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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12013/2024 R.G. Sez. Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
FR OD;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli;
-Resistente -
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 593 2024 00064224 10 000, notificato in data
29.11.2024, costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n.
78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, afferente contributi previdenziali – Gestione Commercianti, relative somme aggiuntive ed interessi di mora, per l'anno di competenza 2023 (dal 04/2023 al 12/2023).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che l'avviso di addebito impugnato è illegittimo in quanto non vi è alcun obbligo di contribuzione previdenziale in capo al sig. che l'Istituto di previdenza accertava i suddetti Parte_1 contributi a titolo di Gestione Commercianti sull'unico presupposto della qualifica di socia amministratrice della ricorrente di una Parte_2 2
società immobiliare con una compagine sociale formata dalla ricorrente e dai suoi tre figli;
che questa piccola società immobiliare ha un unico immobile in proprietà che è concesso in locazione alla società e non svolge altre attività; che la sig.ra Parte_3 ha una quota societaria pari al 55% e infatti in dichiarazione dei redditi sono Pt_1 indicati i redditi da tale partecipazione;
che la Corte di Cassazione ha chiarito che le società di persone che svolgono attività volta alla locazione di immobili di proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolgono un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di CP_ servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare;
che l' recependo le indicazioni della giurisprudenza, ha emanato il 7 giugno 2017 il messaggio numero
2345 con il quale chiarisce che i contributi non sono dovuti se il socio amministratore non percepisce utili e non partecipa in modo prevalente e abituale all'attività della società; che deve essere anche soddisfatto il requisito che la società non svolga effettiva attività commerciale, ma solo di locazione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare infondato l'avviso di addebito n. 593 2024 00064224 10 000 con conseguente suo annullamento, in ragione della mancanza dei presupposti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti in capo alla sig.ra per i motivi esposti in ricorso. Parte_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio deducendo: che l'iscrizione alla gestione previdenziale commercianti decorre dal "13 aprile 2023" ed
è stata effettuata in quanto, a partire data, la Ricorrente è unica socia della "Gida
Immobiliare S.R.L. In Liquidazione"; che nella visura camerale di tale impresa risulta che la stessa svolge sia l'attività "locazione di beni immobili propri" (codice ateco
682001) che l'attività di "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri"(codice ateco 681000); che tale impresa non si è mai avvalsa di lavoratori subordinati;
che per l'anno d'imposta 2023, dalle verifiche effettuate ai sensi del
Messaggio n.2345 del 2017 è emerso che i ricavi conseguiti dall'impresa in CP_1 questione sono considerevolmente maggiori di quelli derivanti dalla mera riscossione dei canoni di locazione relativi ai contratti di locazione in essere;
che inoltre, il codice attività indicato nella dichiarazione fiscale presentata (quadro RF del Modello Unico -
Redditi Società di Capitali) è quello relativo all'attività di "compravendita di beni CP_ immobili effettuata su beni propri" (codice ateco 681000). L' concludeva chiedendo che il Tribunale volesse respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'avviso di addebito opposto integralmente ovvero, in subordine per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. 3
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 18.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva, poi, il decidente che, come noto, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n.
662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Ciò chiarito, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha statuito che le società che svolgono attività volta alla locazione di immobili di proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolgono un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare.
E' necessario quindi, verificare in concreto se la società di cui è amministratore la ricorrente abbia svolto attività commerciale nel senso chiarito dalla Suprema Corte nell'anno in contestazione. CP_ Orbene, l' a supporto della propria pretesa ha dedotto che per l'anno d'imposta
2023, dalle verifiche effettuate ai sensi del Messaggio n.2345 del 2017 è emerso CP_1 che i ricavi conseguiti dall'impresa in questione sono considerevolmente maggiori di 4
quelli derivanti dalla mera riscossione dei canoni di locazione relativi ai contratti di locazione in essere e che inoltre, il codice attività indicato nella dichiarazione fiscale presentata (quadro RF del Modello Unico - Redditi Società di Capitali) è quello relativo all'attività di "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" (codice ateco
681000).
A tal proposito è necessario osservare che nel corso del giudizio la ricorrente, precisamente nelle note depositate in data 16.10.2025, ha chiarito e documentato il CP_ significato dei cosiddetti “ricavi” prospettati dall'
In particolare risulta che nelle “informazioni in calce allo stato patrimoniale” (pag. 4 del bilancio versato in atti) può leggersi che “l'esercizio 2023 è stato caratterizzato dall'avvenuta estinzione dell'accollo della quota residua del mutuo fondiario contratto con il Banco di Sicilia spa. Risulta, inoltre, che a seguito di varie vicende giudiziarie il
Tribunale di Catania Sezione Quarta Civile ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio”. Ancora, a pag. 5 del bilancio, può leggersi che “la voce A5) del conto economico è costituita dalla scritturazione della insussistenza attiva relativa al mutuo ipotecario giusta la chiusura della pendenza civile avvenuta nel corso di precedenti esercizi”. Dal verbale d'assemblea risulta, poi, che “la società ha chiuso l'esercizio 2023 rilevando un utile civilistico di euro 164.692 [derivante dal ricavo virtuale di euro 189.700, dalla perdita di esercizio reale di euro 16.294 e dalle altre voci della dichiarazione dei redditi]. Tale utile scaturisce dall'eliminazione del debito acquisito nel maggio 2012 per l'accollo di un mutuo facente capo ad un acquisto di immobile successivamente oggetto di revoca. Su tale utile non scaturiscono imposte in quanto si tratta di una sopravvenienza attiva non tassabile”. A pag. 8 del verbale è anche indicato che “la società non è operativa e che, vista l'inoperosità causata dalla mancanza degli immobili oggetto principale dell'attività, si sta valutando l'ipotesi di mettere in liquidazione la società”. Infine, la dichiarazione dei redditi della società per l'anno CP_ d'imposta considerato, anch'essa prodotta dall' conferma le suddette circostanze, laddove a un supposto ricavo virtuale di euro 189.700 (derivante dalla semplice scritturazione di una posta attiva, cioè il venir meno di un debito, cioè del mutuo ipotecario) si registra una perdita di esercizio di euro 16.294. Si evince che la società riscuoteva in origine dei canoni di locazione (i cui relativi contratti sono stati anch'essi prodotti da ) di immobili che aveva acquisito da altro soggetto mediante accollo di CP_1 un mutuo fondiario. Tale cessione veniva poi revocata per il fallimento della dante causa che, di conseguenza, provocava anche l'estinzione del mutuo e la sopravvenienza attiva virtuale su cui l' ha basato l'iscrizione d'ufficio dell'amministratrice alla CP_1 5
gestione commerciante, considerando quel ricavo reale e derivante dallo svolgimento di una qualche attività d'impresa. Tutte le circostanze sopra dedotte si rinvengono dall'accordo raggiunto tra il cessionario del credito di cui al mutuo fondiario e la società di cui la ricorrente è amministratrice, che ha provocato l'estinzione del debito e la sopravvenienza attiva virtuale. Tale accordo, intervenuto in corso di un giudizio innanzi al Tribunale di Catania (n. 15075/2021 R.G.A.C.) che ha provocato l'estinzione del medesimo, risulta prodotto in atti in allegato alle note del 16.10.2025 di parte ricorrente e la sua acquisizione, essendo un documento decisivo ai fini del giudizio, viene autorizzata da questo decidente , ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Quanto sopra evidenziato CP_ dimostra che i presunti “ricavi” prospettai da non sono il frutto di un'attività commerciale relativa alla intermediazione di immobili.
Non solo, la revoca della cessione degli immobili, ha determinato di fatto l'impossibilità per la società di conseguire l'oggetto sociale per la mancanza di immobili e ,quindi, dello svolgimento di alcuna attività commerciale. CP_ Nessun elemento ulteriore è stato apportato dall' per cui non appaiono sussistenti i presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti per l'anno in contestazione, tenuto conto che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”.
Tale principio, circa l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, vale, a maggior ragione, nel caso in esame in cui la società risulta di fatto inattiva e quindi non svolge alcuna attività commerciale. In conclusione, non sussistono CP_ i presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione speciale commercianti per l'anno in contestazione e pertanto l'avviso di addebito impugnato va annullato.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto. 6
Si ravvisano tuttavia comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali, tenuto conto che l'iscrizione alla gestione commercianti è avvenuta in base alle indicazioni contenute nel quadro RF della dichiarazione dei redditi presentata dalla società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella Parte_1
CP_ gestione speciale commercianti per l'annualità in contestazione e per l'effetto CP_ annulla l'avviso di addebito n. 593 2024 00064224 10 000;
2. compensa le spese di lite.
Catania, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12013/2024 R.G. Sez. Lavoro promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
FR OD;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli;
-Resistente -
La parte ricorrente concludeva come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di Addebito n. 593 2024 00064224 10 000, notificato in data
29.11.2024, costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. n.
78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, afferente contributi previdenziali – Gestione Commercianti, relative somme aggiuntive ed interessi di mora, per l'anno di competenza 2023 (dal 04/2023 al 12/2023).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che l'avviso di addebito impugnato è illegittimo in quanto non vi è alcun obbligo di contribuzione previdenziale in capo al sig. che l'Istituto di previdenza accertava i suddetti Parte_1 contributi a titolo di Gestione Commercianti sull'unico presupposto della qualifica di socia amministratrice della ricorrente di una Parte_2 2
società immobiliare con una compagine sociale formata dalla ricorrente e dai suoi tre figli;
che questa piccola società immobiliare ha un unico immobile in proprietà che è concesso in locazione alla società e non svolge altre attività; che la sig.ra Parte_3 ha una quota societaria pari al 55% e infatti in dichiarazione dei redditi sono Pt_1 indicati i redditi da tale partecipazione;
che la Corte di Cassazione ha chiarito che le società di persone che svolgono attività volta alla locazione di immobili di proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolgono un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di CP_ servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare;
che l' recependo le indicazioni della giurisprudenza, ha emanato il 7 giugno 2017 il messaggio numero
2345 con il quale chiarisce che i contributi non sono dovuti se il socio amministratore non percepisce utili e non partecipa in modo prevalente e abituale all'attività della società; che deve essere anche soddisfatto il requisito che la società non svolga effettiva attività commerciale, ma solo di locazione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse dichiarare infondato l'avviso di addebito n. 593 2024 00064224 10 000 con conseguente suo annullamento, in ragione della mancanza dei presupposti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti in capo alla sig.ra per i motivi esposti in ricorso. Parte_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio deducendo: che l'iscrizione alla gestione previdenziale commercianti decorre dal "13 aprile 2023" ed
è stata effettuata in quanto, a partire data, la Ricorrente è unica socia della "Gida
Immobiliare S.R.L. In Liquidazione"; che nella visura camerale di tale impresa risulta che la stessa svolge sia l'attività "locazione di beni immobili propri" (codice ateco
682001) che l'attività di "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri"(codice ateco 681000); che tale impresa non si è mai avvalsa di lavoratori subordinati;
che per l'anno d'imposta 2023, dalle verifiche effettuate ai sensi del
Messaggio n.2345 del 2017 è emerso che i ricavi conseguiti dall'impresa in CP_1 questione sono considerevolmente maggiori di quelli derivanti dalla mera riscossione dei canoni di locazione relativi ai contratti di locazione in essere;
che inoltre, il codice attività indicato nella dichiarazione fiscale presentata (quadro RF del Modello Unico -
Redditi Società di Capitali) è quello relativo all'attività di "compravendita di beni CP_ immobili effettuata su beni propri" (codice ateco 681000). L' concludeva chiedendo che il Tribunale volesse respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'avviso di addebito opposto integralmente ovvero, in subordine per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. 3
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 18.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva, poi, il decidente che, come noto, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n.
662/1996 art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e assicurative) le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
Quanto al requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Commercianti tutto coloro che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Ciò chiarito, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha statuito che le società che svolgono attività volta alla locazione di immobili di proprietà e alla riscossione dei canoni di locazione non svolgono un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che essa non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare.
E' necessario quindi, verificare in concreto se la società di cui è amministratore la ricorrente abbia svolto attività commerciale nel senso chiarito dalla Suprema Corte nell'anno in contestazione. CP_ Orbene, l' a supporto della propria pretesa ha dedotto che per l'anno d'imposta
2023, dalle verifiche effettuate ai sensi del Messaggio n.2345 del 2017 è emerso CP_1 che i ricavi conseguiti dall'impresa in questione sono considerevolmente maggiori di 4
quelli derivanti dalla mera riscossione dei canoni di locazione relativi ai contratti di locazione in essere e che inoltre, il codice attività indicato nella dichiarazione fiscale presentata (quadro RF del Modello Unico - Redditi Società di Capitali) è quello relativo all'attività di "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" (codice ateco
681000).
A tal proposito è necessario osservare che nel corso del giudizio la ricorrente, precisamente nelle note depositate in data 16.10.2025, ha chiarito e documentato il CP_ significato dei cosiddetti “ricavi” prospettati dall'
In particolare risulta che nelle “informazioni in calce allo stato patrimoniale” (pag. 4 del bilancio versato in atti) può leggersi che “l'esercizio 2023 è stato caratterizzato dall'avvenuta estinzione dell'accollo della quota residua del mutuo fondiario contratto con il Banco di Sicilia spa. Risulta, inoltre, che a seguito di varie vicende giudiziarie il
Tribunale di Catania Sezione Quarta Civile ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio”. Ancora, a pag. 5 del bilancio, può leggersi che “la voce A5) del conto economico è costituita dalla scritturazione della insussistenza attiva relativa al mutuo ipotecario giusta la chiusura della pendenza civile avvenuta nel corso di precedenti esercizi”. Dal verbale d'assemblea risulta, poi, che “la società ha chiuso l'esercizio 2023 rilevando un utile civilistico di euro 164.692 [derivante dal ricavo virtuale di euro 189.700, dalla perdita di esercizio reale di euro 16.294 e dalle altre voci della dichiarazione dei redditi]. Tale utile scaturisce dall'eliminazione del debito acquisito nel maggio 2012 per l'accollo di un mutuo facente capo ad un acquisto di immobile successivamente oggetto di revoca. Su tale utile non scaturiscono imposte in quanto si tratta di una sopravvenienza attiva non tassabile”. A pag. 8 del verbale è anche indicato che “la società non è operativa e che, vista l'inoperosità causata dalla mancanza degli immobili oggetto principale dell'attività, si sta valutando l'ipotesi di mettere in liquidazione la società”. Infine, la dichiarazione dei redditi della società per l'anno CP_ d'imposta considerato, anch'essa prodotta dall' conferma le suddette circostanze, laddove a un supposto ricavo virtuale di euro 189.700 (derivante dalla semplice scritturazione di una posta attiva, cioè il venir meno di un debito, cioè del mutuo ipotecario) si registra una perdita di esercizio di euro 16.294. Si evince che la società riscuoteva in origine dei canoni di locazione (i cui relativi contratti sono stati anch'essi prodotti da ) di immobili che aveva acquisito da altro soggetto mediante accollo di CP_1 un mutuo fondiario. Tale cessione veniva poi revocata per il fallimento della dante causa che, di conseguenza, provocava anche l'estinzione del mutuo e la sopravvenienza attiva virtuale su cui l' ha basato l'iscrizione d'ufficio dell'amministratrice alla CP_1 5
gestione commerciante, considerando quel ricavo reale e derivante dallo svolgimento di una qualche attività d'impresa. Tutte le circostanze sopra dedotte si rinvengono dall'accordo raggiunto tra il cessionario del credito di cui al mutuo fondiario e la società di cui la ricorrente è amministratrice, che ha provocato l'estinzione del debito e la sopravvenienza attiva virtuale. Tale accordo, intervenuto in corso di un giudizio innanzi al Tribunale di Catania (n. 15075/2021 R.G.A.C.) che ha provocato l'estinzione del medesimo, risulta prodotto in atti in allegato alle note del 16.10.2025 di parte ricorrente e la sua acquisizione, essendo un documento decisivo ai fini del giudizio, viene autorizzata da questo decidente , ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Quanto sopra evidenziato CP_ dimostra che i presunti “ricavi” prospettai da non sono il frutto di un'attività commerciale relativa alla intermediazione di immobili.
Non solo, la revoca della cessione degli immobili, ha determinato di fatto l'impossibilità per la società di conseguire l'oggetto sociale per la mancanza di immobili e ,quindi, dello svolgimento di alcuna attività commerciale. CP_ Nessun elemento ulteriore è stato apportato dall' per cui non appaiono sussistenti i presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti per l'anno in contestazione, tenuto conto che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell'ipotesi in cui la società di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell'ambito di una più ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”.
Tale principio, circa l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, vale, a maggior ragione, nel caso in esame in cui la società risulta di fatto inattiva e quindi non svolge alcuna attività commerciale. In conclusione, non sussistono CP_ i presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione speciale commercianti per l'anno in contestazione e pertanto l'avviso di addebito impugnato va annullato.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto. 6
Si ravvisano tuttavia comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali, tenuto conto che l'iscrizione alla gestione commercianti è avvenuta in base alle indicazioni contenute nel quadro RF della dichiarazione dei redditi presentata dalla società.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella Parte_1
CP_ gestione speciale commercianti per l'annualità in contestazione e per l'effetto CP_ annulla l'avviso di addebito n. 593 2024 00064224 10 000;
2. compensa le spese di lite.
Catania, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta