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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 5455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
(ex artt. 283 e 351 c.p.c.) resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 5-2-25, nel procedimento contrassegnato con il n. 5455/2024 del ruolo contenzioso civile, pendente,
FRA
Prof.ssa Arch. (nata a [...] il 14 Parte_1 maggio 1943, c.f. , rappresentata e difesa dagli C.F._1
Avv.ti Francesco Lukacs (cf ) e Pierluigi d'Acunto C.F._2
(cf. ), , domiciliata presso lo studio dei predetti C.F._3 procuratori in Napoli alla via Mergellina n. 32 (pec
Email_1 Email_2 Emai_3 il.it)
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania (NA), alla Via Madonna del Pantano Nord, n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore geom. CP_2
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Magliocca presso il cui studio
[...] domiciliano in Napoli alla Via Giordano Bruno 169; + 1
APPELLATI
********************** Con atto di appello notificato alle controparti, la parte impugnante ha richiesto la riforma della sentenza n. 1801/2024, con cui il Tribunale di Avellino ha statuito quanto segue: “accoglie la domanda, per quanto di ragione, dell'attrice, e accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento dei convenuti
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., e arch. Controparte_3
e per l'effetto li condanna, in solido tra Parte_1 loro, al pagamento della somma di € 459.373,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore dell'attrice in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t.;”.
In relazione a tale capo di condanna, la odierna parte appellante ha chiesto ex artt. 283 e 351 c.p.c. la sospensione della efficacia esecutiva di detta sentenza.
Sentite le parti all'udienza fissata per la loro comparizione, il G.I. si è riservato di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che l'istanza cautelare proposta dall'appellante debba essere accolta.
Preliminarmente occorre precisare che ai sensi del novellato art. 283 cpc Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Dunque, i presupposti per l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. sono individuati, alternativamente in un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o nella imminenza di un grave e irreparabile pregiudizio, derivante dall'esecuzione della sentenza, Quindi, il c.d. fumus boni iuris deve raggiungere la soglia della manifesta fondatezza mentre il periculum in mora deve minacciare un danno grave ed irreparabile: la ratio appare quella di salvaguardare l'immediata esecutività della sentenza di primo grado, anche a fronte di appelli solo eventualmente
(ma non probabilmente) fondati o nella imminenza di danni suscettibili di essere compiutamente compensati a posteriori (e, quindi, riparabili).
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi, con specifico riferimento al requisito del periculum in mora, che i gravi motivi di cui all'art. 283
c.p.c. non possono essere evidentemente rappresentati dalla sola esecuzione del provvedimento appellato, atteso che nel sistema delineato dagli artt. 282 e ss. c.p.c. detta esecuzione costituisce un effetto del tutto fisiologico della decisione in prime cure della controversia.
Deve quindi richiedersi, ai fini della concessione dell'inibitoria,
l'allegazione e la prova di ulteriori conseguenze pregiudizievoli che possano derivare alla parte dall'esecuzione della sentenza gravata e che, come tali, integrino una conseguenza patologica ed ingiustificata della decisione in prime cure della lite (in tal senso, ex multis, Corte
Appello Napoli, ord. 24.9.2015).
Tutto ciò premesso si ritiene che nel caso di specie il fumus boni iuris deve ritenersi sussistente.
