CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 25 febbraio 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2999/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1132/2023 del Tribunale- GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno
2023 a e vertente tra
CF. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Santoro pec: ; Email_1
[...]
[...]
[...]
[
, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace P.IVA_1
l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (codice fiscale , rappresentato e difeso in P.IVA_2 virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. Persona_1
n. 37875, Racc. 7313, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini PEC:
t ; Email_2
-
- APPELLATI - Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 29 novembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.1132/2023 del Tribunale Gl di Tivoli resa
[...] pubblica il 28 giugno 2023.
Con la decisione impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, il Tribunale condannava la Controparte_1
, alla corresponsione dell'importo € 2.784,67, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, rigettando ogni altra domanda inclusa quella relativa all'indennità di malattia.
Condannava la alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 1.030,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, mentre compensava le spese rispetto all' CP_2
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà. nonostante la rituale notifica alla pec del difensore costituito in primo CP_1 grado non si è costituta rimanendo contumace.
L' si è costituito sostenendo, alla stregua del tenore letterale del gravame, la CP_2 parziale acquiescenza alla sentenza prestata dall'appellante, la sua posizione di terzietà per non essere stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, l'inammissibilità della domanda formulata in appello, la decadenza dall'azione e la prescrizione da valutarsi in relazione all'atto di appello, l'incompetenza territoriale alla stregua dell'art.444 cpc del giudice di primo grado essendo competente il GL di CA.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, all'esito della discussione e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
Pag. 2 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda formulata da condannava la società Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
[...]
€ 2.784,67 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, mentre disattendeva la domanda concernente gli importi pretesi a titolo di indennità di malattia.
Il Tribunale disattendeva altresì la domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
nella propria memoria di costituzione, avente ad Parte_2 oggetto la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 10.461,00, erroneamente corrisposto in favore del predetto nel corso del rapporto di lavoro a titolo di rimborso spese.
Avvalendosi della ctu per il calcolo dell'ammontare delle somme corrispondenti all'indennità di malattia maturata, perveniva a definire l'importo di euro 9.488,63 di cui € 7.801,20 a carico dell' ed € 1.687,43 a carico del datore di lavoro, fra esse, CP_2
l'intero importo di euro 7.801,20 a carico dell' era stato recuperato (prima € CP_2
3.070,24 e, con l'ultimo cedolino paga relativo ai tre giorni di lavoro del mese di marzo, € 4.731,18).
Il Tribunale, nella premessa che il lavoratore aveva affermato che il recupero era stato disposto erroneamente in difetto dei presupposti, non potendo ritenersi ingiustificata l'assenza alla visita fiscale eseguita in un luogo diverso dal suo domicilio, osservava che la domanda di condanna al pagamento avrebbe dovuto essere formulata nei confronti dell'ente previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro, essendo solo il primo il soggetto obbligato ad erogare l'indennità di malattia, mentre il datore di lavoro era tenuto ad anticipare gli importi nella veste di adiectus solutionis CP_2 causa, salvo conguaglio, citando quanto sancito in un caso analogo dalla Cassazione, con ordinanza n. 30761/2022.
Pag. 3 di 15 Aggiungeva che, nonostante il ricorrente avesse convenuto in giudizio l'ente previdenziale, non aveva formulato alcuna domanda nei suoi confronti. In ogni caso,
l'iniziativa del recupero operata dal datore di lavoro, dipendeva unicamente dalla richiesta dell'ente previdenziale sicché nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al datore di lavoro.
Con l'appello assume che l' regolarmente convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 ritualmente costituito con instaurazione del contraddittorio, non aveva, al pari del datore di lavoro, mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva o l'inammissibilità delle domande di pagamento. Pertanto, la sentenza n. 1132/2023 sarebbe perciò viziata da ultra-petizione, avendo statuito oltre le eccezioni e le conclusioni delle parti convenute. avrebbe appreso che l'indennità di malattia era stata trattenuta per Parte_1 assenza a visita medica su controllo domiciliare solo seguito della costituzione in giudizio del datore di lavoro, mentre, in precedenza, non sapeva dell'accertamento avvenuto in una località errata. In mancanza della comunicazione da parte del datore di lavoro o dell' dell'assenza alla visita e di una richiesta di ripetizione di somme CP_2 erogate a titolo di malattia, egli avrebbe agito per il pagamento di emolumenti di fonte retributiva dovuti dal datore di lavoro.
In ogni caso, la domanda concernente l'indennità di malattia sarebbe stata pari a solo
4.984,88 mentre il restante importo di euro 12.403,85 avrebbe riguardato i crediti retributivi a titolo di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e malattia in
“conto azienda” € 3.399, 87 a titolo di TFR.
La circostanza che il datore di lavoro avesse conguagliato le somme dovute a titolo di
“ripetizione dell'indennità di malattia già erogata in costanza di rapporto di lavoro” su richiesta che l' avrebbe riguardato esclusivamente ai rapporti tra la e CP_2 Pt_2
l' ed alle relative responsabilità risarcitorie. CP_2 avrebbe avuto diritto a ricevere le somme dal suo ex datore di lavoro e/o Parte_1 in solido dall' risultando egli estraneo alle conseguenti <> CP_2 dell' verso l' Pt_2 CP_2
Il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere che difettasse una domanda nei confronti dell' Il primo giudice non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che, CP_2
Pag. 4 di 15 in corso di causa, il ricorrente aveva formulato espressamente la domanda chiedendo all'udienza del 9 settembre 2021 il pagamento ad entrambe le parti convenute.
Ad ogni modo, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che il datore di lavoro aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell' In tal caso, non sarebbe CP_2 stato rilevante che le domande fossero state proposte dall' e non dal CP_1 lavoratore.
In ordine al quantum, gli importi domandati dal lavoratore non sarebbero stati oggetto di contestazione specifica, per cui avrebbe dovuto aversi riguardo al conteggio elaborato dal lavoratore, ritenuta l'operatività dell'art.115 cpc.
Ove si fosse ritenuto che i conteggi elaborati dalla parte fossero stati superati dalla
CTU contabile disposta in primo grado, anche da essa si sarebbe potuto ricavare l'esistenza di ulteriori somme dovute al sig. rispetto a quelle riconosciute Parte_1 in sentenza. Infatti, il ctu avrebbe accertato che le trattenute complessive ammontavano ad € 7.801,20 corrispondenti all'importo erogato nel corso dei sei mesi interessati dalla malattia dall' Considerando poi che dalla medesima CTU si CP_2 sarebbe potuta desumere la conferma del mancato pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima quantificati complessivamente in € 584,04, per cui il credito complessivo del lavoratore sarebbe stato pari ad € 8.385,24 (7.801,20 + 584,04).
Con l'ultimo motivo di impugnazione, si è sostenuto che la liquidazione delle spese in euro € 1.030,00 fosse avvenuta in corrispondenza ai minimi tariffari e non ai valori medi come avrebbe richiesto l'intesa attività difensiva espletata, senza che il Giudice avesse motivato sulle ragioni di tale determinazione.
Avendo a riferimento il secondo scaglione (tra € 1.101 e € 5.200), la liquidazione media prevista dal DM n. 147/2022, pur escludendo la fase istruttoria come affermato dal Tribunale, sarebbe stata pari ad € 2.059,00. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe escluso dalla liquidazione (operata in corrispondenza ai minimi) la cd. fase istruttoria/decisionale che era stata compiuta sia mediante la richiesta di ammissione di mezzi di prova, sia mediante lo svolgimento delle attività difensive connesse all'espletamento della CTU. Pertanto, l'importo corrispondente ai valori medi da distrarsi sarebbe stato pari ad € 2.626, oltre accessori di legge o, in via subordinata, definita in base ai minimi sarebbe stata pari ad € 1.314, oltre accessori di legge.
Pag. 5 di 15 Con i punti D ed E del gravame, il primo dei quali intitolato <ACQUIESCENZA
AL CAPO DELLA SENTENZA NON IMPUGNATO>>, si è argomentato:<<Parte appellante formula espressa acquiescenza al capo di sentenza non impugnato, ovvero quello relativo alla liquidazione di € 2.784,67 per
i titoli di cui in motivazione, oltre accessori di legge. Formula, altresì, espressa acquiescenza al capo di sentenza con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione dei rimborsi spesa, condividendone le motivazioni del
Giudice di prime cure e per le ragioni motivate nel ricorso di primo grado qui reiterate. >>.
Nel successivo punto E intitolato <<. REITERAZIONE ARGOMENTI NON
SCRUTINATI IN PRIMO GRADO. >> è stato affermato <<Da ultimo, si ripropongono tutti gli ulteriori argomenti di diritto articolati nel ricorso ex art. 414
c.p.c., ai quali espressamente si rinvia, compresi quelli rigettati e quelli non scrutinati dal primo Giudice in quanto ritenuti assorbiti dalla pronuncia>>.
Va subito chiarito che quanto argomentato al capo D non appare fonte di una vera e propria “acquiescenza” , espressione utilizzata in modo improprio dall'appellante, tale essendo solo quella espressa in relazione ai capi o parti della sentenza sfavorevoli alla parte che dichiara tale intenzione o pone in essere una condotta che denota tale volontà, come tale capace di determinare il passaggio in giudicato di tali parti della decisione.
Nel caso, viceversa la parte fa riferimento alle statuizioni in suo favore ossia all'accoglimento della richiesta di determinati emolumenti (in relazione a parte dei quali continua a pretendere i maggiori importi, come si ricava dalla pretesa principale di un ammontare complessivo di euro 17.948,71, identico a quello originariamente rivendicato in primo grado) ed alla reiezione della riconvenzionale proposta dalla controparte.
A conferma di quanto detto, la parte appellante continua a pretendere l'intero importo delle competenze indicate nei propri conteggi pari a 17.948,71, posto che nel determinare il quantum della pretesa anche in appello rimanda, in prima battuta, alle somme quantificate con il proprio conteggio affermando che debbano ritenersi non
Pag. 6 di 15 contestate. Questo a prescindere dall'immediatamente successivo rimando agli argomenti illustrati in primo grado, presente al punto D dell'appello.
Fatta questa precisazione, l'appello va accolto nei termini appresso specificati.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice deve vagliare la legittimazione passiva del convenuto a prescindere dalle contestazioni, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno.
Si è infatti affermato che il difetto di “legitimatio ad causam”, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: “l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 /1995; Cass. n.
6160/2000; n. 11284 del 2010, n.7514 /2022).
Va poi osservato che costituisce insegnamento tralaticio della Cassazione che l'indennità di malattia, come prestazione previdenziale, che mantiene tale connotazione anche se oggetto di anticipazione del datore di lavoro, deve essere rivendicata nei confronti dell'ente previdenziale che è l'obbligato ed il titolare passivo del credito.
L'affermazione del ruolo di mero adiectus solutionis causa del datore di lavoro in riferimento a tali prestazioni è costante nella giurisprudenza di legittimità ( fra le numerose, v. ss. n. 11296/2000, n. 669 /2001, n. 1172 /2015) precisandosi, altresì, che trattandosi di un delegato ex lege
Pag. 7 di 15 legge, è da presumersi noto nelle sue connotazioni, soggettivamente complesse (si tratta dunque di una delegazione titolata), al datore di lavoro, all'Istituto di previdenza ed al lavoratore, il primo può certamente opporre a quest'ultimo
l'intervenuta estinzione del credito verso il delegante per prescrizione (art. 1271, terzo comma, c. civ.), credito che conserva la sua originaria natura previdenziale
(con conseguente assoggettamento alle norme sulla prescrizione previste per tali credito) anche se per il pagamento viene delegato il datore di lavoro, tanto più che costui è obbligato ex lege alla sola anticipazione del pagamento. A fortiori argumento, il datore di lavoro può anche avvalersi dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto.>> (11296 /2000)
Tuttavia, la stessa Suprema Corte (Sez. L, Ordinanza n. 32440/2023) ha da ultimo pure affermato che vada ravvisata la legittimazione del datore di lavoro allorché il datore di lavoro abbia trattenuto le somme versate dall' in tal caso rispondendo CP_2 in proprio per l'inadempimento.
Si legge nella sentenza della Cassazione in questione <La Corte ha accertato che la malattia è stata denunciata all' e che l' aveva verosimilmente CP_2 CP_2 corrisposto al datore l'indennità che il datore era tenuto a versare al lavoratore avente diritto. Nessuna eccezione aveva formulato il datore debitore circa la ricezione dell'indennità e sulla sua mancata corresponsione al lavoratore (“Ne' risulta alcuna prova liberatoria sul punto specifico da parte del resistente attuale appellato”). La Corte, quindi, ha condannato il datore di lavoro a pagare quanto ricevuto. Non è in discussione il riconoscimento della malattia piuttosto che di una altra causa sospensiva oppure il pagamento stesso della prestazione da parte dell' Secondo l'accertamento operato dal giudice non è nemmeno in CP_2 discussione l'an, né il quantum della indennità di malattia, né il riconoscimento della malattia né la debenza dell'indennità, poiché si discute soltanto dell'inadempimento del datore>>.
È vero che nel caso in esame, con l'originaria domanda Parte_1 assumeva anche che l'impresa avesse trattenuto le somme dovute a titolo di malattia a partire dal 5 settembre 2016 e fino alla cessazione del rapporto il 6 marzo 2017 nonostante l' avesse accordato la provvidenza. CP_2
Pag. 8 di 15 Si legge infatti nel ricorso <La mancata erogazione dell'indennità di malattia dal mese di agosto 2016 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro del 6 marzo 2017 è da considerarsi del tutto illegittima. Tale condotta datoriale si configura come vero e proprio illecito (nonmancano, peraltro, rilievi penalistici in materia!) visto che la società convenuta ha, infatti, operato una trattenuta di fondi che l' ritiene di CP_2 avere erogato al sig. per effetto del citato meccanismo di Parte_1
“conguaglio”>>(pag.12).
Accanto a tale assunto la sua prospettazione muoveva contestualmente anche dalla ulteriore rappresentazione della legittimazione dell'ente previdenziale come dato acquisito in giurisprudenza.
Dal canto suo, l'impresa, nel costituirsi, assumeva che la prestazione non solo era stata da lei recuperata in busta paga a seguito di tre missive dell'ente previdenziale che evidenziavano l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo per tre volte successive, con le correlative conseguenze sul piano della prestazione, ma che pure aveva provveduto con i modelli F24 a rimettere all' le somme in precedenza CP_2 erogate a titolo di malattia. Produceva a tal fine documenti.
Ora, per il vero le missive dell'ente previdenziale rendono edotto il datore di lavoro della ragione che osta all'erogazione della prestazione e della necessità di provvedere al recupero (richiedendogli esplicitamente tale condotta) fornendogli le modalità di calcolo delle somme da recuperare.
Il datore di lavoro assume di avere prima portato in compensazione in busta paga e poi rimesso all'ente previdenziale somme pari all'intero importo erogato dall'ente previdenziale.
Per dimostrare tale asserto produce i modelli Dm 10 /2 dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 che riportano alla voce (restituzione malattia) esattamente gli importi recuperati nelle singole buste paga nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per un totale di euro 7.801,00, ossia l'esatto importo complessivo erogato dall' a CP_2 titolo di indennità di malattia.
Tale produzione non è stata oggetto alcuna contestazione ad opera del lavoratore.
Pag. 9 di 15 Dunque, deve ritenersi che l'impresa abbia restituito all' tutte le somme che CP_2 erano state ricevute (rectius in precedenza portate in detrazione ai contributi che l'impresa avrebbe dovuto versare).
Dunque, non vi è spazio, neppure nei termini indicati dalla pronuncia del giudice di legittimità del 2023 sopra citata, per affermare un inadempimento del datore di lavoro e la domanda formulata nei confronti di tale soggetto va disattesa.
Quanto alla formulazione di una domanda nei confronti dell' che ha preso parte CP_2 al giudizio per essere stato evocato dal lavoratore, va rilevato che la domanda contenuta nell'originario ricorso era stata articolata nella premessa esplicita, contenuta nella narrativa, della legittimazione passiva dell' corredata dalla CP_2 riproduzione di numerose massime elaborate dalla Cassazione a sostegno di tale assunto.
Con chiarezza era scritto a pagina 13 del ricorso liquidazione dell'indennità di malattia che –si ribadisce– è maturata nei confronti dell' ma è erogata da parte del datore di lavoro che la anticipa determina la CP_2 legittimazione passiva dello stesso in questo giudizio.>> . Controparte_3
Senza dubbio l'interpretazione dell'atto deve essere condotta non in termini parcellizzati o frazionati, ma considerando il contenuto complessivo dello stesso.
Infatti, secondo il Supremo Collegio “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 3041 /2007, Rv. 594291) ed il contenuto della domanda deve essere ricavato dal contenuto complessivo dell'atto - alla stregua del principio secondo cui l'interpretazione delle conclusioni proposte dalla parte deve essere ricavata anche dall'esame complessivo dell'atto introduttivo (così Cass n. 30850/2023,
n. 20798/2024). Tali considerazioni hanno condotto il Supremo Collegio a ritenere sostanzialmente irrilevante il mancato richiamo della domanda, già nella sostanza evincibile dal resto dell'atto, nelle conclusioni.
Senza dubbio, nel presente caso, è un dato non trascurabile ai fini interpretativi il riferimento pressoché continuo presente nella narrativa dell'atto introduttivo alla
Pag. 10 di 15 legittimazione passiva dell'ente previdenziale ove, come già detto, non solo erano presenti ampi richiami giurisprudenziali in tema di indennità di malattia ed alla posizione di adiectus solutionis causa del datore di lavoro, ma da pagina 10 a pagina
13 era pure dedicata un'ampia disamina alla questione con un intero capitolo intitolato in termini inequivoci <MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI
MALATTIA. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' >>. CP_2
Ora, tale dissertazione non poteva avere altro senso logico che quello di una domanda formulata anche nei confronti dell' per cui il ricorso avrebbe dovuto essere CP_2 inteso in tal senso dal Tribunale.
Ne deriva che nessuna decadenza o prescrizione può poi dirsi maturata in relazione alla domanda di indennità di malattia che va dal settembre 2016 al marzo 2017 avanzata dal lavoratore in corrispondenza all'originario ricorso depositato nel febbraio 2018.
Anche per tale ragione l'ente previdenziale non può fare oggi questione di incompetenza territoriale, che avrebbe dovuto eccepirsi, alla stregua dell'art.38 cpc, nella memoria di costituzione di primo grado ( <<l'incompetenza per materia, quella valore e territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa risposta tempestivamente depositata.>>)
Detto ciò, è vero che dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso ente previdenziale evocato in giudizio, si evince che delle tre visite domiciliari eseguite il
16 novembre 2016, il 9 dicembre 2016 ed il 26 dicembre 2016, solo nella visita del 16 novembre 2016 si dava atto che la ricerca dell' era stata effettuata in San Parte_1
Nicola La Strada, località esatta desunta dal referto medico, come si ricava dalla nota in calce che dà atto <<indirizzo di san nicola la strada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 25 febbraio 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2999/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1132/2023 del Tribunale- GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno
2023 a e vertente tra
CF. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Santoro pec: ; Email_1
[...]
[...]
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, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace P.IVA_1
l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (codice fiscale , rappresentato e difeso in P.IVA_2 virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. Persona_1
n. 37875, Racc. 7313, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini PEC:
t ; Email_2
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- APPELLATI - Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 29 novembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.1132/2023 del Tribunale Gl di Tivoli resa
[...] pubblica il 28 giugno 2023.
Con la decisione impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, il Tribunale condannava la Controparte_1
, alla corresponsione dell'importo € 2.784,67, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, rigettando ogni altra domanda inclusa quella relativa all'indennità di malattia.
Condannava la alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 1.030,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, mentre compensava le spese rispetto all' CP_2
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà. nonostante la rituale notifica alla pec del difensore costituito in primo CP_1 grado non si è costituta rimanendo contumace.
L' si è costituito sostenendo, alla stregua del tenore letterale del gravame, la CP_2 parziale acquiescenza alla sentenza prestata dall'appellante, la sua posizione di terzietà per non essere stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, l'inammissibilità della domanda formulata in appello, la decadenza dall'azione e la prescrizione da valutarsi in relazione all'atto di appello, l'incompetenza territoriale alla stregua dell'art.444 cpc del giudice di primo grado essendo competente il GL di CA.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, all'esito della discussione e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda formulata da condannava la società Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
[...]
€ 2.784,67 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, mentre disattendeva la domanda concernente gli importi pretesi a titolo di indennità di malattia.
Il Tribunale disattendeva altresì la domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
nella propria memoria di costituzione, avente ad Parte_2 oggetto la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 10.461,00, erroneamente corrisposto in favore del predetto nel corso del rapporto di lavoro a titolo di rimborso spese.
Avvalendosi della ctu per il calcolo dell'ammontare delle somme corrispondenti all'indennità di malattia maturata, perveniva a definire l'importo di euro 9.488,63 di cui € 7.801,20 a carico dell' ed € 1.687,43 a carico del datore di lavoro, fra esse, CP_2
l'intero importo di euro 7.801,20 a carico dell' era stato recuperato (prima € CP_2
3.070,24 e, con l'ultimo cedolino paga relativo ai tre giorni di lavoro del mese di marzo, € 4.731,18).
Il Tribunale, nella premessa che il lavoratore aveva affermato che il recupero era stato disposto erroneamente in difetto dei presupposti, non potendo ritenersi ingiustificata l'assenza alla visita fiscale eseguita in un luogo diverso dal suo domicilio, osservava che la domanda di condanna al pagamento avrebbe dovuto essere formulata nei confronti dell'ente previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro, essendo solo il primo il soggetto obbligato ad erogare l'indennità di malattia, mentre il datore di lavoro era tenuto ad anticipare gli importi nella veste di adiectus solutionis CP_2 causa, salvo conguaglio, citando quanto sancito in un caso analogo dalla Cassazione, con ordinanza n. 30761/2022.
Pag. 3 di 15 Aggiungeva che, nonostante il ricorrente avesse convenuto in giudizio l'ente previdenziale, non aveva formulato alcuna domanda nei suoi confronti. In ogni caso,
l'iniziativa del recupero operata dal datore di lavoro, dipendeva unicamente dalla richiesta dell'ente previdenziale sicché nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al datore di lavoro.
Con l'appello assume che l' regolarmente convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 ritualmente costituito con instaurazione del contraddittorio, non aveva, al pari del datore di lavoro, mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva o l'inammissibilità delle domande di pagamento. Pertanto, la sentenza n. 1132/2023 sarebbe perciò viziata da ultra-petizione, avendo statuito oltre le eccezioni e le conclusioni delle parti convenute. avrebbe appreso che l'indennità di malattia era stata trattenuta per Parte_1 assenza a visita medica su controllo domiciliare solo seguito della costituzione in giudizio del datore di lavoro, mentre, in precedenza, non sapeva dell'accertamento avvenuto in una località errata. In mancanza della comunicazione da parte del datore di lavoro o dell' dell'assenza alla visita e di una richiesta di ripetizione di somme CP_2 erogate a titolo di malattia, egli avrebbe agito per il pagamento di emolumenti di fonte retributiva dovuti dal datore di lavoro.
In ogni caso, la domanda concernente l'indennità di malattia sarebbe stata pari a solo
4.984,88 mentre il restante importo di euro 12.403,85 avrebbe riguardato i crediti retributivi a titolo di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e malattia in
“conto azienda” € 3.399, 87 a titolo di TFR.
La circostanza che il datore di lavoro avesse conguagliato le somme dovute a titolo di
“ripetizione dell'indennità di malattia già erogata in costanza di rapporto di lavoro” su richiesta che l' avrebbe riguardato esclusivamente ai rapporti tra la e CP_2 Pt_2
l' ed alle relative responsabilità risarcitorie. CP_2 avrebbe avuto diritto a ricevere le somme dal suo ex datore di lavoro e/o Parte_1 in solido dall' risultando egli estraneo alle conseguenti <> CP_2 dell' verso l' Pt_2 CP_2
Il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere che difettasse una domanda nei confronti dell' Il primo giudice non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che, CP_2
Pag. 4 di 15 in corso di causa, il ricorrente aveva formulato espressamente la domanda chiedendo all'udienza del 9 settembre 2021 il pagamento ad entrambe le parti convenute.
Ad ogni modo, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che il datore di lavoro aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell' In tal caso, non sarebbe CP_2 stato rilevante che le domande fossero state proposte dall' e non dal CP_1 lavoratore.
In ordine al quantum, gli importi domandati dal lavoratore non sarebbero stati oggetto di contestazione specifica, per cui avrebbe dovuto aversi riguardo al conteggio elaborato dal lavoratore, ritenuta l'operatività dell'art.115 cpc.
Ove si fosse ritenuto che i conteggi elaborati dalla parte fossero stati superati dalla
CTU contabile disposta in primo grado, anche da essa si sarebbe potuto ricavare l'esistenza di ulteriori somme dovute al sig. rispetto a quelle riconosciute Parte_1 in sentenza. Infatti, il ctu avrebbe accertato che le trattenute complessive ammontavano ad € 7.801,20 corrispondenti all'importo erogato nel corso dei sei mesi interessati dalla malattia dall' Considerando poi che dalla medesima CTU si CP_2 sarebbe potuta desumere la conferma del mancato pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima quantificati complessivamente in € 584,04, per cui il credito complessivo del lavoratore sarebbe stato pari ad € 8.385,24 (7.801,20 + 584,04).
Con l'ultimo motivo di impugnazione, si è sostenuto che la liquidazione delle spese in euro € 1.030,00 fosse avvenuta in corrispondenza ai minimi tariffari e non ai valori medi come avrebbe richiesto l'intesa attività difensiva espletata, senza che il Giudice avesse motivato sulle ragioni di tale determinazione.
Avendo a riferimento il secondo scaglione (tra € 1.101 e € 5.200), la liquidazione media prevista dal DM n. 147/2022, pur escludendo la fase istruttoria come affermato dal Tribunale, sarebbe stata pari ad € 2.059,00. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe escluso dalla liquidazione (operata in corrispondenza ai minimi) la cd. fase istruttoria/decisionale che era stata compiuta sia mediante la richiesta di ammissione di mezzi di prova, sia mediante lo svolgimento delle attività difensive connesse all'espletamento della CTU. Pertanto, l'importo corrispondente ai valori medi da distrarsi sarebbe stato pari ad € 2.626, oltre accessori di legge o, in via subordinata, definita in base ai minimi sarebbe stata pari ad € 1.314, oltre accessori di legge.
Pag. 5 di 15 Con i punti D ed E del gravame, il primo dei quali intitolato <ACQUIESCENZA
AL CAPO DELLA SENTENZA NON IMPUGNATO>>, si è argomentato:<<Parte appellante formula espressa acquiescenza al capo di sentenza non impugnato, ovvero quello relativo alla liquidazione di € 2.784,67 per
i titoli di cui in motivazione, oltre accessori di legge. Formula, altresì, espressa acquiescenza al capo di sentenza con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione dei rimborsi spesa, condividendone le motivazioni del
Giudice di prime cure e per le ragioni motivate nel ricorso di primo grado qui reiterate. >>.
Nel successivo punto E intitolato <<. REITERAZIONE ARGOMENTI NON
SCRUTINATI IN PRIMO GRADO. >> è stato affermato <<Da ultimo, si ripropongono tutti gli ulteriori argomenti di diritto articolati nel ricorso ex art. 414
c.p.c., ai quali espressamente si rinvia, compresi quelli rigettati e quelli non scrutinati dal primo Giudice in quanto ritenuti assorbiti dalla pronuncia>>.
Va subito chiarito che quanto argomentato al capo D non appare fonte di una vera e propria “acquiescenza” , espressione utilizzata in modo improprio dall'appellante, tale essendo solo quella espressa in relazione ai capi o parti della sentenza sfavorevoli alla parte che dichiara tale intenzione o pone in essere una condotta che denota tale volontà, come tale capace di determinare il passaggio in giudicato di tali parti della decisione.
Nel caso, viceversa la parte fa riferimento alle statuizioni in suo favore ossia all'accoglimento della richiesta di determinati emolumenti (in relazione a parte dei quali continua a pretendere i maggiori importi, come si ricava dalla pretesa principale di un ammontare complessivo di euro 17.948,71, identico a quello originariamente rivendicato in primo grado) ed alla reiezione della riconvenzionale proposta dalla controparte.
A conferma di quanto detto, la parte appellante continua a pretendere l'intero importo delle competenze indicate nei propri conteggi pari a 17.948,71, posto che nel determinare il quantum della pretesa anche in appello rimanda, in prima battuta, alle somme quantificate con il proprio conteggio affermando che debbano ritenersi non
Pag. 6 di 15 contestate. Questo a prescindere dall'immediatamente successivo rimando agli argomenti illustrati in primo grado, presente al punto D dell'appello.
Fatta questa precisazione, l'appello va accolto nei termini appresso specificati.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice deve vagliare la legittimazione passiva del convenuto a prescindere dalle contestazioni, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno.
Si è infatti affermato che il difetto di “legitimatio ad causam”, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: “l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 /1995; Cass. n.
6160/2000; n. 11284 del 2010, n.7514 /2022).
Va poi osservato che costituisce insegnamento tralaticio della Cassazione che l'indennità di malattia, come prestazione previdenziale, che mantiene tale connotazione anche se oggetto di anticipazione del datore di lavoro, deve essere rivendicata nei confronti dell'ente previdenziale che è l'obbligato ed il titolare passivo del credito.
L'affermazione del ruolo di mero adiectus solutionis causa del datore di lavoro in riferimento a tali prestazioni è costante nella giurisprudenza di legittimità ( fra le numerose, v. ss. n. 11296/2000, n. 669 /2001, n. 1172 /2015) precisandosi, altresì, che trattandosi di un delegato ex lege
Pag. 7 di 15 legge, è da presumersi noto nelle sue connotazioni, soggettivamente complesse (si tratta dunque di una delegazione titolata), al datore di lavoro, all'Istituto di previdenza ed al lavoratore, il primo può certamente opporre a quest'ultimo
l'intervenuta estinzione del credito verso il delegante per prescrizione (art. 1271, terzo comma, c. civ.), credito che conserva la sua originaria natura previdenziale
(con conseguente assoggettamento alle norme sulla prescrizione previste per tali credito) anche se per il pagamento viene delegato il datore di lavoro, tanto più che costui è obbligato ex lege alla sola anticipazione del pagamento. A fortiori argumento, il datore di lavoro può anche avvalersi dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto.>> (11296 /2000)
Tuttavia, la stessa Suprema Corte (Sez. L, Ordinanza n. 32440/2023) ha da ultimo pure affermato che vada ravvisata la legittimazione del datore di lavoro allorché il datore di lavoro abbia trattenuto le somme versate dall' in tal caso rispondendo CP_2 in proprio per l'inadempimento.
Si legge nella sentenza della Cassazione in questione <La Corte ha accertato che la malattia è stata denunciata all' e che l' aveva verosimilmente CP_2 CP_2 corrisposto al datore l'indennità che il datore era tenuto a versare al lavoratore avente diritto. Nessuna eccezione aveva formulato il datore debitore circa la ricezione dell'indennità e sulla sua mancata corresponsione al lavoratore (“Ne' risulta alcuna prova liberatoria sul punto specifico da parte del resistente attuale appellato”). La Corte, quindi, ha condannato il datore di lavoro a pagare quanto ricevuto. Non è in discussione il riconoscimento della malattia piuttosto che di una altra causa sospensiva oppure il pagamento stesso della prestazione da parte dell' Secondo l'accertamento operato dal giudice non è nemmeno in CP_2 discussione l'an, né il quantum della indennità di malattia, né il riconoscimento della malattia né la debenza dell'indennità, poiché si discute soltanto dell'inadempimento del datore>>.
È vero che nel caso in esame, con l'originaria domanda Parte_1 assumeva anche che l'impresa avesse trattenuto le somme dovute a titolo di malattia a partire dal 5 settembre 2016 e fino alla cessazione del rapporto il 6 marzo 2017 nonostante l' avesse accordato la provvidenza. CP_2
Pag. 8 di 15 Si legge infatti nel ricorso <La mancata erogazione dell'indennità di malattia dal mese di agosto 2016 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro del 6 marzo 2017 è da considerarsi del tutto illegittima. Tale condotta datoriale si configura come vero e proprio illecito (nonmancano, peraltro, rilievi penalistici in materia!) visto che la società convenuta ha, infatti, operato una trattenuta di fondi che l' ritiene di CP_2 avere erogato al sig. per effetto del citato meccanismo di Parte_1
“conguaglio”>>(pag.12).
Accanto a tale assunto la sua prospettazione muoveva contestualmente anche dalla ulteriore rappresentazione della legittimazione dell'ente previdenziale come dato acquisito in giurisprudenza.
Dal canto suo, l'impresa, nel costituirsi, assumeva che la prestazione non solo era stata da lei recuperata in busta paga a seguito di tre missive dell'ente previdenziale che evidenziavano l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo per tre volte successive, con le correlative conseguenze sul piano della prestazione, ma che pure aveva provveduto con i modelli F24 a rimettere all' le somme in precedenza CP_2 erogate a titolo di malattia. Produceva a tal fine documenti.
Ora, per il vero le missive dell'ente previdenziale rendono edotto il datore di lavoro della ragione che osta all'erogazione della prestazione e della necessità di provvedere al recupero (richiedendogli esplicitamente tale condotta) fornendogli le modalità di calcolo delle somme da recuperare.
Il datore di lavoro assume di avere prima portato in compensazione in busta paga e poi rimesso all'ente previdenziale somme pari all'intero importo erogato dall'ente previdenziale.
Per dimostrare tale asserto produce i modelli Dm 10 /2 dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 che riportano alla voce (restituzione malattia) esattamente gli importi recuperati nelle singole buste paga nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per un totale di euro 7.801,00, ossia l'esatto importo complessivo erogato dall' a CP_2 titolo di indennità di malattia.
Tale produzione non è stata oggetto alcuna contestazione ad opera del lavoratore.
Pag. 9 di 15 Dunque, deve ritenersi che l'impresa abbia restituito all' tutte le somme che CP_2 erano state ricevute (rectius in precedenza portate in detrazione ai contributi che l'impresa avrebbe dovuto versare).
Dunque, non vi è spazio, neppure nei termini indicati dalla pronuncia del giudice di legittimità del 2023 sopra citata, per affermare un inadempimento del datore di lavoro e la domanda formulata nei confronti di tale soggetto va disattesa.
Quanto alla formulazione di una domanda nei confronti dell' che ha preso parte CP_2 al giudizio per essere stato evocato dal lavoratore, va rilevato che la domanda contenuta nell'originario ricorso era stata articolata nella premessa esplicita, contenuta nella narrativa, della legittimazione passiva dell' corredata dalla CP_2 riproduzione di numerose massime elaborate dalla Cassazione a sostegno di tale assunto.
Con chiarezza era scritto a pagina 13 del ricorso liquidazione dell'indennità di malattia che –si ribadisce– è maturata nei confronti dell' ma è erogata da parte del datore di lavoro che la anticipa determina la CP_2 legittimazione passiva dello stesso in questo giudizio.>> . Controparte_3
Senza dubbio l'interpretazione dell'atto deve essere condotta non in termini parcellizzati o frazionati, ma considerando il contenuto complessivo dello stesso.
Infatti, secondo il Supremo Collegio “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 3041 /2007, Rv. 594291) ed il contenuto della domanda deve essere ricavato dal contenuto complessivo dell'atto - alla stregua del principio secondo cui l'interpretazione delle conclusioni proposte dalla parte deve essere ricavata anche dall'esame complessivo dell'atto introduttivo (così Cass n. 30850/2023,
n. 20798/2024). Tali considerazioni hanno condotto il Supremo Collegio a ritenere sostanzialmente irrilevante il mancato richiamo della domanda, già nella sostanza evincibile dal resto dell'atto, nelle conclusioni.
Senza dubbio, nel presente caso, è un dato non trascurabile ai fini interpretativi il riferimento pressoché continuo presente nella narrativa dell'atto introduttivo alla
Pag. 10 di 15 legittimazione passiva dell'ente previdenziale ove, come già detto, non solo erano presenti ampi richiami giurisprudenziali in tema di indennità di malattia ed alla posizione di adiectus solutionis causa del datore di lavoro, ma da pagina 10 a pagina
13 era pure dedicata un'ampia disamina alla questione con un intero capitolo intitolato in termini inequivoci <MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI
MALATTIA. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' >>. CP_2
Ora, tale dissertazione non poteva avere altro senso logico che quello di una domanda formulata anche nei confronti dell' per cui il ricorso avrebbe dovuto essere CP_2 inteso in tal senso dal Tribunale.
Ne deriva che nessuna decadenza o prescrizione può poi dirsi maturata in relazione alla domanda di indennità di malattia che va dal settembre 2016 al marzo 2017 avanzata dal lavoratore in corrispondenza all'originario ricorso depositato nel febbraio 2018.
Anche per tale ragione l'ente previdenziale non può fare oggi questione di incompetenza territoriale, che avrebbe dovuto eccepirsi, alla stregua dell'art.38 cpc, nella memoria di costituzione di primo grado ( <>)
Detto ciò, è vero che dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso ente previdenziale evocato in giudizio, si evince che delle tre visite domiciliari eseguite il
16 novembre 2016, il 9 dicembre 2016 ed il 26 dicembre 2016, solo nella visita del 16 novembre 2016 si dava atto che la ricerca dell' era stata effettuata in San Parte_1
Nicola La Strada, località esatta desunta dal referto medico, come si ricava dalla nota in calce che dà atto <v. ref. >> in cui era pure presente l'annotazione del medico <assenza non giustificata>> <non ha risposto nessuno all'indirizzo>>.
In relazione al contenuto di tale documento e sulle ragioni della sua assenza, nulla ha osservato il lavoratore.
Diversamente, nei due verbali di visita del 9 dicembre 2016 e del 26 dicembre 2016, si dà atto che lavoratore è stato ricercato in CA (CAP 81100) via Torino 35 (via inesistente in tale Comune) in luogo del diverso Comune di San Nicola La Strada (CAP
Pag. 11 di 15 8120), nonostante la precedente visita fiscale risalente al 16 novembre 2016 e quella ancora precedente del 21 ottobre 2016 ( documentata dal lavoratore) fossero state eseguite correttamente nel Comune di San Nicola la Strada, Via Torino n.35.
In entrambi i verbali i medici che si erano recati sul posto davano atto del fatto che l'indirizzo non esisteva nel Comune di CA avendo verificato sia attraverso
GOOGLE, sia chiedendo informazioni alla polizia municipale.
Dall'annotazione presente in calce alla pagina di consultazione dell'archivio telematico prodotta dall' in relazione alla visita, ancora successiva, del 7 gennaio CP_2
2017, si ricava che l'indirizzo di CA era stato comunicato all' dall'azienda CP_2
Cont che chiedeva la visita domiciliare (<Ind. Via Torino CA>>).
Resta il fatto che comunque nei certificati medici telematici che sono stati prodotti in giudizio dalla stessa impresa (all.2 fascicolo di primo grado ed inoltrati Parte_3 all'ente previdenziale risulta indicato sempre il Comune di San Nicola La Strada come residenza o domicilio abituale.
Come si vede, solo in relazione alla prima visita (avvenuta il 16 novembre 2016) l'ente previdenziale poteva ritenere l'assenza ingiustificata a visita con l'esclusione dei primi dieci giorni quantificati dal ctu nominato in primo grado in euro 370,40, mentre la restante misura dell'indennità (7.801, 20- 370, 40= 7430,8) non avrebbe potuto essere negata risultando le visite eseguite in un luogo diverso da quello indicato dal lavoratore nei certificati medici come domicilio/dimora abituale.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'importo di euro 7.430,8 a CP_2 titolo di indennità di malattia, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dovuti dall'insorgenza del diritto al soddisfo.
Inoltre, il lavoratore aveva, con l'originaria domanda, richiesto, al di là delle competenze riconducibili all'indennità di malattia, una molteplicità di competenze a titolo retributivo oggetto di specifica quantificazione e, nella gran parte dei casi, non contestate adeguatamente dalla controparte.
Infatti, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova di fatti estintivi, limitandosi a sostenere, sulla base degli importi indicati in busta paga, di avere corrisposto somme maggiori a quelle indicate da controparte, ma senza fornire alcun elemento di giudizio che consentisse di risalire alla corresponsione delle stesse, sicché l'assunto
Pag. 12 di 15 che le somme corrisposte fossero superiori a quelle indicate dal lavoratore è rimasto privo di dimostrazione.
Viceversa, è stata specifica la contestazione circa l'applicazione del meccanismo del conglobamento alla tredicesima ed alla quattordicesima, voci in relazione alle quali il ctu, esaminando le buste paga, ha confermato tale meccanismo di computo, giungendo tuttavia ad appurare che in due mensilità per ciascuna voce non vi era stata la corresponsione del corrispettivo, per un totale di euro 584,04.
Dal canto suo, il lavoratore, nel conteggio elaborato, aveva incluso le somme corrisposte che in riferimento ai mesi da maggio ad agosto 2016 portavano a quantificare le somme al lordo -incluse le ferie non godute-corrispondenti per il capitale ( vedasi colonna apposita nel conteggio elaborato dall' ad euro Parte_1
66,72; 1752,09; 0,084; 1752,094, a queste somme si aggiungevano l'indennità sostitutiva del preavviso per euro 2144,9 ed il TFR per euro 3.399,87, così raggiungendo l'ammontare totale di euro 9.699,79.
Il ctu nominato dal primo giudice, ha poi rilevato che <In ordine alle somme percepite dal lavoratore si rappresenta che nel corso dei sei mesi di malattia, al netto delle riprese delle indennità di malattia effettuate dal al dipendente è CP_1 stata corrisposta la somma netta di € 4.315,66, come documentato dagli estratti conto depositati nel fascicolo di causa>>.
La considerazione in esame condotta dal ctu non è mai stata oggetto di censura da parte dell'appellante, per cui la somma in questione (€ 4.315,66) deve essere portata in detrazione dall'ammontare di euro 9.699,79, ottenendosi così la somma differenziale di euro 5.384,138 alla cui corresponsione va condannato il datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Diviene superflua ogni considerazione in relazione alle censure sollevate con il gravame alla statuizione accessoria sulle spese, in quanto la riforma della decisione principale determina necessariamente la nuova determinazione sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono poste a carico del datore di lavoro e dell' in relazione alle diverse domande rispettivamente spinte nei loro CP_2 confronti (il primo in relazione alle differenze retributive e il secondo l'indennità di malattia, per quest'ultima l' è soccombente in via prevalente) e liquidate CP_2
Pag. 13 di 15 ciascuna in applicazione del terzo scaglione e nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio, istruttoria (in relazione all'attività difensiva connessa alla ctu)
e decisionale per il primo grado nella misura di euro 2700, oo oltre iva cpa e spese generali e per il secondo (esclusa la fase istruttoria non avvenuta) in euro 2000, oltre iva, cpa e spese generali. Le stesse vanno distratte in favore dell'Avv. Fabio Santoro che ne ha fatto richiesta.
Infine, si è detto che la domanda formulata dall' nei confronti del datore Parte_1 di lavoro in relazione all'assunto inadempimento nella rimessione dell'indennità di malattia è infondata, le relative spese rispetto all' vanno tuttavia compensate CP_1 per entrambi i gradi, dovendo riconoscersi la ricorrenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” non essendo stato dimostrato nel giudizio che il lavoratore avesse avuto conoscenza della richiesta di recupero indirizzata dall' al datore di lavoro, per CP_2 cui la domanda era stata formulata ignorando tale circostanza.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data nei Parte_1 confronti di , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.1132/2023 del
Tribunale-GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno 2023 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e
-condanna l' alla corresponsione in favore di a titolo di CP_2 Parte_1 indennità di malattia dell'importo di euro 7430,8, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in riferimento a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio
Santoro;
-rigetta la domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia nei confronti dell' e compensa integralmente fra l'appellante Controparte_6
e tale parte le spese del primo grado.
Pag. 14 di 15 -condanna la alla corresponsione Controparte_5 dell'importo di euro 5.384,138, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in relazione a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Santoro.
2) Condanna, altresì,
- l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, in relazione CP_2 all'indennità di malattia, in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali e
- la mutuo , in relazione alla domanda di Controparte_1 Pt_2 differenze retributive, alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
2000,00, in entrambi i casi con distrazione delle spese liquidate in favore dell'Avv.
Fabio Santoro.
-Compensa integralmente fra l'appellante e le spese del presente grado Controparte_6 in relazione alla domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 15 di 15 >> in cui era pure presente l'annotazione del medico <assenza non giustificata>> <non ha risposto nessuno all'indirizzo>>.
In relazione al contenuto di tale documento e sulle ragioni della sua assenza, nulla ha osservato il lavoratore.
Diversamente, nei due verbali di visita del 9 dicembre 2016 e del 26 dicembre 2016, si dà atto che lavoratore è stato ricercato in CA (CAP 81100) via Torino 35 (via inesistente in tale Comune) in luogo del diverso Comune di San Nicola La Strada (CAP
Pag. 11 di 15 8120), nonostante la precedente visita fiscale risalente al 16 novembre 2016 e quella ancora precedente del 21 ottobre 2016 ( documentata dal lavoratore) fossero state eseguite correttamente nel Comune di San Nicola la Strada, Via Torino n.35.
In entrambi i verbali i medici che si erano recati sul posto davano atto del fatto che l'indirizzo non esisteva nel Comune di CA avendo verificato sia attraverso
GOOGLE, sia chiedendo informazioni alla polizia municipale.
Dall'annotazione presente in calce alla pagina di consultazione dell'archivio telematico prodotta dall' in relazione alla visita, ancora successiva, del 7 gennaio CP_2
2017, si ricava che l'indirizzo di CA era stato comunicato all' dall'azienda CP_2
Cont che chiedeva la visita domiciliare (<Ind. Via Torino CA>>).
Resta il fatto che comunque nei certificati medici telematici che sono stati prodotti in giudizio dalla stessa impresa (all.2 fascicolo di primo grado ed inoltrati Parte_3 all'ente previdenziale risulta indicato sempre il Comune di San Nicola La Strada come residenza o domicilio abituale.
Come si vede, solo in relazione alla prima visita (avvenuta il 16 novembre 2016) l'ente previdenziale poteva ritenere l'assenza ingiustificata a visita con l'esclusione dei primi dieci giorni quantificati dal ctu nominato in primo grado in euro 370,40, mentre la restante misura dell'indennità (7.801, 20- 370, 40= 7430,8) non avrebbe potuto essere negata risultando le visite eseguite in un luogo diverso da quello indicato dal lavoratore nei certificati medici come domicilio/dimora abituale.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'importo di euro 7.430,8 a CP_2 titolo di indennità di malattia, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dovuti dall'insorgenza del diritto al soddisfo.
Inoltre, il lavoratore aveva, con l'originaria domanda, richiesto, al di là delle competenze riconducibili all'indennità di malattia, una molteplicità di competenze a titolo retributivo oggetto di specifica quantificazione e, nella gran parte dei casi, non contestate adeguatamente dalla controparte.
Infatti, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova di fatti estintivi, limitandosi a sostenere, sulla base degli importi indicati in busta paga, di avere corrisposto somme maggiori a quelle indicate da controparte, ma senza fornire alcun elemento di giudizio che consentisse di risalire alla corresponsione delle stesse, sicché l'assunto
Pag. 12 di 15 che le somme corrisposte fossero superiori a quelle indicate dal lavoratore è rimasto privo di dimostrazione.
Viceversa, è stata specifica la contestazione circa l'applicazione del meccanismo del conglobamento alla tredicesima ed alla quattordicesima, voci in relazione alle quali il ctu, esaminando le buste paga, ha confermato tale meccanismo di computo, giungendo tuttavia ad appurare che in due mensilità per ciascuna voce non vi era stata la corresponsione del corrispettivo, per un totale di euro 584,04.
Dal canto suo, il lavoratore, nel conteggio elaborato, aveva incluso le somme corrisposte che in riferimento ai mesi da maggio ad agosto 2016 portavano a quantificare le somme al lordo -incluse le ferie non godute-corrispondenti per il capitale ( vedasi colonna apposita nel conteggio elaborato dall' ad euro Parte_1
66,72; 1752,09; 0,084; 1752,094, a queste somme si aggiungevano l'indennità sostitutiva del preavviso per euro 2144,9 ed il TFR per euro 3.399,87, così raggiungendo l'ammontare totale di euro 9.699,79.
Il ctu nominato dal primo giudice, ha poi rilevato che <In ordine alle somme percepite dal lavoratore si rappresenta che nel corso dei sei mesi di malattia, al netto delle riprese delle indennità di malattia effettuate dal al dipendente è CP_1 stata corrisposta la somma netta di € 4.315,66, come documentato dagli estratti conto depositati nel fascicolo di causa>>.
La considerazione in esame condotta dal ctu non è mai stata oggetto di censura da parte dell'appellante, per cui la somma in questione (€ 4.315,66) deve essere portata in detrazione dall'ammontare di euro 9.699,79, ottenendosi così la somma differenziale di euro 5.384,138 alla cui corresponsione va condannato il datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Diviene superflua ogni considerazione in relazione alle censure sollevate con il gravame alla statuizione accessoria sulle spese, in quanto la riforma della decisione principale determina necessariamente la nuova determinazione sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono poste a carico del datore di lavoro e dell' in relazione alle diverse domande rispettivamente spinte nei loro CP_2 confronti (il primo in relazione alle differenze retributive e il secondo l'indennità di malattia, per quest'ultima l' è soccombente in via prevalente) e liquidate CP_2
Pag. 13 di 15 ciascuna in applicazione del terzo scaglione e nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio, istruttoria (in relazione all'attività difensiva connessa alla ctu)
e decisionale per il primo grado nella misura di euro 2700, oo oltre iva cpa e spese generali e per il secondo (esclusa la fase istruttoria non avvenuta) in euro 2000, oltre iva, cpa e spese generali. Le stesse vanno distratte in favore dell'Avv. Fabio Santoro che ne ha fatto richiesta.
Infine, si è detto che la domanda formulata dall' nei confronti del datore Parte_1 di lavoro in relazione all'assunto inadempimento nella rimessione dell'indennità di malattia è infondata, le relative spese rispetto all' vanno tuttavia compensate CP_1 per entrambi i gradi, dovendo riconoscersi la ricorrenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” non essendo stato dimostrato nel giudizio che il lavoratore avesse avuto conoscenza della richiesta di recupero indirizzata dall' al datore di lavoro, per CP_2 cui la domanda era stata formulata ignorando tale circostanza.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data nei Parte_1 confronti di , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.1132/2023 del
Tribunale-GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno 2023 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e
-condanna l' alla corresponsione in favore di a titolo di CP_2 Parte_1 indennità di malattia dell'importo di euro 7430,8, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in riferimento a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio
Santoro;
-rigetta la domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia nei confronti dell' e compensa integralmente fra l'appellante Controparte_6
e tale parte le spese del primo grado.
Pag. 14 di 15 -condanna la alla corresponsione Controparte_5 dell'importo di euro 5.384,138, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in relazione a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Santoro.
2) Condanna, altresì,
- l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, in relazione CP_2 all'indennità di malattia, in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali e
- la mutuo , in relazione alla domanda di Controparte_1 Pt_2 differenze retributive, alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
2000,00, in entrambi i casi con distrazione delle spese liquidate in favore dell'Avv.
Fabio Santoro.
-Compensa integralmente fra l'appellante e le spese del presente grado Controparte_6 in relazione alla domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 25 febbraio 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2999/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1132/2023 del Tribunale- GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno
2023 a e vertente tra
CF. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Santoro pec: ; Email_1
[...]
[...]
[...]
