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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
52
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 3.06.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.127/2025 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Cestra
appellante e
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfiero Costantini appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.1122/2024 del
22.10.2024. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale di Latina esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del inquadrata al livello “C” posizione economica “3” con CP_1 mansioni di “Istruttore di Polizia Locale” ininterrottamente dal 02/01/1999 al 09/08/2023, data in cui interveniva il suo licenziamento;
che ella aveva tenuto un comportamento conforme ai
1 doveri inerenti la mansione e che non era incorsa in alcuna sanzione né procedimento disciplinare in precedenza a quello contestato;
che in data 17.10.2022 il Comune di CP_1
Ufficio procedimenti disciplinari, le aveva inviato una formale contestazione di addebito disciplinare, con la quale veniva le aveva contestato la violazione dell'obbligo di cui all'art. 55 quater, comma I, lett. a) del CCNL, imputandole di “ aver giustificato l'assenza dal servizio, avuto riguardo ai certificati medici dal 12 febbraio 2014 e 12 marzo 2014, mediante certificazione medica falsa, arrecando così ripercussioni negative sul regolare funzionamento del servizio di appartenenza e all'immagine dell'amministrazione di appartenenza”; che con memoria difensiva del 05.05.2023 ella aveva respinto gli addebiti poiché infondati;
che il le aveva comminato in data 09/08/2023 la sanzione disciplinare del licenziamento CP_1 senza preavviso, a suo dire illegittimamente.
A sostegno delle propria domanda deduceva la genericita' dei fatti contestati, la violazione del principio di immediatezza della contestazione, l'insussistenza della giusta causa ed in subordine la manifesta incongruita' della sanzione disciplinare.
Rassegnava pertanto, le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare l'illegittimità e/o la nullità ed inefficacia del licenziamento intimato dall' a in Controparte_2 Parte_1 data 09/08/2023; B) In applicazione dell'art. 63 D.Lgs n. 165/2001 Condannare il CP_1
in persona del Sindaco, a reintegrare la Dott.ssa presso il Comune di
[...] Parte_1 nella categoria e posizione economica possedute al momento del licenziamento;
C) CP_1
Condannare comunque la Resistente, in persona del Sindaco, a corrispondere alla Dott.ssa
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento Parte_1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero di quell'altro maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa - corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
(09.08.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
D) Condannare comunque la
Resistente, in persona del Sindaco, al versamento in favore della Dott.ssa dei Parte_1 contribuiti previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento (09.08.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione.”
Resisteva il il quale esponeva che , a conclusione del processo CP_1 Parte_1 penale presso il Tribunale di Roma - R.G. n. 1112/18 R.G. N.R. – n. 15540/18 R.G. Trib., definito con sentenza n. 7806/2022, depositata in data 23/08/2022, veniva dichiarata “colpevole dei reati alla stessa ascritti ai capi a) e d, in essi assorbite le contestazioni di cui ai residui capi
d'imputazione e, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa a termini e condizioni di legge”; che esso, pertanto, all'esito del
2 procedimento penale, in data 17/10/2022 inoltrava contestazione di addebito disciplinare;
che con memorie scritte del 03/11/2022 pervenute in data 04/11/2022 la chiedeva in via Pt_1 principale che il procedimento disciplinare, illegittimamente azionato, venisse “archiviato per insussistenza delle condotte ascritte alla dipendente. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata archiviazione del procedimento disciplinare in esame, chiedeva che lo stesso venisse sospeso in attesa della definizione del giudizio di appello promosso dalla Pt_1 avverso la sentenza penale”.
Il Comune di ccoglieva la richiesta di differimento della data di audizione del 30/11/2022 CP_1 ed in data 14/12/2022 la lavoratrice, tramite il proprio legale, ribadiva la richiesta di archiviazione ed in subordine la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale di appello.
Il sospendeva il procedimento disciplinare, così come richiesto dalla ricorrente. CP_1
Il giudizio penale di appello veniva definito con sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Preso atto della sentenza della Corte di Appello di Roma, il con provvedimento CP_1 del 17/04/2023 comunicava alla la riapertura del procedimento disciplinare e la Pt_1 contestuale rinnovazione della contestazione di addebito.
La in data 08/05/2023 inoltrava una nuova memoria difensiva con la quale richiedeva Pt_1
l'archiviazione del procedimento disciplinare e, in subordine, l'applicazione di una sanzione proporzionata al fatto contestato.
