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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7144/2018 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P. IVA e C.F. , in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Pt_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Colantoni (C.F.
[...]
) e Luca Molinari (C.F. ), ed C.F._1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Bocca di Leone
n.78, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'avv. Alessandro Falasca (C.F. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monserrato n. 25, giusta delega in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15052/2018, pubblicata il 19.7.2018 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2016, e con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti dell'Avv. , l'importo di euro 36.851,58, oltre interessi e spese. CP_1
Rilevava in primo luogo l'opponente di aver già versato in favore di controparte, con bonifico in data 13 novembre 2015, la somma complessiva di euro 7.118,20; evidenziava poi come nessuna ricognizione di debito poteva individuarsi nell'accettazione degli importi liquidati dall'Organo Arbitrale con le due ordinanze del 9 settembre 2015 e del 5 novembre 2015, rilevando ulteriormente come nessuna attività istruttoria era stata espletata nel corso della procedura, che infatti era stata dichiarata estinta con provvedimento in data 8 gennaio 2016. Concludeva richiedendo la revoca del decreto, con riduzione, in via subordinata, della somma ingiunta. Si costituiva in giudizio
l'Avv. , che riconosceva il pagamento già ricevuto di euro CP_1
7.118,20, con conseguente riduzione della somma ancora dovuta ad euro
29.733,38; contestava nel merito le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo la conferma del decreto nei limiti della somma di euro
29.733,38. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29 marzo
2018, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali
e memorie di replica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “I) Revoca il decreto opposto e condanna la al pagamento, in favore Parte_1 dell'Avv. , della somma di euro 29.733,38, oltre interessi CP_1
moratori dalla domanda e sino al saldo;
II) Compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna l'opponente al pagamento della rimanente metà in favore dell'opposto, metà liquidata in complessivi euro 3.000,00, di cui euro
800,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 700,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge”.
pag. 2/12 Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 15052/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data
16 luglio 2018 e pubblicata in data 19 luglio 2018 (non notificata):
A. dichiarare inammissibili e comunque infondate, con conseguente rigetto, le pretese di credito ex adverso avanzate con il ricorso monitorio, per i motivi tutti di cui in narrativa;
B. in subordine, ridurre la somma di condanna, per le ragioni sopra esposte, anche, se del caso, con valutazione equitativa, secondo il suo equo apprezzamento;
C. con condanna di controparte alla restituzione di quanto già versato da
in esecuzione della sentenza di primo grado (euro 38.477,01), e Parte_1
D. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'avv. che ha così concluso: CP_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
- dichiarare inammissibile e comunque rigettate l'appello confermando la sentenza impugnata,
- in subordine, con salvezza di gravame, rigettare tutte le domande avanzate da controparte.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, IVA e CAP come per legge".
All' udienza del 03.12.2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, La Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc di gg 60 per il deposito di comparsa conclusionale e gg 20 per le repliche.
In primis va rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272
pag. 3/12 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali
(così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib.
Milano 16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria
L'appello di è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo rubricato “Sulla asserita “accettazione” da parte di
[...]
degli “ulteriori” onorari dell'Arbitro e circa l'errata interpretazione Pt_1 della Seconda Ordinanza del 5 novembre 2015”, parte appellante contesta la sentenza di primo grado laddove, erroneamente, avrebbe ritenuto fondata la pretesa del in quanto le parti avrebbero accettato la proposta di CP_1 liquidazione disposta dall'Organo Arbitrale. A tal proposito l'appellante deduce che le somme indicate nell'ordinanza del 5 novembre 2015 sarebbero state richieste a titolo di “fondo in acconto” ed esclusivamente in considerazione che vi fosse la necessità di procedere all'espletamento delle prove;
attività probatoria mai espletata stante l'accordo transattivo raggiunto tra le parti e comunicato all'Organo Arbitrale in data 4 dicembre 2015.
Con il secondo motivo, rubricato “Sull'asserita “irrilevanza” dell'assenza di attività istruttoria nel procedimento arbitrale, ai fini del diritto all'
“ulteriore” onorario”, l'appellante contesta il provvedimento impugnato laddove il giudice avrebbe considerato irrilevante l'assenza di attività istruttoria nel procedimento arbitrale e motivato la fondatezza della pretesa anche alla luce dell'avvenuto conferimento dell'incarico al CTU. Deduce parte appellante che, invece, l'ordinanza del 5 novembre 2015 farebbe riferimento all'integrazione dell'acconto giustificato proprio dall'ulteriore attività di esame e di studio della vicenda a seguito dell'espletamento dell'istruzione probatoria che avrebbe conseguentemente giustificato la liquidazione di onorari aggiuntivi. Inoltre, la sola nomina del CTU non pag. 4/12 avrebbe alcuna rilevanza posto che ad essa non faceva seguito alcuna effettiva attività di istruzione probatoria.
Con il terzo motivo, rubricato “Carenza di motivazione sulla eccezione relativa alla eccessività degli onorari richiesti”, l'appellante lamenta la carenza ed insufficienza della motivazione della sentenza in relazione all'eccezione sollevata circa l'eccessiva somma richiesta a titolo di onorari.
Gli onorari, seppur determinati in base al valore ed alla complessità della controversia, debbono altresì tener conto dell'attività effettivamente espletata, oltre che della rapidità del procedimento. Soggiunge l'appellante che il giudice pur accennando al valore della causa avrebbe tuttavia tralasciato di valutare l'attività effettivamente svolta dall'arbitro.
Con il quarto motivo rubricato “Sulla erroneità della “parziale” compensazione delle spese”, si contesta la compensazione parziale delle spese di lite, mancando un'adeguata e specifica motivazione sul punto che tenga conto delle risultanze, anche documentali, del giudizio svoltosi in primo grado. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal tribunale, le spese avrebbero dovuto essere compensate integralmente tra le parti.
La sentenza impugnata è così motivata: “Occorre in primo luogo evidenziare che, costituendosi nel presente giudizio di opposizione, l'Avv.
ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, da parte di CP_1 Parte_1
della somma di euro 7.118,20, che risulta avvenuto, come da documentazione in atti, con bonifico in data 13 novembre 2015. Ne discende innanzi tutto come il decreto ingiuntivo, in quanto richiesto, ed emesso, per un importo comunque superiore a quello dovuto, debba essere revocato, anche tenuto conto che il pagamento dell'importo di euro 7.118,20 risulta avvenuto in data antecedente a quella del deposito del ricorso in sede monitoria. Chiarito ciò, si deve rilevare che con ordinanze in data 9 settembre 2015 e 5 novembre
2015, l'Arbitro Unico della procedura, odierno opposto, liquidava in complessivi euro 40.000,00, oltre IVA e CAP, e al netto della ritenuta
d'acconto, rispettivamente, il fondo iniziale in acconto per gli onorari e
l'integrazione dell'acconto, oltre ad euro 3.000,00 in acconto per i rimborsi
pag. 5/12 spese del medesimo Organo. All'udienza del 13 novembre 2015, per come emergente dal verbale in atti, le parti della procedura espressamente dichiaravano “di accettare gli importi liquidati dall'Organo Arbitrale con
Ordinanze del 9 settembre 2015 e del 5 novembre 2015 a titolo di fondo in acconto sugli onorari nonché a titolo di fondo in acconto sul rimborso spese dell'Organo Arbitrale”. Come noto, l'art. 814 c.p.c. prevede che quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano; la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (C.C. 20371/14). Nel caso di specie, per come evidenziato, tutte le parti della procedura arbitrale espressamente accettavano, all'udienza del
13 novembre 2015, gli importi liquidati dall'Organo Arbitrale con le richiamate ordinanze del 9 settembre 2015 e del 5 novembre 2015, a titolo di fondo in acconto sugli onorari e sul rimborso spese dell'Organo stesso, così rendendo vincolante, nei loro confronti, la proposta contrattuale formulata dall'arbitro con i detti provvedimenti. Né risulta rilevante che nel corso della procedura non si sia proceduto ad alcuna istruzione probatoria, tenuto conto che il primo acconto di euro 20.000,00, di cui all'ordinanza del 9 settembre
2015 traeva origine dal valore della controversia e dalla complessità delle questioni trattate e che il secondo acconto, di ulteriori euro 20.000,00, oltre euro 3.000,00 per i rimborsi spese, discendeva anch'esso dalla complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'Organo Arbitrale che aveva “reso necessario procedere ad istruttoria probatoria”. Peraltro, sul punto, si deve rilevare che all'udienza del 13 novembre 2015, successivamente all'accettazione degli importi liquidati dall'arbitro da parte delle tre società coinvolte nella procedura, veniva formulata una proposta transattiva che, però, non impediva, alla medesima udienza, il conferimento di incarico al
CTU, che accettava l'incarico ed indicava, quale data di inizio delle operazioni peritali quella dell'11 dicembre 2015. Solo con comunicazione in
pag. 6/12 data 4 dicembre 2015, le parti comunicavano all'Organo Arbitrale di aver raggiunto un accordo transattivo, richiedendo pertanto di non dar corso alle operazioni peritali e riservandosi di presentare successiva istanza “in ordine all'eventuale definizione del presente giudizio arbitrale”. La procedura veniva poi dichiarata estinta con ordinanza in data 8 gennaio 2016, dandosi atto, nel detto provvedimento, della lettera del 4 gennaio precedente, a firma congiunta dei difensori, in cui si comunicava la risoluzione positiva del conflitto e l'intenzione di non proseguire nella procedura arbitrale. A ciò deve aggiungersi, tenuto conto della formulata eccezione di eccessività degli importi richiesti, che, per come emergente dalla documentazione in atti, la domanda di arbitrato aveva ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'opponente all'obbligo contrattuale di pagamento della somma di euro
6.871.730,50, con condanna alla corresponsione dell'importo di euro
319.358,52 ed accertamento del diritto al versamento dell'ulteriore cifra di euro 1.560.281,00 Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, il decreto opposto deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 29.733,38, oltre interessi moratori dalla domanda e sino al saldo. Le spese di lite, in considerazione dell'avvenuto versamento da parte dell'opponente dell'importo di euro
7.118,20 in data antecedente al deposito del ricorso in sede monitoria, vengono compensate per metà, ponendosi la restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico dell'opponente ed in favore dell'Avv. ”. CP_1
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro;
essi si profilano fondati.
Le somme per cui si discute in sede di appello, ovvero quelle di cui all'ordinanza del 5.11.2015 sono state richieste dal in qualità di Organo CP_1
Arbitrale a mero titolo di “fondo in acconto” ed esclusivamente in considerazione che vi fosse la necessità di procedere all'espletamento della fase istruttoria.
pag. 7/12 Più esattamente è incontestato che in data 9.9.2015 veniva richiesto dall'arbitro un primo acconto a titolo di onorario, acconto che veniva CP_1
versato pro quota da . Con successiva ordinanza del 5.11.2015 Parte_1 venivano richiesti dal ulteriori €20.000,00, oltre oneri ed €3.000,00 per CP_1
spese, ad integrazione del primo acconto e sempre a titolo di onorario dell'Organo Arbitrale in ragione della “complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'Organo Arbitrale, che ha reso necessario procedere ad istruzione probatoria” (cfr Ordinanza del 5.11.2015).
Il presupposto dell'ulteriore onorario richiesto con l'ordinanza del
5.11.2015 era dunque ancorato alla complessità delle questioni sottoposte all'organo arbitrale che rendeva necessario dover “procedere all'istruzione probatoria” (così, letterale, la seconda ordinanza del 5.11.2015).
Ed è altresì incontroverso ed anche documentato che le parti raggiungevano l'accordo transattivo in data 4.12.2015, dunque subito dopo l'udienza arbitrale celebrata il 13 novembre 2015 e durante la quale veniva formulata da parte di e nei confronti delle altre parti la Parte_1
proposta transattiva.
L'accettazione da parte di dell'ulteriore compenso in Parte_1 acconto stabilito nell'ordinanza del 5.11.2015 aveva allora come presupposto quello che si rendesse necessario espletare l'istruttoria; ma tale necessità e, dunque, il detto presupposto non si verificavano in concreto in quanto all'udienza predetta, celebratasi il 13.11.2015, come accennato pocanzi, veniva formulata una proposta transattiva da parte della , tale per Parte_1
cui una della parti presenti riservava di far pervenire una risposta in tempi brevi mentre l'altra parte, chiedeva addirittura il rinvio dell'udienza per poter dare atto della formalizzazione dell'accordo.
Ed allora se è vero che le parti accettavano la proposta di liquidazione del secondo acconto è altresì indubitabile che la vincolatività dell'accordo, presupponeva che la fase istruttoria venisse ad eseguirsi;
e ciò anche in ragione della circostanza che, con la detta ordinanza del 5.11.2015, l'arbitro disponeva che l'acconto ulteriore venisse versato entro il termine dell'inizio pag. 8/12 delle operazioni peritali rendendo oltremodo evidente come fosse necessario, per rendere vincolante l'impegno assunto, che il ctu iniziasse materialmente ad eseguire il proprio incarico che, al 5.11.2015 non era stato ancora disposto, essendo stato lo stesso conferito soltanto all'udienza del 13.11.2015.
Sicché, lo stabilire il termine per il versamento dell'ulteriore acconto ancorandolo all'inizio delle operazioni e non già al giuramento o alla data stessa dell'udienza successiva (ossia a quella del 13.11.2015) fa ritenere che il detto secondo acconto trovasse la propria ragione giustificatrice proprio nell'esecuzione effettiva della fase di istruzione anche perché rispetto al precedente acconto come disposto appena due mesi prima non si era avuta alcuna evoluzione della procedura tale da meritare la ulteriore richiesta da parte dell'arbitro di un secondo acconto;
a meno di ritenere il detto secondo acconto una mera duplicazione del primo.
Oltretutto, la richiesta di ctu ed i quesiti stessi venivano formulati già negli atti introduttivi dalle parti stesse, cosicchè l'arbitro era o avrebbe dovuto essere sin dall'introduzione del procedimento consapevole della eventuale necessità di dover espletare la consulenza tecnica procedendo alla nomina del ctu. Sicché, il conferimento dell'incarico avvenuto all'udienza del 13.11.2015 per quanto detto non avrebbe potuto giustificare la richiesta del secondo acconto.
Non risulta pertanto condivisibile la motivazione del primo giudice laddove questi asserisce che “Né risulta rilevante che nel corso della procedura non si sia proceduto ad alcuna istruzione probatoria, tenuto conto che il primo acconto di euro 20.000,00 di cui all'ordinanza del 9 settembre
2015 traeva origine dal valore della controversia e dalla complessità delle questioni dibattute e che il secondo acconto, di ulteriori euro 20.000,00, oltre euro 3.000,00 per rimborsi spese, discendeva anch'esso dalla complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'Organo Arbitrale che aveva reso necessario procedere ad istruttoria probatoria”.
Come detto, secondo il ragionamento del Giudice l'arbitro avrebbe avuto titolo a percepire l'ulteriore somma di euro 20.000,00 (oltre i 3.000,00
pag. 9/12 per rimborso spese), in ragione sostanzialmente della medesima motivazione della prima ordinanza, ossia per la complessità delle questioni dibattute, al di là dell'avvenuta o meno istruzione probatoria.