[
, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace P.IVA_1
l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (codice fiscale , rappresentato e difeso in P.IVA_2 virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. Persona_1
n. 37875, Racc. 7313, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini PEC:
t ; Email_2
-
- APPELLATI - Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 29 novembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.1132/2023 del Tribunale Gl di Tivoli resa
[...] pubblica il 28 giugno 2023.
Con la decisione impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, il Tribunale condannava la Controparte_1
, alla corresponsione dell'importo € 2.784,67, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, rigettando ogni altra domanda inclusa quella relativa all'indennità di malattia.
Condannava la alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 1.030,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, mentre compensava le spese rispetto all' CP_2
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà. nonostante la rituale notifica alla pec del difensore costituito in primo CP_1 grado non si è costituta rimanendo contumace.
L' si è costituito sostenendo, alla stregua del tenore letterale del gravame, la CP_2 parziale acquiescenza alla sentenza prestata dall'appellante, la sua posizione di terzietà per non essere stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, l'inammissibilità della domanda formulata in appello, la decadenza dall'azione e la prescrizione da valutarsi in relazione all'atto di appello, l'incompetenza territoriale alla stregua dell'art.444 cpc del giudice di primo grado essendo competente il GL di CA.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, all'esito della discussione e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
Pag. 2 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda formulata da condannava la società Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
[...]
€ 2.784,67 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, mentre disattendeva la domanda concernente gli importi pretesi a titolo di indennità di malattia.
Il Tribunale disattendeva altresì la domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
nella propria memoria di costituzione, avente ad Parte_2 oggetto la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 10.461,00, erroneamente corrisposto in favore del predetto nel corso del rapporto di lavoro a titolo di rimborso spese.
Avvalendosi della ctu per il calcolo dell'ammontare delle somme corrispondenti all'indennità di malattia maturata, perveniva a definire l'importo di euro 9.488,63 di cui € 7.801,20 a carico dell' ed € 1.687,43 a carico del datore di lavoro, fra esse, CP_2
l'intero importo di euro 7.801,20 a carico dell' era stato recuperato (prima € CP_2
3.070,24 e, con l'ultimo cedolino paga relativo ai tre giorni di lavoro del mese di marzo, € 4.731,18).
Il Tribunale, nella premessa che il lavoratore aveva affermato che il recupero era stato disposto erroneamente in difetto dei presupposti, non potendo ritenersi ingiustificata l'assenza alla visita fiscale eseguita in un luogo diverso dal suo domicilio, osservava che la domanda di condanna al pagamento avrebbe dovuto essere formulata nei confronti dell'ente previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro, essendo solo il primo il soggetto obbligato ad erogare l'indennità di malattia, mentre il datore di lavoro era tenuto ad anticipare gli importi nella veste di adiectus solutionis CP_2 causa, salvo conguaglio, citando quanto sancito in un caso analogo dalla Cassazione, con ordinanza n. 30761/2022.
Pag. 3 di 15 Aggiungeva che, nonostante il ricorrente avesse convenuto in giudizio l'ente previdenziale, non aveva formulato alcuna domanda nei suoi confronti. In ogni caso,
l'iniziativa del recupero operata dal datore di lavoro, dipendeva unicamente dalla richiesta dell'ente previdenziale sicché nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al datore di lavoro.
Con l'appello assume che l' regolarmente convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 ritualmente costituito con instaurazione del contraddittorio, non aveva, al pari del datore di lavoro, mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva o l'inammissibilità delle domande di pagamento. Pertanto, la sentenza n. 1132/2023 sarebbe perciò viziata da ultra-petizione, avendo statuito oltre le eccezioni e le conclusioni delle parti convenute. avrebbe appreso che l'indennità di malattia era stata trattenuta per Parte_1 assenza a visita medica su controllo domiciliare solo seguito della costituzione in giudizio del datore di lavoro, mentre, in precedenza, non sapeva dell'accertamento avvenuto in una località errata. In mancanza della comunicazione da parte del datore di lavoro o dell' dell'assenza alla visita e di una richiesta di ripetizione di somme CP_2 erogate a titolo di malattia, egli avrebbe agito per il pagamento di emolumenti di fonte retributiva dovuti dal datore di lavoro.
In ogni caso, la domanda concernente l'indennità di malattia sarebbe stata pari a solo
4.984,88 mentre il restante importo di euro 12.403,85 avrebbe riguardato i crediti retributivi a titolo di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e malattia in
“conto azienda” € 3.399, 87 a titolo di TFR.
La circostanza che il datore di lavoro avesse conguagliato le somme dovute a titolo di
“ripetizione dell'indennità di malattia già erogata in costanza di rapporto di lavoro” su richiesta che l' avrebbe riguardato esclusivamente ai rapporti tra la e CP_2 Pt_2
l' ed alle relative responsabilità risarcitorie. CP_2 avrebbe avuto diritto a ricevere le somme dal suo ex datore di lavoro e/o Parte_1 in solido dall' risultando egli estraneo alle conseguenti <> CP_2 dell' verso l' Pt_2 CP_2
Il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere che difettasse una domanda nei confronti dell' Il primo giudice non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che, CP_2
Pag. 4 di 15 in corso di causa, il ricorrente aveva formulato espressamente la domanda chiedendo all'udienza del 9 settembre 2021 il pagamento ad entrambe le parti convenute.
Ad ogni modo, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che il datore di lavoro aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell' In tal caso, non sarebbe CP_2 stato rilevante che le domande fossero state proposte dall' e non dal CP_1 lavoratore.
In ordine al quantum, gli importi domandati dal lavoratore non sarebbero stati oggetto di contestazione specifica, per cui avrebbe dovuto aversi riguardo al conteggio elaborato dal lavoratore, ritenuta l'operatività dell'art.115 cpc.
Ove si fosse ritenuto che i conteggi elaborati dalla parte fossero stati superati dalla
CTU contabile disposta in primo grado, anche da essa si sarebbe potuto ricavare l'esistenza di ulteriori somme dovute al sig. rispetto a quelle riconosciute Parte_1 in sentenza. Infatti, il ctu avrebbe accertato che le trattenute complessive ammontavano ad € 7.801,20 corrispondenti all'importo erogato nel corso dei sei mesi interessati dalla malattia dall' Considerando poi che dalla medesima CTU si CP_2 sarebbe potuta desumere la conferma del mancato pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima quantificati complessivamente in € 584,04, per cui il credito complessivo del lavoratore sarebbe stato pari ad € 8.385,24 (7.801,20 + 584,04).
Con l'ultimo motivo di impugnazione, si è sostenuto che la liquidazione delle spese in euro € 1.030,00 fosse avvenuta in corrispondenza ai minimi tariffari e non ai valori medi come avrebbe richiesto l'intesa attività difensiva espletata, senza che il Giudice avesse motivato sulle ragioni di tale determinazione.
Avendo a riferimento il secondo scaglione (tra € 1.101 e € 5.200), la liquidazione media prevista dal DM n. 147/2022, pur escludendo la fase istruttoria come affermato dal Tribunale, sarebbe stata pari ad € 2.059,00. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe escluso dalla liquidazione (operata in corrispondenza ai minimi) la cd. fase istruttoria/decisionale che era stata compiuta sia mediante la richiesta di ammissione di mezzi di prova, sia mediante lo svolgimento delle attività difensive connesse all'espletamento della CTU. Pertanto, l'importo corrispondente ai valori medi da distrarsi sarebbe stato pari ad € 2.626, oltre accessori di legge o, in via subordinata, definita in base ai minimi sarebbe stata pari ad € 1.314, oltre accessori di legge.
Pag. 5 di 15 Con i punti D ed E del gravame, il primo dei quali intitolato <ACQUIESCENZA
AL CAPO DELLA SENTENZA NON IMPUGNATO>>, si è argomentato:<<Parte appellante formula espressa acquiescenza al capo di sentenza non impugnato, ovvero quello relativo alla liquidazione di € 2.784,67 per
i titoli di cui in motivazione, oltre accessori di legge. Formula, altresì, espressa acquiescenza al capo di sentenza con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione dei rimborsi spesa, condividendone le motivazioni del
Giudice di prime cure e per le ragioni motivate nel ricorso di primo grado qui reiterate. >>.
Nel successivo punto E intitolato <<. REITERAZIONE ARGOMENTI NON
SCRUTINATI IN PRIMO GRADO. >> è stato affermato <<Da ultimo, si ripropongono tutti gli ulteriori argomenti di diritto articolati nel ricorso ex art. 414
c.p.c., ai quali espressamente si rinvia, compresi quelli rigettati e quelli non scrutinati dal primo Giudice in quanto ritenuti assorbiti dalla pronuncia>>.
Va subito chiarito che quanto argomentato al capo D non appare fonte di una vera e propria “acquiescenza” , espressione utilizzata in modo improprio dall'appellante, tale essendo solo quella espressa in relazione ai capi o parti della sentenza sfavorevoli alla parte che dichiara tale intenzione o pone in essere una condotta che denota tale volontà, come tale capace di determinare il passaggio in giudicato di tali parti della decisione.
Nel caso, viceversa la parte fa riferimento alle statuizioni in suo favore ossia all'accoglimento della richiesta di determinati emolumenti (in relazione a parte dei quali continua a pretendere i maggiori importi, come si ricava dalla pretesa principale di un ammontare complessivo di euro 17.948,71, identico a quello originariamente rivendicato in primo grado) ed alla reiezione della riconvenzionale proposta dalla controparte.
A conferma di quanto detto, la parte appellante continua a pretendere l'intero importo delle competenze indicate nei propri conteggi pari a 17.948,71, posto che nel determinare il quantum della pretesa anche in appello rimanda, in prima battuta, alle somme quantificate con il proprio conteggio affermando che debbano ritenersi non
Pag. 6 di 15 contestate. Questo a prescindere dall'immediatamente successivo rimando agli argomenti illustrati in primo grado, presente al punto D dell'appello.
Fatta questa precisazione, l'appello va accolto nei termini appresso specificati.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice deve vagliare la legittimazione passiva del convenuto a prescindere dalle contestazioni, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno.
Si è infatti affermato che il difetto di “legitimatio ad causam”, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: “l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 /1995; Cass. n.
6160/2000; n. 11284 del 2010, n.7514 /2022).
Va poi osservato che costituisce insegnamento tralaticio della Cassazione che l'indennità di malattia, come prestazione previdenziale, che mantiene tale connotazione anche se oggetto di anticipazione del datore di lavoro, deve essere rivendicata nei confronti dell'ente previdenziale che è l'obbligato ed il titolare passivo del credito.
L'affermazione del ruolo di mero adiectus solutionis causa del datore di lavoro in riferimento a tali prestazioni è costante nella giurisprudenza di legittimità ( fra le numerose, v. ss. n. 11296/2000, n. 669 /2001, n. 1172 /2015) precisandosi, altresì, che trattandosi di un delegato ex lege
Pag. 7 di 15 legge, è da presumersi noto nelle sue connotazioni, soggettivamente complesse (si tratta dunque di una delegazione titolata), al datore di lavoro, all'Istituto di previdenza ed al lavoratore, il primo può certamente opporre a quest'ultimo
l'intervenuta estinzione del credito verso il delegante per prescrizione (art. 1271, terzo comma, c. civ.), credito che conserva la sua originaria natura previdenziale
(con conseguente assoggettamento alle norme sulla prescrizione previste per tali credito) anche se per il pagamento viene delegato il datore di lavoro, tanto più che costui è obbligato ex lege alla sola anticipazione del pagamento. A fortiori argumento, il datore di lavoro può anche avvalersi dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto.>> (11296 /2000)
Tuttavia, la stessa Suprema Corte (Sez. L, Ordinanza n. 32440/2023) ha da ultimo pure affermato che vada ravvisata la legittimazione del datore di lavoro allorché il datore di lavoro abbia trattenuto le somme versate dall' in tal caso rispondendo CP_2 in proprio per l'inadempimento.
Si legge nella sentenza della Cassazione in questione <La Corte ha accertato che la malattia è stata denunciata all' e che l' aveva verosimilmente CP_2 CP_2 corrisposto al datore l'indennità che il datore era tenuto a versare al lavoratore avente diritto. Nessuna eccezione aveva formulato il datore debitore circa la ricezione dell'indennità e sulla sua mancata corresponsione al lavoratore (“Ne' risulta alcuna prova liberatoria sul punto specifico da parte del resistente attuale appellato”). La Corte, quindi, ha condannato il datore di lavoro a pagare quanto ricevuto. Non è in discussione il riconoscimento della malattia piuttosto che di una altra causa sospensiva oppure il pagamento stesso della prestazione da parte dell' Secondo l'accertamento operato dal giudice non è nemmeno in CP_2 discussione l'an, né il quantum della indennità di malattia, né il riconoscimento della malattia né la debenza dell'indennità, poiché si discute soltanto dell'inadempimento del datore>>.
È vero che nel caso in esame, con l'originaria domanda Parte_1 assumeva anche che l'impresa avesse trattenuto le somme dovute a titolo di malattia a partire dal 5 settembre 2016 e fino alla cessazione del rapporto il 6 marzo 2017 nonostante l' avesse accordato la provvidenza. CP_2
Pag. 8 di 15 Si legge infatti nel ricorso <La mancata erogazione dell'indennità di malattia dal mese di agosto 2016 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro del 6 marzo 2017 è da considerarsi del tutto illegittima. Tale condotta datoriale si configura come vero e proprio illecito (nonmancano, peraltro, rilievi penalistici in materia!) visto che la società convenuta ha, infatti, operato una trattenuta di fondi che l' ritiene di CP_2 avere erogato al sig. per effetto del citato meccanismo di Parte_1
“conguaglio”>>(pag.12).
