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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/09/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 1024 / 2021 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23.01.2025,
tra
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Francesco Alessandrella, elett.te dom.ti come in atti,
attore/opponente
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Giulia Verdoliva, elett.te dom.ti come in atti,
convenuta/opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e Pagina 1 discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Innanzitutto occorre esaminare la eccezione di tardiva costituzione dell'attore formulata dalla convenuta.
Parte opposta, sin dal primo atto di costituzione in giudizio ha eccepito la tardività della iscrizione a ruolo della causa rispetto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
L'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec in data 04.02.2021 e la causa è stata iscritta ruolo in data 26.02.2021.
In merito alla tardiva iscrizione a ruolo della causa, si rileva che, anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art.165 cpc, ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio, ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 cpc (v. Cass. 27 luglio 2021 n.21512, Cass.
11 maggio 2021 n.12439).
Peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt.171 e 307 primo e secondo comma cpc, sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti, non si applicano, se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. 17 febbraio 2014 n.3626, Cass. 25 luglio 2000 n.9730), tanto più che la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa anche nel merito
(sul punto, Trib. Torino, 13 giugno 2018, Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza
n. 21512 del 27/07/2021).
Passando all'esame del merito della domanda, la stessa è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, emerge che le spese straordinarie richieste dalla signora non riguardano viaggi di CP_1 Pagina 2 piacere, acquisto di iphone/computers, abbigliamento di lusso oppure beni di non primaria necessità, bensì spese relative all'istruzione della figlia a Roma, istruzione concordata da entrambe le parti.
Dunque, la previa concertazione è dimostrata non solo dalla circostanza che le spese de quibus sono state sostenute dal padre fino al mese di maggio 2020 ma, nello stesso atto di citazione, il signor rappresenta la volontà che Pt_1
frequenti un Corso Universitario. Per_1
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Ad avviso di questo giudice non ricorrono le condizioni per l'emissione di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la sig.ra nel Parte_1 Controparte_1
Pagina 3 procedimento n. 1024/2021 di R.G , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1905/2020 (r.g. 5119/2020) reso il
23.12.2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna il Sig. al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 in favore della sig.ra che liquida complessivamente in € Controparte_1
1.701,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per averne fatto richiesta.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 09/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 1024 / 2021 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23.01.2025,
tra
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Francesco Alessandrella, elett.te dom.ti come in atti,
attore/opponente
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Giulia Verdoliva, elett.te dom.ti come in atti,
convenuta/opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e Pagina 1 discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Innanzitutto occorre esaminare la eccezione di tardiva costituzione dell'attore formulata dalla convenuta.
Parte opposta, sin dal primo atto di costituzione in giudizio ha eccepito la tardività della iscrizione a ruolo della causa rispetto alla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
L'atto di citazione è stato notificato a mezzo pec in data 04.02.2021 e la causa è stata iscritta ruolo in data 26.02.2021.
In merito alla tardiva iscrizione a ruolo della causa, si rileva che, anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art.165 cpc, ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio, ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 cpc (v. Cass. 27 luglio 2021 n.21512, Cass.
11 maggio 2021 n.12439).
Peraltro, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt.171 e 307 primo e secondo comma cpc, sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti, non si applicano, se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (cfr. Cass. 17 febbraio 2014 n.3626, Cass. 25 luglio 2000 n.9730), tanto più che la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa anche nel merito
(sul punto, Trib. Torino, 13 giugno 2018, Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza
n. 21512 del 27/07/2021).
Passando all'esame del merito della domanda, la stessa è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, emerge che le spese straordinarie richieste dalla signora non riguardano viaggi di CP_1 Pagina 2 piacere, acquisto di iphone/computers, abbigliamento di lusso oppure beni di non primaria necessità, bensì spese relative all'istruzione della figlia a Roma, istruzione concordata da entrambe le parti.
Dunque, la previa concertazione è dimostrata non solo dalla circostanza che le spese de quibus sono state sostenute dal padre fino al mese di maggio 2020 ma, nello stesso atto di citazione, il signor rappresenta la volontà che Pt_1
frequenti un Corso Universitario. Per_1
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Ad avviso di questo giudice non ricorrono le condizioni per l'emissione di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la sig.ra nel Parte_1 Controparte_1
Pagina 3 procedimento n. 1024/2021 di R.G , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1905/2020 (r.g. 5119/2020) reso il
23.12.2020 dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna il Sig. al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 in favore della sig.ra che liquida complessivamente in € Controparte_1
1.701,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per averne fatto richiesta.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 09/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
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