Ordinanza cautelare 28 settembre 2017
Ordinanza collegiale 21 maggio 2021
Ordinanza collegiale 21 maggio 2021
Sentenza 11 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05085/2025REG.PROV.COLL.
N. 04350/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4350 del 2022, proposto da
Ce.Di.Sa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Annunziata Abbinente, Giuseppina Auletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Azienda Sanitaria Locale di LE, Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania, non costituiti in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso lo studio Ufficio Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli, 29;
nei confronti
Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis S.r.l., Check Up S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda) n. 2428 del 11.11.2021, resa tra le parti, per l’annullamento:
quanto al ricorso di cui al r.g. 201602089;
- della nota prot. n. 814/int/DP/A del 30.09.2016;
quanto al ricorso di cui al r.g. 201701184:
- della delibera dell’ASL LE n. 716 del 18.07.2017 avente ad oggetto “D.C.A. n. 32 del 12.05.16 e n. 29 del 31.03.2017 – Individuazione delle Strutture Sanitarie Private in possesso dei requisiti per l’Accreditamento per PET-TAC” con la quale l’ASL LE, preso atto del verbale del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento (C.C.A.A.) dell’ASL LE datato 23.06.2017, ha escluso la CE.DI.SA dalle strutture sanitarie accreditate in possesso dei requisiti per soddisfare il fabbisogno di prestazioni PET-TC in provincia di LE;
- del verbale del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento (C.C.A.A.) dell’ASL LE datato 23.06.2017.
quanto ai motivi aggiunti:
- della delibera dell’ASL LE n. 998 del 30.10.2017 avente ad oggetto “ Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private concorrenti alla copertura del fabbisogno di PET-TC nel territorio della Provincia di LE ai sensi dei D.C.A. n. 32 del 12/5/16 e n. 29 del 31/3/17 – Check up srl – struttura accreditabile – presa d’atto della Relazione Finale Motivata del C.C.A.A. del 26/10/17 ”;
- della relazione finale motivata del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento (C.C.A.A.) dell’ASL LE datata 26.10.2017;
- della delibera dell’ASL LE n. 1198 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private concorrenti alla copertura del fabbisogno di PET-TC nel territorio della Provincia di LE ai sensi dei D.C.A. n. 32 del 12/5/16 e n. 29 del 31/3/17 – casa di cura prof. dott. Luigi Cobellis srl – struttura accreditabile – presa d’atto della Relazione Finale Motivata del C.C.A.A. del 24/11/17”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Annunziata Abbinente; Viste le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società CE.DI.SA s.r.l qui appellante riferisce di essere autorizzata e accreditata per l'erogazione di prestazioni sanitarie anche relativamente alla medicina nucleare in seguito all'autorizzazione all’ampliamento delle prestazioni con l'installazione di una apparecchiatura di medicina nucleare in vivo PET-TAC con impiego di radionuclidi presso il relativo reparto della sede di LL.
2. Nel 2012, essendo in corso lavori di ristrutturazione della sede di LL volti a consentire una migliore sistemazione del reparto di PET/TC e, quindi, una migliore distribuzione degli spazi destinati ad ospitare i macchinari della PET/TC e le altre apparecchiature mediche della struttura, nonché un adeguamento alle norme sulla farmacopea, l’amministrazione autorizzava l'utilizzo dell'apparecchiatura su mezzo mobile.
3. In data 02.10.2014, con nota prot. n. 981/int/DP/A, e, successivamente, in data 13.11.2014, con nota prot. n. 6793/DP/C, la Commissione Aziendale ex DGRC 7301/01 dell'ASL LE si è espressa negativamente rispetto all'adeguamento funzionale in fase di realizzazione presso la sede di LL, adducendo l’assenza dell'autorizzazione per la radiodiagnostica, provvedimenti impugnati mediante ricorso tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 8293/2016)
4. Con i decreti n. 30 del 28.4.2016 e n. 32 del 12.05.2016 — pure impugnati dalla ricorrente dinanzi al TAR PO (R.G. n. 3526/16) —il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha previsto , per alcune strutture, come quelle della ricorrente, in fase di allestimento e al momento funzionanti con apparecchiature mobili, che — trattandosi di apparecchiature temporanee e, come tali, esclusivamente sostitutive di quelle fisse — le medesime potessero essere utilizzate per un periodo non superiore ai 3 mesi complessivi nell'anno e unicamente per consentire la manutenzione e/o sostituzione della specifica apparecchiatura e/o interventi sulla struttura, assegnando alle Asl il compito di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di apparecchiature mobili, garantendo altresì l'allineamento entro 6 mesi alle disposizioni del decreto.