Accanto a tale assunto la sua prospettazione muoveva contestualmente anche dalla ulteriore rappresentazione della legittimazione dell'ente previdenziale come dato acquisito in giurisprudenza.
Dal canto suo, l'impresa, nel costituirsi, assumeva che la prestazione non solo era stata da lei recuperata in busta paga a seguito di tre missive dell'ente previdenziale che evidenziavano l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo per tre volte successive, con le correlative conseguenze sul piano della prestazione, ma che pure aveva provveduto con i modelli F24 a rimettere all' le somme in precedenza CP_2 erogate a titolo di malattia. Produceva a tal fine documenti.
Ora, per il vero le missive dell'ente previdenziale rendono edotto il datore di lavoro della ragione che osta all'erogazione della prestazione e della necessità di provvedere al recupero (richiedendogli esplicitamente tale condotta) fornendogli le modalità di calcolo delle somme da recuperare.
Il datore di lavoro assume di avere prima portato in compensazione in busta paga e poi rimesso all'ente previdenziale somme pari all'intero importo erogato dall'ente previdenziale.
Per dimostrare tale asserto produce i modelli Dm 10 /2 dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 che riportano alla voce (restituzione malattia) esattamente gli importi recuperati nelle singole buste paga nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per un totale di euro 7.801,00, ossia l'esatto importo complessivo erogato dall' a CP_2 titolo di indennità di malattia.
Tale produzione non è stata oggetto alcuna contestazione ad opera del lavoratore.
Pag. 9 di 15 Dunque, deve ritenersi che l'impresa abbia restituito all' tutte le somme che CP_2 erano state ricevute (rectius in precedenza portate in detrazione ai contributi che l'impresa avrebbe dovuto versare).
Dunque, non vi è spazio, neppure nei termini indicati dalla pronuncia del giudice di legittimità del 2023 sopra citata, per affermare un inadempimento del datore di lavoro e la domanda formulata nei confronti di tale soggetto va disattesa.
Quanto alla formulazione di una domanda nei confronti dell' che ha preso parte CP_2 al giudizio per essere stato evocato dal lavoratore, va rilevato che la domanda contenuta nell'originario ricorso era stata articolata nella premessa esplicita, contenuta nella narrativa, della legittimazione passiva dell' corredata dalla CP_2 riproduzione di numerose massime elaborate dalla Cassazione a sostegno di tale assunto.
Con chiarezza era scritto a pagina 13 del ricorso liquidazione dell'indennità di malattia che –si ribadisce– è maturata nei confronti dell' ma è erogata da parte del datore di lavoro che la anticipa determina la CP_2 legittimazione passiva dello stesso in questo giudizio.>> . Controparte_3
Senza dubbio l'interpretazione dell'atto deve essere condotta non in termini parcellizzati o frazionati, ma considerando il contenuto complessivo dello stesso.
Infatti, secondo il Supremo Collegio “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 3041 /2007, Rv. 594291) ed il contenuto della domanda deve essere ricavato dal contenuto complessivo dell'atto - alla stregua del principio secondo cui l'interpretazione delle conclusioni proposte dalla parte deve essere ricavata anche dall'esame complessivo dell'atto introduttivo (così Cass n. 30850/2023,
n. 20798/2024). Tali considerazioni hanno condotto il Supremo Collegio a ritenere sostanzialmente irrilevante il mancato richiamo della domanda, già nella sostanza evincibile dal resto dell'atto, nelle conclusioni.
Senza dubbio, nel presente caso, è un dato non trascurabile ai fini interpretativi il riferimento pressoché continuo presente nella narrativa dell'atto introduttivo alla
Pag. 10 di 15 legittimazione passiva dell'ente previdenziale ove, come già detto, non solo erano presenti ampi richiami giurisprudenziali in tema di indennità di malattia ed alla posizione di adiectus solutionis causa del datore di lavoro, ma da pagina 10 a pagina
13 era pure dedicata un'ampia disamina alla questione con un intero capitolo intitolato in termini inequivoci <MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI
MALATTIA. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' >>. CP_2
Ora, tale dissertazione non poteva avere altro senso logico che quello di una domanda formulata anche nei confronti dell' per cui il ricorso avrebbe dovuto essere CP_2 inteso in tal senso dal Tribunale.
Ne deriva che nessuna decadenza o prescrizione può poi dirsi maturata in relazione alla domanda di indennità di malattia che va dal settembre 2016 al marzo 2017 avanzata dal lavoratore in corrispondenza all'originario ricorso depositato nel febbraio 2018.
Anche per tale ragione l'ente previdenziale non può fare oggi questione di incompetenza territoriale, che avrebbe dovuto eccepirsi, alla stregua dell'art.38 cpc, nella memoria di costituzione di primo grado ( <<l'incompetenza per materia, quella valore e territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa risposta tempestivamente depositata.>>)
Detto ciò, è vero che dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso ente previdenziale evocato in giudizio, si evince che delle tre visite domiciliari eseguite il
16 novembre 2016, il 9 dicembre 2016 ed il 26 dicembre 2016, solo nella visita del 16 novembre 2016 si dava atto che la ricerca dell' era stata effettuata in San Parte_1
Nicola La Strada, località esatta desunta dal referto medico, come si ricava dalla nota in calce che dà atto <<indirizzo di san nicola la strada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
all'udienza del 25 febbraio 2025, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.2999/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.1132/2023 del Tribunale- GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno
2023 a e vertente tra
CF. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Santoro pec: ; Email_1
[...]
[...]
[...]
[
, codice fiscale Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace P.IVA_1
l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (codice fiscale , rappresentato e difeso in P.IVA_2 virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. Persona_1
n. 37875, Racc. 7313, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini PEC:
t ; Email_2
-
- APPELLATI - Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti costituite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 29 novembre 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.1132/2023 del Tribunale Gl di Tivoli resa
[...] pubblica il 28 giugno 2023.
Con la decisione impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, il Tribunale condannava la Controparte_1
, alla corresponsione dell'importo € 2.784,67, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, rigettando ogni altra domanda inclusa quella relativa all'indennità di malattia.
Condannava la alla rifusione delle spese del grado liquidate in € 1.030,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, mentre compensava le spese rispetto all' CP_2
Con l'appello sono stati devoluti i motivi di cui si dirà. nonostante la rituale notifica alla pec del difensore costituito in primo CP_1 grado non si è costituta rimanendo contumace.
L' si è costituito sostenendo, alla stregua del tenore letterale del gravame, la CP_2 parziale acquiescenza alla sentenza prestata dall'appellante, la sua posizione di terzietà per non essere stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti,
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, l'inammissibilità della domanda formulata in appello, la decadenza dall'azione e la prescrizione da valutarsi in relazione all'atto di appello, l'incompetenza territoriale alla stregua dell'art.444 cpc del giudice di primo grado essendo competente il GL di CA.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, all'esito della discussione e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita con sentenza
(motivazione contestuale al dispositivo).
Pag. 2 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda formulata da condannava la società Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di
[...]
€ 2.784,67 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, mentre disattendeva la domanda concernente gli importi pretesi a titolo di indennità di malattia.
Il Tribunale disattendeva altresì la domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
nella propria memoria di costituzione, avente ad Parte_2 oggetto la condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 10.461,00, erroneamente corrisposto in favore del predetto nel corso del rapporto di lavoro a titolo di rimborso spese.
Avvalendosi della ctu per il calcolo dell'ammontare delle somme corrispondenti all'indennità di malattia maturata, perveniva a definire l'importo di euro 9.488,63 di cui € 7.801,20 a carico dell' ed € 1.687,43 a carico del datore di lavoro, fra esse, CP_2
l'intero importo di euro 7.801,20 a carico dell' era stato recuperato (prima € CP_2
3.070,24 e, con l'ultimo cedolino paga relativo ai tre giorni di lavoro del mese di marzo, € 4.731,18).
Il Tribunale, nella premessa che il lavoratore aveva affermato che il recupero era stato disposto erroneamente in difetto dei presupposti, non potendo ritenersi ingiustificata l'assenza alla visita fiscale eseguita in un luogo diverso dal suo domicilio, osservava che la domanda di condanna al pagamento avrebbe dovuto essere formulata nei confronti dell'ente previdenziale e non nei confronti del datore di lavoro, essendo solo il primo il soggetto obbligato ad erogare l'indennità di malattia, mentre il datore di lavoro era tenuto ad anticipare gli importi nella veste di adiectus solutionis CP_2 causa, salvo conguaglio, citando quanto sancito in un caso analogo dalla Cassazione, con ordinanza n. 30761/2022.
Pag. 3 di 15 Aggiungeva che, nonostante il ricorrente avesse convenuto in giudizio l'ente previdenziale, non aveva formulato alcuna domanda nei suoi confronti. In ogni caso,
l'iniziativa del recupero operata dal datore di lavoro, dipendeva unicamente dalla richiesta dell'ente previdenziale sicché nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo al datore di lavoro.
Con l'appello assume che l' regolarmente convenuto in giudizio e Parte_1 CP_2 ritualmente costituito con instaurazione del contraddittorio, non aveva, al pari del datore di lavoro, mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva o l'inammissibilità delle domande di pagamento. Pertanto, la sentenza n. 1132/2023 sarebbe perciò viziata da ultra-petizione, avendo statuito oltre le eccezioni e le conclusioni delle parti convenute. avrebbe appreso che l'indennità di malattia era stata trattenuta per Parte_1 assenza a visita medica su controllo domiciliare solo seguito della costituzione in giudizio del datore di lavoro, mentre, in precedenza, non sapeva dell'accertamento avvenuto in una località errata. In mancanza della comunicazione da parte del datore di lavoro o dell' dell'assenza alla visita e di una richiesta di ripetizione di somme CP_2 erogate a titolo di malattia, egli avrebbe agito per il pagamento di emolumenti di fonte retributiva dovuti dal datore di lavoro.
In ogni caso, la domanda concernente l'indennità di malattia sarebbe stata pari a solo
4.984,88 mentre il restante importo di euro 12.403,85 avrebbe riguardato i crediti retributivi a titolo di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e malattia in
“conto azienda” € 3.399, 87 a titolo di TFR.
La circostanza che il datore di lavoro avesse conguagliato le somme dovute a titolo di
“ripetizione dell'indennità di malattia già erogata in costanza di rapporto di lavoro” su richiesta che l' avrebbe riguardato esclusivamente ai rapporti tra la e CP_2 Pt_2
l' ed alle relative responsabilità risarcitorie. CP_2 avrebbe avuto diritto a ricevere le somme dal suo ex datore di lavoro e/o Parte_1 in solido dall' risultando egli estraneo alle conseguenti <> CP_2 dell' verso l' Pt_2 CP_2
Il Tribunale avrebbe comunque errato nel ritenere che difettasse una domanda nei confronti dell' Il primo giudice non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che, CP_2
Pag. 4 di 15 in corso di causa, il ricorrente aveva formulato espressamente la domanda chiedendo all'udienza del 9 settembre 2021 il pagamento ad entrambe le parti convenute.
Ad ogni modo, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che il datore di lavoro aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell' In tal caso, non sarebbe CP_2 stato rilevante che le domande fossero state proposte dall' e non dal CP_1 lavoratore.
In ordine al quantum, gli importi domandati dal lavoratore non sarebbero stati oggetto di contestazione specifica, per cui avrebbe dovuto aversi riguardo al conteggio elaborato dal lavoratore, ritenuta l'operatività dell'art.115 cpc.
Ove si fosse ritenuto che i conteggi elaborati dalla parte fossero stati superati dalla
CTU contabile disposta in primo grado, anche da essa si sarebbe potuto ricavare l'esistenza di ulteriori somme dovute al sig. rispetto a quelle riconosciute Parte_1 in sentenza. Infatti, il ctu avrebbe accertato che le trattenute complessive ammontavano ad € 7.801,20 corrispondenti all'importo erogato nel corso dei sei mesi interessati dalla malattia dall' Considerando poi che dalla medesima CTU si CP_2 sarebbe potuta desumere la conferma del mancato pagamento dei ratei di tredicesima e quattordicesima quantificati complessivamente in € 584,04, per cui il credito complessivo del lavoratore sarebbe stato pari ad € 8.385,24 (7.801,20 + 584,04).
Con l'ultimo motivo di impugnazione, si è sostenuto che la liquidazione delle spese in euro € 1.030,00 fosse avvenuta in corrispondenza ai minimi tariffari e non ai valori medi come avrebbe richiesto l'intesa attività difensiva espletata, senza che il Giudice avesse motivato sulle ragioni di tale determinazione.
