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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 322/2023 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Peculio Frumentario n. 19, presso lo studio dell'avv. Melita
Cafarelli (con PEC indicata) che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA (non costituita)
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede, in persona del S. Procuratore Generale dr.ssa A.
Costabile,
____________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 606/2023 emessa dal Tribunale di Messina – prima sezione civile il 23 marzo 2023 in materia di separazione giudiziale coniugi e statuizioni accessorie.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si chiede che vengano accolti integralmente i motivi di appello che qui devono intendersi richiamati e trascritti”.
Il S. Procuratore Generale ha opposto il visto.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 aprile 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale da lui proposto nei confronti della moglie ha: Controparte_1
• dichiarato la separazione tra i coniugi, con addebito della stessa al , Parte_1
Per_
• affidato i figli minori (nt. il 14 luglio 2013) e (nt. il 24 aprile 2018) ad entrambi Per_2
i genitori in maniera condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
• confermato i tempi di permanenza degli stessi presso il padre come determinati in sede presisenziale;
• disposto che il versasse alla moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 Parte_1
quale contributo al mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
• condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato le statuizioni di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che fosse ridotto a € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da versare alla tramite CP_1
assegno o bonifico bancario, e e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché che fosse stabilita la partecipazione di ciascun coniuge alle spese straordinarie, sia mediche, che di studio e/o di altra natura
(ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), nella misura del 50% per ognuno.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con provvedimento emesso dalla Corte in composizione collegiale in data 30 novembre 2023, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2023 (svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c.), è stato concesso al ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso a controparte (non costituitasi), fissandosi a tal fine la data del 4 marzo 2024.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., verificata la (ri)notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla – la quale non si è costituita nel presente CP_1
grado -, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Non essendo più in discussione i presupposti della separazione, né le questioni dell'addebito e dell'affidamento e della collocazione dei figli, l'attenzione va concentrata sui profili economici del
2 mantenimento della prole e della partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, i soli investiti dall'appello, sostenendo l'impugnante, con un unico motivo, che l'importo mensile di €
250,00 (annualmente rivalutabili) stabilito dal primo Giudice sarebbe eccessivo ed andrebbe ridotto a € 200,00 complessivi (ferma la rivalutazione ISTAT annuale).
A tal proposito rappresenta che la propria sarebbe una condizione di sostanziale disoccupazione, svolgendo egli lavori saltuari con conseguenti piccoli guadagni, e che ha formato un nuovo nucleo familiare, circostanze queste che – entrambe – inciderebbero, riducendola, sulla sua complessiva capacità economica.
D'altra parte – evidenzia – la anch'ella disoccupata, percepirebbe il reddito di CP_1 cittadinanza, tale da poter soddisfare con esso i bisogni di lei e dei figli, oltre a poter contare sull'aiuto economico dei genitori (con i quali vive).
Deduce ancora, per analoghe ragioni, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, contrariamente a quanto statuito da questa Corte (in diversa composizione) con ordinanza del 10 novembre 2020 (in sede di reclamo da lui proposto avverso l'ordinanza presidenziale del 15 giugno
2020), ha fissato nel 70% la misura della sua contribuzione alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, in luogo di quella del 50% prevista dalla Corte all'esito del reclamo anzidetto.
Chiede perciò la rideterminazione in € 200,00 della somma mensile dovuta per il mantenimento dei figli, oltre alla riduzione, nella misura del 50%, della contribuzione alle spese straordinarie che li riguardano, maggiormente confacenti alle sue condizioni economiche, considerando anche gli oneri derivatigli dalla formazione di un nuovo nucleo familiare.
L'appello non merita accoglimento.
Occorre premettere in punto di diritto che, com'è noto, il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può mai essere eluso: in questa prospettiva non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, né di precaria occupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità dell'onerato di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (v. tra le tante Cass. Civ. n. 28870/2011).
Ciò attiene più precisamnete all'an debeatur, che il , per vero, non ha contestato, Parte_1
essendo la sua critica appuntata solo sul quantum.
A tal proposito, vero è, in linea di principio, che lo stato di non occupazione del genitore non collocatario, o comunque di oggettiva sua precarietà lavorativa, può incidere sulla determinazione del quantum debeatur, ma nel caso in esame – va detto - il Tribunale ha stabilito in € 250,00 mensili il contributo complessivo dovuto dal per il mantenimento di due figli, rispettivamente di Parte_1
3 Per_ anni 9 ( ) e 4 (quasi 5, ) all'epoca della pronuncia, corrispondenti a € 125,00 per Per_2 ciascuno, ammontare davvero minimo avuto riguardo all'età degli stessi ed all'attuale costo della vita, essendo tale esigua quantificazione evidentemente correlata - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - alla condizione di saltuaria occupazione dell'uomo, ma anche ai suoi nuovi carichi di famiglia;
circostanze che il Tribunale ha ponderatemente vagliato e posto alla base della sua statuizione sul punto.
Si legge infatti testualmente nella sentenza (riguardo all'aspetto in questione): “il ricorrente svolge la attività di artigiano (…) all'udienza presidenziale lo stesso ha dichiarato di lavorare a chiamata, in maniera saltuaria con retribuzione di € 50/100 per ogni lavoro (…) Tenuto conto dei nuovi carichi di famiglia del (…)deve disporsi che lo stessi versi alla resistente € 250,00 a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, oltre aggiornamento istat annuale”.
E' evidente, dunque, che il Tribunale, nel determinare in € 250,00 mensili l'ammontare del contributo indiretto dovuto dal padre in favore dei due figli minori (da ritenere € 125,00 per ciascun figlio), ha fatto buon governo delle regole e dei criteri di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. c. che presiedono alla determinazione dell'assegno periodico di mantenimento, in modo da realizzare anche il codificato principio di proporzionalità nella partecipazione di ambedue i genitori al dovere de quo, avendo riguardo all'esigenze dei due figli in rapporto alla loro età e tenendo conto sicuramente delle condizioni economiche modeste del – sul quale gravano anche nuovi “carichi di Parte_1 famiglia” -, ma anche, nell'ottica della proporzionalità, di quelle ancora più modeste della genitrice collocataria della prole, risultata disoccupata e, all'epoca, titolare di CP_1
reddito di cittadinanza.
D'altra parte trattasi di un importo davvero minimo (quello di € 125,00 per ciascun figlio in età scolare), che non consente alcun margine di riduzione, pena la disapplicazione (di fatto) dei doverosi criteri e parametri di cui al citato art. 337 ter, co. 4, c. c..
Il fatto poi che il debba provvedere al mantenimento del nuovo nucleo familiare (già Parte_1 esistente all'epoca della pronuncia gravata) non può essere ragionevolmente addotto come motivo idoneo a ridurre ancor più il quantum debeatur stabilito dal primo Giudice, in maniera più che confacente, dato che, a tacer d'altro, la scelta volontaria dell'uomo di creare una nuova famiglia è indice del fatto che egli è consapevole di poter contare sulla propria capacità lavorativa e di guadagno, necessaria al fine di adempiere al dovere imprescindibile di assistere materialmente ed economicamente tutti e ciascuno dei figli, anche quelli nati dal nuovo rapporto, altrimenti indirizzando diversamente le proprie coscienti scelte di vita.
4 Non va dimenticato, a tal proposito, che a norma dell'art. 316 bis, comma 1, c. c. “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (…)”.
In tale contesto oltremodo irrisorio (sin quasi inconsitente) sarebbe il diverso importo di € 100,00 mensili invocato dall'appellante per il mantenimento di ciascun figlio.
Nella stessa ottica suddetta si giustifica ampiamente anche la statuizione della diversa misura di contribuzione alle spese straordinarie per i figli, stabilita dal Tribunale nel 70% a carico del padre e nel restante 30% a carico della madre.
E' noto, invero, che le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori sempre secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c. c., non dovendo essere necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi (Cass. Civ. n. 25723/2016).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha ribadito che tali spese - connotate dall'imprevedibilità dell'evento che le determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili o sono dirette a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie
- vanno “ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili
e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore” e che “la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed all'opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione.” (così Cass. Civ. n. 6933/2023).
Ciò posto, reputa la Corte che nel caso di specie, in punto di ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli tra il e la moglie, assolutamente immune da censure sia la decisione del Parte_1
primo Giudice alla luce di quanto si è detto sopra in ordine alle condizioni economico-reddituali dell'uno e dell'altro genitore, dovendosi condividere appieno l'argomentazione del Tribunale secondo cui (testualmente) “Quanto, infine, alle spese straordinarie, rilevato che la resistente non svolge alcuna attività, deve disporsi che il provveda nella misura del 70%”. Parte_1
5 Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata, le cui statuizioni sono interamnete condivisibili per tutte le esposte ragioni in fatto ed in diritto.
Nulla è da stabilire per le spese del presente grado non essendosi costituita Controparte_1
in giudizio.
A termini dell'art. 13 del T. U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 26 aprile 2023 nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 606/2023 emessa dal Tribunale di Messina il 23 Controparte_1 marzo 2023, con l'intervento del P. M. – sede, così provvede:
• rigetta l'appello;
• nulla sulle spese del presente grado;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Si dà atto della collaborazione del dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
6
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 322/2023 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Peculio Frumentario n. 19, presso lo studio dell'avv. Melita
Cafarelli (con PEC indicata) che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA (non costituita)
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede, in persona del S. Procuratore Generale dr.ssa A.
Costabile,
____________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 606/2023 emessa dal Tribunale di Messina – prima sezione civile il 23 marzo 2023 in materia di separazione giudiziale coniugi e statuizioni accessorie.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si chiede che vengano accolti integralmente i motivi di appello che qui devono intendersi richiamati e trascritti”.
Il S. Procuratore Generale ha opposto il visto.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 aprile 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale da lui proposto nei confronti della moglie ha: Controparte_1
• dichiarato la separazione tra i coniugi, con addebito della stessa al , Parte_1
Per_
• affidato i figli minori (nt. il 14 luglio 2013) e (nt. il 24 aprile 2018) ad entrambi Per_2
i genitori in maniera condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
• confermato i tempi di permanenza degli stessi presso il padre come determinati in sede presisenziale;
• disposto che il versasse alla moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 Parte_1
quale contributo al mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
• condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato le statuizioni di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che fosse ridotto a € 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da versare alla tramite CP_1
assegno o bonifico bancario, e e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché che fosse stabilita la partecipazione di ciascun coniuge alle spese straordinarie, sia mediche, che di studio e/o di altra natura
(ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), nella misura del 50% per ognuno.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con provvedimento emesso dalla Corte in composizione collegiale in data 30 novembre 2023, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2023 (svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c.), è stato concesso al ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso a controparte (non costituitasi), fissandosi a tal fine la data del 4 marzo 2024.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., verificata la (ri)notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla – la quale non si è costituita nel presente CP_1
grado -, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Non essendo più in discussione i presupposti della separazione, né le questioni dell'addebito e dell'affidamento e della collocazione dei figli, l'attenzione va concentrata sui profili economici del
2 mantenimento della prole e della partecipazione alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, i soli investiti dall'appello, sostenendo l'impugnante, con un unico motivo, che l'importo mensile di €
250,00 (annualmente rivalutabili) stabilito dal primo Giudice sarebbe eccessivo ed andrebbe ridotto a € 200,00 complessivi (ferma la rivalutazione ISTAT annuale).
A tal proposito rappresenta che la propria sarebbe una condizione di sostanziale disoccupazione, svolgendo egli lavori saltuari con conseguenti piccoli guadagni, e che ha formato un nuovo nucleo familiare, circostanze queste che – entrambe – inciderebbero, riducendola, sulla sua complessiva capacità economica.
D'altra parte – evidenzia – la anch'ella disoccupata, percepirebbe il reddito di CP_1 cittadinanza, tale da poter soddisfare con esso i bisogni di lei e dei figli, oltre a poter contare sull'aiuto economico dei genitori (con i quali vive).
Deduce ancora, per analoghe ragioni, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, contrariamente a quanto statuito da questa Corte (in diversa composizione) con ordinanza del 10 novembre 2020 (in sede di reclamo da lui proposto avverso l'ordinanza presidenziale del 15 giugno
2020), ha fissato nel 70% la misura della sua contribuzione alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, in luogo di quella del 50% prevista dalla Corte all'esito del reclamo anzidetto.
Chiede perciò la rideterminazione in € 200,00 della somma mensile dovuta per il mantenimento dei figli, oltre alla riduzione, nella misura del 50%, della contribuzione alle spese straordinarie che li riguardano, maggiormente confacenti alle sue condizioni economiche, considerando anche gli oneri derivatigli dalla formazione di un nuovo nucleo familiare.
L'appello non merita accoglimento.
Occorre premettere in punto di diritto che, com'è noto, il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può mai essere eluso: in questa prospettiva non è sufficiente allegare uno stato di disoccupazione, né di precaria occupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità dell'onerato di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro (v. tra le tante Cass. Civ. n. 28870/2011).
Ciò attiene più precisamnete all'an debeatur, che il , per vero, non ha contestato, Parte_1
essendo la sua critica appuntata solo sul quantum.
A tal proposito, vero è, in linea di principio, che lo stato di non occupazione del genitore non collocatario, o comunque di oggettiva sua precarietà lavorativa, può incidere sulla determinazione del quantum debeatur, ma nel caso in esame – va detto - il Tribunale ha stabilito in € 250,00 mensili il contributo complessivo dovuto dal per il mantenimento di due figli, rispettivamente di Parte_1
3 Per_ anni 9 ( ) e 4 (quasi 5, ) all'epoca della pronuncia, corrispondenti a € 125,00 per Per_2 ciascuno, ammontare davvero minimo avuto riguardo all'età degli stessi ed all'attuale costo della vita, essendo tale esigua quantificazione evidentemente correlata - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - alla condizione di saltuaria occupazione dell'uomo, ma anche ai suoi nuovi carichi di famiglia;
circostanze che il Tribunale ha ponderatemente vagliato e posto alla base della sua statuizione sul punto.
Si legge infatti testualmente nella sentenza (riguardo all'aspetto in questione): “il ricorrente svolge la attività di artigiano (…) all'udienza presidenziale lo stesso ha dichiarato di lavorare a chiamata, in maniera saltuaria con retribuzione di € 50/100 per ogni lavoro (…) Tenuto conto dei nuovi carichi di famiglia del (…)deve disporsi che lo stessi versi alla resistente € 250,00 a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, oltre aggiornamento istat annuale”.
E' evidente, dunque, che il Tribunale, nel determinare in € 250,00 mensili l'ammontare del contributo indiretto dovuto dal padre in favore dei due figli minori (da ritenere € 125,00 per ciascun figlio), ha fatto buon governo delle regole e dei criteri di cui all'art. 337 ter, comma 4, c. c. che presiedono alla determinazione dell'assegno periodico di mantenimento, in modo da realizzare anche il codificato principio di proporzionalità nella partecipazione di ambedue i genitori al dovere de quo, avendo riguardo all'esigenze dei due figli in rapporto alla loro età e tenendo conto sicuramente delle condizioni economiche modeste del – sul quale gravano anche nuovi “carichi di Parte_1 famiglia” -, ma anche, nell'ottica della proporzionalità, di quelle ancora più modeste della genitrice collocataria della prole, risultata disoccupata e, all'epoca, titolare di CP_1
reddito di cittadinanza.
D'altra parte trattasi di un importo davvero minimo (quello di € 125,00 per ciascun figlio in età scolare), che non consente alcun margine di riduzione, pena la disapplicazione (di fatto) dei doverosi criteri e parametri di cui al citato art. 337 ter, co. 4, c. c..
Il fatto poi che il debba provvedere al mantenimento del nuovo nucleo familiare (già Parte_1 esistente all'epoca della pronuncia gravata) non può essere ragionevolmente addotto come motivo idoneo a ridurre ancor più il quantum debeatur stabilito dal primo Giudice, in maniera più che confacente, dato che, a tacer d'altro, la scelta volontaria dell'uomo di creare una nuova famiglia è indice del fatto che egli è consapevole di poter contare sulla propria capacità lavorativa e di guadagno, necessaria al fine di adempiere al dovere imprescindibile di assistere materialmente ed economicamente tutti e ciascuno dei figli, anche quelli nati dal nuovo rapporto, altrimenti indirizzando diversamente le proprie coscienti scelte di vita.
4 Non va dimenticato, a tal proposito, che a norma dell'art. 316 bis, comma 1, c. c. “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (…)”.
In tale contesto oltremodo irrisorio (sin quasi inconsitente) sarebbe il diverso importo di € 100,00 mensili invocato dall'appellante per il mantenimento di ciascun figlio.
Nella stessa ottica suddetta si giustifica ampiamente anche la statuizione della diversa misura di contribuzione alle spese straordinarie per i figli, stabilita dal Tribunale nel 70% a carico del padre e nel restante 30% a carico della madre.
E' noto, invero, che le spese straordinarie vanno ripartite tra i genitori sempre secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c. c., non dovendo essere necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi (Cass. Civ. n. 25723/2016).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha ribadito che tali spese - connotate dall'imprevedibilità dell'evento che le determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili o sono dirette a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie
- vanno “ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili
e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore” e che “la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed all'opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione.” (così Cass. Civ. n. 6933/2023).
Ciò posto, reputa la Corte che nel caso di specie, in punto di ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli tra il e la moglie, assolutamente immune da censure sia la decisione del Parte_1
primo Giudice alla luce di quanto si è detto sopra in ordine alle condizioni economico-reddituali dell'uno e dell'altro genitore, dovendosi condividere appieno l'argomentazione del Tribunale secondo cui (testualmente) “Quanto, infine, alle spese straordinarie, rilevato che la resistente non svolge alcuna attività, deve disporsi che il provveda nella misura del 70%”. Parte_1
5 Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata, le cui statuizioni sono interamnete condivisibili per tutte le esposte ragioni in fatto ed in diritto.
Nulla è da stabilire per le spese del presente grado non essendosi costituita Controparte_1
in giudizio.
A termini dell'art. 13 del T. U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 26 aprile 2023 nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 606/2023 emessa dal Tribunale di Messina il 23 Controparte_1 marzo 2023, con l'intervento del P. M. – sede, così provvede:
• rigetta l'appello;
• nulla sulle spese del presente grado;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Si dà atto della collaborazione del dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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