Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2443 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. ALBERTI FABBRI Parte_1
BEATRICE
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. BATTISTINI FEDERICO Controparte_1
resistente
Pubblico Ministero
intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
Voglia il Tribunale di Ferrara, disporre l'affidamento condiviso della figlia Per_1
a favore di entrambi i genitori che, di conseguenza, dovranno esercitare in
[...] forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina.
La figlia minore rimarrà a vivere con la madre nella abitazione famigliare sita a
Ferrara in Via XX Settembre n.54, mentre il padre si è già trasferito altrove;
Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla sig. CP_1 Per_1 la somma mensile di E.100,00, rivalutabile annualmente, nonchè la metà Parte_1 delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo adottato dal Tribunale adito, che
indicativamente nei giorni feriali il sig. andrà a prendere la bambina a scuola per tre pomeriggi, restando CP_1 con lei fino all'ora di cena e riportandola presso la casa famigliare entro le ore 21,00. trascorrerà i fine settimana (dal sabato mattina al lunedì mattina) Per_1 alternativamente con i due genitori, così come la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando negli anni i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta;
il tutto con la massima libertà e tenendo presente in via primaria l'interesse e le esigenze della minore;
Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con il padre 2 settimane, anche non consecutive e comunque le parti si impegnano a programmare le vacanze con congruo anticipo, comunicando e concordando le date e le destinazioni. Vista la tenera età della bambina, non saranno programmate vacanze all'estero se non di comune accordo e la minore non dovrà essere caricata su alcun motoveicolo.
Con compensazione di spese.
Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra premesso che: Parte_1 dal rapporto sentimentale con il sig. era nata la figlia Controparte_1 Per_1 minorenne, riconosciuta da entrambi i genitori;
la convivenza era cessata nel 2023 e non era stato possibile raggiungere un accordo sulla regolamentazione dei rapporti relativi alla prole. Chiedeva quindi l'accoglimento delle domande riportate in ricorso.
Si costituiva parte resistente e formulava domande parzialmente coincidenti con quelle formulate dalla controparte All'udienza del 16.4.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
*** Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domande sopra riportate in quanto e legittime e tali da tutelare adeguatamente le necessità della prole.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, dispone in conformità agli accordi delle parti.
Compensa le spese di giudizio.
Ferrara, 8.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati