Articolo 7 della Legge 27 gennaio 1968, n. 36
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 febbraio 1968
Art. 7.
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1967 in poi.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1968