Avendo a riferimento il secondo scaglione (tra € 1.101 e € 5.200), la liquidazione media prevista dal DM n. 147/2022, pur escludendo la fase istruttoria come affermato dal Tribunale, sarebbe stata pari ad € 2.059,00. Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe escluso dalla liquidazione (operata in corrispondenza ai minimi) la cd. fase istruttoria/decisionale che era stata compiuta sia mediante la richiesta di ammissione di mezzi di prova, sia mediante lo svolgimento delle attività difensive connesse all'espletamento della CTU. Pertanto, l'importo corrispondente ai valori medi da distrarsi sarebbe stato pari ad € 2.626, oltre accessori di legge o, in via subordinata, definita in base ai minimi sarebbe stata pari ad € 1.314, oltre accessori di legge.
Pag. 5 di 15 Con i punti D ed E del gravame, il primo dei quali intitolato <ACQUIESCENZA
AL CAPO DELLA SENTENZA NON IMPUGNATO>>, si è argomentato:<<Parte appellante formula espressa acquiescenza al capo di sentenza non impugnato, ovvero quello relativo alla liquidazione di € 2.784,67 per
i titoli di cui in motivazione, oltre accessori di legge. Formula, altresì, espressa acquiescenza al capo di sentenza con il quale è stata rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione dei rimborsi spesa, condividendone le motivazioni del
Giudice di prime cure e per le ragioni motivate nel ricorso di primo grado qui reiterate. >>.
Nel successivo punto E intitolato <<. REITERAZIONE ARGOMENTI NON
SCRUTINATI IN PRIMO GRADO. >> è stato affermato <<Da ultimo, si ripropongono tutti gli ulteriori argomenti di diritto articolati nel ricorso ex art. 414
c.p.c., ai quali espressamente si rinvia, compresi quelli rigettati e quelli non scrutinati dal primo Giudice in quanto ritenuti assorbiti dalla pronuncia>>.
Va subito chiarito che quanto argomentato al capo D non appare fonte di una vera e propria “acquiescenza” , espressione utilizzata in modo improprio dall'appellante, tale essendo solo quella espressa in relazione ai capi o parti della sentenza sfavorevoli alla parte che dichiara tale intenzione o pone in essere una condotta che denota tale volontà, come tale capace di determinare il passaggio in giudicato di tali parti della decisione.
Nel caso, viceversa la parte fa riferimento alle statuizioni in suo favore ossia all'accoglimento della richiesta di determinati emolumenti (in relazione a parte dei quali continua a pretendere i maggiori importi, come si ricava dalla pretesa principale di un ammontare complessivo di euro 17.948,71, identico a quello originariamente rivendicato in primo grado) ed alla reiezione della riconvenzionale proposta dalla controparte.
A conferma di quanto detto, la parte appellante continua a pretendere l'intero importo delle competenze indicate nei propri conteggi pari a 17.948,71, posto che nel determinare il quantum della pretesa anche in appello rimanda, in prima battuta, alle somme quantificate con il proprio conteggio affermando che debbano ritenersi non
Pag. 6 di 15 contestate. Questo a prescindere dall'immediatamente successivo rimando agli argomenti illustrati in primo grado, presente al punto D dell'appello.
Fatta questa precisazione, l'appello va accolto nei termini appresso specificati.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice deve vagliare la legittimazione passiva del convenuto a prescindere dalle contestazioni, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato interno.
Si è infatti affermato che il difetto di “legitimatio ad causam”, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: “l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) – invero – si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 /1995; Cass. n.
6160/2000; n. 11284 del 2010, n.7514 /2022).
Va poi osservato che costituisce insegnamento tralaticio della Cassazione che l'indennità di malattia, come prestazione previdenziale, che mantiene tale connotazione anche se oggetto di anticipazione del datore di lavoro, deve essere rivendicata nei confronti dell'ente previdenziale che è l'obbligato ed il titolare passivo del credito.
L'affermazione del ruolo di mero adiectus solutionis causa del datore di lavoro in riferimento a tali prestazioni è costante nella giurisprudenza di legittimità ( fra le numerose, v. ss. n. 11296/2000, n. 669 /2001, n. 1172 /2015) precisandosi, altresì, che trattandosi di un delegato ex lege
Pag. 7 di 15 legge, è da presumersi noto nelle sue connotazioni, soggettivamente complesse (si tratta dunque di una delegazione titolata), al datore di lavoro, all'Istituto di previdenza ed al lavoratore, il primo può certamente opporre a quest'ultimo
l'intervenuta estinzione del credito verso il delegante per prescrizione (art. 1271, terzo comma, c. civ.), credito che conserva la sua originaria natura previdenziale
(con conseguente assoggettamento alle norme sulla prescrizione previste per tali credito) anche se per il pagamento viene delegato il datore di lavoro, tanto più che costui è obbligato ex lege alla sola anticipazione del pagamento. A fortiori argumento, il datore di lavoro può anche avvalersi dell'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto.>> (11296 /2000)
Tuttavia, la stessa Suprema Corte (Sez. L, Ordinanza n. 32440/2023) ha da ultimo pure affermato che vada ravvisata la legittimazione del datore di lavoro allorché il datore di lavoro abbia trattenuto le somme versate dall' in tal caso rispondendo CP_2 in proprio per l'inadempimento.
Si legge nella sentenza della Cassazione in questione <La Corte ha accertato che la malattia è stata denunciata all' e che l' aveva verosimilmente CP_2 CP_2 corrisposto al datore l'indennità che il datore era tenuto a versare al lavoratore avente diritto. Nessuna eccezione aveva formulato il datore debitore circa la ricezione dell'indennità e sulla sua mancata corresponsione al lavoratore (“Ne' risulta alcuna prova liberatoria sul punto specifico da parte del resistente attuale appellato”). La Corte, quindi, ha condannato il datore di lavoro a pagare quanto ricevuto. Non è in discussione il riconoscimento della malattia piuttosto che di una altra causa sospensiva oppure il pagamento stesso della prestazione da parte dell' Secondo l'accertamento operato dal giudice non è nemmeno in CP_2 discussione l'an, né il quantum della indennità di malattia, né il riconoscimento della malattia né la debenza dell'indennità, poiché si discute soltanto dell'inadempimento del datore>>.
È vero che nel caso in esame, con l'originaria domanda Parte_1 assumeva anche che l'impresa avesse trattenuto le somme dovute a titolo di malattia a partire dal 5 settembre 2016 e fino alla cessazione del rapporto il 6 marzo 2017 nonostante l' avesse accordato la provvidenza. CP_2
Pag. 8 di 15 Si legge infatti nel ricorso <La mancata erogazione dell'indennità di malattia dal mese di agosto 2016 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro del 6 marzo 2017 è da considerarsi del tutto illegittima. Tale condotta datoriale si configura come vero e proprio illecito (nonmancano, peraltro, rilievi penalistici in materia!) visto che la società convenuta ha, infatti, operato una trattenuta di fondi che l' ritiene di CP_2 avere erogato al sig. per effetto del citato meccanismo di Parte_1
“conguaglio”>>(pag.12).
Accanto a tale assunto la sua prospettazione muoveva contestualmente anche dalla ulteriore rappresentazione della legittimazione dell'ente previdenziale come dato acquisito in giurisprudenza.
Dal canto suo, l'impresa, nel costituirsi, assumeva che la prestazione non solo era stata da lei recuperata in busta paga a seguito di tre missive dell'ente previdenziale che evidenziavano l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo per tre volte successive, con le correlative conseguenze sul piano della prestazione, ma che pure aveva provveduto con i modelli F24 a rimettere all' le somme in precedenza CP_2 erogate a titolo di malattia. Produceva a tal fine documenti.
Ora, per il vero le missive dell'ente previdenziale rendono edotto il datore di lavoro della ragione che osta all'erogazione della prestazione e della necessità di provvedere al recupero (richiedendogli esplicitamente tale condotta) fornendogli le modalità di calcolo delle somme da recuperare.
Il datore di lavoro assume di avere prima portato in compensazione in busta paga e poi rimesso all'ente previdenziale somme pari all'intero importo erogato dall'ente previdenziale.
Per dimostrare tale asserto produce i modelli Dm 10 /2 dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 che riportano alla voce (restituzione malattia) esattamente gli importi recuperati nelle singole buste paga nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per un totale di euro 7.801,00, ossia l'esatto importo complessivo erogato dall' a CP_2 titolo di indennità di malattia.
Tale produzione non è stata oggetto alcuna contestazione ad opera del lavoratore.
Pag. 9 di 15 Dunque, deve ritenersi che l'impresa abbia restituito all' tutte le somme che CP_2 erano state ricevute (rectius in precedenza portate in detrazione ai contributi che l'impresa avrebbe dovuto versare).
Dunque, non vi è spazio, neppure nei termini indicati dalla pronuncia del giudice di legittimità del 2023 sopra citata, per affermare un inadempimento del datore di lavoro e la domanda formulata nei confronti di tale soggetto va disattesa.
Quanto alla formulazione di una domanda nei confronti dell' che ha preso parte CP_2 al giudizio per essere stato evocato dal lavoratore, va rilevato che la domanda contenuta nell'originario ricorso era stata articolata nella premessa esplicita, contenuta nella narrativa, della legittimazione passiva dell' corredata dalla CP_2 riproduzione di numerose massime elaborate dalla Cassazione a sostegno di tale assunto.
Con chiarezza era scritto a pagina 13 del ricorso liquidazione dell'indennità di malattia che –si ribadisce– è maturata nei confronti dell' ma è erogata da parte del datore di lavoro che la anticipa determina la CP_2 legittimazione passiva dello stesso in questo giudizio.>> . Controparte_3
Senza dubbio l'interpretazione dell'atto deve essere condotta non in termini parcellizzati o frazionati, ma considerando il contenuto complessivo dello stesso.
Infatti, secondo il Supremo Collegio “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 3041 /2007, Rv. 594291) ed il contenuto della domanda deve essere ricavato dal contenuto complessivo dell'atto - alla stregua del principio secondo cui l'interpretazione delle conclusioni proposte dalla parte deve essere ricavata anche dall'esame complessivo dell'atto introduttivo (così Cass n. 30850/2023,
n. 20798/2024). Tali considerazioni hanno condotto il Supremo Collegio a ritenere sostanzialmente irrilevante il mancato richiamo della domanda, già nella sostanza evincibile dal resto dell'atto, nelle conclusioni.
Senza dubbio, nel presente caso, è un dato non trascurabile ai fini interpretativi il riferimento pressoché continuo presente nella narrativa dell'atto introduttivo alla
Pag. 10 di 15 legittimazione passiva dell'ente previdenziale ove, come già detto, non solo erano presenti ampi richiami giurisprudenziali in tema di indennità di malattia ed alla posizione di adiectus solutionis causa del datore di lavoro, ma da pagina 10 a pagina
13 era pure dedicata un'ampia disamina alla questione con un intero capitolo intitolato in termini inequivoci <MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI
MALATTIA. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' >>. CP_2
Ora, tale dissertazione non poteva avere altro senso logico che quello di una domanda formulata anche nei confronti dell' per cui il ricorso avrebbe dovuto essere CP_2 inteso in tal senso dal Tribunale.
Ne deriva che nessuna decadenza o prescrizione può poi dirsi maturata in relazione alla domanda di indennità di malattia che va dal settembre 2016 al marzo 2017 avanzata dal lavoratore in corrispondenza all'originario ricorso depositato nel febbraio 2018.
Anche per tale ragione l'ente previdenziale non può fare oggi questione di incompetenza territoriale, che avrebbe dovuto eccepirsi, alla stregua dell'art.38 cpc, nella memoria di costituzione di primo grado ( <
Detto ciò, è vero che dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso ente previdenziale evocato in giudizio, si evince che delle tre visite domiciliari eseguite il
16 novembre 2016, il 9 dicembre 2016 ed il 26 dicembre 2016, solo nella visita del 16 novembre 2016 si dava atto che la ricerca dell' era stata effettuata in San Parte_1
Nicola La Strada, località esatta desunta dal referto medico, come si ricava dalla nota in calce che dà atto <
In relazione al contenuto di tale documento e sulle ragioni della sua assenza, nulla ha osservato il lavoratore.
Diversamente, nei due verbali di visita del 9 dicembre 2016 e del 26 dicembre 2016, si dà atto che lavoratore è stato ricercato in CA (CAP 81100) via Torino 35 (via inesistente in tale Comune) in luogo del diverso Comune di San Nicola La Strada (CAP
Pag. 11 di 15 8120), nonostante la precedente visita fiscale risalente al 16 novembre 2016 e quella ancora precedente del 21 ottobre 2016 ( documentata dal lavoratore) fossero state eseguite correttamente nel Comune di San Nicola la Strada, Via Torino n.35.
In entrambi i verbali i medici che si erano recati sul posto davano atto del fatto che l'indirizzo non esisteva nel Comune di CA avendo verificato sia attraverso
GOOGLE, sia chiedendo informazioni alla polizia municipale.
Dall'annotazione presente in calce alla pagina di consultazione dell'archivio telematico prodotta dall' in relazione alla visita, ancora successiva, del 7 gennaio CP_2
2017, si ricava che l'indirizzo di CA era stato comunicato all' dall'azienda CP_2
Cont che chiedeva la visita domiciliare (<Ind. Via Torino CA>>).
Resta il fatto che comunque nei certificati medici telematici che sono stati prodotti in giudizio dalla stessa impresa (all.2 fascicolo di primo grado ed inoltrati Parte_3 all'ente previdenziale risulta indicato sempre il Comune di San Nicola La Strada come residenza o domicilio abituale.
Come si vede, solo in relazione alla prima visita (avvenuta il 16 novembre 2016) l'ente previdenziale poteva ritenere l'assenza ingiustificata a visita con l'esclusione dei primi dieci giorni quantificati dal ctu nominato in primo grado in euro 370,40, mentre la restante misura dell'indennità (7.801, 20- 370, 40= 7430,8) non avrebbe potuto essere negata risultando le visite eseguite in un luogo diverso da quello indicato dal lavoratore nei certificati medici come domicilio/dimora abituale.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'importo di euro 7.430,8 a CP_2 titolo di indennità di malattia, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dovuti dall'insorgenza del diritto al soddisfo.
Inoltre, il lavoratore aveva, con l'originaria domanda, richiesto, al di là delle competenze riconducibili all'indennità di malattia, una molteplicità di competenze a titolo retributivo oggetto di specifica quantificazione e, nella gran parte dei casi, non contestate adeguatamente dalla controparte.
Infatti, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova di fatti estintivi, limitandosi a sostenere, sulla base degli importi indicati in busta paga, di avere corrisposto somme maggiori a quelle indicate da controparte, ma senza fornire alcun elemento di giudizio che consentisse di risalire alla corresponsione delle stesse, sicché l'assunto
Pag. 12 di 15 che le somme corrisposte fossero superiori a quelle indicate dal lavoratore è rimasto privo di dimostrazione.
Viceversa, è stata specifica la contestazione circa l'applicazione del meccanismo del conglobamento alla tredicesima ed alla quattordicesima, voci in relazione alle quali il ctu, esaminando le buste paga, ha confermato tale meccanismo di computo, giungendo tuttavia ad appurare che in due mensilità per ciascuna voce non vi era stata la corresponsione del corrispettivo, per un totale di euro 584,04.
Dal canto suo, il lavoratore, nel conteggio elaborato, aveva incluso le somme corrisposte che in riferimento ai mesi da maggio ad agosto 2016 portavano a quantificare le somme al lordo -incluse le ferie non godute-corrispondenti per il capitale ( vedasi colonna apposita nel conteggio elaborato dall' ad euro Parte_1
66,72; 1752,09; 0,084; 1752,094, a queste somme si aggiungevano l'indennità sostitutiva del preavviso per euro 2144,9 ed il TFR per euro 3.399,87, così raggiungendo l'ammontare totale di euro 9.699,79.
Il ctu nominato dal primo giudice, ha poi rilevato che <In ordine alle somme percepite dal lavoratore si rappresenta che nel corso dei sei mesi di malattia, al netto delle riprese delle indennità di malattia effettuate dal al dipendente è CP_1 stata corrisposta la somma netta di € 4.315,66, come documentato dagli estratti conto depositati nel fascicolo di causa>>.
La considerazione in esame condotta dal ctu non è mai stata oggetto di censura da parte dell'appellante, per cui la somma in questione (€ 4.315,66) deve essere portata in detrazione dall'ammontare di euro 9.699,79, ottenendosi così la somma differenziale di euro 5.384,138 alla cui corresponsione va condannato il datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Diviene superflua ogni considerazione in relazione alle censure sollevate con il gravame alla statuizione accessoria sulle spese, in quanto la riforma della decisione principale determina necessariamente la nuova determinazione sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono poste a carico del datore di lavoro e dell' in relazione alle diverse domande rispettivamente spinte nei loro CP_2 confronti (il primo in relazione alle differenze retributive e il secondo l'indennità di malattia, per quest'ultima l' è soccombente in via prevalente) e liquidate CP_2
Pag. 13 di 15 ciascuna in applicazione del terzo scaglione e nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio, istruttoria (in relazione all'attività difensiva connessa alla ctu)
e decisionale per il primo grado nella misura di euro 2700, oo oltre iva cpa e spese generali e per il secondo (esclusa la fase istruttoria non avvenuta) in euro 2000, oltre iva, cpa e spese generali. Le stesse vanno distratte in favore dell'Avv. Fabio Santoro che ne ha fatto richiesta.
Infine, si è detto che la domanda formulata dall' nei confronti del datore Parte_1 di lavoro in relazione all'assunto inadempimento nella rimessione dell'indennità di malattia è infondata, le relative spese rispetto all' vanno tuttavia compensate CP_1 per entrambi i gradi, dovendo riconoscersi la ricorrenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” non essendo stato dimostrato nel giudizio che il lavoratore avesse avuto conoscenza della richiesta di recupero indirizzata dall' al datore di lavoro, per CP_2 cui la domanda era stata formulata ignorando tale circostanza.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data nei Parte_1 confronti di , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.1132/2023 del
Tribunale-GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno 2023 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e
-condanna l' alla corresponsione in favore di a titolo di CP_2 Parte_1 indennità di malattia dell'importo di euro 7430,8, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in riferimento a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio
Santoro;
-rigetta la domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia nei confronti dell' e compensa integralmente fra l'appellante Controparte_6
e tale parte le spese del primo grado.
Pag. 14 di 15 -condanna la alla corresponsione Controparte_5 dell'importo di euro 5.384,138, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in relazione a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Santoro.
2) Condanna, altresì,
- l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, in relazione CP_2 all'indennità di malattia, in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali e
- la mutuo , in relazione alla domanda di Controparte_1 Pt_2 differenze retributive, alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
2000,00, in entrambi i casi con distrazione delle spese liquidate in favore dell'Avv.
Fabio Santoro.
-Compensa integralmente fra l'appellante e le spese del presente grado Controparte_6 in relazione alla domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 15 di 15 >> in cui era pure presente l'annotazione del medico <assenza non giustificata>> <non ha risposto nessuno all'indirizzo>>.
In relazione al contenuto di tale documento e sulle ragioni della sua assenza, nulla ha osservato il lavoratore.
Diversamente, nei due verbali di visita del 9 dicembre 2016 e del 26 dicembre 2016, si dà atto che lavoratore è stato ricercato in CA (CAP 81100) via Torino 35 (via inesistente in tale Comune) in luogo del diverso Comune di San Nicola La Strada (CAP
Pag. 11 di 15 8120), nonostante la precedente visita fiscale risalente al 16 novembre 2016 e quella ancora precedente del 21 ottobre 2016 ( documentata dal lavoratore) fossero state eseguite correttamente nel Comune di San Nicola la Strada, Via Torino n.35.
In entrambi i verbali i medici che si erano recati sul posto davano atto del fatto che l'indirizzo non esisteva nel Comune di CA avendo verificato sia attraverso
GOOGLE, sia chiedendo informazioni alla polizia municipale.
Dall'annotazione presente in calce alla pagina di consultazione dell'archivio telematico prodotta dall' in relazione alla visita, ancora successiva, del 7 gennaio CP_2
2017, si ricava che l'indirizzo di CA era stato comunicato all' dall'azienda CP_2
Cont che chiedeva la visita domiciliare (<Ind. Via Torino CA>>).
Resta il fatto che comunque nei certificati medici telematici che sono stati prodotti in giudizio dalla stessa impresa (all.2 fascicolo di primo grado ed inoltrati Parte_3 all'ente previdenziale risulta indicato sempre il Comune di San Nicola La Strada come residenza o domicilio abituale.
Come si vede, solo in relazione alla prima visita (avvenuta il 16 novembre 2016) l'ente previdenziale poteva ritenere l'assenza ingiustificata a visita con l'esclusione dei primi dieci giorni quantificati dal ctu nominato in primo grado in euro 370,40, mentre la restante misura dell'indennità (7.801, 20- 370, 40= 7430,8) non avrebbe potuto essere negata risultando le visite eseguite in un luogo diverso da quello indicato dal lavoratore nei certificati medici come domicilio/dimora abituale.
Pertanto, l' va condannato alla corresponsione dell'importo di euro 7.430,8 a CP_2 titolo di indennità di malattia, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dovuti dall'insorgenza del diritto al soddisfo.
Inoltre, il lavoratore aveva, con l'originaria domanda, richiesto, al di là delle competenze riconducibili all'indennità di malattia, una molteplicità di competenze a titolo retributivo oggetto di specifica quantificazione e, nella gran parte dei casi, non contestate adeguatamente dalla controparte.
Infatti, il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova di fatti estintivi, limitandosi a sostenere, sulla base degli importi indicati in busta paga, di avere corrisposto somme maggiori a quelle indicate da controparte, ma senza fornire alcun elemento di giudizio che consentisse di risalire alla corresponsione delle stesse, sicché l'assunto
Pag. 12 di 15 che le somme corrisposte fossero superiori a quelle indicate dal lavoratore è rimasto privo di dimostrazione.
Viceversa, è stata specifica la contestazione circa l'applicazione del meccanismo del conglobamento alla tredicesima ed alla quattordicesima, voci in relazione alle quali il ctu, esaminando le buste paga, ha confermato tale meccanismo di computo, giungendo tuttavia ad appurare che in due mensilità per ciascuna voce non vi era stata la corresponsione del corrispettivo, per un totale di euro 584,04.
Dal canto suo, il lavoratore, nel conteggio elaborato, aveva incluso le somme corrisposte che in riferimento ai mesi da maggio ad agosto 2016 portavano a quantificare le somme al lordo -incluse le ferie non godute-corrispondenti per il capitale ( vedasi colonna apposita nel conteggio elaborato dall' ad euro Parte_1
66,72; 1752,09; 0,084; 1752,094, a queste somme si aggiungevano l'indennità sostitutiva del preavviso per euro 2144,9 ed il TFR per euro 3.399,87, così raggiungendo l'ammontare totale di euro 9.699,79.
Il ctu nominato dal primo giudice, ha poi rilevato che <In ordine alle somme percepite dal lavoratore si rappresenta che nel corso dei sei mesi di malattia, al netto delle riprese delle indennità di malattia effettuate dal al dipendente è CP_1 stata corrisposta la somma netta di € 4.315,66, come documentato dagli estratti conto depositati nel fascicolo di causa>>.
La considerazione in esame condotta dal ctu non è mai stata oggetto di censura da parte dell'appellante, per cui la somma in questione (€ 4.315,66) deve essere portata in detrazione dall'ammontare di euro 9.699,79, ottenendosi così la somma differenziale di euro 5.384,138 alla cui corresponsione va condannato il datore di lavoro, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Diviene superflua ogni considerazione in relazione alle censure sollevate con il gravame alla statuizione accessoria sulle spese, in quanto la riforma della decisione principale determina necessariamente la nuova determinazione sulle spese.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono poste a carico del datore di lavoro e dell' in relazione alle diverse domande rispettivamente spinte nei loro CP_2 confronti (il primo in relazione alle differenze retributive e il secondo l'indennità di malattia, per quest'ultima l' è soccombente in via prevalente) e liquidate CP_2
Pag. 13 di 15 ciascuna in applicazione del terzo scaglione e nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva di studio, istruttoria (in relazione all'attività difensiva connessa alla ctu)
e decisionale per il primo grado nella misura di euro 2700, oo oltre iva cpa e spese generali e per il secondo (esclusa la fase istruttoria non avvenuta) in euro 2000, oltre iva, cpa e spese generali. Le stesse vanno distratte in favore dell'Avv. Fabio Santoro che ne ha fatto richiesta.
Infine, si è detto che la domanda formulata dall' nei confronti del datore Parte_1 di lavoro in relazione all'assunto inadempimento nella rimessione dell'indennità di malattia è infondata, le relative spese rispetto all' vanno tuttavia compensate CP_1 per entrambi i gradi, dovendo riconoscersi la ricorrenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” non essendo stato dimostrato nel giudizio che il lavoratore avesse avuto conoscenza della richiesta di recupero indirizzata dall' al datore di lavoro, per CP_2 cui la domanda era stata formulata ignorando tale circostanza.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data nei Parte_1 confronti di , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.1132/2023 del
Tribunale-GL di Tivoli resa pubblica il 28 giugno 2023 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e
-condanna l' alla corresponsione in favore di a titolo di CP_2 Parte_1 indennità di malattia dell'importo di euro 7430,8, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo, oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in riferimento a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio
Santoro;
-rigetta la domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia nei confronti dell' e compensa integralmente fra l'appellante Controparte_6
e tale parte le spese del primo grado.
Pag. 14 di 15 -condanna la alla corresponsione Controparte_5 dell'importo di euro 5.384,138, per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo oltre che alla rifusione delle spese del primo grado che liquida, in relazione a tale domanda, in euro 2700,00 oltre iva, cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Fabio Santoro.
2) Condanna, altresì,
- l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida, in relazione CP_2 all'indennità di malattia, in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali e
- la mutuo , in relazione alla domanda di Controparte_1 Pt_2 differenze retributive, alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
2000,00, in entrambi i casi con distrazione delle spese liquidate in favore dell'Avv.
Fabio Santoro.
-Compensa integralmente fra l'appellante e le spese del presente grado Controparte_6 in relazione alla domanda di inadempimento per omessa rimessione dell'indennità di malattia.
Roma, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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