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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 14088/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Corso Calatafimi n. 1167, C.F. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Palermo in via Notarbartolo n. 20, presso lo studio dell' avv.
Ferdinando Loffredo che la rappresenta e difende
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria dell'Avvocatura Distrettuale INPS
Resistente
Oggetto: ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA. MEDIANTE DEPOSITO NEL FASCICOLO TELEMATICO - A SEGUITO
DELLA TRATTAZIONE SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 127 TER CPC
DEL 05.09.2025 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che ha diritto Parte_1
all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 24.09.2024; compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente questo giudicante rappresenta che alle parti è stato regolarmente comunicato il provvedimento che in luogo dell'udienza ha disposto la trattazione scritta ed il deposito di note.
Parte ricorrente ha depositato note insistendo nel ricorso. Pertanto sulle conclusioni rassegnate nelle predette note e nella memoria di costituzione dell' , ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa come in CP_1
epigrafe.
* * *
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc del 03.10.2024 parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della ctu della fase sommaria, conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Allegava nuova documentazione medica.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto chiedendo il CP_2
rigetto la domanda avversa. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata al Dr. . Persona_1
Quindi all'esito della consulenza, depositata la relazione peritale, parte ricorrente
CP_ insisteva nel ricorso depositando note scritte. L' non provvedeva al deposito di note.
* * *
La domanda merita parziale accoglimento.
Le risultanze della consulenza medico legale riconoscono che le patologie che affliggono la periziata la rendono meritevole dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 24 settembre 2024.
Il consulente, sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione acclusa al fascicolo ha così relazionato: “…si può affermare che, dall'esame della documentazione medica agli atti e da quanto accertato e risultato all'esame condotto in occasione della presente consulenza, la IG.ra , è Parte_1
risultata affetta da: Esiti di interventi di laminectomia lom-bo-sacrale ed artrodesi con stabilizzazione della colonna lombo-sacrale. Discopatia de- generativa protrusiva del rachide cervico-dorso-lombare, con residua neuropatia dello sciatico di sn. Esiti di lesione post traumatica del sovraspinato destro, sottoposto ad acromion plastica.Obesità (IMC 35), disturbo depressivo grave su base endoreattiva….Si ritiene che le patologie suddette da cui risulta affetto la
IG.ra , sono causa d'infermità e di menomazioni tali per cui si Parte_1
configura, nel complesso uno stato di invalidità civile per cui lo stesso presenta una condizione di invalido civile del 75%.”.
In relazione alla decorrenza dell'invalidità nella misura sopra indicata, ha ritenuto il consulente che le patologie descritte si siano nel tempo aggravate e pertanto, solo a decorrere dalla data della visita psichiatrica del 24.09.2024, la condizione invalidante può ritenersi conclamata nella percentuale indicata.
* Le conclusioni cui è pervenuto il Dott. vengono condivise da questo Per_1
giudice, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati.
*
Parte ricorrente pertanto ha i requisiti per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dal 24 settembre 2024.
Atteso l'esito del giudizio, i compensi di lite vanno compensati tra le parti, mentre attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito di trattazione scritta del 05.09.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente