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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F.: ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._1
FERRARI RENATA
E
(C.F.: , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
FERRARI RENATA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data
21/01/2025, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 20/10/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ET (Parte I, atto n. 17, anno
2012), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ET (Parte I, atto n. 17, anno
2012), contratto tra e , in data CP_1 Controparte_2
20/10/2012;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F.: ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._1
FERRARI RENATA
E
(C.F.: , con l'assistenza dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
FERRARI RENATA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data
21/01/2025, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 20/10/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ET (Parte I, atto n. 17, anno
2012), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ET (Parte I, atto n. 17, anno
2012), contratto tra e , in data CP_1 Controparte_2
20/10/2012;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come confermate all'udienza del 22/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo