della si impegnava a CP_2 Controparte_1 consegnare il lavoro finito entro il 31.05.2017; - dopo la stipula della scrittura privata, il sig. pretendeva il rifacimento di alcuni lavori già terminati, pur eseguiti a regola Pt_3
d'arte, quali l'impianto elettrico, il quale veniva completamente rifatto;
- una volta consegnata la struttura la , già inadempiente per € 65.752,50, a titolo di Parte_2 importi scaduti, si rifiutava di corrispondere il saldo dovuto per complessivi € 111.178,43, sulla base di asseriti vizi e difetti che non venivano rappresentati.
Per tutte queste ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, respingere la presente opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata nell'an e nel quantum e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 46/2018, emesso dal Tribunale di Grosseto il 24/01/2018; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche in minima parte la presente opposizione, determinare l'importo dovuto in favore di CP_1
con contestuale condanna della al pagamento
[...] Controparte_3 in favore di della somma che sarà ritenuta di ragione e giustizia. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
All'udienza del 03.07.2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Venivano disposti molteplici rinvii al fine di attendere l'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e di disporre l'acquisizione del fascicolo.
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All'udienza del 17.07.2019, acquisito il fascicolo dell'ATP (r.g.n. 55/2018), il giudice decideva in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 14.10.2020 veniva espletata l'istruttoria orale e il giudice, considerato che le parti concordavano sulla dovuta corresponsione di almeno € 20.000,00 dall'opponente, concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente a tale somma.
Alle udienze del 24.02.2021 e 12.10.2021 veniva espletata l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 20.11.2021 il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
All'udienza del 22.02.2022, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opposta, il giudice rinviava ad altra udienza per le ulteriori determinazioni istruttorie.
Con ordinanza del 02.02.2023 il giudice richiedeva dei chiarimenti al CTU, Arch.
nominata in sede di ATP, al fine di chiarire “se il costo indicato nella relazione Per_1 depositata in quel procedimento in data 18.3.2019 (ed acquisita nel presente fascicolo) come necessario per l'eliminazione dei vizi e/o difetti in quella sede riscontrati, tenga conto - sotto la voce relativa al ripristino degli scarichi e degli sfiati ovvero altrove - delle somme necessarie per la risoluzione del problema relativo alla perdita di liquami nell'intercapedine sotto il solaio del piano terra sia nel fabbricato A1 (uso ricettizio) sia nel fabbricato C (locale ad uso ristorante), di cui si dà conto a pag. 34 della relazione”.
In data 09.03.2023 il CTU depositava i chiarimenti richiesti.
Con ordinanza del 29.03.2023 il giudice disponeva un'integrazione della relazione tecnica, formulando al CTU il seguente quesito: “individui il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa ed effettuati i sopralluoghi ritenuti opportuni, le opere ed i costi necessari per l'eliminazione dei liquami presenti nelle intercapedini sotto il solaio del piano terra del fabbricato A1 e del fabbricato C oggetto di causa”.
In data 10.06.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 10.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premesse giuridiche.
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In punto di diritto, bisogna precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo un contratto di appalto.
Com'è noto, l'appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, nei confronti di altra parte, il committente, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.) (“L'art. 1655 Cc definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatogli dall'appaltante o committente, verso un corrispettivo in danaro. È un contratto ad esecuzione prolungata ove l'interesse del committente trova soddisfazione al momento della produzione dell'effetto traslativo, nonostante l'esecuzione sia dilatata nel tempo e la durata della prestazione dell'appaltatore sia determinata in funzione dell'opus dovuto, avendo inizio con la consegna dei lavori e terminando con
l'ultimazione di questi e, quindi, con il passaggio della proprietà in capo all'appaltante.
Si tratta di un contratto tipicamente oneroso atteso che, come previsto dall'art. 1655 Cc, il compimento dell'opera o del servizio avviene verso un corrispettivo in danaro, nonché di un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente obbligatorio, facendo nascere in capo ad entrambe le parti l'obbligo di eseguire una prestazione.”, Tribunale
Imperia, n. 755/2021).
Pertanto, trattasi di un contratto obbligatorio, a titolo oneroso, commutativo e ad esecuzione prolungata.
Elemento fondamentale del contratto di appalto privato attiene alla qualità del soggetto appaltatore, il quale deve assumere le vesti di un imprenditore;
ciò in quanto l'art. 1655
c.c. fa riferimento a due caratteristiche che sono proprie di quest'ultimo, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Tale aspetto differenzia l'appaltatore, quale imprenditore, e quindi il contratto di appalto, dal prestatore d'opera, quale lavoratore autonomo, e quindi dal contratto di opera professionale (artt. 2229 e ss c.c.) (“Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
se invece l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della propria famiglia, ricorre la diversa figura del contratto d'opera.”, Cass. Civ., n. 567/2000; “Il confine che
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intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto di servizi è riscontrabile in base al carattere personale dell'opera intellettuale prestata, nel primo caso, e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore nell'attività di organizzare tutti i mezzi necessari, nel secondo caso. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo la qualità di imprenditore.”, Tribunale Forlì, n. 1051/2022).
Gli obblighi che incombono in capo all'appaltatore concernono la consegna di un'opera che sia esente da vizi e difformità. L'art. 1667 c.c., infatti, prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, la quale non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
In caso di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni di cui agli artt. 1667 e ss c.c. sono speciali ed integrano i principi generali in materia di inadempimento (“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli
1667,1668,1669 e seguenti del Cc integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche.”, Cass. Civ., n. 1128/2024); tuttavia, le norme richiamate trovano applicazione solo nel caso in cui l'opera sia stata interamente realizzata e non anche quando sia rimasta incompleta. Quindi, nel caso in cui l'opera risulta portata a compimento il committente può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 c.c. (“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1667 del Cc, analoga a quella di portata generale di cui all'articolo 1460 del Cc in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe
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prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.”, Cass. Civ., n. 1128/2024).
Per l'appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Il contenuto di tale garanzia consente al committente di richiedere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa di quest'ultimo (art. 1668 c.c.).
Anche tale norma, al pari degli artt. 1667 e 1669 c.c., presuppone il totale completamento dell'opera, in relazione alla quale risultino violate le prescrizioni contrattuali per l'esecuzione o le regole imposte dalla tecnica (Cass. Civ. n. 4415/1999; Cass. Civ. n.
1186/2015).
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'art. 1668 c.c., nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento, legittima il committente a richiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, senza previo esperimento di azione di condanna all'esecuzione specifica (Cass. Civ. n. 169/1996; Cass. Civ. n. 11602/2002), in tal caso il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione (Cass. Civ. n.
6009/2012; Cass. Civ. n. 5496/2002).
Come anticipato, l'art. 1668, comma 1, c.c., fa salvo il risarcimento del danno, nel caso di colpa dell'appaltatore.
Tuttavia, bisogna fare delle precisazioni relative all'ipotesi in cui le parti abbiano pattuito una clausola penale, ex art. 1382 c.c..
Tale norma prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione,
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ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, e la stessa è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
La funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore;
in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cass. Civ. n. 1285/2024).
Inoltre, l'esonero dalla prova del danno non esonera la parte attrice dalla prova dell'inadempimento che è il suo presupposto, dal momento che l'accordo tra le parti non è qualificabile come contratto a prestazioni corrispettive (Tribunale Napoli n. 7317/2024).
Il caso di specie.
Orbene, fatte queste necessarie premesse giuridiche, bisogna partire da una serie di circostanze incontestate, oltre che provate per tabulas.
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti, in data 03.09.2016, stipulavano un contratto di appalto, in virtù dell'accettazione del preventivo sottoposto dall'opposta,
all'opponente, avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_3
“strutture per attività agrituristica con struttura a pannelli portanti X-LAM e copertura in legno lamellare”, nel quale non era indicata una data di consegna dei lavori (all. 3 all'atto di citazione).
Nello specifico, l'offerta riguardava la realizzazione “chiavi in mano” di n. 4 fabbricati separati costituenti un complesso per attività agrituristica sito in loc. Valle Maggiore n.
4/B nel comune di Magliano in Toscana (GR).
In data 18.05.2017, parte opponente, tramite il proprio legale, inviava un telegramma a ove contestava il ritardo nella consegna dei lavori e l'esecuzione non a Controparte_1 regola d'arte delle opere, e chiedeva disporsi un sopralluogo, ai sensi dell'art. 1662 c.c.
(all. 5).
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Il sopralluogo veniva effettuato in data 22.05.2017, all'esito del quale veniva redatta una scrittura privata ove l'opposta si impegnava ad eseguire una serie di interventi, allo scopo di concludere i lavori, e assicurava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c., la consegna dei lavori entro il 31.05.2017. Inoltre, nella suddetta scrittura privata veniva anche pattuita una penale per ogni giorno di ritardo pari ad € 100,00 (all. 6).
In data 13.06.2017, l'opponente tramite il proprio legale, inviava un altro telegramma a ove contestava il mancato rispetto del termine del 31.05.2017, oltre che Controparte_1 vizi e difetti delle opere (all. 7).
I lavori terminavano in data 02.08.2017, quando veniva richiesta l'abitabilità delle strutture al Comune di Magliano in Toscana, che aveva rilasciato il permesso a costruire n. 10192/2016 (all. 8).
Ebbene, nel caso in esame, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo, ottenuto per € 65.752,50, esercitando in via riconvenzionale azione di riduzione del prezzo e azione di risarcimento danni, ex art. 1668, comma 1, c.c., oltre che la corresponsione della penale pattuita.
Sull'eccezione di prescrizione.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta, in quanto, oltre ad essere stata formulata in modo del tutto generico, è destituita di fondamento.
L'art. 1667 c.c. prevede che l'azione contro l'appaltatore si prescrive entro due anni dalla consegna dell'opera.
Considerato che
, come visto, l'opera veniva consegnata in data
02.08.2017 e che, in data 10.01.2018, veniva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ove venivano contestati i vizi e le difformità riscontrate, è evidente che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Sui vizi e difetti delle opere e l'azione di riduzione del prezzo.
L'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. si fonda sulla contestazione di vizi e difetti delle opere da parte di . Controparte_3
Parte opponente al fine di accertare la sussistenza dei vizi e difetti delle opere riscontrate presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo.
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Rispetto a tali vizi e difformità, si intende aderire alle risultanze delle relazioni peritali depositate dall'Arch. sia in sede di ATP (r.g.n. 55/2018) sia in tale sede, in Per_1 quanto logiche nonché esaustivamente motivate, anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
In sede di accertamento tecnico preventivo era stato posto al CTU, in primo luogo, tale quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti e i loro C.T.P., se nelle strutture prefabbricate poste in loc. Vallemaggiore
Comune di Magliano in Toscana, di proprietà della società agricola ricorrente e realizzate da in forza del contratto di appalto sottoscritto in data Parte_4
30.9.2016, siano presenti vizi e/o difetti di natura costruttiva meglio descritti nelle relazioni tecniche di parte di cui al ricorso introduttivo.
In caso positivo, quantifichi il CTU il costo per l'eliminazione degli stessi”.
Il CTU, nell'ambito dei sopralluoghi effettuati alla presenza dei CTP, effettuava una ricognizione specifica delle parti interne ed esterne dei fabbricati interessati dalle problematiche riportate nelle relazioni tecniche di parte opponente.
In particolare, rispetto al CA C il consulente accertava che la porta finestra della cucina e la porta finestra della sala ristorante, completa di maniglione antipanico in PVC di colore bianco, presentavano difetti nell'apertura e chiusura delle ante, cosa che comportava il mancato soddisfacimento dei requisiti di tenuta dell'acqua, di isolamento acustico, termico e di sicurezza.
L'intervento più idoneo ad eliminare il vizio è stato individuato dal CTU nello smontaggio completo dell'infisso, riposizionamento e fissaggio del telaio perfettamente in squadra, con eventuale sostituzione delle cerniere e della ferramenta di chiusura, danneggiate dal lavoro non uniforme, e montaggio e registrazione delle ante con verifica della perfetta apertura e chiusura.
Ulteriore difetto riscontrato è stata la rottura della porzione di intonaco nella parete esterna adiacente alla portafinestra della sala ristorante. Per porre rimedio a ciò si è ritenuta necessaria la demolizione dello spigolo dello stipite e la rimozione dell'angolare del cappotto esterno danneggiato, con posa di un nuovo angolare con rete porta intonaco di collegamento e stesa di nuovo intonaco con le stesse caratteristiche e cromatismo di quello esistente.
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Ancora, nel fabbricato C, il CTU riscontrava che le ante della porta con apertura a spinta di tipo Saloon che separava la sala ristorante dalla cucina erano rifinite con un profilo a
“C” che presentava i bordi taglienti. Al fine di eliminare tale difetto l'Arch. ha Per_1 ritenuto essere necessario smontare le ante, rimuovere l'attuale profilo con il bordo tagliente e sostituirlo con un nuovo profilo che abbia il bordo arrotondato, rimontare in sede le ante con verifica perfetta di apertura e chiusura.
Inoltre, veniva accertato che la porta scorrevole interno muro ad un'anta, che separava il locale antibagno dalla sala ristorante, non si apriva completamente e uno degli stipiti superiori della porta non era montato correttamente e si staccava di continuo;
vizio ritenuto eliminabile fissando lo stipite con schiuma poliuretanica espansa.
In aggiunta, la porta scorrevole interno muro ad un'anta posta tra il locale antibagno e il servizio igienico in fase di apertura entrava totalmente nel telaio scrigno e risultava difficoltoso chiuderla;
per rimuovere tale vizio è risultato necessario lo smontaggio della porta per accedere alla guida di scorrimento del carrello superiore e la verifica dello stato del fermo, il quale in caso di allentamento, dovrebbe essere riposizionato a misura e fissato saldamente alla guida, con rimontaggio in sede della porta.
Infine, la parete del locale antibagno dove era posizione il lavabo presentava, nella porzione sopra il rivestimento, una tinteggiatura non uniforme con sbavature di colore;
necessaria, dunque, la ritinteggiatura.
Per quanto concerne il CA A, il CTU riscontrava che le porte finestre della camera ed e soggiorno presentavano difetti di chiusura e in particolare nell'anta secondaria il perno della serratura non si agganciava al traverso superiore, così come i portoncini di ingresso non si chiudevano correttamente.
Per porre rimedio a tale vizio si è ritenuto necessario procedere ad un'accurata registrazione delle cerniere delle ante e della ferramenta di chiusura, con eventuale sostituzione di quella danneggiata e verifica della perfetta apertura e chiusura dei portoncini.
Un ulteriore difetto è stato accertato nel bagno dell'appartamento, ove la scatola con gli interruttori dei punti luce e una presa erano stati posati ad una distanza non corretta rispetto al vano porta e per permettere l'inserimento del coprifilo era stata tagliata la placca in plastica. Per risolvere tale problematica il consulente ha ritenuto opportuno lo
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spostamento della scatola incassata porta interruttori e presa in modo da consentire il montaggio della placca in plastica in accosto al coprifilo della porta.
Nel bagno della camera, invece, i coprifili verticali della porta di accesso non risultavano essere stati montati in modo corretto e nella porzione di parte non rivestita con piastrelle in ceramica lo spazio tra il coprifilo e il muro era stato riempito con schiuma poliuretanica, in modo non conforme alla regola dell'arte, con grave ed evidente danno estetico. Dunque, per rimuovere tale vizio bisognerebbe riempire lo spazio tra il muro e il coprifilo con uno stucco acrilico che permetta la successiva verniciatura, livellandolo sul bordo.
Inoltre, in tutte le camere della struttura era stata verificata la non corretta posa in opera delle prese dei punti luce dei comodini nella parete della camera da letto, ragion per cui bisognerebbe spostare la presa e l'interruttore, riposizionandole alla giusta distanza.
Quanto ai cattivi odori nei bagni dovuta alla non realizzazione della ventilazione degli scarichi dei sanitari, sarà necessario realizzare degli sfiati naturali nei bagni che ne sono sprovvisti, prolungando il canale della colonna montante di scarico fin sopra la copertura, come previsto dalla norma UNI 12056 del 2001.
Per quanto riguarda i vizi e difetti riscontrati nel CA B, in primo luogo, era stato accertato che porte finestre della camera posta sul lato sinistro del fabbricato presentavano difetti di chiusura.
I portoncini di ingresso presentavano gli stessi problemi visti per il CA A, dunque si rimanda alla medesima soluzione.
La porta scorrevole del bagno della camera presentava lo stesso vizio relativo allo stipite superiore, in quanto non montato correttamente;
pertanto, anche in tale caso si rimanda alla soluzione già vista.
Inoltre, la carta da parati della camera presentava delle “bollature” nell'angolo della parte ove poggia la testata del letto, che evidenziavano un distacco della carta dalla parete;
quindi, si è ritenuto necessario il ripristino dell'adesione e della complanarità della carta alla parete.
Per i cattivi odori provenienti dai bagni si rimanda a quanto detto per il CA A.
In relazione al CA A1 i portoncini di ingresso presentavano gli stessi vizi visti e nel coprifilo esterno era presente un'ampia macchia, ragion per cui dovrebbe essere sostituito.
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Per i cattivi odori provenienti dai bagni si rimanda a quanto detto per il CA A.
In merito al non corretto funzionamento dell'impianto fognario, trattasi dei medesimi vizi lamentati per il pozzetto di scarico del bagno a servizio della cucina del fabbricato C.
Per tale problema, il CTU, in accordo con le parti, ha effettuato una video ispezione del tratto fognario interessato dai difetti. La soluzione a ciò è stata individuata nella necessità di ripristinare lo scarico dei bagni dei fabbricati A1 e C, ponendo la massima attenzione nel collegamento tra la tubazione interna del bagno e il tubo in PVC di collegamento con i pozzetti esterni.
Il costo totale delle opere, calcolato computando tutte le opere edilizie ed i noleggi necessari, prendendo come riferimento il Bollettino degli Ingegneri aggiornato al 2018 e i lavori di mercato corrente, corrisponde ad € 16.386,96, oltre oneri di legge.
Il secondo quesito che veniva formulato in sede di ATP era: “se le opere eseguite siano conformi per qualità e quantità di materiale utilizzato all'offerta economica accettata dalla società agricola ricorrente e in caso negativo ne indichi la perdita di valore economico delle strutture e/o gli eventuali interventi, se possibili da realizzare, da eseguire per rendere le stesse conformi a quanto indicato nel contratto di appalto e in ogni caso conformi alle normative vigenti”.
Il CTU, condivisibilmente, ha ritenuto che non possa parlarsi propriamente di perdita di valore economico dell'opera realizzata, bensì di un minor valore della prestazione fornita dall'appaltatore.
Ed infatti, sul parametro esterno del lato interno era stata posata una sola lastra di cartongesso spessore 15mm in sostituzione di due lastre in cartongesso da 12,5 mm e un pannello isolante in lana di vetro spessore 45mm in sostituzione del pannello isolante in lana di roccia di circa 35mm proposto nell'offerta. Inoltre, nella parte esterna tra l'intonaco e il pannello in legno XLAM era stato posato un pannello isolante in lana di roccia di circa 80mm, in sostituzione del pannello isolante in polistirene espanso di circa
55mm proposto nell'offerta.
Dunque, il minor valore della fornitura dei materiali posati è di € 2.496,00, oltre oneri di legge.
In sede di istruttoria si rendeva necessario disporre un supplemento peritale volto ad individuare i costi per l'eliminazione dei liquami presenti nelle intercapedini sotto il solaio del piano terra del fabbricato A1 e del fabbricato C.
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Durante gli accertamenti tecnici, in merito al fabbricato C, le parti concordavano di non procedere con i saggi e sulla non necessità di effettuare alcun intervento di bonifica.
Per quanto concerne, invece, il fabbricato A1, nello specifico le opere necessarie per la risoluzione dei problemi consistono:- nella realizzazione di cinque aperture sotto il cordolo di fondazione della lunghezza di circa 70/80cm e di altezza 20/30 cm per premettere l'accesso e la gestione delle tubazioni degli appositi macchinari da utilizzare per l'intervento, previa demolizione dell'esistente pavimentazione e scavo per raggiungere la quota del magrone di sottofondo delle fondazioni;
- immissione di un grosso quantitativo di acqua ad alta pressione unita ad un idoneo prodotto disincrostante
/detergente per effettuare il lavaggio nelle porzioni dove sono presenti gli Igloo;
- aspirazione dell'acqua e dei fanghi, che verranno convogliati nella cisterna di un autospurgo e poi trasportati presso discarica autorizzata e impianto per le operazioni di depurazione;
- rimessa in ripristino degli scavi e rifacimento delle pavimentazioni esterne.
Il costo totale dell'intervento, riferito al solo CA A1, è di circa € 23.000,00 oltre oneri di legge.
Inoltre, per la realizzazione dell'intervento visto si rende necessario presentare presso i competenti uffici del Comune di Magliano una CILA, ai sensi dell'art. 136 L.R. 65/2014
e successiva dichiarazione di fine lavori ai sensi dell'art. 149 della suddetta legge.
Per tale prestazione professionale si reputa congruo un compenso professionale pari ad a
€ 1.000,00 oltre spese ed oneri di legge.
Il CTU, in aggiunta, ha correttamente rilevato che, nel caso in cui l'intervento preveda in cantiere la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici ai sensi del
D.lgs. n 81/2008 è necessario l'obbligo di nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione (CSE) da parte del committente o responsabile dei lavori;
motivo per il quale deve aggiungersi il compenso per tale attività professionale, calcolato ai sensi del DM n. 140 del 20.07.2012 sul valore dell'intervento da realizzare, per una somma di € 2.055,31 oltre oneri di legge, arrotondata a € 2.000,00.
Infine, correttamente il consulente considerava anche i costi sostenuti dall'opponente per effettuare l'indagine preliminare per le valutazioni dell'intervento di bonifica, pari ad €
3.800,00, oltre oneri di legge, come da fattura allegata alla relazione tecnica.
Ebbene, i danni subiti da parte opponente, a causa dei vizi e difetti delle opere riscontrati, consistenti nei costi necessari per l'eliminazione degli stessi, ammontano ad € 48.682,96.
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Pertanto, l'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. proposta in via riconvenzionale da parte opponente può essere accolta nei limiti della somma suddetta, visto l'esito dell'istruttoria. Alla stessa dovrà aggiungersi la somma di € 20.000,00 già corrisposta dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Naturalmente la riduzione dovrà operarsi rispetto alla somma oggetto di decreto ingiuntivo, pari ad € 65.752,50, e, dunque, azionata in sede monitoria, non avendo l'opposto neanche formulato una domanda nuova in sede di comparsa di costituzione e risposta.
In conclusione, operando la compensazione giudiziale sarà parte opposta a dover corrispondere all'opponente la somma di € 2.930,46.
Sull'azione di risarcimento dei danni.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni azionata in via riconvenzionale da Pt_2
società agricola, ex art. 1668, comma 1, c.c., la stessa non può accogliersi per le
[...] ragioni che seguono.
Parte opponente deduce di aver subito dei danni a causa del grave ritardo nella consegna delle opere che ha comportato l'apertura della struttura ricettiva con la stagione estiva del
2017 ormai inoltrata e che avrebbe causato un mancato guadagno pari ad € 30.000,00.
Innanzitutto, bisogna sottolineare nuovamente come non risulta provato che le parti avessero pattuito la consegna dei lavori entro il mese di marzo 2017, non essendoci traccia di tale termine nel contratto concluso.
In realtà, su richiesta di parte opponente, veniva effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, all'esito del quale parte opposta in una scrittura privata del 23.05.2017 si impegnava a consegnare le opere entro il 31.05.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c..
Questa scadenza non veniva rispettata, in quanto, risulta per tabulas che i lavori si concludevano il 02.08.2017.
Pertanto, l'unico ritardo accertato è quello che va dal 01.06.2017 al 02.08.2017.
Tuttavia, nella predetta scrittura privata veniva pattuita una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, senza la previsione della risarcibilità dei danni ulteriori.
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Dunque, calando le coordinate ermeneutiche prima tracciate in tema di clausola penale ex art. 1382 c.c. sul caso in esame è evidente che l'opponente potrà ottenere solo la somma pari ad € 6.200,00, per i 62 giorni di ritardo.
Alcuna rilevanza rivestono le risultanze dell'istruttoria orale ai fini della decisione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opposizione accolta nei limiti delineati.
Pertanto, parte opposta dovrà essere condannata al pagamento nei confronti dell'opponente della somma pari ad € 2.930,46, quale esito della riduzione del prezzo, e della somma pari ad € 6.200,00, a titolo di clausola penale.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio, comprese quelle per il procedimento di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. Tuttavia, visto il mancato accoglimento della domanda risarcitoria di parte opponente si ritiene di dover compensare per 1/3 le spese di lite della presente fase di merito e porle per la restante parte a carico di parte opposta.
Quanto alle spese per l'ATP e la CTU le stesse sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 46/2018 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
24.01.2018;
b) Accoglie la domanda di riduzione del prezzo proposta in via riconvenzionale da
[...]
e per l'effetto condanna al pagamento nei confronti CP_4 Controparte_1 dell'opponente della somma pari ad € 2.930,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
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c) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni, ex art. 1668, comma 1, c.c., proposta in via riconvenzionale da;
Controparte_4
d) Accoglie la domanda di condanna al pagamento della penale proposta in via riconvenzionale da e per l'effetto condanna al Controparte_4 Controparte_1 pagamento nei confronti dell'opponente della somma pari ad € 6.200,00, oltre interessi legali dal 02.08.2017 al saldo;
e) Condanna al pagamento delle spese di lite per il procedimento di ATP Controparte_1 nei confronti di che si liquidano in € 2.337,00 per compensi e in € 379,50 Controparte_4 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
f) Compensa per 1/3 le spese di lite della fase di merito e pone la restante parte, che si liquida in € 9.402,00 per compensi e in € 406,50 per spese, in capo a Controparte_1 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
g) Pone le spese di ATP e di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Grosseto il 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 736/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
10/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Torlone Parte_1 P.IVA_1
Giulio, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Arno, n. 12, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cocchi Controparte_1 P.IVA_2
Federico, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Castiglione della Pescaia, Via
IV Novembre, n. 14, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.).
Conclusioni: all'udienza del 10/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società agricola semplice Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 46/2018, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € Controparte_1
65.752,50, a titolo di corrispettivo per un contratto di appalto concluso tra le stesse.
Parte opponente esponeva in fatto che: - sottoscriveva, in data 30.09.2016, un contratto di appalto con per la realizzazione “chiavi in mano” di un complesso Controparte_1 agrituristico ricettivo composto da quattro corpi di fabbrica separati;
- l'offerta economica sottoscritta ed accettata dalle parti per l'appalto prevedeva un prezzo di €
199.250,00, oltre IVA, e comprendeva la fornitura e posa in opera delle strutture in X-
LAM, la progettazione e gestione del cantiere, la realizzazione degli impianti elettrici, montaggio impianti idrici, realizzazione massetti interni, fornitura e posa in opera di car porter, trattamento impregnante bianco, perlinato e travi e fornitura con posa in opera di linee vita per i quattro fabbricati;
- i lavori venivano intrapresi in seguito al permesso a costruire n. 10192/2016 del 13.09.2016, rilasciato dal Comune di Magliano in Toscana e la loro consegna, pur non essendo espressamente previsto nel contratto, era stata garantita da entro il mese di marzo 2017, al fine di consentire l'apertura della Controparte_1 struttura per le festività pasquali e comunque prima dell'inizio della stagione estiva;
- visto il ritardo nella consegna delle opere la committenza trasmetteva un telegramma, tramite il proprio legale, in data 18.05.2017, ove contestava alcuni difetti delle strutture e chiedeva una verifica in contraddittorio delle stesse, ex art. 1662 c.c.; - Controparte_1 attraverso una scrittura privata, assicurava la consegna entro il 31.05.2017, con previsione di una penale per il ritardo di € 100,00 al giorno;
- anche il suddetto termine spirava senza l'auspicato esito, così da costringere la committente ad una nuova diffida tramite un telegramma del 13.06.2017; - la dichiarazione di fine lavori avveniva in data 02.08.2017, con la presentazione della richiesta di abitabilità delle strutture al Comune di Magliano in
Toscana; - veniva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c.; - i vizi strutturali venivano documentati da due relazioni tecniche che affrontavano distinti aspetti;
- in primo luogo, venivano analizzate le caratteristiche qualitative dei materiali impiegati secondo quanto stabilito nell'offerta economica accettata dal committente e il rispetto della normativa prevista dalla legge n. 10/1991; - all'esito di tale verifica si riscontrava la mancanza della seconda lastra in cartongesso e la presenza di lana di vetro di circa 45 mm a bassa densità ipotizzabile in circa 20hg/m, anziché di 60 mm di lana roccia come previsto nel contratto;
- in secondo luogo, veniva verificata la rispondenza ai limiti normativi della trasmittanza globale della parete perimetrale;
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all'esito di tale analisi si accertava che gli infissi risultavano installati fuori squadro, non permettendo una regolare chiusura e determinando un decadimento della prestazione energetica, con conseguente aumento dei consumi, e che i calcoli eseguiti ai fini della legge n. 10/1991 non corrispondevano a quanto realizzato;
- i locali dovevano essere adeguati con appositi lavori, con costo approssimativo pari ad € 50.000,00, oltre il danno derivante dall'impossibilità di utilizzare la struttura per un periodo di tempo indeterminato per l'esecuzione delle opere;
- in terzo luogo, venivano riscontrati ulteriori vizi e difetti strutturali;
- nel fabbricato C l'errato montaggio delle portefinestre, la finitura dell'intonaco delle pareti in cartongesso non a regola d'arte, l'errata posa in opera del boiler nel locale bagno, staccatosi dalla parete, il difetto nel pozzetto esterno, il quale a causa di un'errata realizzazione della zona di attacco tra il tubo sanitario del bagno e del medesimo pozzetto era soggetto a intasamenti;
- nel fabbricato A l'errato montaggio degli infissi esterni, l'errato posizionamento degli interruttori dei punti luce;
- l'assenza nei locali bagno dello sfiato;
- nel fabbricato B le medesime problematiche concernenti il malfunzionamento dello scarico del locale bagno, il quale causava la presenza di detriti e liquami all'interno dei locali;
- per il ripristino di questi vizi e difetti era previsto un costo pari ad € 65.000,00, comprensivo del ristoro che la committenza doveva ricevere per il necessario periodo di chiusura dovuto all'esecuzione dei lavori.
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, revocare il Decreto Ingiuntivo qui opposto per i motivi di cui in narrativa, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia.
In accoglimento della svolta domanda riconvenzionale
Accertata la difformità ed i vizi delle opere, diminuire ai sensi dell'art. 1668 c.c. proporzionalmente il prezzo in ragione di € 115.000,00 dichiarando, altresì, la compensazione parziale o totale con l'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della parte opposta.
Sempre in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, condannare la società opposta al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società opponente ai sensi e per gli effetti del Comma 1 art. 1668 c.c. in ragione di € 80.000,00 salvo il più o meno di giustizia all'esito della fase istruttoria oltre al pagamento della penale per ritardata consegna delle opere, come prevista nella scrittura privata inter partes del 23.5.2017, in
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ragione di € 6.200,00 con interessi legali dal 1.8.2017, data di fine lavori, sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
Parte opposta esponeva in fatto che: - il contratto non prevedeva una data precisa di consegna della struttura, essendo i tempi di realizzazione variabili, oltre al fatto che alcune opere erano state affidate a soggetti terzi;
- il 22.05.2017 veniva effettuato un sopralluogo all'interno del cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e, in tale occasione, il sig. legale rappresentante della si impegnava a CP_2 Controparte_1 consegnare il lavoro finito entro il 31.05.2017; - dopo la stipula della scrittura privata, il sig. pretendeva il rifacimento di alcuni lavori già terminati, pur eseguiti a regola Pt_3
d'arte, quali l'impianto elettrico, il quale veniva completamente rifatto;
- una volta consegnata la struttura la , già inadempiente per € 65.752,50, a titolo di Parte_2 importi scaduti, si rifiutava di corrispondere il saldo dovuto per complessivi € 111.178,43, sulla base di asseriti vizi e difetti che non venivano rappresentati.
Per tutte queste ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, respingere la presente opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata nell'an e nel quantum e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 46/2018, emesso dal Tribunale di Grosseto il 24/01/2018; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche in minima parte la presente opposizione, determinare l'importo dovuto in favore di CP_1
con contestuale condanna della al pagamento
[...] Controparte_3 in favore di della somma che sarà ritenuta di ragione e giustizia. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
All'udienza del 03.07.2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Venivano disposti molteplici rinvii al fine di attendere l'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e di disporre l'acquisizione del fascicolo.
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All'udienza del 17.07.2019, acquisito il fascicolo dell'ATP (r.g.n. 55/2018), il giudice decideva in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 14.10.2020 veniva espletata l'istruttoria orale e il giudice, considerato che le parti concordavano sulla dovuta corresponsione di almeno € 20.000,00 dall'opponente, concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente a tale somma.
Alle udienze del 24.02.2021 e 12.10.2021 veniva espletata l'istruttoria orale.
Con ordinanza del 20.11.2021 il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
All'udienza del 22.02.2022, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte dell'opposta, il giudice rinviava ad altra udienza per le ulteriori determinazioni istruttorie.
Con ordinanza del 02.02.2023 il giudice richiedeva dei chiarimenti al CTU, Arch.
nominata in sede di ATP, al fine di chiarire “se il costo indicato nella relazione Per_1 depositata in quel procedimento in data 18.3.2019 (ed acquisita nel presente fascicolo) come necessario per l'eliminazione dei vizi e/o difetti in quella sede riscontrati, tenga conto - sotto la voce relativa al ripristino degli scarichi e degli sfiati ovvero altrove - delle somme necessarie per la risoluzione del problema relativo alla perdita di liquami nell'intercapedine sotto il solaio del piano terra sia nel fabbricato A1 (uso ricettizio) sia nel fabbricato C (locale ad uso ristorante), di cui si dà conto a pag. 34 della relazione”.
In data 09.03.2023 il CTU depositava i chiarimenti richiesti.
Con ordinanza del 29.03.2023 il giudice disponeva un'integrazione della relazione tecnica, formulando al CTU il seguente quesito: “individui il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa ed effettuati i sopralluoghi ritenuti opportuni, le opere ed i costi necessari per l'eliminazione dei liquami presenti nelle intercapedini sotto il solaio del piano terra del fabbricato A1 e del fabbricato C oggetto di causa”.
In data 10.06.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 10.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premesse giuridiche.
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In punto di diritto, bisogna precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo un contratto di appalto.
Com'è noto, l'appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, nei confronti di altra parte, il committente, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.) (“L'art. 1655 Cc definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatogli dall'appaltante o committente, verso un corrispettivo in danaro. È un contratto ad esecuzione prolungata ove l'interesse del committente trova soddisfazione al momento della produzione dell'effetto traslativo, nonostante l'esecuzione sia dilatata nel tempo e la durata della prestazione dell'appaltatore sia determinata in funzione dell'opus dovuto, avendo inizio con la consegna dei lavori e terminando con
l'ultimazione di questi e, quindi, con il passaggio della proprietà in capo all'appaltante.
Si tratta di un contratto tipicamente oneroso atteso che, come previsto dall'art. 1655 Cc, il compimento dell'opera o del servizio avviene verso un corrispettivo in danaro, nonché di un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente obbligatorio, facendo nascere in capo ad entrambe le parti l'obbligo di eseguire una prestazione.”, Tribunale
Imperia, n. 755/2021).
Pertanto, trattasi di un contratto obbligatorio, a titolo oneroso, commutativo e ad esecuzione prolungata.
Elemento fondamentale del contratto di appalto privato attiene alla qualità del soggetto appaltatore, il quale deve assumere le vesti di un imprenditore;
ciò in quanto l'art. 1655
c.c. fa riferimento a due caratteristiche che sono proprie di quest'ultimo, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Tale aspetto differenzia l'appaltatore, quale imprenditore, e quindi il contratto di appalto, dal prestatore d'opera, quale lavoratore autonomo, e quindi dal contratto di opera professionale (artt. 2229 e ss c.c.) (“Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
se invece l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della propria famiglia, ricorre la diversa figura del contratto d'opera.”, Cass. Civ., n. 567/2000; “Il confine che
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intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto di servizi è riscontrabile in base al carattere personale dell'opera intellettuale prestata, nel primo caso, e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore nell'attività di organizzare tutti i mezzi necessari, nel secondo caso. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo la qualità di imprenditore.”, Tribunale Forlì, n. 1051/2022).
Gli obblighi che incombono in capo all'appaltatore concernono la consegna di un'opera che sia esente da vizi e difformità. L'art. 1667 c.c., infatti, prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, la quale non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
In caso di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni di cui agli artt. 1667 e ss c.c. sono speciali ed integrano i principi generali in materia di inadempimento (“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli
1667,1668,1669 e seguenti del Cc integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche.”, Cass. Civ., n. 1128/2024); tuttavia, le norme richiamate trovano applicazione solo nel caso in cui l'opera sia stata interamente realizzata e non anche quando sia rimasta incompleta. Quindi, nel caso in cui l'opera risulta portata a compimento il committente può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 c.c. (“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1667 del Cc, analoga a quella di portata generale di cui all'articolo 1460 del Cc in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe
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prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.”, Cass. Civ., n. 1128/2024).
Per l'appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Il contenuto di tale garanzia consente al committente di richiedere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa di quest'ultimo (art. 1668 c.c.).
Anche tale norma, al pari degli artt. 1667 e 1669 c.c., presuppone il totale completamento dell'opera, in relazione alla quale risultino violate le prescrizioni contrattuali per l'esecuzione o le regole imposte dalla tecnica (Cass. Civ. n. 4415/1999; Cass. Civ. n.
1186/2015).
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'art. 1668 c.c., nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento, legittima il committente a richiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi, senza previo esperimento di azione di condanna all'esecuzione specifica (Cass. Civ. n. 169/1996; Cass. Civ. n. 11602/2002), in tal caso il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione (Cass. Civ. n.
6009/2012; Cass. Civ. n. 5496/2002).
Come anticipato, l'art. 1668, comma 1, c.c., fa salvo il risarcimento del danno, nel caso di colpa dell'appaltatore.
Tuttavia, bisogna fare delle precisazioni relative all'ipotesi in cui le parti abbiano pattuito una clausola penale, ex art. 1382 c.c..
Tale norma prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione,
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ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, e la stessa è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
La funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore;
in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cass. Civ. n. 1285/2024).
Inoltre, l'esonero dalla prova del danno non esonera la parte attrice dalla prova dell'inadempimento che è il suo presupposto, dal momento che l'accordo tra le parti non è qualificabile come contratto a prestazioni corrispettive (Tribunale Napoli n. 7317/2024).
Il caso di specie.
Orbene, fatte queste necessarie premesse giuridiche, bisogna partire da una serie di circostanze incontestate, oltre che provate per tabulas.
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti, in data 03.09.2016, stipulavano un contratto di appalto, in virtù dell'accettazione del preventivo sottoposto dall'opposta,
all'opponente, avente ad oggetto Controparte_1 Controparte_3
“strutture per attività agrituristica con struttura a pannelli portanti X-LAM e copertura in legno lamellare”, nel quale non era indicata una data di consegna dei lavori (all. 3 all'atto di citazione).
Nello specifico, l'offerta riguardava la realizzazione “chiavi in mano” di n. 4 fabbricati separati costituenti un complesso per attività agrituristica sito in loc. Valle Maggiore n.
4/B nel comune di Magliano in Toscana (GR).
In data 18.05.2017, parte opponente, tramite il proprio legale, inviava un telegramma a ove contestava il ritardo nella consegna dei lavori e l'esecuzione non a Controparte_1 regola d'arte delle opere, e chiedeva disporsi un sopralluogo, ai sensi dell'art. 1662 c.c.
(all. 5).
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Il sopralluogo veniva effettuato in data 22.05.2017, all'esito del quale veniva redatta una scrittura privata ove l'opposta si impegnava ad eseguire una serie di interventi, allo scopo di concludere i lavori, e assicurava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c., la consegna dei lavori entro il 31.05.2017. Inoltre, nella suddetta scrittura privata veniva anche pattuita una penale per ogni giorno di ritardo pari ad € 100,00 (all. 6).
In data 13.06.2017, l'opponente tramite il proprio legale, inviava un altro telegramma a ove contestava il mancato rispetto del termine del 31.05.2017, oltre che Controparte_1 vizi e difetti delle opere (all. 7).
I lavori terminavano in data 02.08.2017, quando veniva richiesta l'abitabilità delle strutture al Comune di Magliano in Toscana, che aveva rilasciato il permesso a costruire n. 10192/2016 (all. 8).
Ebbene, nel caso in esame, l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo, ottenuto per € 65.752,50, esercitando in via riconvenzionale azione di riduzione del prezzo e azione di risarcimento danni, ex art. 1668, comma 1, c.c., oltre che la corresponsione della penale pattuita.
Sull'eccezione di prescrizione.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta, in quanto, oltre ad essere stata formulata in modo del tutto generico, è destituita di fondamento.
L'art. 1667 c.c. prevede che l'azione contro l'appaltatore si prescrive entro due anni dalla consegna dell'opera.
Considerato che
, come visto, l'opera veniva consegnata in data
02.08.2017 e che, in data 10.01.2018, veniva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo, ove venivano contestati i vizi e le difformità riscontrate, è evidente che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Sui vizi e difetti delle opere e l'azione di riduzione del prezzo.
L'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. si fonda sulla contestazione di vizi e difetti delle opere da parte di . Controparte_3
Parte opponente al fine di accertare la sussistenza dei vizi e difetti delle opere riscontrate presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo.
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Rispetto a tali vizi e difformità, si intende aderire alle risultanze delle relazioni peritali depositate dall'Arch. sia in sede di ATP (r.g.n. 55/2018) sia in tale sede, in Per_1 quanto logiche nonché esaustivamente motivate, anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
In sede di accertamento tecnico preventivo era stato posto al CTU, in primo luogo, tale quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti e i loro C.T.P., se nelle strutture prefabbricate poste in loc. Vallemaggiore
Comune di Magliano in Toscana, di proprietà della società agricola ricorrente e realizzate da in forza del contratto di appalto sottoscritto in data Parte_4
30.9.2016, siano presenti vizi e/o difetti di natura costruttiva meglio descritti nelle relazioni tecniche di parte di cui al ricorso introduttivo.
In caso positivo, quantifichi il CTU il costo per l'eliminazione degli stessi”.
Il CTU, nell'ambito dei sopralluoghi effettuati alla presenza dei CTP, effettuava una ricognizione specifica delle parti interne ed esterne dei fabbricati interessati dalle problematiche riportate nelle relazioni tecniche di parte opponente.
In particolare, rispetto al CA C il consulente accertava che la porta finestra della cucina e la porta finestra della sala ristorante, completa di maniglione antipanico in PVC di colore bianco, presentavano difetti nell'apertura e chiusura delle ante, cosa che comportava il mancato soddisfacimento dei requisiti di tenuta dell'acqua, di isolamento acustico, termico e di sicurezza.
L'intervento più idoneo ad eliminare il vizio è stato individuato dal CTU nello smontaggio completo dell'infisso, riposizionamento e fissaggio del telaio perfettamente in squadra, con eventuale sostituzione delle cerniere e della ferramenta di chiusura, danneggiate dal lavoro non uniforme, e montaggio e registrazione delle ante con verifica della perfetta apertura e chiusura.
Ulteriore difetto riscontrato è stata la rottura della porzione di intonaco nella parete esterna adiacente alla portafinestra della sala ristorante. Per porre rimedio a ciò si è ritenuta necessaria la demolizione dello spigolo dello stipite e la rimozione dell'angolare del cappotto esterno danneggiato, con posa di un nuovo angolare con rete porta intonaco di collegamento e stesa di nuovo intonaco con le stesse caratteristiche e cromatismo di quello esistente.
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Ancora, nel fabbricato C, il CTU riscontrava che le ante della porta con apertura a spinta di tipo Saloon che separava la sala ristorante dalla cucina erano rifinite con un profilo a
“C” che presentava i bordi taglienti. Al fine di eliminare tale difetto l'Arch. ha Per_1 ritenuto essere necessario smontare le ante, rimuovere l'attuale profilo con il bordo tagliente e sostituirlo con un nuovo profilo che abbia il bordo arrotondato, rimontare in sede le ante con verifica perfetta di apertura e chiusura.
Inoltre, veniva accertato che la porta scorrevole interno muro ad un'anta, che separava il locale antibagno dalla sala ristorante, non si apriva completamente e uno degli stipiti superiori della porta non era montato correttamente e si staccava di continuo;
vizio ritenuto eliminabile fissando lo stipite con schiuma poliuretanica espansa.
In aggiunta, la porta scorrevole interno muro ad un'anta posta tra il locale antibagno e il servizio igienico in fase di apertura entrava totalmente nel telaio scrigno e risultava difficoltoso chiuderla;
per rimuovere tale vizio è risultato necessario lo smontaggio della porta per accedere alla guida di scorrimento del carrello superiore e la verifica dello stato del fermo, il quale in caso di allentamento, dovrebbe essere riposizionato a misura e fissato saldamente alla guida, con rimontaggio in sede della porta.
Infine, la parete del locale antibagno dove era posizione il lavabo presentava, nella porzione sopra il rivestimento, una tinteggiatura non uniforme con sbavature di colore;
necessaria, dunque, la ritinteggiatura.
Per quanto concerne il CA A, il CTU riscontrava che le porte finestre della camera ed e soggiorno presentavano difetti di chiusura e in particolare nell'anta secondaria il perno della serratura non si agganciava al traverso superiore, così come i portoncini di ingresso non si chiudevano correttamente.
Per porre rimedio a tale vizio si è ritenuto necessario procedere ad un'accurata registrazione delle cerniere delle ante e della ferramenta di chiusura, con eventuale sostituzione di quella danneggiata e verifica della perfetta apertura e chiusura dei portoncini.
Un ulteriore difetto è stato accertato nel bagno dell'appartamento, ove la scatola con gli interruttori dei punti luce e una presa erano stati posati ad una distanza non corretta rispetto al vano porta e per permettere l'inserimento del coprifilo era stata tagliata la placca in plastica. Per risolvere tale problematica il consulente ha ritenuto opportuno lo
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spostamento della scatola incassata porta interruttori e presa in modo da consentire il montaggio della placca in plastica in accosto al coprifilo della porta.
Nel bagno della camera, invece, i coprifili verticali della porta di accesso non risultavano essere stati montati in modo corretto e nella porzione di parte non rivestita con piastrelle in ceramica lo spazio tra il coprifilo e il muro era stato riempito con schiuma poliuretanica, in modo non conforme alla regola dell'arte, con grave ed evidente danno estetico. Dunque, per rimuovere tale vizio bisognerebbe riempire lo spazio tra il muro e il coprifilo con uno stucco acrilico che permetta la successiva verniciatura, livellandolo sul bordo.
Inoltre, in tutte le camere della struttura era stata verificata la non corretta posa in opera delle prese dei punti luce dei comodini nella parete della camera da letto, ragion per cui bisognerebbe spostare la presa e l'interruttore, riposizionandole alla giusta distanza.
Quanto ai cattivi odori nei bagni dovuta alla non realizzazione della ventilazione degli scarichi dei sanitari, sarà necessario realizzare degli sfiati naturali nei bagni che ne sono sprovvisti, prolungando il canale della colonna montante di scarico fin sopra la copertura, come previsto dalla norma UNI 12056 del 2001.
Per quanto riguarda i vizi e difetti riscontrati nel CA B, in primo luogo, era stato accertato che porte finestre della camera posta sul lato sinistro del fabbricato presentavano difetti di chiusura.
I portoncini di ingresso presentavano gli stessi problemi visti per il CA A, dunque si rimanda alla medesima soluzione.
La porta scorrevole del bagno della camera presentava lo stesso vizio relativo allo stipite superiore, in quanto non montato correttamente;
pertanto, anche in tale caso si rimanda alla soluzione già vista.
Inoltre, la carta da parati della camera presentava delle “bollature” nell'angolo della parte ove poggia la testata del letto, che evidenziavano un distacco della carta dalla parete;
quindi, si è ritenuto necessario il ripristino dell'adesione e della complanarità della carta alla parete.
Per i cattivi odori provenienti dai bagni si rimanda a quanto detto per il CA A.
In relazione al CA A1 i portoncini di ingresso presentavano gli stessi vizi visti e nel coprifilo esterno era presente un'ampia macchia, ragion per cui dovrebbe essere sostituito.
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Per i cattivi odori provenienti dai bagni si rimanda a quanto detto per il CA A.
In merito al non corretto funzionamento dell'impianto fognario, trattasi dei medesimi vizi lamentati per il pozzetto di scarico del bagno a servizio della cucina del fabbricato C.
Per tale problema, il CTU, in accordo con le parti, ha effettuato una video ispezione del tratto fognario interessato dai difetti. La soluzione a ciò è stata individuata nella necessità di ripristinare lo scarico dei bagni dei fabbricati A1 e C, ponendo la massima attenzione nel collegamento tra la tubazione interna del bagno e il tubo in PVC di collegamento con i pozzetti esterni.
Il costo totale delle opere, calcolato computando tutte le opere edilizie ed i noleggi necessari, prendendo come riferimento il Bollettino degli Ingegneri aggiornato al 2018 e i lavori di mercato corrente, corrisponde ad € 16.386,96, oltre oneri di legge.
Il secondo quesito che veniva formulato in sede di ATP era: “se le opere eseguite siano conformi per qualità e quantità di materiale utilizzato all'offerta economica accettata dalla società agricola ricorrente e in caso negativo ne indichi la perdita di valore economico delle strutture e/o gli eventuali interventi, se possibili da realizzare, da eseguire per rendere le stesse conformi a quanto indicato nel contratto di appalto e in ogni caso conformi alle normative vigenti”.
Il CTU, condivisibilmente, ha ritenuto che non possa parlarsi propriamente di perdita di valore economico dell'opera realizzata, bensì di un minor valore della prestazione fornita dall'appaltatore.
Ed infatti, sul parametro esterno del lato interno era stata posata una sola lastra di cartongesso spessore 15mm in sostituzione di due lastre in cartongesso da 12,5 mm e un pannello isolante in lana di vetro spessore 45mm in sostituzione del pannello isolante in lana di roccia di circa 35mm proposto nell'offerta. Inoltre, nella parte esterna tra l'intonaco e il pannello in legno XLAM era stato posato un pannello isolante in lana di roccia di circa 80mm, in sostituzione del pannello isolante in polistirene espanso di circa
55mm proposto nell'offerta.
Dunque, il minor valore della fornitura dei materiali posati è di € 2.496,00, oltre oneri di legge.
In sede di istruttoria si rendeva necessario disporre un supplemento peritale volto ad individuare i costi per l'eliminazione dei liquami presenti nelle intercapedini sotto il solaio del piano terra del fabbricato A1 e del fabbricato C.
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Durante gli accertamenti tecnici, in merito al fabbricato C, le parti concordavano di non procedere con i saggi e sulla non necessità di effettuare alcun intervento di bonifica.
Per quanto concerne, invece, il fabbricato A1, nello specifico le opere necessarie per la risoluzione dei problemi consistono:- nella realizzazione di cinque aperture sotto il cordolo di fondazione della lunghezza di circa 70/80cm e di altezza 20/30 cm per premettere l'accesso e la gestione delle tubazioni degli appositi macchinari da utilizzare per l'intervento, previa demolizione dell'esistente pavimentazione e scavo per raggiungere la quota del magrone di sottofondo delle fondazioni;
- immissione di un grosso quantitativo di acqua ad alta pressione unita ad un idoneo prodotto disincrostante
/detergente per effettuare il lavaggio nelle porzioni dove sono presenti gli Igloo;
- aspirazione dell'acqua e dei fanghi, che verranno convogliati nella cisterna di un autospurgo e poi trasportati presso discarica autorizzata e impianto per le operazioni di depurazione;
- rimessa in ripristino degli scavi e rifacimento delle pavimentazioni esterne.
Il costo totale dell'intervento, riferito al solo CA A1, è di circa € 23.000,00 oltre oneri di legge.
Inoltre, per la realizzazione dell'intervento visto si rende necessario presentare presso i competenti uffici del Comune di Magliano una CILA, ai sensi dell'art. 136 L.R. 65/2014
e successiva dichiarazione di fine lavori ai sensi dell'art. 149 della suddetta legge.
Per tale prestazione professionale si reputa congruo un compenso professionale pari ad a
€ 1.000,00 oltre spese ed oneri di legge.
Il CTU, in aggiunta, ha correttamente rilevato che, nel caso in cui l'intervento preveda in cantiere la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici ai sensi del
D.lgs. n 81/2008 è necessario l'obbligo di nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione (CSE) da parte del committente o responsabile dei lavori;
motivo per il quale deve aggiungersi il compenso per tale attività professionale, calcolato ai sensi del DM n. 140 del 20.07.2012 sul valore dell'intervento da realizzare, per una somma di € 2.055,31 oltre oneri di legge, arrotondata a € 2.000,00.
Infine, correttamente il consulente considerava anche i costi sostenuti dall'opponente per effettuare l'indagine preliminare per le valutazioni dell'intervento di bonifica, pari ad €
3.800,00, oltre oneri di legge, come da fattura allegata alla relazione tecnica.
Ebbene, i danni subiti da parte opponente, a causa dei vizi e difetti delle opere riscontrati, consistenti nei costi necessari per l'eliminazione degli stessi, ammontano ad € 48.682,96.
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Pertanto, l'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. proposta in via riconvenzionale da parte opponente può essere accolta nei limiti della somma suddetta, visto l'esito dell'istruttoria. Alla stessa dovrà aggiungersi la somma di € 20.000,00 già corrisposta dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Naturalmente la riduzione dovrà operarsi rispetto alla somma oggetto di decreto ingiuntivo, pari ad € 65.752,50, e, dunque, azionata in sede monitoria, non avendo l'opposto neanche formulato una domanda nuova in sede di comparsa di costituzione e risposta.
In conclusione, operando la compensazione giudiziale sarà parte opposta a dover corrispondere all'opponente la somma di € 2.930,46.
Sull'azione di risarcimento dei danni.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni azionata in via riconvenzionale da Pt_2
società agricola, ex art. 1668, comma 1, c.c., la stessa non può accogliersi per le
[...] ragioni che seguono.
Parte opponente deduce di aver subito dei danni a causa del grave ritardo nella consegna delle opere che ha comportato l'apertura della struttura ricettiva con la stagione estiva del
2017 ormai inoltrata e che avrebbe causato un mancato guadagno pari ad € 30.000,00.
Innanzitutto, bisogna sottolineare nuovamente come non risulta provato che le parti avessero pattuito la consegna dei lavori entro il mese di marzo 2017, non essendoci traccia di tale termine nel contratto concluso.
In realtà, su richiesta di parte opponente, veniva effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, all'esito del quale parte opposta in una scrittura privata del 23.05.2017 si impegnava a consegnare le opere entro il 31.05.2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c..
Questa scadenza non veniva rispettata, in quanto, risulta per tabulas che i lavori si concludevano il 02.08.2017.
Pertanto, l'unico ritardo accertato è quello che va dal 01.06.2017 al 02.08.2017.
Tuttavia, nella predetta scrittura privata veniva pattuita una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, senza la previsione della risarcibilità dei danni ulteriori.
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Dunque, calando le coordinate ermeneutiche prima tracciate in tema di clausola penale ex art. 1382 c.c. sul caso in esame è evidente che l'opponente potrà ottenere solo la somma pari ad € 6.200,00, per i 62 giorni di ritardo.
Alcuna rilevanza rivestono le risultanze dell'istruttoria orale ai fini della decisione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opposizione accolta nei limiti delineati.
Pertanto, parte opposta dovrà essere condannata al pagamento nei confronti dell'opponente della somma pari ad € 2.930,46, quale esito della riduzione del prezzo, e della somma pari ad € 6.200,00, a titolo di clausola penale.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio, comprese quelle per il procedimento di ATP, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. Tuttavia, visto il mancato accoglimento della domanda risarcitoria di parte opponente si ritiene di dover compensare per 1/3 le spese di lite della presente fase di merito e porle per la restante parte a carico di parte opposta.
Quanto alle spese per l'ATP e la CTU le stesse sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 46/2018 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
24.01.2018;
b) Accoglie la domanda di riduzione del prezzo proposta in via riconvenzionale da
[...]
e per l'effetto condanna al pagamento nei confronti CP_4 Controparte_1 dell'opponente della somma pari ad € 2.930,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
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c) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni, ex art. 1668, comma 1, c.c., proposta in via riconvenzionale da;
Controparte_4
d) Accoglie la domanda di condanna al pagamento della penale proposta in via riconvenzionale da e per l'effetto condanna al Controparte_4 Controparte_1 pagamento nei confronti dell'opponente della somma pari ad € 6.200,00, oltre interessi legali dal 02.08.2017 al saldo;
e) Condanna al pagamento delle spese di lite per il procedimento di ATP Controparte_1 nei confronti di che si liquidano in € 2.337,00 per compensi e in € 379,50 Controparte_4 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
f) Compensa per 1/3 le spese di lite della fase di merito e pone la restante parte, che si liquida in € 9.402,00 per compensi e in € 406,50 per spese, in capo a Controparte_1 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
g) Pone le spese di ATP e di CTU definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Grosseto il 24.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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