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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2021 promossa da:
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano de Luca C.F._2
( ) giusta procura a margine dell'atto di citazione ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 400.
ATTORI contro
, elettivamente domiciliata in via Crescenzio, 20 presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Nicola Staniscia ( Fax. - – P.IVA_1 Email_1
CF. che la rappresenta e difende in virtù di delega apposta all'atto C.F._4 di costituzione;
CONVENUTA
E
(C.F. Controparte_2 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come nei rispettivi atti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e al fine di sentirsi Controparte_1 Controparte_2 dichiarare la nullità dell'atto di donazione per Notaio del Persona_1
21/07/2017, rep. 32321, tra queste ultime intercorso.
Lamentavano in particolare di come con detto atto, si fosse Controparte_1 spogliata (in favore della SI.ra ) degli immobili siti in tenimento Controparte_2 del Comune di Oricola e precisamente dei terreni censiti al NCT di detto Comune al foglio 8, particelle 504 e 505, con lo scopo di sottrarre il proprio patrimonio immobiliare dalle pretese creditorie vantate nei suoi confronti dagli odierni attori.
Sul punto, deducevano che era debitrice oltre che dello stesso Controparte_1
per la somma complessiva di € 13.028,77, giusta sentenza n. Parte_1
254/2019 del Tribunale di Avezzano pubblicata in data 17/11/2019, anche della loro defunta madre, , per complessivi euro 176.000,00; Persona_2 somme concessele a titolo di mutuo per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in Oricola, Via dei Pini, 18, nelle seguenti modalità:
- euro 60.000,00, in data 17.10.2008 a mezzo bonifico bancario
- euro 10.000,00, in data 5.11.2008 a mezzo bonifico bancario,
- euro 56.000,00, in data 17/7/2009 a mezzo dell'assegno circolare n.
50109030,
- euro 50.000,00, in data 28.1.2010 a mezzo bonifico bancario.
Deducevano altresì che accettava di concedere a mutuo i Persona_2 suddetti importi, in considerazione del fatto che era, all'epoca, Controparte_1 la compagna del figlio e che per tale motivo, non aveva stipulato Parte_1 alcuna scrittura privata, né aveva previsto un termine per la restituzione.
Ad ogni modo, rilevavano che , non avendo Persona_2 Controparte_1 restituito i suddetti importi, nemmeno a seguito di formale diffida ad adempiere e messa in mora, veniva costretta promuovere il giudizio R.G. n. 1213/2017, dichiarato estinto per morte della stessa SI.ra . Persona_2
Sicché, in conseguenza del permanere dell'inadempimento di Controparte_1 ed al fine di vedersi corrispondere le suddette somme, e Parte_1 Pt_2
venivano costretti a promuovere l'ulteriore giudizio dinanzi il Tribunale
[...] di Avezzano con R.G. n. 1909/2019, conclusosi con la sentenza n. 291/2023, pubblicata in data 08/11/2023 (depositata in atti il 11/12/2023) a seguito del quale il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente le proprie domande.
Gli attori, quindi, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 21.7.17, rogito OT Per_1
, repertorio 32321-raccolta 18896, tra la SI.ra e la SI.ra
[...] Controparte_1
, avente ad oggetto la donazione dei seguenti terreni siti in nel Controparte_2
Comune di Oricola (AQ) identificati come di seguito al Catasto dei Terreni di detto
Comune di Oricola (codice G102):
-seminativo, cat. 4 foglio 8, particella 504, are 11, ca 25, reddito dominicale euro
1,45, reddito agrario euro 1,74;
-seminativo, cat. 4, foglio 8, particella 505, ha 1 are 19, ca 75, reddito dominicale euro 15,46, reddito agrario euro 18,55; per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti degli attori SInori ed Parte_1 il suddetto atto di disposizione del patrimonio ,ordinando Parte_2
l'annotazione della emananda sentenza al competente conservatore.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali Iva e Ca come per legge”.
2) Si costituiva in giudizio preliminarmente deducendo il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e l'inammissibilità della domanda;
nel merito, contestava le domande attoree chiedendo il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3) Non si costituiva in giudizio , pur se regolarmente evocata e, Controparte_2 pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
4) Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., gli attori chiedevano l'acquisizione del verbale dell'udienza del 07/07/2022 del riferito giudizio R.G. n.
1909/2019, in quanto contenente le deposizioni rese dai testimoni SIg.ri e , escussi sugli identici capitoli di prova articolati Testimone_1 Testimone_2 nella predetta memoria con i numeri da 1 a 11.
5) All'udienza del 18/04/2023, il G.I., disponeva l'acquisizione del predetto verbale d'udienza e ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/12/2023 ore 10.30, successivamente rinviata.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9
6) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e trattenuta a decisione all'udienza del 27/05/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
7) La domanda è fondata e può dunque trovare accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi come sussista la legittimazione attiva degli attori.
Al riguardo si sottolinea che è stata contestata la legittimazione degli attori unicamente quali eredi di , originaria creditrice, ma che la Persona_2 proposizione del presente giudizio e, peraltro, del giudizio iscritto al n. 1909/19
R.G. conclusosi con la sentenza n. 291/2023, pubblicata in data 08/11/2023
(depositata in atti in data 11/12/2023) integra di per sé accettazione tacita dell'eredità ed è quindi idonea a dimostrare la necessaria legittimazione attiva
(cfr., Cass., ord. n. 18294/24)”.
Si ritiene di dover, infatti, aderire alla conforme giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui la predetta volontà “può reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. 6907/2019).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4843/2019 ha chiarito che si ha accettazione tacita dell'eredità quando vi è la “consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore”. Il chiamato, inoltre, deve assumere “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Dunque, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento “di un'attività…incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una
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valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
Nel nostro caso è evidente che l'aver agito contro per ottenere Controparte_1
e disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 21.7.17, rogito
OT , tra la SI.ra e la SI.ra , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 avente ad oggetto la donazione dei terreni siti in nel Comune di Oricola, costituisce atto di accettazione dell'eredità da parte dei signori e Pt_1 Pt_2
[...]
In ogni caso, si deve ribadire come non v'è dubbio che ed Parte_1 Pt_2 erano i figli di : tale circostanza è provata dalla dichiarazione Persona_2 di successione e dai certificati anagrafici versati in atti.
Venendo quindi ad esaminare il merito va osservato, come noto, che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. e si realizza tramite la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore.
Con l'azione revocatoria ordinaria, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all' art.2740 c.c. in due momenti consecutivi: questi, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art.2902 c.c.)
La funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore, consente di ritenere sussistente l'interesse del creditore - da valutarsi ex ante e non anche con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto che rende maggiormente difficile e incerta l'esazione del credito. Occorre quindi far rilevare che il danno o il pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni
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facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili in denaro oppure non facilmente aggredibili dai creditori.
Tra l'altro, non è richiesto, a fondamento di tale azione, un'effettiva compromissione della consistenza patrimoniale del debitore potendo l'eventus damni consistere anche solo nella maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito conseguente all'atto dispositivo, ovvero in una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore.
Tale rilevanza deve essere addotta dal creditore che agisce in revocatoria anche mediante una mera valutazione ex ante;
è invece onere del debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell'actio pauliana dare prova dell'insussistenza del rischio e della ampia capacità del proprio patrimonio residuo di poter soddisfare gli interessi del creditore.
Il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass n.
238/1982 e n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 12678/2001).
Anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (cfr. Cass. n. 1220/1986, n.
2400/1990, n. 1050/1996, n. 8013/1996, n. 1712/1998, n. 591/1999, n.
12144/1999).
Ed ancora, sempre sul tema, è stato ribadito in giurisprudenza che l'interpretazione estensiva dell' art.2901 c.c., in base alla quale non vi è distinzione tra le varie categorie di crediti e le loro fonti, trova conferma nella funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria, che non persegue scopi restitutori (a differenza di quella fallimentare) né nei confronti del debitore né nei confronti del creditore istante, ma tende unicamente, come già detto, a
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conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Il secondo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei suoi beni e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, va osservato come secondo giurisprudenza ai fini dell'azione revocatoria l'eventus damni sussiste anche laddove, in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli incerta o difficile la soddisfazione (cfr. Cass. n. 5105/2006, n.
3470/2007 e n. 2971/1999).
Il terzo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è costituito dalla scientia damni che consiste nella semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l'atto da lui posto in essere potrebbe comportare alle ragioni del creditore.
Per costante giurisprudenza, ai fini del raggiungimento della prova di tale presupposto - che può essere fornita anche attraverso presunzioni - è sufficiente accertare in capo al debitore un semplice “dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione [da parte del debitore - ndr] del pregiudizio dei creditori” (cfr. Cass. n.
24757/2008).
Sulla scorta di tali principi deriva che nel caso di specie risultano senza dubbio sussistenti tutti i requisiti dell'azione revocatoria.
Tra l'altro, risulta difatti documentalmente provata la qualità di creditori degli odierni attori nei confronti di . Controparte_1
Il dato documentale della sussistenza del debito alla data dell'atto contestato, risulta condizione sufficiente ai sensi dell'art. 2901, n. 1, c.c., e pertanto, l'azione in commento potrà essere validamente esercitata dal creditore dando prova da un lato, dell'astratta lesione realizzatasi con l'atto dispositivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. e, dall'altro, della mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Si ritiene, pertanto, che l'atto di donazione per Notaio del Persona_1
21/07/2017, rep. 32321, intercorso tra le odierne convenute, possa ritenersi
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idoneo a determinare una situazione di pericolo con riferimento alla pretesa creditoria degli attori.
Ed infatti, è emersa chiaramente l'azione in frode degli attori, in quanto le convenute ed, in particolare, , ha posto in essere un negozio Controparte_1 giuridico tale da escludere i beni oggetto di donazione da qualsivoglia azione esecutiva, arrecando così un grave pregiudizio economico nei confronti degli odierni attori ad oggi non sanabile per via anche degli ulteriori atti dispositivi del pari posti in essere dalla . Controparte_1
Inoltre, va detto che in presenza di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare – in applicazione del principio di vicinanza della prova – l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. Cass. n. 21808/2015).
Nel caso in esame, si ritiene che gli attori abbiano dedotto elementi idonei a rappresentare il carattere pregiudizievole degli atti in contestazione nei termini sopra esposti.
(tantomeno perché contumace) non ha in alcun Controparte_1 Controparte_2 modo provato la capienza del proprio patrimonio.
Sicché nel caso di specie, deve ritenersi parimenti provata la sussistenza del secondo requisito dell'azione revocatoria.
Con riferimento alla posizione di , nessun dubbio sussiste in Controparte_1 ordine alla consapevolezza della stessa, al momento della conclusione dell'atto di donazione, del carattere pregiudizievole dello stesso rispetto alla pretesa creditoria degli attori.
Tra l'altro, nel caso in cui l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito, è ritenuta la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
In conclusione, l'atto di donazione per Notaio del 21/07/2017, Persona_1 rep. 32321, deve considerarsi illecito ed inefficace nei confronti degli attori, perché posto in essere a loro danno, sussistendone tutti i requisiti di legge.
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8) Alla luce dell'accertata illiceità ed inefficacia dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, si ritiene assorbita e/o comunque irrilevante per la decisione finale, ogni questione residua e dunque ci si astiene da ogni ulteriore valutazione.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute - in solido tra loro - e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della particolare non complessità del presente giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. con riferimento ai medi previsti per le cause di valore proprio della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- in accoglimento della domanda revocatoria ex art.2901 c.c. DICHIARA inefficace nei confronti degli attori l'atto di donazione di diritti reali immobiliari del
21/07/2017, rep. 32321, per Notaio;
Persona_1
- dispone la trascrizione della presente sentenza e alle annotazioni di legge a cura del Conservatore, con esonero da ogni responsabilità;
- assorbita ogni ulteriore questione;
- condanna le convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli attori che si liquidano in € 264,00 per spese ed in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avezzano il 19/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1471/2021 promossa da:
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano de Luca C.F._2
( ) giusta procura a margine dell'atto di citazione ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 400.
ATTORI contro
, elettivamente domiciliata in via Crescenzio, 20 presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Nicola Staniscia ( Fax. - – P.IVA_1 Email_1
CF. che la rappresenta e difende in virtù di delega apposta all'atto C.F._4 di costituzione;
CONVENUTA
E
(C.F. Controparte_2 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come nei rispettivi atti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e al fine di sentirsi Controparte_1 Controparte_2 dichiarare la nullità dell'atto di donazione per Notaio del Persona_1
21/07/2017, rep. 32321, tra queste ultime intercorso.
Lamentavano in particolare di come con detto atto, si fosse Controparte_1 spogliata (in favore della SI.ra ) degli immobili siti in tenimento Controparte_2 del Comune di Oricola e precisamente dei terreni censiti al NCT di detto Comune al foglio 8, particelle 504 e 505, con lo scopo di sottrarre il proprio patrimonio immobiliare dalle pretese creditorie vantate nei suoi confronti dagli odierni attori.
Sul punto, deducevano che era debitrice oltre che dello stesso Controparte_1
per la somma complessiva di € 13.028,77, giusta sentenza n. Parte_1
254/2019 del Tribunale di Avezzano pubblicata in data 17/11/2019, anche della loro defunta madre, , per complessivi euro 176.000,00; Persona_2 somme concessele a titolo di mutuo per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in Oricola, Via dei Pini, 18, nelle seguenti modalità:
- euro 60.000,00, in data 17.10.2008 a mezzo bonifico bancario
- euro 10.000,00, in data 5.11.2008 a mezzo bonifico bancario,
- euro 56.000,00, in data 17/7/2009 a mezzo dell'assegno circolare n.
50109030,
- euro 50.000,00, in data 28.1.2010 a mezzo bonifico bancario.
Deducevano altresì che accettava di concedere a mutuo i Persona_2 suddetti importi, in considerazione del fatto che era, all'epoca, Controparte_1 la compagna del figlio e che per tale motivo, non aveva stipulato Parte_1 alcuna scrittura privata, né aveva previsto un termine per la restituzione.
Ad ogni modo, rilevavano che , non avendo Persona_2 Controparte_1 restituito i suddetti importi, nemmeno a seguito di formale diffida ad adempiere e messa in mora, veniva costretta promuovere il giudizio R.G. n. 1213/2017, dichiarato estinto per morte della stessa SI.ra . Persona_2
Sicché, in conseguenza del permanere dell'inadempimento di Controparte_1 ed al fine di vedersi corrispondere le suddette somme, e Parte_1 Pt_2
venivano costretti a promuovere l'ulteriore giudizio dinanzi il Tribunale
[...] di Avezzano con R.G. n. 1909/2019, conclusosi con la sentenza n. 291/2023, pubblicata in data 08/11/2023 (depositata in atti il 11/12/2023) a seguito del quale il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente le proprie domande.
Gli attori, quindi, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 9
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 21.7.17, rogito OT Per_1
, repertorio 32321-raccolta 18896, tra la SI.ra e la SI.ra
[...] Controparte_1
, avente ad oggetto la donazione dei seguenti terreni siti in nel Controparte_2
Comune di Oricola (AQ) identificati come di seguito al Catasto dei Terreni di detto
Comune di Oricola (codice G102):
-seminativo, cat. 4 foglio 8, particella 504, are 11, ca 25, reddito dominicale euro
1,45, reddito agrario euro 1,74;
-seminativo, cat. 4, foglio 8, particella 505, ha 1 are 19, ca 75, reddito dominicale euro 15,46, reddito agrario euro 18,55; per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti degli attori SInori ed Parte_1 il suddetto atto di disposizione del patrimonio ,ordinando Parte_2
l'annotazione della emananda sentenza al competente conservatore.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali Iva e Ca come per legge”.
2) Si costituiva in giudizio preliminarmente deducendo il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva in capo agli attori e l'inammissibilità della domanda;
nel merito, contestava le domande attoree chiedendo il rigetto in quanto infondate in fatto ed in diritto.
3) Non si costituiva in giudizio , pur se regolarmente evocata e, Controparte_2 pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
4) Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., gli attori chiedevano l'acquisizione del verbale dell'udienza del 07/07/2022 del riferito giudizio R.G. n.
1909/2019, in quanto contenente le deposizioni rese dai testimoni SIg.ri e , escussi sugli identici capitoli di prova articolati Testimone_1 Testimone_2 nella predetta memoria con i numeri da 1 a 11.
5) All'udienza del 18/04/2023, il G.I., disponeva l'acquisizione del predetto verbale d'udienza e ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/12/2023 ore 10.30, successivamente rinviata.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 9
6) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e trattenuta a decisione all'udienza del 27/05/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
7) La domanda è fondata e può dunque trovare accoglimento.
Deve in primo luogo rilevarsi come sussista la legittimazione attiva degli attori.
Al riguardo si sottolinea che è stata contestata la legittimazione degli attori unicamente quali eredi di , originaria creditrice, ma che la Persona_2 proposizione del presente giudizio e, peraltro, del giudizio iscritto al n. 1909/19
R.G. conclusosi con la sentenza n. 291/2023, pubblicata in data 08/11/2023
(depositata in atti in data 11/12/2023) integra di per sé accettazione tacita dell'eredità ed è quindi idonea a dimostrare la necessaria legittimazione attiva
(cfr., Cass., ord. n. 18294/24)”.
Si ritiene di dover, infatti, aderire alla conforme giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, secondo cui la predetta volontà “può reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. 6907/2019).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4843/2019 ha chiarito che si ha accettazione tacita dell'eredità quando vi è la “consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore”. Il chiamato, inoltre, deve assumere “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
Dunque, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento “di un'attività…incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una
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valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass. 14499/2018).
Nel nostro caso è evidente che l'aver agito contro per ottenere Controparte_1
e disporre la revocatoria dell'atto di donazione stipulato in data 21.7.17, rogito
OT , tra la SI.ra e la SI.ra , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 avente ad oggetto la donazione dei terreni siti in nel Comune di Oricola, costituisce atto di accettazione dell'eredità da parte dei signori e Pt_1 Pt_2
[...]
In ogni caso, si deve ribadire come non v'è dubbio che ed Parte_1 Pt_2 erano i figli di : tale circostanza è provata dalla dichiarazione Persona_2 di successione e dai certificati anagrafici versati in atti.
Venendo quindi ad esaminare il merito va osservato, come noto, che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. e si realizza tramite la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore.
Con l'azione revocatoria ordinaria, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all' art.2740 c.c. in due momenti consecutivi: questi, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una consequenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art.2902 c.c.)
La funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore, consente di ritenere sussistente l'interesse del creditore - da valutarsi ex ante e non anche con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto che rende maggiormente difficile e incerta l'esazione del credito. Occorre quindi far rilevare che il danno o il pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni
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facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili in denaro oppure non facilmente aggredibili dai creditori.
Tra l'altro, non è richiesto, a fondamento di tale azione, un'effettiva compromissione della consistenza patrimoniale del debitore potendo l'eventus damni consistere anche solo nella maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito conseguente all'atto dispositivo, ovvero in una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore.
Tale rilevanza deve essere addotta dal creditore che agisce in revocatoria anche mediante una mera valutazione ex ante;
è invece onere del debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell'actio pauliana dare prova dell'insussistenza del rischio e della ampia capacità del proprio patrimonio residuo di poter soddisfare gli interessi del creditore.
Il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass n.
238/1982 e n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 12678/2001).
Anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (cfr. Cass. n. 1220/1986, n.
2400/1990, n. 1050/1996, n. 8013/1996, n. 1712/1998, n. 591/1999, n.
12144/1999).
Ed ancora, sempre sul tema, è stato ribadito in giurisprudenza che l'interpretazione estensiva dell' art.2901 c.c., in base alla quale non vi è distinzione tra le varie categorie di crediti e le loro fonti, trova conferma nella funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria, che non persegue scopi restitutori (a differenza di quella fallimentare) né nei confronti del debitore né nei confronti del creditore istante, ma tende unicamente, come già detto, a
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conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Il secondo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei suoi beni e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, va osservato come secondo giurisprudenza ai fini dell'azione revocatoria l'eventus damni sussiste anche laddove, in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli incerta o difficile la soddisfazione (cfr. Cass. n. 5105/2006, n.
3470/2007 e n. 2971/1999).
Il terzo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria è costituito dalla scientia damni che consiste nella semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore del pregiudizio che l'atto da lui posto in essere potrebbe comportare alle ragioni del creditore.
Per costante giurisprudenza, ai fini del raggiungimento della prova di tale presupposto - che può essere fornita anche attraverso presunzioni - è sufficiente accertare in capo al debitore un semplice “dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione [da parte del debitore - ndr] del pregiudizio dei creditori” (cfr. Cass. n.
24757/2008).
Sulla scorta di tali principi deriva che nel caso di specie risultano senza dubbio sussistenti tutti i requisiti dell'azione revocatoria.
Tra l'altro, risulta difatti documentalmente provata la qualità di creditori degli odierni attori nei confronti di . Controparte_1
Il dato documentale della sussistenza del debito alla data dell'atto contestato, risulta condizione sufficiente ai sensi dell'art. 2901, n. 1, c.c., e pertanto, l'azione in commento potrà essere validamente esercitata dal creditore dando prova da un lato, dell'astratta lesione realizzatasi con l'atto dispositivo della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c. e, dall'altro, della mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.
Si ritiene, pertanto, che l'atto di donazione per Notaio del Persona_1
21/07/2017, rep. 32321, intercorso tra le odierne convenute, possa ritenersi
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idoneo a determinare una situazione di pericolo con riferimento alla pretesa creditoria degli attori.
Ed infatti, è emersa chiaramente l'azione in frode degli attori, in quanto le convenute ed, in particolare, , ha posto in essere un negozio Controparte_1 giuridico tale da escludere i beni oggetto di donazione da qualsivoglia azione esecutiva, arrecando così un grave pregiudizio economico nei confronti degli odierni attori ad oggi non sanabile per via anche degli ulteriori atti dispositivi del pari posti in essere dalla . Controparte_1
Inoltre, va detto che in presenza di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare – in applicazione del principio di vicinanza della prova – l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. Cass. n. 21808/2015).
Nel caso in esame, si ritiene che gli attori abbiano dedotto elementi idonei a rappresentare il carattere pregiudizievole degli atti in contestazione nei termini sopra esposti.
(tantomeno perché contumace) non ha in alcun Controparte_1 Controparte_2 modo provato la capienza del proprio patrimonio.
Sicché nel caso di specie, deve ritenersi parimenti provata la sussistenza del secondo requisito dell'azione revocatoria.
Con riferimento alla posizione di , nessun dubbio sussiste in Controparte_1 ordine alla consapevolezza della stessa, al momento della conclusione dell'atto di donazione, del carattere pregiudizievole dello stesso rispetto alla pretesa creditoria degli attori.
Tra l'altro, nel caso in cui l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito, è ritenuta la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.
In conclusione, l'atto di donazione per Notaio del 21/07/2017, Persona_1 rep. 32321, deve considerarsi illecito ed inefficace nei confronti degli attori, perché posto in essere a loro danno, sussistendone tutti i requisiti di legge.
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8) Alla luce dell'accertata illiceità ed inefficacia dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, si ritiene assorbita e/o comunque irrilevante per la decisione finale, ogni questione residua e dunque ci si astiene da ogni ulteriore valutazione.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute - in solido tra loro - e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della particolare non complessità del presente giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. con riferimento ai medi previsti per le cause di valore proprio della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- in accoglimento della domanda revocatoria ex art.2901 c.c. DICHIARA inefficace nei confronti degli attori l'atto di donazione di diritti reali immobiliari del
21/07/2017, rep. 32321, per Notaio;
Persona_1
- dispone la trascrizione della presente sentenza e alle annotazioni di legge a cura del Conservatore, con esonero da ogni responsabilità;
- assorbita ogni ulteriore questione;
- condanna le convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli attori che si liquidano in € 264,00 per spese ed in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Avezzano il 19/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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