Infatti, l'appellante ha all'uopo dedotto e documentato la: “erronea estensione automatica della domanda in capo alla chiamata in causa
Prof. Arch e comunque implicita rinunzia da parte Parte_1 dell a qualsiasi domanda nei confronti dell'odierna appellante;
CP_1 la domanda originaria della società non è stata estesa CP_1 volontariamente da quest'ultima anche nei confronti dell'odierna appellante, chiamata in causa da;
l'attric Controparte_3 CP_1 ha sempre insistito, fino alle conclusioni (cfr. comparsa conclusionale
, doc. 4), nel voler indirizzare le proprie doglianze nei soli CP_1 confronti della stazione appaltante e non anche della Prof.ssa
Oggetto del giudizio è la risoluzione per inadempimento di Parte_1 un contratto di appalto tra la ed il , CP_1 Controparte_3 contratto di cui la Prof.ssa non è parte e dunque non può Parte_1 essere imputata del relativo inadempimento e delle conseguenze risarcitorie. L'errore del Tribunale sta anche nel ritenere che la Prof.ssa potesse essere condannata per < Parte_1 imputabile ai convenuti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.>> (p. 15 della sentenza), pur senza essere legata alla da un rapporto CP_1 contrattuale”.
Dunque, rilevato in punto di diritto che (Cass. sentenza 27 aprile 2016
n. 8411) “L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera esclusivamente quando la chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea perché si ritiene il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto.
Tuttavia, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto, non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato”; l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non si verifica nel caso di sostanziale autonomia dei rapporti, anche se confluiti in un unico processo (cfr. Cass. n. 15232 del 1° giugno 2021);
Nel caso di specie rilevato che la originaria attrice ha insistito, CP_1 fino alle conclusioni (cfr. comparsa conclusionale , nel voler CP_1 indirizzare le proprie doglianze nei soli confronti della stazione appaltante e non anche della Prof.ssa per ciò solo Parte_1 intendendo escludere espressamente la estensione della propria domanda nei confronti del terzo chiamato Parte_1 rilevato che la appellante Prof.ssa non risulta legata alla Parte_1
da alcun rapporto contrattuale, a differenza di quello fatto CP_1 valere nei confronti della stazione appaltante Comune di ”; CP_3 ritenuto che appare opportuno sospendere l'esecutività provvisoria dell'appellata sentenza;
P.Q.M.
• dispone la sospensione dell'esecutività provvisoria dell'appellata sentenza nella parte in cui si condanna la odierna appellante al pagamento della somma di € 459.373,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-3-2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
(ex artt. 283 e 351 c.p.c.) resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 5-2-25, nel procedimento contrassegnato con il n. 5455/2024 del ruolo contenzioso civile, pendente,
FRA
Prof.ssa Arch. (nata a [...] il 14 Parte_1 maggio 1943, c.f. , rappresentata e difesa dagli C.F._1
Avv.ti Francesco Lukacs (cf ) e Pierluigi d'Acunto C.F._2
(cf. ), , domiciliata presso lo studio dei predetti C.F._3 procuratori in Napoli alla via Mergellina n. 32 (pec
Email_1 Email_2 Emai_3 il.it)
APPELLANTE
E
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania (NA), alla Via Madonna del Pantano Nord, n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore geom. CP_2
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Magliocca presso il cui studio
[...] domiciliano in Napoli alla Via Giordano Bruno 169; + 1
APPELLATI
********************** Con atto di appello notificato alle controparti, la parte impugnante ha richiesto la riforma della sentenza n. 1801/2024, con cui il Tribunale di Avellino ha statuito quanto segue: “accoglie la domanda, per quanto di ragione, dell'attrice, e accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento dei convenuti
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., e arch. Controparte_3
e per l'effetto li condanna, in solido tra Parte_1 loro, al pagamento della somma di € 459.373,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore dell'attrice in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t.;”.
In relazione a tale capo di condanna, la odierna parte appellante ha chiesto ex artt. 283 e 351 c.p.c. la sospensione della efficacia esecutiva di detta sentenza.
Sentite le parti all'udienza fissata per la loro comparizione, il G.I. si è riservato di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che l'istanza cautelare proposta dall'appellante debba essere accolta.
Preliminarmente occorre precisare che ai sensi del novellato art. 283 cpc Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.
Dunque, i presupposti per l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. sono individuati, alternativamente in un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o nella imminenza di un grave e irreparabile pregiudizio, derivante dall'esecuzione della sentenza, Quindi, il c.d. fumus boni iuris deve raggiungere la soglia della manifesta fondatezza mentre il periculum in mora deve minacciare un danno grave ed irreparabile: la ratio appare quella di salvaguardare l'immediata esecutività della sentenza di primo grado, anche a fronte di appelli solo eventualmente
(ma non probabilmente) fondati o nella imminenza di danni suscettibili di essere compiutamente compensati a posteriori (e, quindi, riparabili).
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi, con specifico riferimento al requisito del periculum in mora, che i gravi motivi di cui all'art. 283
c.p.c. non possono essere evidentemente rappresentati dalla sola esecuzione del provvedimento appellato, atteso che nel sistema delineato dagli artt. 282 e ss. c.p.c. detta esecuzione costituisce un effetto del tutto fisiologico della decisione in prime cure della controversia.
Deve quindi richiedersi, ai fini della concessione dell'inibitoria,
l'allegazione e la prova di ulteriori conseguenze pregiudizievoli che possano derivare alla parte dall'esecuzione della sentenza gravata e che, come tali, integrino una conseguenza patologica ed ingiustificata della decisione in prime cure della lite (in tal senso, ex multis, Corte
Appello Napoli, ord. 24.9.2015).
Tutto ciò premesso si ritiene che nel caso di specie il fumus boni iuris deve ritenersi sussistente.
Infatti, l'appellante ha all'uopo dedotto e documentato la: “erronea estensione automatica della domanda in capo alla chiamata in causa
Prof. Arch e comunque implicita rinunzia da parte Parte_1 dell a qualsiasi domanda nei confronti dell'odierna appellante;
CP_1 la domanda originaria della società non è stata estesa CP_1 volontariamente da quest'ultima anche nei confronti dell'odierna appellante, chiamata in causa da;
l'attric Controparte_3 CP_1 ha sempre insistito, fino alle conclusioni (cfr. comparsa conclusionale
, doc. 4), nel voler indirizzare le proprie doglianze nei soli CP_1 confronti della stazione appaltante e non anche della Prof.ssa
Oggetto del giudizio è la risoluzione per inadempimento di Parte_1 un contratto di appalto tra la ed il , CP_1 Controparte_3 contratto di cui la Prof.ssa non è parte e dunque non può Parte_1 essere imputata del relativo inadempimento e delle conseguenze risarcitorie. L'errore del Tribunale sta anche nel ritenere che la Prof.ssa potesse essere condannata per < Parte_1 imputabile ai convenuti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.>> (p. 15 della sentenza), pur senza essere legata alla da un rapporto CP_1 contrattuale”.
Dunque, rilevato in punto di diritto che (Cass. sentenza 27 aprile 2016
n. 8411) “L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera esclusivamente quando la chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea perché si ritiene il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto.
Tuttavia, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto, non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato”; l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non si verifica nel caso di sostanziale autonomia dei rapporti, anche se confluiti in un unico processo (cfr. Cass. n. 15232 del 1° giugno 2021);
Nel caso di specie rilevato che la originaria attrice ha insistito, CP_1 fino alle conclusioni (cfr. comparsa conclusionale , nel voler CP_1 indirizzare le proprie doglianze nei soli confronti della stazione appaltante e non anche della Prof.ssa per ciò solo Parte_1 intendendo escludere espressamente la estensione della propria domanda nei confronti del terzo chiamato Parte_1 rilevato che la appellante Prof.ssa non risulta legata alla Parte_1
da alcun rapporto contrattuale, a differenza di quello fatto CP_1 valere nei confronti della stazione appaltante Comune di ”; CP_3 ritenuto che appare opportuno sospendere l'esecutività provvisoria dell'appellata sentenza;
P.Q.M.
• dispone la sospensione dell'esecutività provvisoria dell'appellata sentenza nella parte in cui si condanna la odierna appellante al pagamento della somma di € 459.373,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-3-2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Fulvio Dacomo