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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2793 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gino Funaioli Parte_1
54/56, presso lo studio dell'avv. Franco Muratori che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in prime cure elettivamente dom.ta come in atti
Appellante
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza in virtù di procura generale
[...] alle liti per atti Notaio in Roma, del 22/03/2024, Rep. n. 37875 – Persona_1
Racc. N. 7313, elettivamente domiciliata, in Roma presso l'Ufficio Legale
Metropolitano dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 29. CP_1
Appellati
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4243 pubblicata in data 09/04/2024, Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante impugnava Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione Lavoro, l'intimazione di pagamento n.
n.09720229019534086000 relativamente ai soli crediti di natura contributiva e previdenziale, come portati da avviso di addebito n. 39720120019094543000 e avviso di addebito n.39720130010320275000, per un valore complessivo di Euro
13.583,39.
Lamentava l'omessa e/o inesistente notifica degli atti presupposti e, in ogni caso,
l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti successiva all'asserita notifica degli atti sottesi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Rimanevano contumaci pur ritualmente convenute. CP_2 CP_3
Con sentenza in oggetto il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e la sua estromissione dal giudizio, rilevava l'omessa prova CP_3 dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito e dunque l'intervenuta prescrizione.
Il primo giudice così statuiva: << accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto da parte di delle somme iscritte negli avvisi di addebito n. Parte_1
39720120019094543000 e n. 39720130010320275000 contenuti nell'intimazione di pagamento opposta, in quanto prescritte;
condanna e CP_1 Controparte_4
in solido tra loro alla refusione in favore di parte ricorrente dei
[...] compensi di lite liquidati in complessivi € 1.850,00, oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario>>.
Con il gravame l'appellante censura la statuizione sulle spese del grado, sostenendo che sia stata disposta in violazione del D.M. 55/14 e ss.m.i.
Si è costituito l' resistendo al gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, condannava le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 1.850,00. L'appellante si limita a sostenere che la liquidazione sia stata operata “al di sotto dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss modifiche, in violazione delle disposizioni in esso contenute”
In realtà si duole che il giudice non abbia applicato i valori medi.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe violato i parametri di cui all'art. 4, comma 1, del DM 55/2014, perchè dalla sentenza “non emergono elementi che possano giustificare il criterio adottato per la determinazione del compenso professionale, tale da indurre il Giudice ad una così drastica riduzione dei valori tariffari previsti dalla legge”.
In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014 il giudice sarebbe tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
ed ancora < compenso, quindi, non supportata da alcun valido elemento, assurge nel caso de quo a determinazione del tutto arbitraria, priva di giustificazione che si pone in contrasto con i principi del giusto processo, primo fra tutti dell'obbligo motivazionale sancito dall'art. 111, comma 6, Cost. secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Le spese liquidate violano inoltre anche il principio di cui all'art. 2233, co. 2, c.c. in quanto non adeguate
“all'importanza dell'opera ed al decoro professionale”…. la somma complessiva liquidata non raggiunge l'importo degli onorari minimi previsti dal decreto ministeriale, per lo scaglione di riferimento….Il Giudice avrebbe dovuto applicare il D.M. 55/2014 prendendo in considerazione il valore della causa con lo scaglione di riferimento compreso tra i € 5.200,00 e i € 26.000,00 per le cause rientranti nel rito lavoro….tenuto conto dell'attività svolta e del valore del giudizio rientrante nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto liquidare le spese di lite secondo i valori medi nella misura di € 5.388,00 distraendole in favore del procuratore che si era dichiarato antistatario, ovvero nella misura di Euro di € 2.540,00 secondo i valori minimi del medesimo scaglione….>>.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'
80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, ma era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza, stante il contenuto dei crediti azionati;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza).
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”). Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022).
Pertanto la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' e l' in solido CP_1 Controparte_4 tra loro a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di €
1.865,00, anziché quello di € 1.850,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Condanna l' appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di CP_5 lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e Cpa, da distrarsi.
Roma, 11.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2793 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gino Funaioli Parte_1
54/56, presso lo studio dell'avv. Franco Muratori che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in prime cure elettivamente dom.ta come in atti
Appellante
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza in virtù di procura generale
[...] alle liti per atti Notaio in Roma, del 22/03/2024, Rep. n. 37875 – Persona_1
Racc. N. 7313, elettivamente domiciliata, in Roma presso l'Ufficio Legale
Metropolitano dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 29. CP_1
Appellati
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4243 pubblicata in data 09/04/2024, Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante impugnava Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione Lavoro, l'intimazione di pagamento n.
n.09720229019534086000 relativamente ai soli crediti di natura contributiva e previdenziale, come portati da avviso di addebito n. 39720120019094543000 e avviso di addebito n.39720130010320275000, per un valore complessivo di Euro
13.583,39.
Lamentava l'omessa e/o inesistente notifica degli atti presupposti e, in ogni caso,
l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti successiva all'asserita notifica degli atti sottesi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Rimanevano contumaci pur ritualmente convenute. CP_2 CP_3
Con sentenza in oggetto il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e la sua estromissione dal giudizio, rilevava l'omessa prova CP_3 dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito e dunque l'intervenuta prescrizione.
Il primo giudice così statuiva: << accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto da parte di delle somme iscritte negli avvisi di addebito n. Parte_1
39720120019094543000 e n. 39720130010320275000 contenuti nell'intimazione di pagamento opposta, in quanto prescritte;
condanna e CP_1 Controparte_4
in solido tra loro alla refusione in favore di parte ricorrente dei
[...] compensi di lite liquidati in complessivi € 1.850,00, oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario>>.
Con il gravame l'appellante censura la statuizione sulle spese del grado, sostenendo che sia stata disposta in violazione del D.M. 55/14 e ss.m.i.
Si è costituito l' resistendo al gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, condannava le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 1.850,00. L'appellante si limita a sostenere che la liquidazione sia stata operata “al di sotto dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss modifiche, in violazione delle disposizioni in esso contenute”
In realtà si duole che il giudice non abbia applicato i valori medi.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe violato i parametri di cui all'art. 4, comma 1, del DM 55/2014, perchè dalla sentenza “non emergono elementi che possano giustificare il criterio adottato per la determinazione del compenso professionale, tale da indurre il Giudice ad una così drastica riduzione dei valori tariffari previsti dalla legge”.
In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014 il giudice sarebbe tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
ed ancora < compenso, quindi, non supportata da alcun valido elemento, assurge nel caso de quo a determinazione del tutto arbitraria, priva di giustificazione che si pone in contrasto con i principi del giusto processo, primo fra tutti dell'obbligo motivazionale sancito dall'art. 111, comma 6, Cost. secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Le spese liquidate violano inoltre anche il principio di cui all'art. 2233, co. 2, c.c. in quanto non adeguate
“all'importanza dell'opera ed al decoro professionale”…. la somma complessiva liquidata non raggiunge l'importo degli onorari minimi previsti dal decreto ministeriale, per lo scaglione di riferimento….Il Giudice avrebbe dovuto applicare il D.M. 55/2014 prendendo in considerazione il valore della causa con lo scaglione di riferimento compreso tra i € 5.200,00 e i € 26.000,00 per le cause rientranti nel rito lavoro….tenuto conto dell'attività svolta e del valore del giudizio rientrante nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto liquidare le spese di lite secondo i valori medi nella misura di € 5.388,00 distraendole in favore del procuratore che si era dichiarato antistatario, ovvero nella misura di Euro di € 2.540,00 secondo i valori minimi del medesimo scaglione….>>.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'
80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00, ma era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza, stante il contenuto dei crediti azionati;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza).
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”). Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022).
Pertanto la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di € 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n.
602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' e l' in solido CP_1 Controparte_4 tra loro a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di €
1.865,00, anziché quello di € 1.850,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Condanna l' appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di CP_5 lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e Cpa, da distrarsi.
Roma, 11.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa