Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 10 gennaio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00981/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Pierpaolo Rivello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Rivello in Torino, corso Francia n. 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dell'atto avente protocollo -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 17.03.2022 recante l'irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
per l’accertamento del diritto del ricorrente all' annullamento della sanzione ed alla riammissione in servizio oltre alla ricostruzione della carriera e restituzione degli emolumenti non percepiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa NA AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, recante la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
1.1. Ha premesso che prima dell’assorbimento, avvenuto con il d.lgs. 12 settembre 2016, n. -OMISSIS- “ Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ”, del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, svolgeva funzioni di Polizia giudiziaria e Pubblica Sicurezza concernenti la difesa del patrimonio agro-forestale e aveva assunto lo status di militare appartenente all’Arma dei Carabinieri sono dalla fine dell’anno 2016. Egli è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare in ragione della vicenda penale che lo ha interessato, nel proc. r.g.n.r. -OMISSIS- in cui è stato imputato per il reato previsto dall’art. 572 c.p. di maltrattamenti in famiglia, con persona offesa la sig.ra -OMISSIS-. Con riferimento a tali fatti il ricorrente è stato sospeso cautelarmente dall’impiego a decorrere dal 27 aprile 2017. Nel corso del procedimento penale ha subito una condanna in primo grado (sent. del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-), confermata in grado di appello; il ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia è stato dichiarato inammissibile, pertanto, la decisione è passata in giudicato, con conseguente condanna definitiva del ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato ascritto. Dopo il passaggio in giudicato l’amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare che si è concluso con il provvedimento M_D -OMISSIS- del 04 marzo 2022 oggetto di impugnazione, che ha comminato la sanzione più grave della perdita del grado per rimozione.
1.2. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione dell’amministrazione, ha proposto ricorso, affidandolo ai seguenti motivi:
“ I. Violazione del principio di proporzionalità e gradualità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa autonoma valutazione dei fatti, errore e/o carenza dei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, violazione del principio di gradualità delle sanzioni .”, con cui ha dedotto che l’amministrazione non avrebbe motivato sulle ragioni della scelta di applicare la sanzione comminata, ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta oggetto del procedimento penale, trattandosi di una condotta rientrante nella sua sfera privata, che non ha avuto riflessi sul servizio, né clamore mediatico; peraltro, la stessa persona offesa dal reato ha continuato ad intrattenere con lui una relazione sentimentale per tutta la durata del processo penale e ha dichiarato che, dopo l’applicazione della misura cautelare, il ricorrente ha cambiato contegno. Inoltre, i fatti contestati sono di un periodo anteriore al suo transito presso l’Arma dei Carabinieri.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso previa adozione di idonea misura cautelare.
1.3. La richiesta cautelare è stata respinta con ordinanza Tar Piemonte, sez. I, 7 luglio 2022, n. -OMISSIS-.
1.4. Con ordinanza presidenziale 10 gennaio 2026, n. -OMISSIS-, è stata disposta attività istruttoria.
1.5. L’amministrazione intimata ha adempiuto, depositando documentazione, una relazione sulla vicenda; è altresì stata depositata memoria il 10 febbraio 2026.
1.6. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 20 marzo 2026, previa istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la sanzione irrogata è scaturita da fatti accertati definitivamente in sede penale, " il relativo accertamento esplica efficacia di giudicato nel procedimento per responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p. In materia di procedimenti disciplinari degli appartenenti alle Forze Armate, ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cons. Stato Sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1864), cosicché nessuna ulteriore indagine sul fatto doveva essere condotta dall'Amministrazione .” (Tar Campobasso, sez. I, 04 agosto 2020, n. 226; idem Cons. Stato, sez. I, parere n.1632 del 2023).
È quindi opinione consolidata in giurisprudenza che, in tali casi, il Tribunale adito non può entrare nel merito dell’accertamento dei fatti e delle relative responsabilità già condotto in via definitiva dal giudice penale.
Venendo all’esame dei motivi di ricorso e fermo il definitivo accertamento penale rilevante anche in sede disciplinare, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia sufficientemente motivato, anche avuto riguardo alle risultanze dell’istruttoria eseguita, da cui è dato comprendere l’iter logico giuridico posto a sostegno della decisione dell’amministrazione.
In quest’ottica non si è mancato di rilevare che, ai fini della sufficienza della motivazione, non è necessario che l’amministrazione dia puntuale conto delle difese del militare e delle ragioni della loro inattendibilità, ritenendo l’onere adempiuto quando sia chiaramente riportato il fatto oggetto di valutazione, le ragioni del disvalore attribuitogli, la violazione dei doveri stigmatizzata.
Ne consegue l’infondatezza del dedotto vizio istruttorio.
4. Ancora, dal ricorso in esame non emerge alcuna argomentazione utile e sufficiente a contestare che la condotta, definitivamente accertata in sede penale, sia altresì stata palesemente inconciliabile con le funzioni proprie di un carabiniere e con la sua permanenza nell’istituzione di appartenenza.
Né risulta avere pregio giuridico l’affermazione secondo cui l’amministrazione si è limitata a fare proprie pedissequamente le risultanze del procedimento penale, senza un’autonoma valutazione in sede disciplinare, ed omettendo di tener conto che il passaggio del ricorrente all’Arma dei Carabinieri è avvenuto successivamente alle condotte contestate.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento. (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2007 n.2830; sez. VI, 22 marzo 2007, n.1350)
Suddette ipotesi non ricorrono nel caso concreto, avendo l’amministrazione dato congrua e convincente giustificazione delle sue conclusioni e considerazioni, mostrando di aver operato un’autonoma valutazione della condotta sanzionata penalmente, ritenendola biasimevole sotto l’aspetto disciplinare e tale da far venire meno il necessario rapporto fiduciario tra il dipendente e l’amministrazione di appartenenza.
Del resto, non si può dubitare che la gravità della condotta del ricorrente, emergente dai fatti accertati penalmente ed oggetto di sanzione penale, costituisce dato agevolmente percepibile, autonomamente valutato dall’amministrazione a fini disciplinari attraverso un giudizio, che non appare né abnorme né sproporzionato.
5. L’amministrazione ha peraltro assolto anche l’obbligo di motivazione. Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’obbligo motivazionale è attenuato ed assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare gravità che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, soprattutto in presenza di comportamenti palesemente contrari ai principi di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2020, n.2107); in materia è altresì pacificamene ammessa la motivazione per relationem , a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile al destinatario. (Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2018, n.6169).
In definitiva nessuna problematica istruttoria o motivazionale affligge l’atto impugnato.
6. Il Collegio non condivide neppure la censura con cui si deduce la pretesa sproporzione nella decisione di applicare la più grave sanzione della perdita del grado.
La valutazione della gravità del fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, infatti, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2020, n.2053; id, 16 marzo 2020, n.1887; id., 20 febbraio 2020, n. 1296).
In particolare, la sanzione della perdita del grado è costantemente ritenuta legittima dinanzi a condotte che denotano la violazione dei doveri elementari inerenti allo status di militare, specie se investito di funzioni di polizia (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112).
Nel caso di specie la sanzione è proporzionata in quanto applicata per un fatto che si pone in radicale contrasto con la funzione che si dovrebbe esercitare, arrecando un’insuperabile lesione al rapporto fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale al rapporto di servizio, con grave pregiudizio all’immagine e al prestigio dell’Arma dei carabinieri, nella misura in cui l’incolpato commette le stesse condotte che sarebbe chiamato a reprimere. (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2428).
Al riguardo si osserva che “ l'individuazione della sanzione da irrogare nel caso concreto spetta a chi dispone del potere/dovere disciplinare ed è frutto di una valutazione discrezionale, competendo al giudice amministrativo esclusivamente la verifica circa la presenza di errori manifesti o di vizi macroscopici che possono inficiare il procedimento o il provvedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1993) .” (Tar Lazio, sez. I, 04 maggio 2021, n. 5214). Tali vizi non si rilevano nel caso di specie, in quanto, da un lato l'amministrazione, nel provvedimento sanzionatorio, ha dato conto del fatto che le memorie del ricorrente sono state valutate, dall’altro è l'accertamento penale che, legittimamente, giustifica il potere sanzionatorio dell'Amministrazione, la quale, valutata la gravità dei fatti contestati, nonché quanto emerso dalla relazione finale dell'Ufficiale inquisitore, ha proceduto ad esercitare in termini ragionevoli la propria discrezionalità in merito alla scelta dell'entità della sanzione.
Né può assumere rilievo il fatto che il ricorrente, poco prima del processo, fosse transitato dal soppresso Corpo forestale, non avendo prestato a lungo servizio quale militare nell’Arma dei Carabinieri. È di tutta evidenza, infatti, che la condotta avrebbe assunto rilievo disciplinare anche nell’ambito del precedente rapporto di servizio, in cui il ricorrente aveva funzioni di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e che il suo disvalore, manifestatosi pienamente con il definitivo accertamento penale, è tale da rilevare a prescindere dalla durata del rapporto in essere al momento della contestazione dell’addebito.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti o altri soggetti comunque denominati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO LA, Presidente FF
NA AU, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NA AU | AO LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.