TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8528 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 14122 nell'anno 2025 vertente TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Pietro Satriano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli, Via D. Colasanto n.3;
- ricorrente TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1 37875/7313);
- resistente OGGETTO: maggiorazione pensione pubblica CPDEL FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 9.06.2025 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze dell' fin Controparte_1 dall'1/01/1979, con mansioni di tecnico di anatomia ed istologia patologica;
- di aver presentato in data 30.09.2022, ai fini pensionistici, domanda di riscatto all' per il periodo di due anni, precisamente dal 22.09.1976 al 21.09.1978, Pt_2 istanza accolta con provvedimento dell'11.10.2022;
- di aver presentato in data 12.10.2022 domanda di pensione, avendo raggiunto l'età pensionabile, pur proseguendo l'attività lavorativa fino al 30.12.2022, data in cui è cessato il rapporto di lavoro.
- di aver ottenuto, con provvedimento del 19.10.2022, il riconoscimento da parte dell' del trattamento pensionistico n. 20010669 cat. VOCPDEL con decorrenza Pt_2 dal 31.12.2022, con l'importo annuo lordo pari ad € 34.462,34. Ha lamentato l'errore di calcolo commesso dall' nel porre a fondamento della Pt_2 liquidazione la contribuzione previdenziale esistente alla data del 19.10.2022, ossia quella provvisoria, diversa da quella effettivamente sussistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ossia alla data del 30.12.2022 deducendo :
-di aver presentato in data 20.05.2024 ricorso al Comitato Provinciale , Pt_2 chiedendo l'esatta ricostruzione del proprio trattamento pensionistico.
- l' , riscontrata l'istanza, aveva effettuato la riliquidazione del rateo Pt_2 pensionistico, ponendo a base i dati retributivi effettivamente accreditati in favore del ricorrente nell'anno 2022 (euro 39.268,53), adeguando gli importi delle quote della pensione per le anzianità maturate dal 1993 al 2022, omettendo però di adeguare
1 l'importo della prima quota, concernente l'anzianità contributiva utile maturata fino al 1992;
- di aver maturato un rateo pensionistico annuo, alla data del 31.12.2022, pari ad € 36.078,13 (ossia euro 2.775,24 mensili), con un differenziale annuo di ben euro 1.615,79. Ha concluso chiedendo di accertare l'erronea applicazione dei criteri di calcolo dell'importo pensionistico mensile a lui dovuto, previa rideterminazione dell'importo pensionistico corretto, sulla scorta dalla maggiore contribuzione versata in suo favore e per l'effetto condannare l' al pagamento del maggior importo mensile da Pt_2 aggiornarsi annualmente secondo gli indici di perequazione ex lege, nonché condannare l' al pagamento del maggior importo pensionistico mensile Pt_2 nell'importo indicato nella relazione tecnica che per l'anno 2022 è pari ad euro 1,615,79 e quello che sarà determinato per ciascun anno dalla data della ricostruzione a quella dell'effettivo pagamento, quale differenza tra quanto percepito e quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in applicazione del calcolo contributivo corretto indicato nel ricorso, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Pt_2 Ordinario in favore del giudice contabile, trattandosi di accertamento del diritto ad un maggior importo della pensione pubblica CPDEL. Nel merito ha richiamato la relazione istruttoria evidenziando come, per il calcolo della quota A della pensione retributiva, la media retributiva degli ultimi 5 anni vada determinata senza considerare l'anno del pensionamento, con la conseguenza che il maggior importo della retribuzione accertato per l'anno 2022 rispetto a quello che era stato considerato nel provvedimento di liquidazione provvisoria del 12.10.2022, non è suscettibile di incidere sull'importo della quota A di pensione retributiva, che valorizza l 'anzianità assicurativa dal 1979 al 31.12.1992. Ha concluso per il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti e nel merito per il rigetto col favore delle spese.. Controparte_2 Disposta la trattazione scritta, dopo il deposito telematico di note sintetiche, la causa è stata decisa mediante separata sentenza. E' assorbente la questione della giurisdizione sollevata in via di eccezione dall'Istituto ma rilevabile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 386 c.p.c. la decisione sulla giurisdizione è, infatti, determinata dall'oggetto della domanda e non pregiudica le questioni di merito. In tema si osserva che la previsione di una giurisdizione specifica per le pensioni dei pubblici dipendenti, distinta sia da quella relativa al rapporto di pubblico impiego sia da quella inerente alle controversie pensionistiche degli ex dipendenti privati, costituisce una peculiarità dell'ordinamento italiano. In materia di controversie previdenziali dei dipendenti pubblici, la Corte dei Conti, così come statuito dall'art. 103, c. 2, Cost., e a livello di legislazione primaria a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha giurisdizione piena ed esclusiva sui provvedimenti di pensioni a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici in relazione ad ogni questione che investa il diritto, la misura e la decorrenza della pensione. Il perimetro entro cui i giudici contabili possono esercitare la loro giurisdizione riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei lavoratore del settore pubblico, e funzionali alla
2 pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della valutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (cfr. Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4854). Risulta, quindi, essere chiaro che la competenza della Corte dei conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. Contrariamente, è risultato essere più complesso individuare se e in che misura potesse individuarsi la giurisdizione della Corte al di fuori dal confine tratteggiato dal legislatore. Per tale motivo, al fine di dirimere possibili conflitti di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella regola generale di cui all'art. 386 c.p.c. il criterio scriminate per delineare la ripartizione tra giudice ordinario e giudice contabile. In base a quanto disposto dalla disposizione appena menzionata, la giurisdizione va determinata in ragione del “petitum sostanziale” – ossia in relazione allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia – da indentificare in relazione alla causa petendi dedotta. Pertanto, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, esclusivamente, le controversie che attengono, in senso proprio, all'esistenza del diritto e all'entità delle pensioni a totale carico dello Stato e di quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell' , cui è succeduto ex lege l' (cfr. Cass., S.U., 12 giugno CP_3 Pt_2 2019, n. 15747). La giurisdizione della Corte dei conti, in tema di pensioni, si presta, quindi, a essere connotata dal carattere dell'esclusività, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico sia elemento identificativo del “petitum” sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale. Nel caso in esame, la controversia ha ad oggetto il diritto, invocato da parte ricorrente, ad un maggior importo della pensione pubblica CPDEL, rispetto a quello riconosciuto dall' , con la conseguenza che, riguardando la domanda l'entità del Pt_2 trattamento pensionistico, la materia rientra nelle giurisdizione della Corte dei conti, posto che parte ricorrente, nelle note depositate in data 9.11.2025, non ha preso posizione in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, va declinata la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Tenuto conto della natura della decisione, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede: a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
b) Compensa le spese di lite.
3 Si comunichi. Napoli il 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 14122 nell'anno 2025 vertente TRA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Pietro Satriano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli, Via D. Colasanto n.3;
- ricorrente TRA in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1 37875/7313);
- resistente OGGETTO: maggiorazione pensione pubblica CPDEL FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 9.06.2025 il ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze dell' fin Controparte_1 dall'1/01/1979, con mansioni di tecnico di anatomia ed istologia patologica;
- di aver presentato in data 30.09.2022, ai fini pensionistici, domanda di riscatto all' per il periodo di due anni, precisamente dal 22.09.1976 al 21.09.1978, Pt_2 istanza accolta con provvedimento dell'11.10.2022;
- di aver presentato in data 12.10.2022 domanda di pensione, avendo raggiunto l'età pensionabile, pur proseguendo l'attività lavorativa fino al 30.12.2022, data in cui è cessato il rapporto di lavoro.
- di aver ottenuto, con provvedimento del 19.10.2022, il riconoscimento da parte dell' del trattamento pensionistico n. 20010669 cat. VOCPDEL con decorrenza Pt_2 dal 31.12.2022, con l'importo annuo lordo pari ad € 34.462,34. Ha lamentato l'errore di calcolo commesso dall' nel porre a fondamento della Pt_2 liquidazione la contribuzione previdenziale esistente alla data del 19.10.2022, ossia quella provvisoria, diversa da quella effettivamente sussistente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ossia alla data del 30.12.2022 deducendo :
-di aver presentato in data 20.05.2024 ricorso al Comitato Provinciale , Pt_2 chiedendo l'esatta ricostruzione del proprio trattamento pensionistico.
- l' , riscontrata l'istanza, aveva effettuato la riliquidazione del rateo Pt_2 pensionistico, ponendo a base i dati retributivi effettivamente accreditati in favore del ricorrente nell'anno 2022 (euro 39.268,53), adeguando gli importi delle quote della pensione per le anzianità maturate dal 1993 al 2022, omettendo però di adeguare
1 l'importo della prima quota, concernente l'anzianità contributiva utile maturata fino al 1992;
- di aver maturato un rateo pensionistico annuo, alla data del 31.12.2022, pari ad € 36.078,13 (ossia euro 2.775,24 mensili), con un differenziale annuo di ben euro 1.615,79. Ha concluso chiedendo di accertare l'erronea applicazione dei criteri di calcolo dell'importo pensionistico mensile a lui dovuto, previa rideterminazione dell'importo pensionistico corretto, sulla scorta dalla maggiore contribuzione versata in suo favore e per l'effetto condannare l' al pagamento del maggior importo mensile da Pt_2 aggiornarsi annualmente secondo gli indici di perequazione ex lege, nonché condannare l' al pagamento del maggior importo pensionistico mensile Pt_2 nell'importo indicato nella relazione tecnica che per l'anno 2022 è pari ad euro 1,615,79 e quello che sarà determinato per ciascun anno dalla data della ricostruzione a quella dell'effettivo pagamento, quale differenza tra quanto percepito e quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in applicazione del calcolo contributivo corretto indicato nel ricorso, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Pt_2 Ordinario in favore del giudice contabile, trattandosi di accertamento del diritto ad un maggior importo della pensione pubblica CPDEL. Nel merito ha richiamato la relazione istruttoria evidenziando come, per il calcolo della quota A della pensione retributiva, la media retributiva degli ultimi 5 anni vada determinata senza considerare l'anno del pensionamento, con la conseguenza che il maggior importo della retribuzione accertato per l'anno 2022 rispetto a quello che era stato considerato nel provvedimento di liquidazione provvisoria del 12.10.2022, non è suscettibile di incidere sull'importo della quota A di pensione retributiva, che valorizza l 'anzianità assicurativa dal 1979 al 31.12.1992. Ha concluso per il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti e nel merito per il rigetto col favore delle spese.. Controparte_2 Disposta la trattazione scritta, dopo il deposito telematico di note sintetiche, la causa è stata decisa mediante separata sentenza. E' assorbente la questione della giurisdizione sollevata in via di eccezione dall'Istituto ma rilevabile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 386 c.p.c. la decisione sulla giurisdizione è, infatti, determinata dall'oggetto della domanda e non pregiudica le questioni di merito. In tema si osserva che la previsione di una giurisdizione specifica per le pensioni dei pubblici dipendenti, distinta sia da quella relativa al rapporto di pubblico impiego sia da quella inerente alle controversie pensionistiche degli ex dipendenti privati, costituisce una peculiarità dell'ordinamento italiano. In materia di controversie previdenziali dei dipendenti pubblici, la Corte dei Conti, così come statuito dall'art. 103, c. 2, Cost., e a livello di legislazione primaria a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha giurisdizione piena ed esclusiva sui provvedimenti di pensioni a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici in relazione ad ogni questione che investa il diritto, la misura e la decorrenza della pensione. Il perimetro entro cui i giudici contabili possono esercitare la loro giurisdizione riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei lavoratore del settore pubblico, e funzionali alla
2 pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della valutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (cfr. Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4854). Risulta, quindi, essere chiaro che la competenza della Corte dei conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. Contrariamente, è risultato essere più complesso individuare se e in che misura potesse individuarsi la giurisdizione della Corte al di fuori dal confine tratteggiato dal legislatore. Per tale motivo, al fine di dirimere possibili conflitti di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella regola generale di cui all'art. 386 c.p.c. il criterio scriminate per delineare la ripartizione tra giudice ordinario e giudice contabile. In base a quanto disposto dalla disposizione appena menzionata, la giurisdizione va determinata in ragione del “petitum sostanziale” – ossia in relazione allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia – da indentificare in relazione alla causa petendi dedotta. Pertanto, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, esclusivamente, le controversie che attengono, in senso proprio, all'esistenza del diritto e all'entità delle pensioni a totale carico dello Stato e di quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell' , cui è succeduto ex lege l' (cfr. Cass., S.U., 12 giugno CP_3 Pt_2 2019, n. 15747). La giurisdizione della Corte dei conti, in tema di pensioni, si presta, quindi, a essere connotata dal carattere dell'esclusività, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico sia elemento identificativo del “petitum” sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale. Nel caso in esame, la controversia ha ad oggetto il diritto, invocato da parte ricorrente, ad un maggior importo della pensione pubblica CPDEL, rispetto a quello riconosciuto dall' , con la conseguenza che, riguardando la domanda l'entità del Pt_2 trattamento pensionistico, la materia rientra nelle giurisdizione della Corte dei conti, posto che parte ricorrente, nelle note depositate in data 9.11.2025, non ha preso posizione in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, va declinata la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Tenuto conto della natura della decisione, vanno integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede: a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti;
b) Compensa le spese di lite.
3 Si comunichi. Napoli il 20.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4