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10 marzo 1948
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16 febbraio 2001
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15 marzo 2013
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Art. 15.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione, sulla base dei principi di rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. COST. 7 FEBBRAIO 2013, N. 3)) Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione, sulla base dei principi di rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. COST. 7 FEBBRAIO 2013, N. 3)) Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1970Provvedimento: N. R.G. 6440/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. Gaetano Savona – Presidente dott. Bruno Malagoli – Giudice dott. Luca Angioi – Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6440 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...] C.F. C.F._1 , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta delega allegata al ricorso, dall'avv. Petra Caccamo, C.F. C.F._2 e dall'avv. Alessandro Pes C.F. C.F._3 presso il cui studio in …Leggi di più...
- soglie di sbarramento·
- discrezionalità legislativa·
- rappresentatività·
- premio di maggioranza·
- diritto di voto·
- art. 281-decies c.p.c.·
- voto disgiunto·
- uguaglianza del voto·
- legittimità costituzionale·
- art. 100 c.p.c.