Del resto, nell'ordinanza del 5.11.2015 si parla di acconto “ulteriore” facendosi riferimento ad un quid pluris rispetto quello precedente, nei fatti mancante. La stessa sentenza parla di “integrazione” dell'acconto che, però, avrebbe dovuto riguardare un surplus di attività, laddove ad esempio nell'ambito di un incarico precedentemente accordato fosse insorta una questione nuova, non contemplata prima oppure laddove le medesime questioni avessero necessitato di ulteriore tempo per il loro approfondimento o per la loro soluzione.
Ne deriva che, all'udienza del 13.11.2015, le parti hanno “accettato” che l'Arbitro avesse titolo alla ulteriore acconto di euro 23.000,00 se si fosse proceduto ad espletare la prova;
prova pacificamente non espletata, ciò che esclude ogni vincolatività per il detto secondo acconto dovendosi allora tenere conto dell'attività effettivamente svolta in sede arbitrale dall'organo giudicante. Del resto, è principio consolidato quello per cui il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019,
n.21058, Cassazione civile sez. I, 14/03/2022)
Venendo allora al motivo riguardante l'eccessività delle somme richieste vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
Risulta pacifico che con l'ordinanza di estinzione del giudizio arbitrale datata 8.1.2016, mai accettata dalle parti, l'arbitro Vasta stabiliva che gli acconti disposti con le precedenti ordinanze del 9.9.2015 e 5.11.2015 venissero confermate a titolo di saldo del compenso, in via definitiva.
È altresì pacifico come la abbia corrisposto in favore Parte_1 dell'arbitro la somma di €7.118,20 pari alla propria quota (1/3) di quanto disposto con la prima ordinanza del 9.9.2015 e che il decreto ingiuntivo veniva emesso per la somma ulteriore di €36.851,58 pari alla differenza tra le pag. 10/12 somme richieste con le dette ordinanza e quanto già corrisposto dalle altre parti Acea e Roma Solare s.r.l. comprensiva di accessori. CP_2
E'poi incontroverso che il giudice defalcava ulteriormente dal detto importo quanto già corrisposto da , pervenendo alla disposta Parte_1 condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €29.733,38.
Orbene, pacifica la richiesta di € 43.000 a titolo di onorario e spese oltre accessori, vi è che, pacificamente, l'arbitro non procedeva ad alcuna istruzione nè ad alcuna decisione della causa estinguendo il giudizio l'8.1.2016 a seguito dell'accordo intercorso tra le parti.
Sicchè, applicando i parametri vigenti ex d.m. 55/2014 all'epoca per il giudizio arbitrale con un valore della controversia compreso tra € 1.0000 ed
€2.0000 (tenuto conto di quanto statuito dal giudicante) si perviene ad un importo di €13.689 che ascende ad €17.368,60 con gli accessori.
Non vi è dubbio alcuno infatti che debba applicarsi il parametro minimo in ragione dell'esito complessivo del procedimento conclusosi dopo poche udienze e senza l'espletamento dell'istruttoria né della fase decisoria.
Sicché, defalcando da €13.689 la somma di €13.200 già corrisposta pacificamente dalle altre due parti del contenzioso arbitrale (Roma Solare
s.r.l. e (cfr decreto ingiuntivo) si Controparte_3 perviene ad una differenza di € 489 alla quale vanno aggiunti gli accessori di legge per un complessivo di € 616,14. Considerando che ha Parte_1 corrisposto al la somma di € 7.118,20 comprensiva di accessori CP_1
anteriormente al ricorso monitorio non vi è dubbio che la sentenza appellata debba essere riformata non potendosi disporre alcuna condanna in danno di
. Parte_1
L'appello dunque merita di essere integralmente accolto.
Venendo infine alle spese, la riforma della sentenza impone la revisione delle stesse per entrambi i gradi del giudizio;
ciò che determina l'assorbimento del quarto motivo d'appello come proposto da . Parte_1
Tuttavia, la evidente peculiarità della presente fattispecie che ha visto il espletare il proprio incarico per il quale è maturato il compenso sia pure CP_1
pag. 11/12 nei limiti di quanto determinato sussistono a giudizio della Corte i presupposti per la loro integrale compensazione per entrambi i gradi.
Va infine ed altresì disposta, in presenza di espressa richiesta ed allegata documentazione di pagamento la restituzione delle spese di lite del primo grado per l'importo di € 7500 erogato il 3.8.2018 e per l'ulteriore importo di € 7500 corrisposto in data 10.10.2018. Per ciascun pagamento decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15052/2018, pubblicata il 19.7.2018 ed in riforma della stessa così provvede:
-rigetta la domanda proposta da e, per l'effetto, revoca la CP_1
condanna di al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di euro 29.733,38, oltre interessi moratori dalla domanda e sino al saldo;
-compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio;
-condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 7500 con interessi legali dal 3.8.2018 al pagamento e
[...] dell'ulteriore somma di € 7500 con interessi legali dal 10.10.2018 e fino al pagamento.
Così deciso in Roma il 18.4.2025
L'estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- - Giulia Spadaro-
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7144/2018 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P. IVA e C.F. , in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Pt_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Colantoni (C.F.
[...]
) e Luca Molinari (C.F. ), ed C.F._1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Bocca di Leone
n.78, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'avv. Alessandro Falasca (C.F. ), ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Roma, via Monserrato n. 25, giusta delega in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15052/2018, pubblicata il 19.7.2018 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2016, e con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti dell'Avv. , l'importo di euro 36.851,58, oltre interessi e spese. CP_1
Rilevava in primo luogo l'opponente di aver già versato in favore di controparte, con bonifico in data 13 novembre 2015, la somma complessiva di euro 7.118,20; evidenziava poi come nessuna ricognizione di debito poteva individuarsi nell'accettazione degli importi liquidati dall'Organo Arbitrale con le due ordinanze del 9 settembre 2015 e del 5 novembre 2015, rilevando ulteriormente come nessuna attività istruttoria era stata espletata nel corso della procedura, che infatti era stata dichiarata estinta con provvedimento in data 8 gennaio 2016. Concludeva richiedendo la revoca del decreto, con riduzione, in via subordinata, della somma ingiunta. Si costituiva in giudizio
l'Avv. , che riconosceva il pagamento già ricevuto di euro CP_1
7.118,20, con conseguente riduzione della somma ancora dovuta ad euro
29.733,38; contestava nel merito le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo la conferma del decreto nei limiti della somma di euro
29.733,38. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29 marzo
2018, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali
e memorie di replica”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “I) Revoca il decreto opposto e condanna la al pagamento, in favore Parte_1 dell'Avv. , della somma di euro 29.733,38, oltre interessi CP_1
moratori dalla domanda e sino al saldo;
II) Compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna l'opponente al pagamento della rimanente metà in favore dell'opposto, metà liquidata in complessivi euro 3.000,00, di cui euro
800,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 700,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge”.
pag. 2/12 Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 15052/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data
16 luglio 2018 e pubblicata in data 19 luglio 2018 (non notificata):
A. dichiarare inammissibili e comunque infondate, con conseguente rigetto, le pretese di credito ex adverso avanzate con il ricorso monitorio, per i motivi tutti di cui in narrativa;
B. in subordine, ridurre la somma di condanna, per le ragioni sopra esposte, anche, se del caso, con valutazione equitativa, secondo il suo equo apprezzamento;
C. con condanna di controparte alla restituzione di quanto già versato da
in esecuzione della sentenza di primo grado (euro 38.477,01), e Parte_1
D. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio l'avv. che ha così concluso: CP_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
- dichiarare inammissibile e comunque rigettate l'appello confermando la sentenza impugnata,
- in subordine, con salvezza di gravame, rigettare tutte le domande avanzate da controparte.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio, IVA e CAP come per legge".
All' udienza del 03.12.2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, La Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc di gg 60 per il deposito di comparsa conclusionale e gg 20 per le repliche.
In primis va rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272
pag. 3/12 del 29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali
(così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib.
Milano 16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria
L'appello di è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo rubricato “Sulla asserita “accettazione” da parte di
[...]
degli “ulteriori” onorari dell'Arbitro e circa l'errata interpretazione Pt_1 della Seconda Ordinanza del 5 novembre 2015”, parte appellante contesta la sentenza di primo grado laddove, erroneamente, avrebbe ritenuto fondata la pretesa del in quanto le parti avrebbero accettato la proposta di CP_1 liquidazione disposta dall'Organo Arbitrale. A tal proposito l'appellante deduce che le somme indicate nell'ordinanza del 5 novembre 2015 sarebbero state richieste a titolo di “fondo in acconto” ed esclusivamente in considerazione che vi fosse la necessità di procedere all'espletamento delle prove;
attività probatoria mai espletata stante l'accordo transattivo raggiunto tra le parti e comunicato all'Organo Arbitrale in data 4 dicembre 2015.
Con il secondo motivo, rubricato “Sull'asserita “irrilevanza” dell'assenza di attività istruttoria nel procedimento arbitrale, ai fini del diritto all'
“ulteriore” onorario”, l'appellante contesta il provvedimento impugnato laddove il giudice avrebbe considerato irrilevante l'assenza di attività istruttoria nel procedimento arbitrale e motivato la fondatezza della pretesa anche alla luce dell'avvenuto conferimento dell'incarico al CTU. Deduce parte appellante che, invece, l'ordinanza del 5 novembre 2015 farebbe riferimento all'integrazione dell'acconto giustificato proprio dall'ulteriore attività di esame e di studio della vicenda a seguito dell'espletamento dell'istruzione probatoria che avrebbe conseguentemente giustificato la liquidazione di onorari aggiuntivi. Inoltre, la sola nomina del CTU non pag. 4/12 avrebbe alcuna rilevanza posto che ad essa non faceva seguito alcuna effettiva attività di istruzione probatoria.
Con il terzo motivo, rubricato “Carenza di motivazione sulla eccezione relativa alla eccessività degli onorari richiesti”, l'appellante lamenta la carenza ed insufficienza della motivazione della sentenza in relazione all'eccezione sollevata circa l'eccessiva somma richiesta a titolo di onorari.
Gli onorari, seppur determinati in base al valore ed alla complessità della controversia, debbono altresì tener conto dell'attività effettivamente espletata, oltre che della rapidità del procedimento. Soggiunge l'appellante che il giudice pur accennando al valore della causa avrebbe tuttavia tralasciato di valutare l'attività effettivamente svolta dall'arbitro.
Con il quarto motivo rubricato “Sulla erroneità della “parziale” compensazione delle spese”, si contesta la compensazione parziale delle spese di lite, mancando un'adeguata e specifica motivazione sul punto che tenga conto delle risultanze, anche documentali, del giudizio svoltosi in primo grado. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal tribunale, le spese avrebbero dovuto essere compensate integralmente tra le parti.
La sentenza impugnata è così motivata: “Occorre in primo luogo evidenziare che, costituendosi nel presente giudizio di opposizione, l'Avv.
ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, da parte di CP_1 Parte_1
della somma di euro 7.118,20, che risulta avvenuto, come da documentazione in atti, con bonifico in data 13 novembre 2015. Ne discende innanzi tutto come il decreto ingiuntivo, in quanto richiesto, ed emesso, per un importo comunque superiore a quello dovuto, debba essere revocato, anche tenuto conto che il pagamento dell'importo di euro 7.118,20 risulta avvenuto in data antecedente a quella del deposito del ricorso in sede monitoria. Chiarito ciò, si deve rilevare che con ordinanze in data 9 settembre 2015 e 5 novembre
2015, l'Arbitro Unico della procedura, odierno opposto, liquidava in complessivi euro 40.000,00, oltre IVA e CAP, e al netto della ritenuta
d'acconto, rispettivamente, il fondo iniziale in acconto per gli onorari e
l'integrazione dell'acconto, oltre ad euro 3.000,00 in acconto per i rimborsi
pag. 5/12 spese del medesimo Organo. All'udienza del 13 novembre 2015, per come emergente dal verbale in atti, le parti della procedura espressamente dichiaravano “di accettare gli importi liquidati dall'Organo Arbitrale con
Ordinanze del 9 settembre 2015 e del 5 novembre 2015 a titolo di fondo in acconto sugli onorari nonché a titolo di fondo in acconto sul rimborso spese dell'Organo Arbitrale”. Come noto, l'art. 814 c.p.c. prevede che quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano; la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (C.C. 20371/14). Nel caso di specie, per come evidenziato, tutte le parti della procedura arbitrale espressamente accettavano, all'udienza del
13 novembre 2015, gli importi liquidati dall'Organo Arbitrale con le richiamate ordinanze del 9 settembre 2015 e del 5 novembre 2015, a titolo di fondo in acconto sugli onorari e sul rimborso spese dell'Organo stesso, così rendendo vincolante, nei loro confronti, la proposta contrattuale formulata dall'arbitro con i detti provvedimenti. Né risulta rilevante che nel corso della procedura non si sia proceduto ad alcuna istruzione probatoria, tenuto conto che il primo acconto di euro 20.000,00, di cui all'ordinanza del 9 settembre
2015 traeva origine dal valore della controversia e dalla complessità delle questioni trattate e che il secondo acconto, di ulteriori euro 20.000,00, oltre euro 3.000,00 per i rimborsi spese, discendeva anch'esso dalla complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'Organo Arbitrale che aveva “reso necessario procedere ad istruttoria probatoria”. Peraltro, sul punto, si deve rilevare che all'udienza del 13 novembre 2015, successivamente all'accettazione degli importi liquidati dall'arbitro da parte delle tre società coinvolte nella procedura, veniva formulata una proposta transattiva che, però, non impediva, alla medesima udienza, il conferimento di incarico al
CTU, che accettava l'incarico ed indicava, quale data di inizio delle operazioni peritali quella dell'11 dicembre 2015. Solo con comunicazione in
pag. 6/12 data 4 dicembre 2015, le parti comunicavano all'Organo Arbitrale di aver raggiunto un accordo transattivo, richiedendo pertanto di non dar corso alle operazioni peritali e riservandosi di presentare successiva istanza “in ordine all'eventuale definizione del presente giudizio arbitrale”. La procedura veniva poi dichiarata estinta con ordinanza in data 8 gennaio 2016, dandosi atto, nel detto provvedimento, della lettera del 4 gennaio precedente, a firma congiunta dei difensori, in cui si comunicava la risoluzione positiva del conflitto e l'intenzione di non proseguire nella procedura arbitrale. A ciò deve aggiungersi, tenuto conto della formulata eccezione di eccessività degli importi richiesti, che, per come emergente dalla documentazione in atti, la domanda di arbitrato aveva ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'opponente all'obbligo contrattuale di pagamento della somma di euro
6.871.730,50, con condanna alla corresponsione dell'importo di euro
319.358,52 ed accertamento del diritto al versamento dell'ulteriore cifra di euro 1.560.281,00 Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, il decreto opposto deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di euro 29.733,38, oltre interessi moratori dalla domanda e sino al saldo. Le spese di lite, in considerazione dell'avvenuto versamento da parte dell'opponente dell'importo di euro
7.118,20 in data antecedente al deposito del ricorso in sede monitoria, vengono compensate per metà, ponendosi la restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico dell'opponente ed in favore dell'Avv. ”. CP_1
I primi tre motivi di appello vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro;
essi si profilano fondati.
Le somme per cui si discute in sede di appello, ovvero quelle di cui all'ordinanza del 5.11.2015 sono state richieste dal in qualità di Organo CP_1
Arbitrale a mero titolo di “fondo in acconto” ed esclusivamente in considerazione che vi fosse la necessità di procedere all'espletamento della fase istruttoria.
pag. 7/12 Più esattamente è incontestato che in data 9.9.2015 veniva richiesto dall'arbitro un primo acconto a titolo di onorario, acconto che veniva CP_1
versato pro quota da . Con successiva ordinanza del 5.11.2015 Parte_1 venivano richiesti dal ulteriori €20.000,00, oltre oneri ed €3.000,00 per CP_1
spese, ad integrazione del primo acconto e sempre a titolo di onorario dell'Organo Arbitrale in ragione della “complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'Organo Arbitrale, che ha reso necessario procedere ad istruzione probatoria” (cfr Ordinanza del 5.11.2015).
Il presupposto dell'ulteriore onorario richiesto con l'ordinanza del
5.11.2015 era dunque ancorato alla complessità delle questioni sottoposte all'organo arbitrale che rendeva necessario dover “procedere all'istruzione probatoria” (così, letterale, la seconda ordinanza del 5.11.2015).
Ed è altresì incontroverso ed anche documentato che le parti raggiungevano l'accordo transattivo in data 4.12.2015, dunque subito dopo l'udienza arbitrale celebrata il 13 novembre 2015 e durante la quale veniva formulata da parte di e nei confronti delle altre parti la Parte_1
proposta transattiva.
L'accettazione da parte di dell'ulteriore compenso in Parte_1 acconto stabilito nell'ordinanza del 5.11.2015 aveva allora come presupposto quello che si rendesse necessario espletare l'istruttoria; ma tale necessità e, dunque, il detto presupposto non si verificavano in concreto in quanto all'udienza predetta, celebratasi il 13.11.2015, come accennato pocanzi, veniva formulata una proposta transattiva da parte della , tale per Parte_1
cui una della parti presenti riservava di far pervenire una risposta in tempi brevi mentre l'altra parte, chiedeva addirittura il rinvio dell'udienza per poter dare atto della formalizzazione dell'accordo.
Ed allora se è vero che le parti accettavano la proposta di liquidazione del secondo acconto è altresì indubitabile che la vincolatività dell'accordo, presupponeva che la fase istruttoria venisse ad eseguirsi;
e ciò anche in ragione della circostanza che, con la detta ordinanza del 5.11.2015, l'arbitro disponeva che l'acconto ulteriore venisse versato entro il termine dell'inizio pag. 8/12 delle operazioni peritali rendendo oltremodo evidente come fosse necessario, per rendere vincolante l'impegno assunto, che il ctu iniziasse materialmente ad eseguire il proprio incarico che, al 5.11.2015 non era stato ancora disposto, essendo stato lo stesso conferito soltanto all'udienza del 13.11.2015.
Sicché, lo stabilire il termine per il versamento dell'ulteriore acconto ancorandolo all'inizio delle operazioni e non già al giuramento o alla data stessa dell'udienza successiva (ossia a quella del 13.11.2015) fa ritenere che il detto secondo acconto trovasse la propria ragione giustificatrice proprio nell'esecuzione effettiva della fase di istruzione anche perché rispetto al precedente acconto come disposto appena due mesi prima non si era avuta alcuna evoluzione della procedura tale da meritare la ulteriore richiesta da parte dell'arbitro di un secondo acconto;
a meno di ritenere il detto secondo acconto una mera duplicazione del primo.
Oltretutto, la richiesta di ctu ed i quesiti stessi venivano formulati già negli atti introduttivi dalle parti stesse, cosicchè l'arbitro era o avrebbe dovuto essere sin dall'introduzione del procedimento consapevole della eventuale necessità di dover espletare la consulenza tecnica procedendo alla nomina del ctu. Sicché, il conferimento dell'incarico avvenuto all'udienza del 13.11.2015 per quanto detto non avrebbe potuto giustificare la richiesta del secondo acconto.
Non risulta pertanto condivisibile la motivazione del primo giudice laddove questi asserisce che “Né risulta rilevante che nel corso della procedura non si sia proceduto ad alcuna istruzione probatoria, tenuto conto che il primo acconto di euro 20.000,00 di cui all'ordinanza del 9 settembre
2015 traeva origine dal valore della controversia e dalla complessità delle questioni dibattute e che il secondo acconto, di ulteriori euro 20.000,00, oltre euro 3.000,00 per rimborsi spese, discendeva anch'esso dalla complessità delle questioni sottoposte all'esame dell'Organo Arbitrale che aveva reso necessario procedere ad istruttoria probatoria”.
Come detto, secondo il ragionamento del Giudice l'arbitro avrebbe avuto titolo a percepire l'ulteriore somma di euro 20.000,00 (oltre i 3.000,00
pag. 9/12 per rimborso spese), in ragione sostanzialmente della medesima motivazione della prima ordinanza, ossia per la complessità delle questioni dibattute, al di là dell'avvenuta o meno istruzione probatoria.
Del resto, nell'ordinanza del 5.11.2015 si parla di acconto “ulteriore” facendosi riferimento ad un quid pluris rispetto quello precedente, nei fatti mancante. La stessa sentenza parla di “integrazione” dell'acconto che, però, avrebbe dovuto riguardare un surplus di attività, laddove ad esempio nell'ambito di un incarico precedentemente accordato fosse insorta una questione nuova, non contemplata prima oppure laddove le medesime questioni avessero necessitato di ulteriore tempo per il loro approfondimento o per la loro soluzione.
Ne deriva che, all'udienza del 13.11.2015, le parti hanno “accettato” che l'Arbitro avesse titolo alla ulteriore acconto di euro 23.000,00 se si fosse proceduto ad espletare la prova;
prova pacificamente non espletata, ciò che esclude ogni vincolatività per il detto secondo acconto dovendosi allora tenere conto dell'attività effettivamente svolta in sede arbitrale dall'organo giudicante. Del resto, è principio consolidato quello per cui il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019,
n.21058, Cassazione civile sez. I, 14/03/2022)
Venendo allora al motivo riguardante l'eccessività delle somme richieste vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.
Risulta pacifico che con l'ordinanza di estinzione del giudizio arbitrale datata 8.1.2016, mai accettata dalle parti, l'arbitro Vasta stabiliva che gli acconti disposti con le precedenti ordinanze del 9.9.2015 e 5.11.2015 venissero confermate a titolo di saldo del compenso, in via definitiva.
È altresì pacifico come la abbia corrisposto in favore Parte_1 dell'arbitro la somma di €7.118,20 pari alla propria quota (1/3) di quanto disposto con la prima ordinanza del 9.9.2015 e che il decreto ingiuntivo veniva emesso per la somma ulteriore di €36.851,58 pari alla differenza tra le pag. 10/12 somme richieste con le dette ordinanza e quanto già corrisposto dalle altre parti Acea e Roma Solare s.r.l. comprensiva di accessori. CP_2
E'poi incontroverso che il giudice defalcava ulteriormente dal detto importo quanto già corrisposto da , pervenendo alla disposta Parte_1 condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €29.733,38.
Orbene, pacifica la richiesta di € 43.000 a titolo di onorario e spese oltre accessori, vi è che, pacificamente, l'arbitro non procedeva ad alcuna istruzione nè ad alcuna decisione della causa estinguendo il giudizio l'8.1.2016 a seguito dell'accordo intercorso tra le parti.
Sicchè, applicando i parametri vigenti ex d.m. 55/2014 all'epoca per il giudizio arbitrale con un valore della controversia compreso tra € 1.0000 ed
€2.0000 (tenuto conto di quanto statuito dal giudicante) si perviene ad un importo di €13.689 che ascende ad €17.368,60 con gli accessori.
Non vi è dubbio alcuno infatti che debba applicarsi il parametro minimo in ragione dell'esito complessivo del procedimento conclusosi dopo poche udienze e senza l'espletamento dell'istruttoria né della fase decisoria.
Sicché, defalcando da €13.689 la somma di €13.200 già corrisposta pacificamente dalle altre due parti del contenzioso arbitrale (Roma Solare
s.r.l. e (cfr decreto ingiuntivo) si Controparte_3 perviene ad una differenza di € 489 alla quale vanno aggiunti gli accessori di legge per un complessivo di € 616,14. Considerando che ha Parte_1 corrisposto al la somma di € 7.118,20 comprensiva di accessori CP_1
anteriormente al ricorso monitorio non vi è dubbio che la sentenza appellata debba essere riformata non potendosi disporre alcuna condanna in danno di
. Parte_1
L'appello dunque merita di essere integralmente accolto.
Venendo infine alle spese, la riforma della sentenza impone la revisione delle stesse per entrambi i gradi del giudizio;
ciò che determina l'assorbimento del quarto motivo d'appello come proposto da . Parte_1
Tuttavia, la evidente peculiarità della presente fattispecie che ha visto il espletare il proprio incarico per il quale è maturato il compenso sia pure CP_1
pag. 11/12 nei limiti di quanto determinato sussistono a giudizio della Corte i presupposti per la loro integrale compensazione per entrambi i gradi.
Va infine ed altresì disposta, in presenza di espressa richiesta ed allegata documentazione di pagamento la restituzione delle spese di lite del primo grado per l'importo di € 7500 erogato il 3.8.2018 e per l'ulteriore importo di € 7500 corrisposto in data 10.10.2018. Per ciascun pagamento decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15052/2018, pubblicata il 19.7.2018 ed in riforma della stessa così provvede:
-rigetta la domanda proposta da e, per l'effetto, revoca la CP_1
condanna di al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di euro 29.733,38, oltre interessi moratori dalla domanda e sino al saldo;
-compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio;
-condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 7500 con interessi legali dal 3.8.2018 al pagamento e
[...] dell'ulteriore somma di € 7500 con interessi legali dal 10.10.2018 e fino al pagamento.
Così deciso in Roma il 18.4.2025
L'estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- - Giulia Spadaro-
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