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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1538/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA IN IT, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7424/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1691/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P702729/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P702729/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P702729/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio origina dall'impugnazione dell'avviso di Accertamento TF904P702729/2022 relativo al controllo della posizione fiscale della contribuente per l'anno di imposta 2016.
Contro tale atto, quindi, il contribuente proponeva tempestivo ricorso eccependo l'illegittimità dell'avviso in relazione alla natura dell'attività esercitata dall'associazione.
L'appellante ritiene che i giudici di prime cure come l'amministrazione finanziaria siano incorsi in un errore di valutazione sulla natura dell'attività esercitata in relazione alla circostanza che l'associazione opera soltanto alcuni mesi all'anno, ovvero quelli estivi.
Peraltro, l'importo dei maggiori ricavi accertati e dalle contestazioni mosse alla percentuali di incidenza dei costi (35%) sarebbe frutto di una presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ritenuta non sostenibile in mancanza di ulteriori elementi probatori.
Concludeva per l'accoglimento del gravame.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate evidenziando che l'avviso di accertamento è stato preceduto da una verifica fiscale condotta presso l'associazione a seguito di accesso eseguito presso i locali dell'associazione in data 21/10/2019. In tale accesso i verbalizzanti richiedevano al rappresentante legale la documentazione necessaria ai fini del controllo. Dalla disamina della documentazione prodotta l'ufficio rilevava l'inattendibilità della contabilità e l'insussistenza dei requisiti per poter fruire delle agevolazioni previste dall'art. 148 del TUIR n. 917/86 e dell'art. 4 del DPR 633/72, accertava lo svolgimento di attività di impresa riprendendo a tassazione l'attività di somministrazione di bevande e ristorazione e prestazione di servizi.
Dalle fatture esibite l'ufficio ricostruiva l'attività di bar e ristorazione riconoscendo un'incidenza dei costi sui ricavi del 35%. Quindi partendo da costi sostenuti rideterminava i ricavi nella misura di euro 48.808,00
e il reddito accertato di euro 31.725,00. Secondo l'attività ricostruttiva dell'Ufficio non sarebbero stati provati i requisiti dell'associazione, ma soltanto una attività di natura commerciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Premesso che ogni contestazione dei rilievi svolti dall'ufficio è rimasta allo stadio di mera allegazione, appare consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul tema, nel senso che quando si tratta di attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvengano fuori dall'esercizio di un'attività commerciale ma verso il pagamento di un corrispettivo, sebbene impiegato nella finalità dell'associazione, la circostanza che sia un'attività che si svolge al di fuori del circuito ristretto dei soci comporta la regolarizzazione con le norme tributarie (Cass. Civ. 15475 del 13 giugno 2018).
Non vi è ragione per discostarsi dal predetto orientamento, tanto più che gli elementi specifici acquisiti al processo risultano chiari e pacifici. Risulta, infatti, per le fatture oggetto di disamina da parte dell'amministrazione che vi sia stata una attività di natura commerciale di somministrazione a terzi, senza potersi definire un'attività interna destinata ai soli soci.
In assenza di elementi probatori acquisiti al processo, l'appello deve essere rigettato.
L'appellante va condannato al rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 2.000 senza ulteriori maggiorazioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro
2.000 senza ulteriori maggiorazioni.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA IN IT, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7424/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1691/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P702729/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P702729/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF904P702729/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio origina dall'impugnazione dell'avviso di Accertamento TF904P702729/2022 relativo al controllo della posizione fiscale della contribuente per l'anno di imposta 2016.
Contro tale atto, quindi, il contribuente proponeva tempestivo ricorso eccependo l'illegittimità dell'avviso in relazione alla natura dell'attività esercitata dall'associazione.
L'appellante ritiene che i giudici di prime cure come l'amministrazione finanziaria siano incorsi in un errore di valutazione sulla natura dell'attività esercitata in relazione alla circostanza che l'associazione opera soltanto alcuni mesi all'anno, ovvero quelli estivi.
Peraltro, l'importo dei maggiori ricavi accertati e dalle contestazioni mosse alla percentuali di incidenza dei costi (35%) sarebbe frutto di una presunzione semplice, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ritenuta non sostenibile in mancanza di ulteriori elementi probatori.
Concludeva per l'accoglimento del gravame.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate evidenziando che l'avviso di accertamento è stato preceduto da una verifica fiscale condotta presso l'associazione a seguito di accesso eseguito presso i locali dell'associazione in data 21/10/2019. In tale accesso i verbalizzanti richiedevano al rappresentante legale la documentazione necessaria ai fini del controllo. Dalla disamina della documentazione prodotta l'ufficio rilevava l'inattendibilità della contabilità e l'insussistenza dei requisiti per poter fruire delle agevolazioni previste dall'art. 148 del TUIR n. 917/86 e dell'art. 4 del DPR 633/72, accertava lo svolgimento di attività di impresa riprendendo a tassazione l'attività di somministrazione di bevande e ristorazione e prestazione di servizi.
Dalle fatture esibite l'ufficio ricostruiva l'attività di bar e ristorazione riconoscendo un'incidenza dei costi sui ricavi del 35%. Quindi partendo da costi sostenuti rideterminava i ricavi nella misura di euro 48.808,00
e il reddito accertato di euro 31.725,00. Secondo l'attività ricostruttiva dell'Ufficio non sarebbero stati provati i requisiti dell'associazione, ma soltanto una attività di natura commerciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato. Premesso che ogni contestazione dei rilievi svolti dall'ufficio è rimasta allo stadio di mera allegazione, appare consolidato l'orientamento della Suprema Corte sul tema, nel senso che quando si tratta di attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvengano fuori dall'esercizio di un'attività commerciale ma verso il pagamento di un corrispettivo, sebbene impiegato nella finalità dell'associazione, la circostanza che sia un'attività che si svolge al di fuori del circuito ristretto dei soci comporta la regolarizzazione con le norme tributarie (Cass. Civ. 15475 del 13 giugno 2018).
Non vi è ragione per discostarsi dal predetto orientamento, tanto più che gli elementi specifici acquisiti al processo risultano chiari e pacifici. Risulta, infatti, per le fatture oggetto di disamina da parte dell'amministrazione che vi sia stata una attività di natura commerciale di somministrazione a terzi, senza potersi definire un'attività interna destinata ai soli soci.
In assenza di elementi probatori acquisiti al processo, l'appello deve essere rigettato.
L'appellante va condannato al rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 2.000 senza ulteriori maggiorazioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro
2.000 senza ulteriori maggiorazioni.