5. In data 12.10.2016, al fine di dare certezza e continuità alla propria attività aziendale (fatti salvi gli esiti dei giudizi pendenti), la ricorrente si è determinata a presentare al Comune di LE e all'ASL LE, per quanto di competenza, istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 al fine del trasferimento della branca di medicina nucleare dalla struttura di LL - via G. Amendola n. 3 alla struttura di LE - piazza O. Coppola n. 1. Su tale richiesta, all'esito della seduta dell'08.11.2016, la Commissione per la verifica della compatibilità delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private di cui alla DGRC n. 3958/01 ha espresso parere favorevole, comunicato in data 23.11.2016.
6. Con la nota n. 814/int/DP/A del 30.09.2016 avente ad oggetto "Decreto Commissariale Regione Campania n. 32 del 12/05/2016"— qui gravato con il ricorso r.g. n. 2089/2016— il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha ingiunto alle strutture in indirizzo — tra le quali la ricorrente — "l'adeguamento delle apparecchiature di cui al DCA n. 32 del 12.05.2016 deve avvenire entro e non oltre il prossimo 12.11.2016 in quanto non è prevista alcuna deroga a tale termine".
7. Con il ricorso r.g. n. 2089/2016, notificato e depositato il 21.12.2016, la società CE.DI.SA. S.r.l. ha adito il TAR Campania Sezione di LE al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. n. 814/int/DP/A del 30.09.2016.
8. Con il ricorso r.g. 1184/2017, notificato e depositato il 2.9.2017, la ricorrente, odierna appellante, ha adito il TAR Campania Sezione di LE, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione:
- della delibera dell’ASL LE n. 716 del 18.07.2017 avente ad oggetto “D.C.A. n. 32 del 12.05.16 e n. 29 del 31.03.2017 – Individuazione delle Strutture Sanitarie Private in possesso dei requisiti per l’Accreditamento per PET-TAC” con la quale l’ASL LE, preso atto del verbale del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento (C.C.A.A.) dell’ASL LE datato 23.06.2017, ha escluso la CE.DI.SA dalle strutture sanitarie accreditate in possesso dei requisiti per soddisfare il fabbisogno di prestazioni PET-TC in provincia di LE;
- del verbale del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento (C.C.A.A.) dell’ASL LE datato 23.06.2017.
9. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29.12.2017 e depositato il 25.1.2018, la ricorrente ha impugnato altresì i seguenti atti:
- delibera dell’ASL LE n. 998 del 30.10.2017 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private concorrenti alla copertura del fabbisogno di PET-TC nel territorio della Provincia di LE ai sensi dei D.C.A. n. 32 del 12/5/16 e n. 29 del 31/3/17 – Check up srl – struttura accreditabile – presa d’atto della Relazione Finale Motivata del C.C.A.A. del 26/10/17”;
- la relazione finale motivata del Comitato di Coordinamento Aziendale per l’Accreditamento (C.C.A.A.) dell’ASL LE datata 26.10.2017;
- la delibera dell’ASL LE n. 1198 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private concorrenti alla copertura del fabbisogno di PET-TC nel territorio della Provincia di LE ai sensi dei D.C.A. n. 32 del 12/5/16 e n. 29 del 31/3/17 – casa di cura prof. dott. Luigi Cobellis srl – struttura accreditabile – presa d’atto della Relazione Finale Motivata del C.C.A.A. del 24/11/17”.
10. Con sentenza n. 2428 del 11.11.2021 il TAR Campania, Sez. II dichiarava inammissibile il ricorso di cui al r.g. 201602089; respingeva il ricorso introduttivo di cui al r.g. 201701184 e dichiarava inammissibili i relativi motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite .
11. La società ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza con vittoria di spese di lite.
12. Si è costituita con atto formale la Regione Campania. Non si è costituita la società controinteressata.
13. Nell’udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello si deduce erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il ricorso NRG 2089/2016 (avente ad oggetto l’impugnazione della nota prot. n. 814/int/DP/A del 30.09.2016 del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE relativa alla fissazione di termine inderogabile di adeguamento macchinari – ottemperanza decreto n. 32 del 12/05/2016) inammissibile per carenza di interesse.
Secondo il giudice di prime cure l’atto impugnato costituirebbe atto a carattere non provvedimentale e pertanto non autoritativo, essendo una mera comunicazione con assegnazione di termine circa la necessità di adeguamento alle prescrizioni del citato decreto commissariale; ribadirebbe, per altro verso, quanto già evidenziato nella nota prot. 3953 del 5.7.2016 e dunque avrebbe carattere meramente confermativo.
Deduce l’appellante che il TAR non avrebbe tenuto in adeguato conto che trattavasi di un atto attinto da illegittimità derivata del decreto del commissario ad acta (DCA) n. 32 del 2016, impugnato innanzi al TAR PO con altro ricorso (NRG 3526/2016). Inoltre, sarebbe affetto da illegittimità propria per violazione delle disposizioni di legge n. 730/84, legge n. 724/94 e viziata da eccesso di potere, oltre che in contrasto le norme costituzionali di cui agli artt. 2,3,4 e 42 Cost.; art. 32 e 97 Cost., in quanto imponendo alla CE.DI.SA il rispetto del suddetto termine in via perentoria non avrebbe considerato le esigenze connesse alla sua posizione, ai lavori di manutenzione ed allestimento in corso ed autorizzati nonché alla intervenuta presentazione di istanza per il trasferimento della branca di medicina nucleare presso la sede di LE del 12.10.2016 sulla quale la Commissione si era espressa in data 23.11.2016.
La censura è inammissibile in quanto non tiene conto della motivazione dei giudici di primo grado che hanno ritenuto la nota impugnata non avente carattere provvedimentale pertanto non autoritativo, né spiega il motivo per cui non dovrebbe essere, come ritenuto dal TAR, una mera comunicazione circa la necessità di adeguamento alle prescrizioni del citato decreto commissariale; ribadendo, con carattere meramente confermativo, quanto già evidenziato nella nota prot. 3953 del 5.7.2016.
2. Con il secondo motivo di appello deduce erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non dover accogliere l’istanza di sospensione del giudizio NRG 1184/2017 in ragione della pendenza, innanzi alla Corte di Appello di LE, del giudizio civile per querela di falso; violazione e falsa applicazione dell’art. 77 c.p.a.
In sostanza l’appellante sostiene che il giudizio in primo grado doveva essere sospeso in attesa della definizione della querela di falso proposta in sede giurisdizionale ordinaria avverso le delibere dell’ASL che attestano l’accreditabilità delle strutture sanitarie interessate e avverso le certificazioni che attestano in capo alle strutture in questione l’esistenza di un valido titolo convenzionale ai sensi dell’art. 6, co. 6, L. n. 724/94.
Osserva il Collegio che al punto 4 della parte in diritto, la sentenza impugnata esamina il ricorso NRG 1184/2017 avente ad oggetto l’annullamento della determinazione n. 716 del 18.7.2017 con la quale la ASL LE ha individuato il fabbisogno di macchine e le strutture in possesso dei requisiti per soddisfarlo, escludendo CE.DI.SA. I giudici di primo grado, sul punto, affermano che “Ad avviso del Collegio, la richiesta di sospensione per pregiudizialità del procedimento di querela di falso non è pertinente con riguardo al ricorso introduttivo. Tale ricorso, come ricordato, ha ad oggetto non già l’accreditabilità delle strutture sanitarie per la PET/TC in esito ai d.c.a. nn.32/2016 e 29/2017, ma la valutazione (ancora preliminare) di non idoneità della sola ricorrente, incisa dal provvedimento sfavorevole. In tale contesto, il provvedimento impugnato (delibera dell’a.s.l. n.716 del 18.7.2017), nella parte in cui ha palesato la ritenuta inidoneità della ricorrente per mancato possesso dei requisiti fissati dai predetti decreti commissariali, non presenta alcun legame, né estrinseco, né intrinseco, con il procedimento di querela di falso, azionato dalla ricorrente (unitamente ad altro operatore economico dell’ambito sanitario).
La sentenza risulta correttamente motivata. Infatti è evidente che la società ricorrente è stata esclusa (verbale del 23 giugno 2017 con riguardo ai sopralluoghi del 4 maggio 2017) perché non aveva alcun macchinario attivo di PET-TC e, pertanto, non ha alcun interesse a sindacare l’ammissione delle eventuali controinteressate. Di talchè alcuna incidenza aveva la querela di falso sul procedimento giurisdizionale di primo grado che, pertanto, non doveva essere sospeso.
3.Con il terzo motivo si deduce l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato nel merito il ricorso NRG 1184/2017 e, nello specifico, il I motivo di ricorso; violazione degli articoli 79 c.p.a. e 295 c.p.c.; violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Lamenta l’appellante che il giudice di prime cure ha deciso facendo sostanzialmente applicazione dei presupposti stabiliti dai DCA n. 32/2016 e 29/2017 - di cui gli atti qui in esame sono meramente applicativi - sebbene impugnati innanzi al TAR PO (NRG 3526/2016), ritenendoli allo stato validi ed efficaci e rilevando di non avere potere disapplicativo al riguardo. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la pregiudizialità e necessariamente sospendere il giudizio.
La censura è palesemente infondata in quanto è noto che i provvedimenti amministrativi non sospesi sono validi ed efficaci e, pertanto, il TAR ha fatto buon governo dei principi generali. Né vi era alcun obbligo di sospensione del processo, non previsto dall’art. 295 c.p.c.
Né sussiste alcun difetto di istruttoria per come ampiamente motivato in primo grado e condiviso dal Collegio. L’appellante continua a sostenere di essere munito delle autorizzazioni di legge senza avvedersi che il motivo della adozione degli atti gravati è un altro.
Come correttamente evidenziato dal TAR “sulla base della documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente (v. all.to n.1 deposito del 2.9.17), e in particolare dal verbale di riunione del 23.6.17 del predetto Comitato, si evince (punto n.6, relativo alla Cedisa) che: a) sono state rilevate le autorizzazioni e gli accreditamenti per la sede di LL (in cui è stata rinvenuta la sola legittimazione alla branca della medicina nucleare) e per quella di LE (in cui è stata rivenuta unicamente quella relativa alla radiodiagnostica; b) in nessuna delle due sedi è installata la macchina (fissa) PET/TC (richiesta per l’inquadramento nelle fasce b, c, d)”.
3.1 Sempre con il terzo motivo di appello ha dedotto l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato, nel merito, il II motivo di ricorso.
Deduce che sarebbe errata la sentenza nella parte in cui rigetta il III motivo di ricorso con il quale la odierna appellante ha dedotto la incompetenza dell’ASL in ordine alla adozione dell’atto impugnato, per violazione dell’art. 1, comma 237 quater, della L. R. n. 4/2011 nella parte in cui, nel disciplinare l’accreditamento delle strutture private in relazione al fabbisogno, attribuisce priorità alle strutture private transitoriamente accreditate al 1 luglio 2007 e non a quelle accreditate successivamente (peraltro sulla base di presupposti in ordine ai quali pende giudizio civile di falso) nonché la illegittimità della classificazione contenuta nell’atto impugnato, estranea alla normativa vigente, introducendo criteri di priorità estranei alla legge ed arbitrari.
I giudici di primo grado ritengono il motivo infondato in ragione della natura del provvedimento impugnato applicativo della superiore determinazione commissariale, di natura autoritativa, allo stato efficace e non disapplicabile.
La censura è infondata per quanto già ampiamente visto al motivo precedente.
4. Infine, con l’ultimo motivo deduce erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per carenza di interesse.
La sentenza impugnata sarebbe erronea là dove ritiene inammissibili i motivi aggiunti proposti da CE.DI.SA. avverso le due determinazioni (delibera n. 998/2017 e n. 1198/2017) con le quali la ASL LE ha attestato alla Regione Campania che le due società controinteressate concorrono alla copertura del fabbisogno per la provincia di LE secondo i criteri di priorità di cui al DCA n. 29 del 31.3.2017 e sono in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal DCA n. 1/2017 e dai DCA 32/2016 e 29/2017.
La censura è infondata trattandosi, all’evidenza, di atti endoprocedimentali e, quindi, non idonei a produrre effetti lesivi laddove l’atto lesivo sarebbe costituito dal provvedimento di accreditamento della controinteressata.
6. Conseguentemente, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese possono essere compensate in considerazione della costituzione meramente formale della Regione Campania.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO