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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 498/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 498 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase merito
TRA rappresentata nel presente atto dalla propria Parte_1
mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_2
Bersano giusta procura generale alle liti per notar del 13.11.2019 rep Per_1
1743 racc 1526,
CREDITORE/OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso agli avv.ti Francesco Mastrocinque e Luigi Controparte_1
Brancati giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CREDITORE/OPPOSTO
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cristina CP_2 Controparte_3
Gagliardi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
DEBITORI/OPPOSTI
Avv. Anna Arcella, quale professionista delegata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 68/2009 R.G.E.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
a instaurato procedimento di esecuzione immobiliare n. Parte_1
68/2009 R.G.E. in danno di e . CP_2 Controparte_3
In tale procedura è intervenuto . Controparte_1 con ricorso depositato in data 23.7.2015 ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il progetto di distribuzione approvato dal
G.E. con ordinanza del 3.7.2015.
Il g.e. con ordinanza depositata il 3.3.2016 ha accolto l'istanza di sospensione del progetto di distribuzione.
Con istanza deposita il 5.4.2016 ha chiesto al g.e. di Parte_1 fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il g.e. con provvedimento del 13.12.2016 ha assegnato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito, Parte_1 chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
Si sono costituiti e , eccependo la Controparte_4 Controparte_3 tardività del giudizio di merito e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va brevemente ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.
La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.
In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione.
Parte opponente ha citato in giudizio anche il professionista delegato alla vendita, avv. Anna Arcella.
In tema di espropriazione immobiliare, il professionista delegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta (Cassazione civile sez. III, 19/05/2022, n.16219).
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'avv. Anna Arcella, quale professionista delegata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 68/2009
R.G.E.
e hanno eccepito l'inammissibilità Controparte_4 Controparte_3
della domanda per tardiva introduzione del giudizio di merito.
Dalla lettura del fascicolo dell'esecuzione risulta che: il g.e con ordinanza depositata il 3.3.2016 ha accolto l'istanza di sospensione del progetto di distribuzione, senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
con istanza deposita il 5.4.2016 ha chiesto a g.e di fissare il Parte_1 termine per l'introduzione del giudizio di merito;
il g.e con provvedimento del
13.12.2016 ha assegnato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Costituisce al riguardo jus receptum nella giurisprudenza di nomofilachia il principio secondo cui qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2 e artt. 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito (o nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e
619 cod. proc. civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente), la parte interessata può, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine;
la mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod. proc. civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nel medesimo spatium temporis, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., comma 3, (tra le tante, Cass. 4/03/2014, n. 5060; Cass.
24/10/2011, n. 22033; Cass. 11/12/2015, n. 25064; Cass. 14/06/2016, n. 12170).
Nel caso in questione ha tempestivamente depositato Parte_1
istanza di integrazione.
Pertanto, l'opposizione è ammissibile.
Passando al merito l'opposizione è fondata nei limiti indicati. lamenta l'erroneità del progetto di distribuzione Parte_1
predisposto dal professionista delegato, deducendo che: erroneamente non era stato applicato il tasso di interesse convenzionale, previsto nel contratto di mutuo;
le competenze legali erano stati riconosciute in misura erronea.
Relativamente alle spese legali va evidenziato che il professionista delegato le ha riconosciute ai minimi di tariffa, con ciò non errando nel loro calcolo. ha promosso il procedimento esecutivo sulla base di Parte_1
mutuo fondiario per notar del 23.7.1998, che prevedeva un interesse Per_2
corrispettivo del 5,900% nominale annuo, variabile.
Con il precetto ha chiesto il pagamento della somma di euro 47.865,30, di cui euro
2.154,73 per rateo interessi, euro 43.952,67 per residuo mutuo, euro 1.249,24 per spese girate a sofferenza, euro 517,66 per spese e competenze di precetto.
Nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 68/2009 R.G.E. il bene staggito è stato aggiudicato al prezzo di euro 130.050,00, e in corso di procedura
[...]
ex art 41 Tub, ha incassato euro 61.890,40. Parte_1
Dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa , corretta Persona_3
dal punto di vista logico e metodologico, e pertanto pienamente condivisibile, emerge quanto segue.
Il consulente sulla base della somma intimata in precetto ha effettuato i calcoli per determinare il credito residuo del creditore procedente al momento del riparto.
A tal fine ha calcolato: gli interessi corrispettivi limitatamente all'annualità in corso alla data del pignoramento e alle due precedenti, muniti di privilegio, ex art.2855
c.2 c.c.; gli interessi di mora al tasso legale dal pignoramento alla vendita, muniti di privilegio, ex art.2855 c.3 c.c.; gli interessi di mora, nei limiti del tasso soglia, in chirografo.
Quindi il credito di alla data di redazione del progetto di Parte_1
distribuzione era pari a euro 79.304,90, così composto: euro 7.946,51 in prededuzione, euro 57.530,68 in privilegio, euro 13.827,71 in chirografo.
Ai sensi dell'art. 41 Tub il creditore ha ricevuto Parte_1
l'importo di euro 61.890,40. inoltre, ha dichiarato di avere incassato da due Parte_1
procedure esecutive mobiliari nei confronti di dei debitori ed la CP_3 CP_2
somma netta di euro 14.699,12.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che nella consulenza tecnica di parte depositata da il 21.11.2017 sono indicati altri Parte_1
incassi che esulano da quanto incamerato dalle due procedure mobiliari (euro 4.891,40 in data 3/1/2012, euro 1.200,00 in data 20/9/2012 ed euro 26.284,39 in data 16/9/2014 per un totale di euro 32.375,79).
Va evidenziato che quanto affermato nella consulenza tecnica di parte non è supportato da alcun riscontro documentale, in particolare la consulenza tecnica di parte consiste in un mero elaborato del consulente privo di qualsiasi documentazione.
Orbene la relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale si traggono elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato n non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente
(Cass., sez. 2, 24 settembre 2013, n. 21827).
Quindi non avendo le affermazioni del consulente tecnico di parte valore confessorio e non essendovi documentazione a sostegno, non può tenersi conto di quanto affermato dal consulente tecnico di parte.
Pertanto, tenuto conto del credito complessivo di delle Parte_1 somme ricevuto ai sensi dell'art. 41 Tub e delle somme ricevute nelle procedure di esecuzione mobiliare, il credito residuo alla data di redazione del progetto di distribuzione ammontava a euro 2.715,38.
Pertanto, è evidente che il g.e. ha errato nel non riconoscere a Parte_1
il credito residuo suindicato in sede di approvazione del piano di progetto di
[...]
distribuzione.
Ciò posto, deve osservarsi che, in considerazione della natura meramente rescindente della fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non si può procedere in questa sede alla distribuzione dell'importo assegnato, essendo tale attività rimessa alla competenza del giudice dell'esecuzione. La pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - avente natura meramente dichiarativa
- deve invero limitarsi, nel caso in cui l'opposizione sia fondata, all'annullamento dell'atto impugnato, non potendo il giudice della cognizione operare alcuna sostituzione dell'atto caducato.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale ed in misura minima rispetto alla domanda dell'opposizione, possono essere interamente compensate.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei debitori opposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'avv. Anna Arcella, quale professionista delegata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 68/2009
R.G.E.;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione emessa in data 3.7.2015 dal g.e. presso il Tribunale di
Potenza nella procedura esecutiva iscritta al n. 68/2009 R.G.E.I.;
3) compensa le spese;
4) pone le spese di ctu a carico dei debitori opposti.
Così deciso in camera di consiglio il 28 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 498 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi – fase merito
TRA rappresentata nel presente atto dalla propria Parte_1
mandataria rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_2
Bersano giusta procura generale alle liti per notar del 13.11.2019 rep Per_1
1743 racc 1526,
CREDITORE/OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso agli avv.ti Francesco Mastrocinque e Luigi Controparte_1
Brancati giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CREDITORE/OPPOSTO
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cristina CP_2 Controparte_3
Gagliardi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
DEBITORI/OPPOSTI
Avv. Anna Arcella, quale professionista delegata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 68/2009 R.G.E.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
a instaurato procedimento di esecuzione immobiliare n. Parte_1
68/2009 R.G.E. in danno di e . CP_2 Controparte_3
In tale procedura è intervenuto . Controparte_1 con ricorso depositato in data 23.7.2015 ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il progetto di distribuzione approvato dal
G.E. con ordinanza del 3.7.2015.
Il g.e. con ordinanza depositata il 3.3.2016 ha accolto l'istanza di sospensione del progetto di distribuzione.
Con istanza deposita il 5.4.2016 ha chiesto al g.e. di Parte_1 fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il g.e. con provvedimento del 13.12.2016 ha assegnato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ha introdotto il giudizio di merito, Parte_1 chiedendo l'accoglimento dell'opposizione.
Si sono costituiti e , eccependo la Controparte_4 Controparte_3 tardività del giudizio di merito e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Va brevemente ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.
La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.
In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione.
Parte opponente ha citato in giudizio anche il professionista delegato alla vendita, avv. Anna Arcella.
In tema di espropriazione immobiliare, il professionista delegato, quale ausiliare del giudice, partecipa alla giurisdizione nei limiti di quanto previsto dall'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. ed è, pertanto, privo di legittimazione a contraddire o a prendere posizione sulla fondatezza o meno di una opposizione agli atti esecutivi, da chiunque proposta (Cassazione civile sez. III, 19/05/2022, n.16219).
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'avv. Anna Arcella, quale professionista delegata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 68/2009
R.G.E.
e hanno eccepito l'inammissibilità Controparte_4 Controparte_3
della domanda per tardiva introduzione del giudizio di merito.
Dalla lettura del fascicolo dell'esecuzione risulta che: il g.e con ordinanza depositata il 3.3.2016 ha accolto l'istanza di sospensione del progetto di distribuzione, senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
con istanza deposita il 5.4.2016 ha chiesto a g.e di fissare il Parte_1 termine per l'introduzione del giudizio di merito;
il g.e con provvedimento del
13.12.2016 ha assegnato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito.
Costituisce al riguardo jus receptum nella giurisprudenza di nomofilachia il principio secondo cui qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2 e artt. 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito (o nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e
619 cod. proc. civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente), la parte interessata può, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine;
la mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod. proc. civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nel medesimo spatium temporis, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., comma 3, (tra le tante, Cass. 4/03/2014, n. 5060; Cass.
24/10/2011, n. 22033; Cass. 11/12/2015, n. 25064; Cass. 14/06/2016, n. 12170).
Nel caso in questione ha tempestivamente depositato Parte_1
istanza di integrazione.
Pertanto, l'opposizione è ammissibile.
Passando al merito l'opposizione è fondata nei limiti indicati. lamenta l'erroneità del progetto di distribuzione Parte_1
predisposto dal professionista delegato, deducendo che: erroneamente non era stato applicato il tasso di interesse convenzionale, previsto nel contratto di mutuo;
le competenze legali erano stati riconosciute in misura erronea.
Relativamente alle spese legali va evidenziato che il professionista delegato le ha riconosciute ai minimi di tariffa, con ciò non errando nel loro calcolo. ha promosso il procedimento esecutivo sulla base di Parte_1
mutuo fondiario per notar del 23.7.1998, che prevedeva un interesse Per_2
corrispettivo del 5,900% nominale annuo, variabile.
Con il precetto ha chiesto il pagamento della somma di euro 47.865,30, di cui euro
2.154,73 per rateo interessi, euro 43.952,67 per residuo mutuo, euro 1.249,24 per spese girate a sofferenza, euro 517,66 per spese e competenze di precetto.
Nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 68/2009 R.G.E. il bene staggito è stato aggiudicato al prezzo di euro 130.050,00, e in corso di procedura
[...]
ex art 41 Tub, ha incassato euro 61.890,40. Parte_1
Dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa , corretta Persona_3
dal punto di vista logico e metodologico, e pertanto pienamente condivisibile, emerge quanto segue.
Il consulente sulla base della somma intimata in precetto ha effettuato i calcoli per determinare il credito residuo del creditore procedente al momento del riparto.
A tal fine ha calcolato: gli interessi corrispettivi limitatamente all'annualità in corso alla data del pignoramento e alle due precedenti, muniti di privilegio, ex art.2855
c.2 c.c.; gli interessi di mora al tasso legale dal pignoramento alla vendita, muniti di privilegio, ex art.2855 c.3 c.c.; gli interessi di mora, nei limiti del tasso soglia, in chirografo.
Quindi il credito di alla data di redazione del progetto di Parte_1
distribuzione era pari a euro 79.304,90, così composto: euro 7.946,51 in prededuzione, euro 57.530,68 in privilegio, euro 13.827,71 in chirografo.
Ai sensi dell'art. 41 Tub il creditore ha ricevuto Parte_1
l'importo di euro 61.890,40. inoltre, ha dichiarato di avere incassato da due Parte_1
procedure esecutive mobiliari nei confronti di dei debitori ed la CP_3 CP_2
somma netta di euro 14.699,12.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che nella consulenza tecnica di parte depositata da il 21.11.2017 sono indicati altri Parte_1
incassi che esulano da quanto incamerato dalle due procedure mobiliari (euro 4.891,40 in data 3/1/2012, euro 1.200,00 in data 20/9/2012 ed euro 26.284,39 in data 16/9/2014 per un totale di euro 32.375,79).
Va evidenziato che quanto affermato nella consulenza tecnica di parte non è supportato da alcun riscontro documentale, in particolare la consulenza tecnica di parte consiste in un mero elaborato del consulente privo di qualsiasi documentazione.
Orbene la relazione tecnica di parte prodotta in giudizio, dalla quale si traggono elementi a favore della controparte, non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato n non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente
(Cass., sez. 2, 24 settembre 2013, n. 21827).
Quindi non avendo le affermazioni del consulente tecnico di parte valore confessorio e non essendovi documentazione a sostegno, non può tenersi conto di quanto affermato dal consulente tecnico di parte.
Pertanto, tenuto conto del credito complessivo di delle Parte_1 somme ricevuto ai sensi dell'art. 41 Tub e delle somme ricevute nelle procedure di esecuzione mobiliare, il credito residuo alla data di redazione del progetto di distribuzione ammontava a euro 2.715,38.
Pertanto, è evidente che il g.e. ha errato nel non riconoscere a Parte_1
il credito residuo suindicato in sede di approvazione del piano di progetto di
[...]
distribuzione.
Ciò posto, deve osservarsi che, in considerazione della natura meramente rescindente della fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non si può procedere in questa sede alla distribuzione dell'importo assegnato, essendo tale attività rimessa alla competenza del giudice dell'esecuzione. La pronuncia del giudice di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - avente natura meramente dichiarativa
- deve invero limitarsi, nel caso in cui l'opposizione sia fondata, all'annullamento dell'atto impugnato, non potendo il giudice della cognizione operare alcuna sostituzione dell'atto caducato.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale ed in misura minima rispetto alla domanda dell'opposizione, possono essere interamente compensate.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei debitori opposti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'avv. Anna Arcella, quale professionista delegata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 68/2009
R.G.E.;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione emessa in data 3.7.2015 dal g.e. presso il Tribunale di
Potenza nella procedura esecutiva iscritta al n. 68/2009 R.G.E.I.;
3) compensa le spese;
4) pone le spese di ctu a carico dei debitori opposti.
Così deciso in camera di consiglio il 28 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo