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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 il 2 luglio 2020 numero 4822 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Angelo Girardi e dall'avvocato
Filomena De Martino, presso il cui studio ha eletto domicilio in Salerno alla via Ianncelli n. 29
ATTRICE
E
ON
in persona del Direttore Generale,
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Eva Anzalone e dall'avvocato Annarita
1 Colantuono ed elettivamente domiciliata in Salerno, presso la sede legale dell'Azienda alla via San Leonardo
CONVENUTA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 19 giugno 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2020, , ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l'
[...]
” (d'ora innanzi per ON
brevità solo ”) per sentirla condannare, previo accertamento della CP_2
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro occorsole in data 10 dicembre 2019, alle ore 19:15 circa, in Salerno
presso la struttura ospedaliera suddetta, quantificati secondo la valutazione medico - legale di parte, dott. , nella misura di euro 8.080,27, Persona_1
“oltre interessi maturati dal giorno del sinistro sino al soddisfo, e
rivalutazione monetaria come per legge”, ovvero nella ulteriore diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, “che sarà
ritenuta di giustizia”.
In particolare, l'attrice ha esposto che: 1) in data 10 dicembre 2019, alle ore
19,15 circa, si era trovata all'interno del reparto di Medicina d'Urgenza della struttura ospedaliera, in qualità di visitatrice;
2) una volta percorso il corridoio,
raggiunta l'uscita del reparto, la porta antipanico, aperta fino a quel momento,
“improvvisamente e senza che alcuno avesse provveduto ad azionarla”, si era chiusa, così provocandole lo schiacciamento della mano destra;
3) era stato
2 necessario ricorrere alle cure mediche e i sanitari dell'Unità Operativa di
Pronto Soccorso, avevano diagnosticato una “frattura V metacarpo mano dx
con prognosi di gg- 30s.c.” con applicazione di apparecchio gessato, così come da referto ospedaliero n.20190135383; 4) non vi era alcuna segnalazione diretta a rendere conoscibile tale pericolo;
5) con lettera trasmessa a mezzo pec dell'11 dicembre 2019 aveva invano avanzato la richiesta di risarcimento danni all' invitando contestualmente la stessa alla negoziazione assistita;
6) CP_1
il giorno 19 dicembre 2019 presso il reparto di Ortopedia, a seguito di rx e visita di controllo, le erano stati prescritti altri venticinque giorni di riposo;
7)
in data 14 gennaio 2020, a seguito di altra rx e visita ortopedica presso la stessa struttura, era stato rimosso l'apparecchio gessato;
8) in data 28 marzo 2020
era stata dichiarata guarita.
Con comparsa di costituzione del 22 dicembre 2020, ha accettato il contraddittorio l' che ha preteso: 1) il rigetto della domanda, anche in CP_1
ragione dell'efficienza causale esclusiva del contegno imprudente e disattento della danneggiata;
2) la riduzione del risarcimento e il contenimento dello stesso “nella reale ed effettiva entità del danno”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale, anche attraverso l'escussione dei testi, ed è stato disposto lo svolgimento di una consulenza d'ufficio di tipo medico legale.
Assegnata allo scrivente, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, deve affermarsi la validità della citazione introduttiva, attesa la determinazione del bene della vita preteso e l'esposizione dei fatti generatori della pretesa risarcitoria.
3 Al riguardo, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione
dell'oggetto della domanda essendo necessario, per simile valutazione, che il
petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non
ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo
dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule
sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle
espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (vedasi
Cass. n. 18783 del 2009). Ancora, è stato statuito che “La nullità della
citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal
numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta,
con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti
ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta
incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice
nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n. 11751 del 2013).
Orbene, non può, ad avviso di questo giudice, predicarsi la nullità dell'atto di citazione, la cui lettura evidenzia chiaramente il petitum e la causa petendi.
L'attrice, infatti, ha enucleato la vicenda di fatto, individuando gli elementi essenziali dedotti a fondamento della pretesa. Le asserzioni sviluppate sono,
poi, corredate da documentazione e appaiono in grado di veicolare agevolmente il thema decidendum ac probandum, ponendo il convenuto nella condizione di approntare le proprie difese.
4 Tanto puntualizzato quanto alla validità della citazione introduttiva del giudizio, il Tribunale ritiene che gli assunti di siano sorretti da Parte_1
convincenti argomentazioni e pienamente provati alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo. Ed invero, gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio.
In particolare, i testimoni escussi hanno riferito di avere assistito all'evento da posizione ravvicinata, confermando l'improvvisa chiusura della porta e lo schiacciamento della mano destra dell'attrice.
Più analiticamente, il teste , all'udienza del 23 marzo 2022, Testimone_1
ha confermato il capitolo primo della seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte attrice (“in data 10 dicembre 2019, alle ore 19,15 circa,
la signora si trovava, in compagnia di altre persone, presso Parte_1
l'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona” di Salerno, precisamente all'interno del Reparto di Medicina
d'Urgenza, posto al piano rialzato della predetta struttura ospedaliera”) e il capitolo secondo (“l'attrice, dopo aver percorso il corridoio che conduce
all'uscita del reparto, giunta in prossimità della porta antipanico, che separa
il predetto reparto dalle scale che portano all'uscita, la stessa porta,
completamente aperta fino a quell'istante, senza che alcuno avesse provveduto
ad azionarla, si richiudeva con violenza, provocando lo schiacciamento della
mano destra della signora ), aggiungendo : “la porta antipanico era Pt_1
sprovvista di fermo e di tale circostanza avevo reso edotto il personale
sanitario della predetta unità”.
Il predetto testimone ha, infine, confermato il capitolo quarto (“sia lungo il
corridoio ove è posizionata la porta antipanico e sia sulla stessa porta non era
5 presente alcuna segnaletica atta ad avvertire la presenza del pericolo”),
riferendo altresì quanto segue: “personalmente ho prestato soccorso alla
signora la quale lamentava dolori alla mano destra […] ho Pt_1
frequentato il reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale di Salerno e avevo
già notato che la porta antipanico era difettosa in quanto si chiudeva senza
che nessuno la azionasse. Di questa circostanza avevo notiziato il personale
della predetta struttura”.
Ancora, nella stessa udienza, la testimone ha Testimone_2
confermato i capitoli primo, secondo e terzo (“l'istante si trovava all'interno
della struttura ospedaliera in qualità di visitatore e non era a conoscenza che
da tempo, la porta antipanico, apparentemente integra, versava in condizioni
di precarietà ed instabilità”) della memoria depositata nell'interesse dell'attrice il 23 marzo 2021, specificando: “allorquando ho prestato soccorso
alla malcapitata la stessa riferiva che si trovava presso il reparto di Medicina
d'urgenza in qualità di visitatrice”. La testimone ha poi confermato il capitolo quarto e quinto, aggiungendo che “la signora aveva a patire danni Pt_1
alla mano destra […] la porta antipanico si richiudeva con violenza senza che
nessuno la azionasse. Di tale fatto, già nei giorni precedenti erano stati
informati i sanitari del reparto”.
Dal canto suo, la testimone ha confermato i più volte indicati Testimone_3
capitoli primo, secondo, quarto e quinto, soggiungendo quanto segue:“a
seguito dell'evento, la signora aveva a patire danni alla mano destra Pt_1
[…]; mi ero recata presso il reparto di Medicina d'urgenza in diversi giorni e
la porta era già difettosa in quanto si richiudeva all'improvviso senza che
nessuno la azionasse. Personalmente avevo informato il personale del reparto
del problema della porta”
6 Ora, l'attrice – trovatasi all'interno dell'ospedale in qualità di visitatrice - ha evidenziato che i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, al repentino movimento della porta antipanico, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, innanzitutto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
7 è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Ora, nel caso di specie, l' convenuta non ha specificamente contestato CP_1
di essere custode della porta, la cui collocazione all'interno della struttura
8 ospedaliera dissipa ogni dubbio circa la natura di custode dell'odierna convenuta.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa. Ed invero, soltanto nel caso in cui il danno non derivi da un dinamismo interno della res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile,
la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del 2015). Si è
osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte
9 in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
10 n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
11 detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In tale ottica, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
12 danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”]
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia, in quanto l'evento si è verificato – ripetasi – all'interno della struttura sanitaria;
b) il nesso di causalità tra la porta antipanico – richiusasi automaticamente in modo repentino - e le lesioni riportate dalla visitatrice in conseguenza dello schiacciamento della mano (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato il fatto colposo del danneggiato idoneo, per il suo carattere eccezionale secondo un criterio di regolarità causale, a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione, imprudenza o imperizia del soggetto danneggiato non è
sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti
Cass. n. 4035 del 2021; Cass. n. 37059 del 2022; da ultimo, Cass. n. 25766 del
2023) e, nel caso di specie, deve reputarsi non eccezionale, imprevedibile o inevitabile il contegno del soggetto danneggiato che abbia oltrepassato lo spazio fisico deputato ad accogliere il movimento della porta, in quel momento aperta, per raggiungere l'uscita del reparto, in un contesto privo di evidenti anomalie (vedasi i reperti fotografici allegati all'atto di citazione)
Pertanto, questo Tribunale ritiene l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale all' custode della porta antipanico, chiamato a CP_1
sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
13 La responsabilità della convenuta è, peraltro, esclusiva, non potendosi neppure rintracciare un contegno colposo dell'attrice, la quale non ha realizzato, a ben vedere, nessun contributo (con)causale alla verificazione dell'evento lesivo,
anche tenuto conto dell'assenza di segnalazioni di pericolo.
Ciò chiarito in relazione all'esclusiva responsabilità dell'Azienda sanitaria,
occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
14 Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parare di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si
15 confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato un “Esiti anatomici di frattura V metacarpo destro, senza limitazione
funzionale.”, che ha implicato un'inabilità temporanea assoluta di trenta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni cinque e,
infine, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di settantacinque giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del due percento.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
16 Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in
17 complessivi euro 8.193,75 tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n. 4658 del 2024), ossia all'esito del periodo di invalidità temporanea (26 anni), va determinato nell'importo di euro
3.238,00 espresso in moneta attuale.
In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 11.431,75, all'attualità.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
18 “esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
19 può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
20 meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico. A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere
21 autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto, assai di recente, dalla sentenza n. 26304 del 17
ottobre 2019, che, riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
22 Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova. Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie,
dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che,
23 però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 3.238,00, in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto,
valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
Ed infatti, l'attrice non ha adempiuto, nel proprio libello introduttivo del giudizio e tra le pieghe argomentative della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., al proprio onere di specifica allegazione, non provvedendo a indicare quelle specifiche situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento della sofferenza soggettiva ovvero la considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da
presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
24 Ora, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la
"cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito.
Se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso
nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353
del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità
ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
25 In vero, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attore – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attrice.
Inoltre, la lieve entità della lesione non consente neppure d'inferire, in via presuntiva, la sopportazione di un turbamento psichico significativo.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro
3.238,00 in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto, valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene alla salute come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva, pari al venticinque per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle del
Tribunale di Milano), id est euro 809.50.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (2.428,50) e del danno da invalidità temporanea (8.193,75), in relazione al quale è invece ben possibile presumere il patimento di sofferenza soggettiva, data l'indubbia
26 valenza persuasiva della lesione temporanea del bene salute - rispetto al quale
è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 10.622,25 in moneta attuale.
In sede di discussione orale, la parte attrice si è, però, riportata alle proprie conclusioni, come enucleate negli scritti difensivi precedentemente depositati limitando, chiaramente, la propria pretesa a euro 1.902,11 per il danno da invalidità permanente e a euro 6.678,75 per il danno da invalidità temporanea,
per un importo complessivo di euro 8.580,86, che segna il limite della presente decisione [“A) danni fisici, morali, ITT ed ITP, ammontanti complessivamente,
come analiticamente descritti e quantificati in €. 8.694,79 e così ripartiti: €.
1.902,11 per Danno Biologico da Invalidità Permanente (2%), €. 2.970,00 (30
gg. x €. 99,00) per Danno Biologico da Invalidità Temporanea Totale, €.
371,25 per quella parziale a scalare al 75% (gg.5 x €.74,25), €. 3.337,50 per
il Danno Biologico da Invalidità Parziale al 50% (gg. 75 x €.44,50) e €. 113,93
per le spese vive sostenute”].
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di
27 rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (10 dicembre 2019) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del
10 dicembre 2019, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
28 Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti [documentazione sanitaria rilasciata da ente pubblico sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente (“Le spese, agli atti, sono giustificate (visite ortopediche
ed esami radiografici”)], tale pregiudizio è quantificabile in euro 113,93.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 14 gennaio 2020 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 14 gennaio 2020), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 134,44.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 113,93 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 14 gennaio 2020
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza dell' nei confronti dell'attrice e si liquidano in applicazione dei valori CP_1
prossimi ai minimi, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta [peraltro, è
consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla
29 stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 10 gennaio 2023, vanno poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva dell'
[...]
nella ON
determinazione dell'evento lesivo per cui è causa;
30 2) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, al pagamento, in favore di ON [...]
, della somma complessiva di euro 8.580,86, in moneta attuale, Parte_1
oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 10
dicembre 2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò
oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna l' ON
, al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma complessiva di euro 134,44, somma espressa in moneta attuale,
oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 14 gennaio 2020 pari a euro 113,93, e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 14 gennaio 2020 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) condanna l' ON
alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano,
[...]
complessivamente, in euro 272,96 per esborsi documentati ed euro
2.600,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso
31 delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico dell'
[...]
. ON
Così deciso in Salerno in data 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25164 del 2020).
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 il 2 luglio 2020 numero 4822 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Angelo Girardi e dall'avvocato
Filomena De Martino, presso il cui studio ha eletto domicilio in Salerno alla via Ianncelli n. 29
ATTRICE
E
ON
in persona del Direttore Generale,
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Eva Anzalone e dall'avvocato Annarita
1 Colantuono ed elettivamente domiciliata in Salerno, presso la sede legale dell'Azienda alla via San Leonardo
CONVENUTA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 19 giugno 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2020, , ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l'
[...]
” (d'ora innanzi per ON
brevità solo ”) per sentirla condannare, previo accertamento della CP_2
responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro occorsole in data 10 dicembre 2019, alle ore 19:15 circa, in Salerno
presso la struttura ospedaliera suddetta, quantificati secondo la valutazione medico - legale di parte, dott. , nella misura di euro 8.080,27, Persona_1
“oltre interessi maturati dal giorno del sinistro sino al soddisfo, e
rivalutazione monetaria come per legge”, ovvero nella ulteriore diversa somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, “che sarà
ritenuta di giustizia”.
In particolare, l'attrice ha esposto che: 1) in data 10 dicembre 2019, alle ore
19,15 circa, si era trovata all'interno del reparto di Medicina d'Urgenza della struttura ospedaliera, in qualità di visitatrice;
2) una volta percorso il corridoio,
raggiunta l'uscita del reparto, la porta antipanico, aperta fino a quel momento,
“improvvisamente e senza che alcuno avesse provveduto ad azionarla”, si era chiusa, così provocandole lo schiacciamento della mano destra;
3) era stato
2 necessario ricorrere alle cure mediche e i sanitari dell'Unità Operativa di
Pronto Soccorso, avevano diagnosticato una “frattura V metacarpo mano dx
con prognosi di gg- 30s.c.” con applicazione di apparecchio gessato, così come da referto ospedaliero n.20190135383; 4) non vi era alcuna segnalazione diretta a rendere conoscibile tale pericolo;
5) con lettera trasmessa a mezzo pec dell'11 dicembre 2019 aveva invano avanzato la richiesta di risarcimento danni all' invitando contestualmente la stessa alla negoziazione assistita;
6) CP_1
il giorno 19 dicembre 2019 presso il reparto di Ortopedia, a seguito di rx e visita di controllo, le erano stati prescritti altri venticinque giorni di riposo;
7)
in data 14 gennaio 2020, a seguito di altra rx e visita ortopedica presso la stessa struttura, era stato rimosso l'apparecchio gessato;
8) in data 28 marzo 2020
era stata dichiarata guarita.
Con comparsa di costituzione del 22 dicembre 2020, ha accettato il contraddittorio l' che ha preteso: 1) il rigetto della domanda, anche in CP_1
ragione dell'efficienza causale esclusiva del contegno imprudente e disattento della danneggiata;
2) la riduzione del risarcimento e il contenimento dello stesso “nella reale ed effettiva entità del danno”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stata svolta l'istruttoria orale, anche attraverso l'escussione dei testi, ed è stato disposto lo svolgimento di una consulenza d'ufficio di tipo medico legale.
Assegnata allo scrivente, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
In limine, deve affermarsi la validità della citazione introduttiva, attesa la determinazione del bene della vita preteso e l'esposizione dei fatti generatori della pretesa risarcitoria.
3 Al riguardo, giova rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, “non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione
dell'oggetto della domanda essendo necessario, per simile valutazione, che il
petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non
ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo
dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule
sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle
espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo” (vedasi
Cass. n. 18783 del 2009). Ancora, è stato statuito che “La nullità della
citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal
numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta,
con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo
all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti
ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta
incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice
nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di
apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n. 11751 del 2013).
Orbene, non può, ad avviso di questo giudice, predicarsi la nullità dell'atto di citazione, la cui lettura evidenzia chiaramente il petitum e la causa petendi.
L'attrice, infatti, ha enucleato la vicenda di fatto, individuando gli elementi essenziali dedotti a fondamento della pretesa. Le asserzioni sviluppate sono,
poi, corredate da documentazione e appaiono in grado di veicolare agevolmente il thema decidendum ac probandum, ponendo il convenuto nella condizione di approntare le proprie difese.
4 Tanto puntualizzato quanto alla validità della citazione introduttiva del giudizio, il Tribunale ritiene che gli assunti di siano sorretti da Parte_1
convincenti argomentazioni e pienamente provati alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo. Ed invero, gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio.
In particolare, i testimoni escussi hanno riferito di avere assistito all'evento da posizione ravvicinata, confermando l'improvvisa chiusura della porta e lo schiacciamento della mano destra dell'attrice.
Più analiticamente, il teste , all'udienza del 23 marzo 2022, Testimone_1
ha confermato il capitolo primo della seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte attrice (“in data 10 dicembre 2019, alle ore 19,15 circa,
la signora si trovava, in compagnia di altre persone, presso Parte_1
l'Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona” di Salerno, precisamente all'interno del Reparto di Medicina
d'Urgenza, posto al piano rialzato della predetta struttura ospedaliera”) e il capitolo secondo (“l'attrice, dopo aver percorso il corridoio che conduce
all'uscita del reparto, giunta in prossimità della porta antipanico, che separa
il predetto reparto dalle scale che portano all'uscita, la stessa porta,
completamente aperta fino a quell'istante, senza che alcuno avesse provveduto
ad azionarla, si richiudeva con violenza, provocando lo schiacciamento della
mano destra della signora ), aggiungendo : “la porta antipanico era Pt_1
sprovvista di fermo e di tale circostanza avevo reso edotto il personale
sanitario della predetta unità”.
Il predetto testimone ha, infine, confermato il capitolo quarto (“sia lungo il
corridoio ove è posizionata la porta antipanico e sia sulla stessa porta non era
5 presente alcuna segnaletica atta ad avvertire la presenza del pericolo”),
riferendo altresì quanto segue: “personalmente ho prestato soccorso alla
signora la quale lamentava dolori alla mano destra […] ho Pt_1
frequentato il reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale di Salerno e avevo
già notato che la porta antipanico era difettosa in quanto si chiudeva senza
che nessuno la azionasse. Di questa circostanza avevo notiziato il personale
della predetta struttura”.
Ancora, nella stessa udienza, la testimone ha Testimone_2
confermato i capitoli primo, secondo e terzo (“l'istante si trovava all'interno
della struttura ospedaliera in qualità di visitatore e non era a conoscenza che
da tempo, la porta antipanico, apparentemente integra, versava in condizioni
di precarietà ed instabilità”) della memoria depositata nell'interesse dell'attrice il 23 marzo 2021, specificando: “allorquando ho prestato soccorso
alla malcapitata la stessa riferiva che si trovava presso il reparto di Medicina
d'urgenza in qualità di visitatrice”. La testimone ha poi confermato il capitolo quarto e quinto, aggiungendo che “la signora aveva a patire danni Pt_1
alla mano destra […] la porta antipanico si richiudeva con violenza senza che
nessuno la azionasse. Di tale fatto, già nei giorni precedenti erano stati
informati i sanitari del reparto”.
Dal canto suo, la testimone ha confermato i più volte indicati Testimone_3
capitoli primo, secondo, quarto e quinto, soggiungendo quanto segue:“a
seguito dell'evento, la signora aveva a patire danni alla mano destra Pt_1
[…]; mi ero recata presso il reparto di Medicina d'urgenza in diversi giorni e
la porta era già difettosa in quanto si richiudeva all'improvviso senza che
nessuno la azionasse. Personalmente avevo informato il personale del reparto
del problema della porta”
6 Ora, l'attrice – trovatasi all'interno dell'ospedale in qualità di visitatrice - ha evidenziato che i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, al repentino movimento della porta antipanico, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria, innanzitutto, la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
7 è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013). Esso deve essere inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato.
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Ora, nel caso di specie, l' convenuta non ha specificamente contestato CP_1
di essere custode della porta, la cui collocazione all'interno della struttura
8 ospedaliera dissipa ogni dubbio circa la natura di custode dell'odierna convenuta.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa. Ed invero, soltanto nel caso in cui il danno non derivi da un dinamismo interno della res, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile,
la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del 2015). Si è
osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte
9 in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale.
Ebbene, giova osservare che, in materia di responsabilità aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato, in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus si vedano
Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass. n. 5669 del 2010, Cass.
10 n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n. 11227 del 2008). Ciò
avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile
(si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n. 15383 del 2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
11 detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In tale ottica, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. [Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016; da ultimo, Cass. n. 37052 del 2022; Cass. n. 11152 del 2023
e Cass. n. 25766 del 2023, in tema di uso abnorme della cosa (“La
responsabilità del custode può essere esclusa in toto dalla condotta del
danneggiato, quando questi abbia usato la cosa in modo abnorme. L'uso
abnorme della cosa è quello che nessuna persona di normale avvedutezza
avrebbe compiuto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che il
collegamento della stufa alla canna fumaria avvenne in modo imperito, ma
non ha negato che una stufa potesse essere collegata ad una canna fumaria.
Nondimeno, ha definito la suddetta opera "indebita".
Così giudicando, la Corte d'appello ha violato il principio della esposizione al
rischio, in quanto una manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita
in modo imprudente od imperito, non costituisce un uso abnorme della stessa.
L'uso imperito della cosa da parte del danneggiato avrebbe potuto, al
massimo, assurgere al ruolo di concausa dell'evento di danno, ma non a quello
di causa esclusiva di quell'evento, riconducibile alla condotta colposa del
12 danneggiato ed equiparabile, sia pur soltanto sul piano funzionale (trattandosi
di condotta umana caratterizzata da colpa, e non di fatto naturale), al caso
fortuito (come già stabilito da questa Corte: da ultimo, Sez. 3, Sentenza n.
11152 del 27/04/2023)”]
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia, in quanto l'evento si è verificato – ripetasi – all'interno della struttura sanitaria;
b) il nesso di causalità tra la porta antipanico – richiusasi automaticamente in modo repentino - e le lesioni riportate dalla visitatrice in conseguenza dello schiacciamento della mano (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato il fatto colposo del danneggiato idoneo, per il suo carattere eccezionale secondo un criterio di regolarità causale, a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione, imprudenza o imperizia del soggetto danneggiato non è
sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti
Cass. n. 4035 del 2021; Cass. n. 37059 del 2022; da ultimo, Cass. n. 25766 del
2023) e, nel caso di specie, deve reputarsi non eccezionale, imprevedibile o inevitabile il contegno del soggetto danneggiato che abbia oltrepassato lo spazio fisico deputato ad accogliere il movimento della porta, in quel momento aperta, per raggiungere l'uscita del reparto, in un contesto privo di evidenti anomalie (vedasi i reperti fotografici allegati all'atto di citazione)
Pertanto, questo Tribunale ritiene l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale all' custode della porta antipanico, chiamato a CP_1
sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
13 La responsabilità della convenuta è, peraltro, esclusiva, non potendosi neppure rintracciare un contegno colposo dell'attrice, la quale non ha realizzato, a ben vedere, nessun contributo (con)causale alla verificazione dell'evento lesivo,
anche tenuto conto dell'assenza di segnalazioni di pericolo.
Ciò chiarito in relazione all'esclusiva responsabilità dell'Azienda sanitaria,
occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
14 Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parare di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si
15 confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attrice ha riportato un “Esiti anatomici di frattura V metacarpo destro, senza limitazione
funzionale.”, che ha implicato un'inabilità temporanea assoluta di trenta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni cinque e,
infine, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di settantacinque giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del due percento.
Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
16 Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in
17 complessivi euro 8.193,75 tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n. 4658 del 2024), ossia all'esito del periodo di invalidità temporanea (26 anni), va determinato nell'importo di euro
3.238,00 espresso in moneta attuale.
In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 11.431,75, all'attualità.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
18 “esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
19 può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
20 meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico. A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere
21 autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto, assai di recente, dalla sentenza n. 26304 del 17
ottobre 2019, che, riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
22 Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico, deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova. Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie,
dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che,
23 però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 3.238,00, in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto,
valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
Ed infatti, l'attrice non ha adempiuto, nel proprio libello introduttivo del giudizio e tra le pieghe argomentative della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., al proprio onere di specifica allegazione, non provvedendo a indicare quelle specifiche situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento della sofferenza soggettiva ovvero la considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da
presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
24 Ora, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la
"cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito.
Se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso
nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353
del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità
ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
25 In vero, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attore – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attrice.
Inoltre, la lieve entità della lesione non consente neppure d'inferire, in via presuntiva, la sopportazione di un turbamento psichico significativo.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro
3.238,00 in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto, valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene alla salute come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva, pari al venticinque per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle del
Tribunale di Milano), id est euro 809.50.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (2.428,50) e del danno da invalidità temporanea (8.193,75), in relazione al quale è invece ben possibile presumere il patimento di sofferenza soggettiva, data l'indubbia
26 valenza persuasiva della lesione temporanea del bene salute - rispetto al quale
è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 10.622,25 in moneta attuale.
In sede di discussione orale, la parte attrice si è, però, riportata alle proprie conclusioni, come enucleate negli scritti difensivi precedentemente depositati limitando, chiaramente, la propria pretesa a euro 1.902,11 per il danno da invalidità permanente e a euro 6.678,75 per il danno da invalidità temporanea,
per un importo complessivo di euro 8.580,86, che segna il limite della presente decisione [“A) danni fisici, morali, ITT ed ITP, ammontanti complessivamente,
come analiticamente descritti e quantificati in €. 8.694,79 e così ripartiti: €.
1.902,11 per Danno Biologico da Invalidità Permanente (2%), €. 2.970,00 (30
gg. x €. 99,00) per Danno Biologico da Invalidità Temporanea Totale, €.
371,25 per quella parziale a scalare al 75% (gg.5 x €.74,25), €. 3.337,50 per
il Danno Biologico da Invalidità Parziale al 50% (gg. 75 x €.44,50) e €. 113,93
per le spese vive sostenute”].
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di
27 rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (10 dicembre 2019) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del
10 dicembre 2019, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
28 Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti [documentazione sanitaria rilasciata da ente pubblico sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente (“Le spese, agli atti, sono giustificate (visite ortopediche
ed esami radiografici”)], tale pregiudizio è quantificabile in euro 113,93.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 14 gennaio 2020 (a rigore, la rivalutazione dovrebbe decorrere dalla data dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare eccessive frammentazioni, essa si può far decorrere dalla data di una delle ultime spese documentate, avvenuta il 14 gennaio 2020), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 134,44.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 113,93 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 14 gennaio 2020
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza dell' nei confronti dell'attrice e si liquidano in applicazione dei valori CP_1
prossimi ai minimi, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta [peraltro, è
consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla
29 stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 10 gennaio 2023, vanno poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva dell'
[...]
nella ON
determinazione dell'evento lesivo per cui è causa;
30 2) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna l'
[...]
, al pagamento, in favore di ON [...]
, della somma complessiva di euro 8.580,86, in moneta attuale, Parte_1
oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 10
dicembre 2019 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò
oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna l' ON
, al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma complessiva di euro 134,44, somma espressa in moneta attuale,
oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 14 gennaio 2020 pari a euro 113,93, e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 14 gennaio 2020 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) condanna l' ON
alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano,
[...]
complessivamente, in euro 272,96 per esborsi documentati ed euro
2.600,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso
31 delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico dell'
[...]
. ON
Così deciso in Salerno in data 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25164 del 2020).