A conclusione del provvedimento disciplinare, il comunicava alla ricorrente il CP_1 licenziamento senza preavviso, ai sensi del primo comma, lett. a) e terzo comma, dell'art. 55 quater, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il pertanto, contestava in fatto e diritto il ricorso e chiedeva la conferma della CP_1 sentenza di primo grado.
Il Tribunale ha così deciso: “Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Pt_1
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quater del c.c.n.l.; insussistenza della giusta causa di licenziamento;
b) mancata ammissione di prove decisive;
insufficiente motivazione;
c) sproporzionalità della sanzione disciplinare;
violazione dell'art. 2106 c.c. e del ccnl.
3 Resisteva il contestando in fatto e diritto l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Con il primo motivo la censura la sentenza di primo grado in quanto, a suo dire, Pt_1 erronea ed illegittima nella parte in cui ritiene che la condotta tenuta rientri nell'ipotesi tipizzata dall'art. 55 quater, lett. a) D.Lgs n. 165/01. Sostiene, in particolare, che il giudicante di primo grado avrebbe fondato il suo convincimento esclusivamente sulla sentenza di condanna del
Tribunale Penale di Roma emessa nell'ambito del procedimento penale a suo carico, senza tenere in considerazione la successiva sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva sancito l'estinzione del reato ascrittole per intervenuta prescrizione.
Ribadisce nel grado di non aver mai inviato al Comune di certificazione medica falsa che, CP_1
a suo dire, era stata legittimamente redatta dal Dott. , né ne era stata raggiunta la prova Per_1 dell'alterazione, in quanto durante il giudizio penale non era stata disposta la perizia grafica quale unico mezzo idoneo ad accertare l'effettiva veridicità dei certificati oggetto di contestazione, mentre, per contro, era stata provata la patologia da ella all'epoca sofferta e di cui ai certificati medici del 12.02.2014 e del 12.03.2014.
Le doglianze non colgono nel segno.
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che nel caso in esame è stata contestata in via disciplinare la sola falsità materiale della documentazione sanitaria del 12.2.2014 e del
12.3.2014 allegata alla richiesta di assenza per malattia, e non (anche) la falsita' ideologica
(ovvero l'assenza della patologia), con l'effetto che il rilievo relativo all'effettiva sussistenza della malattia non risulta pertinente ai fini che qui occupano.
Infatti la è stata sanzionata per “aver giustificato l'assenza dal servizio, avuto Pt_1 riguardo ai certificati medici del 12 febbraio e 12 marzo 2014, mediante certificazione medica falsa, arrecando così ripercussioni negative e sul regolare funzionamento del servizio di appartenenza e all'immagine dell'amministrazione di appartenenza”. (cfr contestazione di addebito del del 17.10.2022). CP_1
L'art. 55 quater I CO. lett. a) D.Lgs 30.03.2001, n. 165, (introdotto nel T.U.P.I. dall'art. 69
D.Lgs 27.10.2009, n. 150), considera giusta causa di licenziamento la "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia".
4 Ciò posto, in primo luogo si osserva che-fermo restando in astratto l'autonomia del giudizio civile da quello penale ai fini che qui occupano- la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti alla non ne ha comportato ex se anche il Pt_1 venir meno della prova della materialità e della volontarietà del fatto-come pretenderebbe l'appellante-non risultando peraltro che quest'ultima abbia rinunciato alla relativa declaratoria onde ottenere un'eventuale assoluzione nel merito.
In secondo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha così motivato sul punto: “7.Con riferimento al merito del provvedimento espulsivo, questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione alla interpretazione del materiale probatorio (versato in atti anche nel presente procedimento, cfr. all. 25 memoria) offerta dalla Sezione Penale dell'intestato
Tribunale nella sentenza n. 7806/2022, e segnatamente con riferimento alle falsità materiali contestate anche in sede disciplinare nella parte in cui si ritiene che “le stesse appaiono documentalmente provate atteso che i certificati medici in data 10 febbraio, 12 febbraio e 12 marzo 2014 risultano del tutto identici e perfettamente sovrapponibili tra loro in ogni minuzia, salva, appunto, la diversa indicazione della data.
Evidente, pertanto, la natura di mere fotocopie dei certificati successivi a quelli del 10 febbraio
2014, con evidente tracce di alterazione materiale nella sola indicazione della data di emissione.
Altrettanto evidente che della alterazione in questione responsabile non possa che ritenersi la
presentatore dei medesimi alla amministrazione di appartenenza ed unico soggetto Pt_1 destinato a beneficiarne (n.d.r. della) giustificandone l'assenza dal servizio.
La condotta tenuta dall'imputata, così come sinora descritta e complessivamente considerata integra, pertanto, pienamente il reato alla stessa ascritto al capo a) dell'imputazione”.
7.1.L'acclarata condotta appare perfettamente sussumibile nella fattispecie di cui alla lettera
a) dell'art. 55 quater D.lgs 165/01 a norma del quale “ 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”.
Ora, l'appellante, per un verso, non censura specificamente la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure e consistente nel rilievo secondo cui “i certificati medici in data 10 febbraio, 12 febbraio e 12 marzo 2014 risultano del tutto identici e perfettamente
5 sovrapponibili tra loro in ogni minuzia, salva, appunto, la diversa indicazione della data.
Evidente, pertanto, la natura di mere fotocopie dei certificati successivi a quelli del 10 febbraio
2014, con evidente tracce di alterazione materiale nella sola indicazione della data di emissione. Altrettanto evidente che della alterazione in questione responsabile non possa che ritenersi la presentatore dei medesimi alla amministrazione di appartenenza ed Pt_1 unico soggetto destinato a beneficiarne (n.d.r. della) giustificandone l'assenza dal servizio”.
Ciò di per sé è sufficiente ad escludere l'efficacia emendativa delle argomentazioni difensive svolte dalla n merito al mancato espletamento della perizia calligrafica. Pt_1
Solo ad abundantiam si osserva che nella stessa annotazione della Guardia di Finanza ex art
357 c.p.p. del 27.4.2014:
- veniva rilevato che le copie -non essendo mai stati prodotti gli originali-dei certificati medici in atti (doc. 25 fasc. parte resistente di primo grado) erano identici per forma e contenuto, tranne che per la data, e che appariva illogica la formazione di quello del 12.2.2014 (apparentemente redatto solo due giorni dopo quello del 10.2.2014 nonostante con quest'ultimo fossero stati prescritti 30 giorni di prognosi); Per_
-venivano riportate le dichiarazioni del dott. (apparente estensore dei detti certificati medici) che manifestava gravi perplessità nel merito (“è inverosimile che possa aver emesso un nuovo certificato dopo soli due giorni non vedendone la necessità”) e nella forma (“di solito è mio uso, fermo restando le indicazioni che sono necessarie nella certificazione medica, modificare la forma in italiano”).
Inoltre la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui non vi sarebbe prova dell'alterazione è contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese dalla stessa alla p.g. (in atti), allorquando, sentita con riferimento al certificato del 12.2.2014, aveva dichiarato che l' “alterazione della data Per_ trattasi di errore del dr. il quale ha provveduto lui stesso a correggerla. Ciò mi è stato fatto notare dal dr. che mi accompagnava preso l'ambulatori interno del Persona_2
Per_ policlinico e mi aspettava fuori quando ero dal dott. .
Dunque la stessa lavoratrice ha ammesso l'alterazione materiale, sia pure imputandola al dott. Per_
secondo una tesi che non appare, però, logica e verosimile tenuto conto, per un verso, che dall'esame del certificato non risulta una correzione materiale fatta “ a mano”, come altrimenti ragionevolmente vi sarebbe stato se il medico si fosse sbagliato nello scrivere prima “10” e poi contestualmente l'avesse modificato in “12”, e, per altro verso, che sono stati inviati al Comune appellato entrambi i certificati del 10.2.2014 e del 12.2.2014.
3.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, che ripropone nel grado- in violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2729 c.c.-in quanto tese a
6 dimostrare la sua totale estraneità alla produzione dei certificati medici alterati: insiste, pertanto, per l'ammissione delle prove orali già articolate nel primo grado di giudizio.
La censura è infondata.
Giova riproporre di seguito i capitoli di prova oggetto di esame:
“1) “Vero che la Dott.ssa , dato il suo stato di salute precario, veniva Parte_1 dichiarata soggetto fragile”;
2) “ Vero che prestavate assistenza medica alla Dott.ssa ”; Parte_1
3) “Vero che hanno accompagnato più volte la Dott.ssa presso il Policlinico Parte_1
UM I per sottoporsi a visita medica”;
4) “Vero che sono stati presenti alle visite fiscali presso l'abitazione della Dott.ssa Parte_1
”;
[...]
5) “Vero che praticava alla Dott.ssa farmaci endovena e intramuscolo”. Parte_1
Essi risultano irrilevanti ai fini della decisione della causa, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Infatti i primi due capitoli riguardano l'accertamento dell'effettivo stato di salute della Pt_1 che è fuori dal perimetro della contestazione disciplinare vertente, si ribadisce, sull'alterazione materiale dei certificati medici de quibus, e quindi non assumono alcun significato nel presente giudizio, così come gli ulteriori capitoli.
3.3 Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per la presunta carenza di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione disciplinare comminata, richiamando le argomentazioni difensive di cui al primo motivo relativamente al difetto di prova della sussistenza dei profili di responsabilità penale a suo carico.
Invero, richiamate integralmente le motivazioni già espresse dalla Corte a fondamento del rigetto del primo motivo, non resta che dare atto che il odierno appellato si è limitato CP_1 ad applicare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso prevista dall'art. 55 quater 1° co. lett. a) D.Lgs 30.03.2001, n. 165, (introdotto nel T.U.P.I. dall'art. 69 D.Lgs
27.10.2009, n. 150) che considera, appunto, giusta causa di licenziamento la "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”, dovendosi ritenere, nel caso di specie, provata la “la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa”.
Ciò basta a far ritenere infondate le argomentazioni difensive di parte appellante sul punto, che muovono da una ricostruzione fattuale diversa da quella giudizialmente accertata, sostenendosi
7 che al più si sarebbe trattato di una mera assenza dal posto di lavoro per un brevissimo lasso temporale.
Del resto lo stesso art. 72 del Codice disciplinare del CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI TRIENNIO 2019 -2021, richiamato e prodotto dall'appellante, fa espressamente salve
“le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 165/2001” (3° comma, lett.a).
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di gravame seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensionale svolta.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 4.861,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 03.06.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 3.06.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.127/2025 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Cestra
appellante e
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alfiero Costantini appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.1122/2024 del
22.10.2024. conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso al Tribunale di Latina esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del inquadrata al livello “C” posizione economica “3” con CP_1 mansioni di “Istruttore di Polizia Locale” ininterrottamente dal 02/01/1999 al 09/08/2023, data in cui interveniva il suo licenziamento;
che ella aveva tenuto un comportamento conforme ai
1 doveri inerenti la mansione e che non era incorsa in alcuna sanzione né procedimento disciplinare in precedenza a quello contestato;
che in data 17.10.2022 il Comune di CP_1
Ufficio procedimenti disciplinari, le aveva inviato una formale contestazione di addebito disciplinare, con la quale veniva le aveva contestato la violazione dell'obbligo di cui all'art. 55 quater, comma I, lett. a) del CCNL, imputandole di “ aver giustificato l'assenza dal servizio, avuto riguardo ai certificati medici dal 12 febbraio 2014 e 12 marzo 2014, mediante certificazione medica falsa, arrecando così ripercussioni negative sul regolare funzionamento del servizio di appartenenza e all'immagine dell'amministrazione di appartenenza”; che con memoria difensiva del 05.05.2023 ella aveva respinto gli addebiti poiché infondati;
che il le aveva comminato in data 09/08/2023 la sanzione disciplinare del licenziamento CP_1 senza preavviso, a suo dire illegittimamente.
A sostegno delle propria domanda deduceva la genericita' dei fatti contestati, la violazione del principio di immediatezza della contestazione, l'insussistenza della giusta causa ed in subordine la manifesta incongruita' della sanzione disciplinare.
Rassegnava pertanto, le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare l'illegittimità e/o la nullità ed inefficacia del licenziamento intimato dall' a in Controparte_2 Parte_1 data 09/08/2023; B) In applicazione dell'art. 63 D.Lgs n. 165/2001 Condannare il CP_1
in persona del Sindaco, a reintegrare la Dott.ssa presso il Comune di
[...] Parte_1 nella categoria e posizione economica possedute al momento del licenziamento;
C) CP_1
Condannare comunque la Resistente, in persona del Sindaco, a corrispondere alla Dott.ssa
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento Parte_1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero di quell'altro maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa - corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
(09.08.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
D) Condannare comunque la
Resistente, in persona del Sindaco, al versamento in favore della Dott.ssa dei Parte_1 contribuiti previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento (09.08.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione.”
Resisteva il il quale esponeva che , a conclusione del processo CP_1 Parte_1 penale presso il Tribunale di Roma - R.G. n. 1112/18 R.G. N.R. – n. 15540/18 R.G. Trib., definito con sentenza n. 7806/2022, depositata in data 23/08/2022, veniva dichiarata “colpevole dei reati alla stessa ascritti ai capi a) e d, in essi assorbite le contestazioni di cui ai residui capi
d'imputazione e, ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa a termini e condizioni di legge”; che esso, pertanto, all'esito del
2 procedimento penale, in data 17/10/2022 inoltrava contestazione di addebito disciplinare;
che con memorie scritte del 03/11/2022 pervenute in data 04/11/2022 la chiedeva in via Pt_1 principale che il procedimento disciplinare, illegittimamente azionato, venisse “archiviato per insussistenza delle condotte ascritte alla dipendente. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata archiviazione del procedimento disciplinare in esame, chiedeva che lo stesso venisse sospeso in attesa della definizione del giudizio di appello promosso dalla Pt_1 avverso la sentenza penale”.
Il Comune di ccoglieva la richiesta di differimento della data di audizione del 30/11/2022 CP_1 ed in data 14/12/2022 la lavoratrice, tramite il proprio legale, ribadiva la richiesta di archiviazione ed in subordine la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale di appello.
Il sospendeva il procedimento disciplinare, così come richiesto dalla ricorrente. CP_1
Il giudizio penale di appello veniva definito con sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Preso atto della sentenza della Corte di Appello di Roma, il con provvedimento CP_1 del 17/04/2023 comunicava alla la riapertura del procedimento disciplinare e la Pt_1 contestuale rinnovazione della contestazione di addebito.
La in data 08/05/2023 inoltrava una nuova memoria difensiva con la quale richiedeva Pt_1
l'archiviazione del procedimento disciplinare e, in subordine, l'applicazione di una sanzione proporzionata al fatto contestato.
A conclusione del provvedimento disciplinare, il comunicava alla ricorrente il CP_1 licenziamento senza preavviso, ai sensi del primo comma, lett. a) e terzo comma, dell'art. 55 quater, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il pertanto, contestava in fatto e diritto il ricorso e chiedeva la conferma della CP_1 sentenza di primo grado.
Il Tribunale ha così deciso: “Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2.Proponeva gravame la per i seguenti motivi: Pt_1
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 55 quater del c.c.n.l.; insussistenza della giusta causa di licenziamento;
b) mancata ammissione di prove decisive;
insufficiente motivazione;
c) sproporzionalità della sanzione disciplinare;
violazione dell'art. 2106 c.c. e del ccnl.
3 Resisteva il contestando in fatto e diritto l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo
3.L'appello è infondato e va rigettato.
Analiticamente valutando i singoli motivi di appello si osserva quanto segue.
3.1 Con il primo motivo la censura la sentenza di primo grado in quanto, a suo dire, Pt_1 erronea ed illegittima nella parte in cui ritiene che la condotta tenuta rientri nell'ipotesi tipizzata dall'art. 55 quater, lett. a) D.Lgs n. 165/01. Sostiene, in particolare, che il giudicante di primo grado avrebbe fondato il suo convincimento esclusivamente sulla sentenza di condanna del
Tribunale Penale di Roma emessa nell'ambito del procedimento penale a suo carico, senza tenere in considerazione la successiva sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva sancito l'estinzione del reato ascrittole per intervenuta prescrizione.
Ribadisce nel grado di non aver mai inviato al Comune di certificazione medica falsa che, CP_1
a suo dire, era stata legittimamente redatta dal Dott. , né ne era stata raggiunta la prova Per_1 dell'alterazione, in quanto durante il giudizio penale non era stata disposta la perizia grafica quale unico mezzo idoneo ad accertare l'effettiva veridicità dei certificati oggetto di contestazione, mentre, per contro, era stata provata la patologia da ella all'epoca sofferta e di cui ai certificati medici del 12.02.2014 e del 12.03.2014.
Le doglianze non colgono nel segno.
Orbene, occorre preliminarmente evidenziare che nel caso in esame è stata contestata in via disciplinare la sola falsità materiale della documentazione sanitaria del 12.2.2014 e del
12.3.2014 allegata alla richiesta di assenza per malattia, e non (anche) la falsita' ideologica
(ovvero l'assenza della patologia), con l'effetto che il rilievo relativo all'effettiva sussistenza della malattia non risulta pertinente ai fini che qui occupano.
Infatti la è stata sanzionata per “aver giustificato l'assenza dal servizio, avuto Pt_1 riguardo ai certificati medici del 12 febbraio e 12 marzo 2014, mediante certificazione medica falsa, arrecando così ripercussioni negative e sul regolare funzionamento del servizio di appartenenza e all'immagine dell'amministrazione di appartenenza”. (cfr contestazione di addebito del del 17.10.2022). CP_1
L'art. 55 quater I CO. lett. a) D.Lgs 30.03.2001, n. 165, (introdotto nel T.U.P.I. dall'art. 69
D.Lgs 27.10.2009, n. 150), considera giusta causa di licenziamento la "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia".
4 Ciò posto, in primo luogo si osserva che-fermo restando in astratto l'autonomia del giudizio civile da quello penale ai fini che qui occupano- la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato la prescrizione dei reati ascritti alla non ne ha comportato ex se anche il Pt_1 venir meno della prova della materialità e della volontarietà del fatto-come pretenderebbe l'appellante-non risultando peraltro che quest'ultima abbia rinunciato alla relativa declaratoria onde ottenere un'eventuale assoluzione nel merito.
In secondo luogo, va evidenziato che il Tribunale ha così motivato sul punto: “7.Con riferimento al merito del provvedimento espulsivo, questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione alla interpretazione del materiale probatorio (versato in atti anche nel presente procedimento, cfr. all. 25 memoria) offerta dalla Sezione Penale dell'intestato
Tribunale nella sentenza n. 7806/2022, e segnatamente con riferimento alle falsità materiali contestate anche in sede disciplinare nella parte in cui si ritiene che “le stesse appaiono documentalmente provate atteso che i certificati medici in data 10 febbraio, 12 febbraio e 12 marzo 2014 risultano del tutto identici e perfettamente sovrapponibili tra loro in ogni minuzia, salva, appunto, la diversa indicazione della data.
Evidente, pertanto, la natura di mere fotocopie dei certificati successivi a quelli del 10 febbraio
2014, con evidente tracce di alterazione materiale nella sola indicazione della data di emissione.
Altrettanto evidente che della alterazione in questione responsabile non possa che ritenersi la
presentatore dei medesimi alla amministrazione di appartenenza ed unico soggetto Pt_1 destinato a beneficiarne (n.d.r. della) giustificandone l'assenza dal servizio.
La condotta tenuta dall'imputata, così come sinora descritta e complessivamente considerata integra, pertanto, pienamente il reato alla stessa ascritto al capo a) dell'imputazione”.
7.1.L'acclarata condotta appare perfettamente sussumibile nella fattispecie di cui alla lettera
a) dell'art. 55 quater D.lgs 165/01 a norma del quale “ 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”.
Ora, l'appellante, per un verso, non censura specificamente la ratio decidendi espressa dal giudice di prime cure e consistente nel rilievo secondo cui “i certificati medici in data 10 febbraio, 12 febbraio e 12 marzo 2014 risultano del tutto identici e perfettamente
5 sovrapponibili tra loro in ogni minuzia, salva, appunto, la diversa indicazione della data.
Evidente, pertanto, la natura di mere fotocopie dei certificati successivi a quelli del 10 febbraio
2014, con evidente tracce di alterazione materiale nella sola indicazione della data di emissione. Altrettanto evidente che della alterazione in questione responsabile non possa che ritenersi la presentatore dei medesimi alla amministrazione di appartenenza ed Pt_1 unico soggetto destinato a beneficiarne (n.d.r. della) giustificandone l'assenza dal servizio”.
Ciò di per sé è sufficiente ad escludere l'efficacia emendativa delle argomentazioni difensive svolte dalla n merito al mancato espletamento della perizia calligrafica. Pt_1
Solo ad abundantiam si osserva che nella stessa annotazione della Guardia di Finanza ex art
357 c.p.p. del 27.4.2014:
- veniva rilevato che le copie -non essendo mai stati prodotti gli originali-dei certificati medici in atti (doc. 25 fasc. parte resistente di primo grado) erano identici per forma e contenuto, tranne che per la data, e che appariva illogica la formazione di quello del 12.2.2014 (apparentemente redatto solo due giorni dopo quello del 10.2.2014 nonostante con quest'ultimo fossero stati prescritti 30 giorni di prognosi); Per_
-venivano riportate le dichiarazioni del dott. (apparente estensore dei detti certificati medici) che manifestava gravi perplessità nel merito (“è inverosimile che possa aver emesso un nuovo certificato dopo soli due giorni non vedendone la necessità”) e nella forma (“di solito è mio uso, fermo restando le indicazioni che sono necessarie nella certificazione medica, modificare la forma in italiano”).
Inoltre la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui non vi sarebbe prova dell'alterazione è contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese dalla stessa alla p.g. (in atti), allorquando, sentita con riferimento al certificato del 12.2.2014, aveva dichiarato che l' “alterazione della data Per_ trattasi di errore del dr. il quale ha provveduto lui stesso a correggerla. Ciò mi è stato fatto notare dal dr. che mi accompagnava preso l'ambulatori interno del Persona_2
Per_ policlinico e mi aspettava fuori quando ero dal dott. .
Dunque la stessa lavoratrice ha ammesso l'alterazione materiale, sia pure imputandola al dott. Per_
secondo una tesi che non appare, però, logica e verosimile tenuto conto, per un verso, che dall'esame del certificato non risulta una correzione materiale fatta “ a mano”, come altrimenti ragionevolmente vi sarebbe stato se il medico si fosse sbagliato nello scrivere prima “10” e poi contestualmente l'avesse modificato in “12”, e, per altro verso, che sono stati inviati al Comune appellato entrambi i certificati del 10.2.2014 e del 12.2.2014.
3.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, che ripropone nel grado- in violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2729 c.c.-in quanto tese a
6 dimostrare la sua totale estraneità alla produzione dei certificati medici alterati: insiste, pertanto, per l'ammissione delle prove orali già articolate nel primo grado di giudizio.
La censura è infondata.
Giova riproporre di seguito i capitoli di prova oggetto di esame:
“1) “Vero che la Dott.ssa , dato il suo stato di salute precario, veniva Parte_1 dichiarata soggetto fragile”;
2) “ Vero che prestavate assistenza medica alla Dott.ssa ”; Parte_1
3) “Vero che hanno accompagnato più volte la Dott.ssa presso il Policlinico Parte_1
UM I per sottoporsi a visita medica”;
4) “Vero che sono stati presenti alle visite fiscali presso l'abitazione della Dott.ssa Parte_1
”;
[...]
5) “Vero che praticava alla Dott.ssa farmaci endovena e intramuscolo”. Parte_1
Essi risultano irrilevanti ai fini della decisione della causa, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Infatti i primi due capitoli riguardano l'accertamento dell'effettivo stato di salute della Pt_1 che è fuori dal perimetro della contestazione disciplinare vertente, si ribadisce, sull'alterazione materiale dei certificati medici de quibus, e quindi non assumono alcun significato nel presente giudizio, così come gli ulteriori capitoli.
3.3 Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per la presunta carenza di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione disciplinare comminata, richiamando le argomentazioni difensive di cui al primo motivo relativamente al difetto di prova della sussistenza dei profili di responsabilità penale a suo carico.
Invero, richiamate integralmente le motivazioni già espresse dalla Corte a fondamento del rigetto del primo motivo, non resta che dare atto che il odierno appellato si è limitato CP_1 ad applicare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso prevista dall'art. 55 quater 1° co. lett. a) D.Lgs 30.03.2001, n. 165, (introdotto nel T.U.P.I. dall'art. 69 D.Lgs
27.10.2009, n. 150) che considera, appunto, giusta causa di licenziamento la "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”, dovendosi ritenere, nel caso di specie, provata la “la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa”.
Ciò basta a far ritenere infondate le argomentazioni difensive di parte appellante sul punto, che muovono da una ricostruzione fattuale diversa da quella giudizialmente accertata, sostenendosi
7 che al più si sarebbe trattato di una mera assenza dal posto di lavoro per un brevissimo lasso temporale.
Del resto lo stesso art. 72 del Codice disciplinare del CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI TRIENNIO 2019 -2021, richiamato e prodotto dall'appellante, fa espressamente salve
“le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 165/2001” (3° comma, lett.a).
4.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
5.Le spese di gravame seguono la soccombenza dell'appellante ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensionale svolta.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, che liquida in € 4.861,00 oltre spese generali, CPA e IVA;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 03.06.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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