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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2338/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2338 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., del 27/03/2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , residente in [...]. I Santi, 3, 06034, Foligno (PG), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla Coresi e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in Perugia,
Piazza Alfani n. 4, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura speciale a Controparte_1 C.F._2
margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Gioia Desantis, C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Foligno (PG) via Monte Acuto n. 7;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “- prendere in considerazione le risultanze della sola perizia del 20.1.2025 e, quindi
- rigettare ogni richiesta avversaria afferente l'inclusione del bene dichiarato abusivo;
pagina 1 di 14 - rigettare la richiesta avversaria di esclusione dell'impianto fotovoltaico dal computo e conseguentemente le stime alternative effettuate con l'integrazione peritale del 10.2.2025;
- nella denegata e non creduta ipotesi di acquisizione della documentazione relativa alle spese dell'impianto tardivamente prodotta, ammettere l'acquisizione del documento comprovante le movimentazioni sul conto bancario del sig. Persona_1
a cui gli eredi avevano accesso (cfr. alleg.A).
La difesa di parte attrice, manifestando, sin da ora, la propria apertura rispetto a tutte le opzioni di divisione prospettate dal perito nell'elaborato del 20.1.2025, si oppone, infine, ad ogni eventuale ulteriore richiesta istruttoria avversaria e chiede, quindi, che la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
Parte convenuta: “ chiede che ai fini del progetto divisionale si tenga conto esclusivamente dei valori di stima di cui al
“Progetto di divisione alternativo” redatto dall'Agr. Dott. in data 10.02.2025; Persona_2
quanto all'assegnazione delle quote, esprime preferenza per la proposta n° 3 di cui al progetto di divisione del 10.02.2025
(ovvero assegnazione del capannone artigianale – lotto 1 – dell'appartamento piano T e 1° - lotto 3 – e dell'accessorio/forno
– lotto 4);
si oppone, comunque, alla dichiarazione di esecutività del progetto di divisione parziale chiedendo di includere nella divisione anche l'immobile individuato come lotto 5 nella relazione del 29.11.2024 previa concessione di un termine per avviare e completare l'iter di sanatoria, esprimendo sin d'ora il proprio consenso ad avviare la stessa.
L'inclusione di tale immobile nel progetto di divisione incide notevolmente sugli eventuali conguagli essendo stata stimata la sola area edificabile in € 31.200,00 oltre a doversi tener conto che l'assegnatario di tale lotto potrà beneficiare oltre che del
valore del terreno edificabile come appena quantificato, anche del possibile ricavo della vendita della casetta di legno, usata, sul mercato attivo di tali immobili (come espressamente indicato dal CTU a pag. 22 della propria relazione del 29.11.2024).
Ad ogni modo, riguardando l'abuso il solo fabbricato in legno (tra l'altro smontabile e dunque amovibile per l'ipotesi in cui non fosse sanato) il valore della mera area edificabile (non affetta da alcun vizio) deve essere conteggiato nella divisione ed a tal fine si chiede il richiamo del CTU e/o comunque che il Giudice, peritus peritorum, includa l'area suddetta (con esclusione del prefabbricato in legno abusivo) nella divisione ereditaria secondo il valore ad essa attribuito nella relazione del CTU del
29.11.2024;
pagina 2 di 14 in ogni caso, come disposto da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 556/2024 del 20.06.2024, si chiede che alla quota divisionale dell'attrice sia imputata la somma di € 56.193,48 oltre interessi legali dal 20.06.2024 allo scioglimento effettivo della comunione ereditaria, a titolo di collazione, e ciò o mediante attribuzione di beni ereditari di pari valore al convenuto o mediante conferimento di denaro da parte dell'attrice (anche eventualmente a sottrazione di quanto alla stessa dovuto a titolo di conguaglio)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto il fratello al fine di ottenere la divisione del compendio immobiliare di proprietà comune delle parti, Controparte_1
derivante dalla successione dal dante causa e padre, . Persona_1
L'attrice ha esposto, in particolare, che il padre decedeva in data 18/05/2016 lasciando, stante la rinuncia all'eredità della di lui moglie, quali unici eredi le odierne parti, quindi comproprietari di un compendio immobiliare composto da più cespiti, meglio individuati in citazione.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla richiesta di divisione in sé, ma Controparte_1
evidenziando che:
- l'immobile sito in Foligno, loc. Rasiglia censito al foglio 229 part. 4 bus 1 e parrt. 355 e 356, adibito a falegnameria gestita dallo stesso, sarebbe stato usucapito dal medesimo sin dal 2012 e non farebbe, pertanto, parte della massa divisionale;
- l'attrice avrebbe dovuto imputare a titolo di collazione il denaro speso dal padre per l'acquisto in favore della medesima, nel 1994, di un'azienda commerciale in Foligno;
- il convenuto avrebbe avuto diritto al rimborso delle migliorie apportate sugli immobili facenti parte della massa da dividere, ivi incluso il locale falegnameria in caso di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
Alla prima udienza parte attrice ha contestato l'avversa domanda riconvenzionale e ha formulato reconventio reconventionis, subordinata all'accoglimento della riconvenzionale di usucapione del convenuto, con pagina 3 di 14 riferimento alla restituzione delle somme versate a titolo tasse, imposte e spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a falegnameria.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testi citati dalle parti;
all'esito dell'udienza del 14/03/2024, fissata ex art. 127ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari attinenti all'individuazione della massa da dividere, il Tribunale ha emesso sentenza parziale n. 556/2024, con la quale ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento di usucapione di parte convenuta, accolto la domanda riconvenzionale di accertamento della donazione indiretta posta in essere dal de cuius nei confronti della IA , anche ai fini della futura collazione in sede Parte_1
divisionale, nell'ammontare indicato in parte motiva e rigettato le altre domande riconvenzionali di parte convenuta.
Rimessa la causa sul ruolo è stata disposta c.t.u. al fine di stimare i beni facenti parte della massa e formare i lotti divisionali. Chiesta un'integrazione della medesima relazione, al fine di avere un progetto divisionale alternativo, la causa è stata rinviata per l'approvazione del progetto divisionale all'udienza del 27/03/2025.
All'esito della medesima, svoltasi ex art. 127ter c.p.c., non avendo le parti aderito alla medesima soluzione divisionale, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, essendo intervenuta sentenza non definitiva in corso di causa passata in giudicato,
occorre precisare quali siano le domande sulle quali la stessa si sia ormai pronunciata e che non possono più essere analizzate nella presente sede.
In particolare, si ritiene a ben vedere come la suddetta sentenza abbia preso in considerazione tutte le domande accessorie e autonome, rispetto a quelle di pura divisione, formulate dalle parti in via riconvenzionale;
dunque, nella presente sede, l'oggetto del contendere è limitato alla divisione e alla successiva formazione dei lotti.
pagina 4 di 14 2. Chiaramente, preliminare alla pronuncia di divisione, appare essere la determinazione dell'oggetto delle medesima, ossia l'accertamento della massa divisionale medesima.
Nello specifico, dinanzi all'allegata ricostruzione della massa effettuata dall'attrice, nel corso del giudizio sono sorte contestazioni in merito a due questioni che impattano necessariamente sulla formazione dei conseguenti lotti e sulla stima del patrimonio.
2.1 In primo luogo, occorre rilevare come durante le operazioni peritali sia emerso che uno dei beni oggetto di comunione ereditaria, e dunque di domanda di divisione, non fosse regolare da un punto di vista urbanistico.
Nello specifico, fra gli immobili oggetto di perizia vi è “una struttura prefabbricata in legno occupata dalla signora
e dalla sua famiglia. Tale struttura è stata installata e montata nel periodo successivo agli eventi sismici del Parte_1
1997 che avevano in parte lesionato i fabbricati di famiglia. L'immobile è distinto al catasto fabbricati del comune di Foligno, foglio 189, particella 249, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, rendita € 126,53. L'area di pertinenza e insistenza della unità immobiliare è distinta al catasto terreni con la particella 249 di qualità Ente urbano di superficie 480 m2”; ebbene, dalla relazione del 29/11/2025 è emerso che “Diversa è la situazione della struttura prefabbricata in legno installata sulla particella 249 nei mesi successivi agli eventi sismici che hanno colpito la zona nel 1997. Dall'accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali non è stata riscontrata alcuna pratica edilizia riguardante l'immobile. L'immobile non è iscritto neanche tra gli edifici provvisori realizzati ai sensi dell'art. 66 della L.R. 11/2005 in seguito al sisma e la cui eventuale regolarizzazione poteva essere chiesta presentando P.d.C in accertamento di conformità nei tempi. Tale immobile è da ritenersi abusivo.
Riguardo alla sua regolarizzazione, nonostante l'immobile ricada in zona con Vincolo paesaggistico, essendo a meno di 150 metri del corso del fiume Menotre, poiché all'epoca dell'entrata in vigore dell'ex legge SS (Assoggettamento automatico per legge del vincolo ambientale alle aree descritte) (art. 1 L. 431/85, trasfuso nell'art. 142 D.Lgs. 42/2004), l'area in questione ricadeva nel vigente PRG del 1977 in Zona Omogenea B del D.M. 1444/68 (zone edificate di saturazione).
Sembra ipotizzabile quindi la richiesta di sanabilità, da verificare tramite l'Accertamento di conformità dell'articolo 36 DPR
380/01. Tale eventuale regolarizzazione deve prevedere dei costi relativi alla sanzione pecuniaria, agli oneri di urbanizzazione e alle spese tecniche: sono stimabili indicativamente intorno ai 7.500 euro. Dal punto di vista catastale si
pagina 5 di 14 rileva la discordanza derivante dalla situazione sopra riferita alla regolarità edilizia, per cui si rende necessario, vista la attuale condizione di abusività dell'immobile, riportare allo stato pre installazione del prefabbricato l'estratto di mappa e i dati catastali”.
In altri e più semplici termini, tale immobile è da considerarsi non regolare da un punto di vista urbanistico, con conseguente non trasferibilità del medesimo.
Invero, è noto che, ai sensi dagli artt. 17 e 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (e art. 46 d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380), che sanciscono la nullità (rilevabile d'ufficio dal giudice), sono nulli atti tra vivi stipulati in forma pubblica o privata ed aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, ove non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Tali disposizioni impongono il rigetto della domanda di divisione giudiziale della comunione di immobili abusivi, non potendo il giudice realizzare con la propria pronuncia un risultato vietato dall'ordinamento.
Non vi è peraltro dubbio in ordine all'applicabilità delle predette norme al caso di specie, tenuto conto che, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza 19 marzo 2015, n. 10414, “non rileva che il fabbricato, oggetto del giudizio divisionale, sia stato realizzato in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, giacché la
L. n. 47 del 1985, art. 40 applicabile agli edifici realizzati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della suddetta legge, riguarda gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, e quindi comprende non solo gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali, ma anche quelli
di scioglimento della comunione di diritti reali”.
Nel caso di specie, occorre precisare peraltro che si è in un'ipotesi di mancanza stessa dei titoli, in quanto
“Dall'accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali non è stata riscontrata alcuna pratica edilizia riguardante l'immobile.
L'immobile non è iscritto neanche tra gli edifici provvisori realizzati ai sensi dell'art. 66 della L.R. 11/2005 in seguito al sisma e la cui eventuale regolarizzazione poteva essere chiesta presentando P.d.C in accertamento di conformità nei tempi”.
Dunque, in disparte ogni valutazione in ordine alla difformità sostanziale dell'immobile rispetto ai titoli abilitativi, l'inesistenza dei titoli rilevati, consente di ritenere senz'altro operante la fattispecie di nullità
pagina 6 di 14 testuale comminata dal D.P.R. n. 380/2001 art. 46 e dalla Legge n. 47/1958 artt. 17 e 40, così come recentemente interpretata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 marzo 2019, n. 8230, secondo cui la fattispecie di nullità “colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Non pare, infine, sostenibile la legittimità dell'assegnazione in sede divisionale dell'area di sedime sulla quale tale fabbricato sorge, come asseritamente affermato dal convenuto, dovendosi la stessa trasferire unitamente allo stesso, solo una volta che lo stesso è stato sanato/demolito.
2.2 Ciò posto, è noto che nel nostro sistema vige il principio della cd. universalità della divisione ereditaria, ossia la divisione deve comprendere, di regola, tutti i beni dell'asse ereditario. Questo principio non ha una base normativa esplicita ma è ricavabile dalla lettura sistematica delle norme sulla successione ereditaria.
Tuttavia, non si tratta di un principio assoluto e inderogabile;
il negozio di divisione parziale è pienamente valido ed efficace, a condizione che si proceda ad un supplemento di divisione (art. 762 c.c.). A tale condizione, l'omissione di uno o più beni dell'eredità non comporta la nullità della divisione. Ne deriva che
è pacificamente ammessa in giurisprudenza sia la divisione parziale convenzionale che la divisione parziale giudiziale (cfr Cass., Civ., sez. II, sent. n. 6931 del 2016; Cass., Civ., sez. II, sent. n. 5869 del 2016; Cass.
Civ., sez. II, sent. n. 573 del 2011; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 10220 del 1994).
Deve ritenersi quindi ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse con esclusione del fabbricato abusivo: tale esclusione è conforme al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2. In questo modo, non sono da ritenersi comminate le nullità ivi previste.
Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui “allorquando tra i beni costituenti
l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. SS.UU., sent. n. 25021/2019).
pagina 7 di 14 Nel caso di specie, parte attrice, con la nota di udienza del 30/12/2024, ha chiesto disporsi divisione parziale;
pertanto, dovranno utilizzarsi i progetti divisionali che escludono tale immobile dai lotti.
2.2 La seconda questione dibattuta è la ricomprensione all'interno del bene immobile denominato
“capannone industriale” (catastalmente individuato al C.F. del Comune di Foligno, foglio 229, particella 4 sub 1, 355 e 356 (già graffate alla 4 sub 1, con i terreni pertinenziali identificati con al C.T. del medesimo
Comune, foglio 184, part. 357 e 358) dell'impianto fotovoltaico ivi esistente.
In particolare, a seguito della stima effettuata da parte del consulente comprensiva del suddetto impianto, la convenuta ha chiesto la rinnovazione di tale operazione di stima, escluso il medesimo impianto, tenuto conto che lo stesso era un bene non ricompreso nella massa ereditaria, mai menzionato da parte attrice sino alla capitolazione dei mezzi istruttori di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; tale bene, infatti, era stato acquistato da ed era, in definitiva, di sua proprietà. Controparte_1
La tesi interpretativa del convenuto non si ritiene condivisibile.
Nello specifico, non appare determinante chi abbia acquistato tale impianto, con conseguente irrilevanza anche delle questioni attinenti all'effettiva prova del pagamento e della questione processuale dell'ammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalle parti dopo le preclusioni istruttorie.
Invero, preliminarmente occorre qualificare tale bene, ossia determinare se lo stesso possa considerarsi come bene autonomo ovvero quale pertinenza, o meglio, accessorio, dell'immobile in questione;
infatti, qualora dovesse considerarsi tale, non appare in alcun modo rilevante se lo stesso fosse stato espressamente indicato da parte attrice negli scritti introduttivi (avendo indicato l'immobile cui il medesimo
è pertinenziale), né appare determinante se il medesimo sia stato pagato con soldi del padre o del figlio
. Infatti, anche qualora si dovesse ritenere provata tale ultima circostanza (come peraltro non si CP_1
ritiene), se lo stesso è un accessorio dell'immobile il condividente che ha sostenuto tale spese potrebbe al più chiedere il rimborso delle spese di tale miglioria o innovazione apportata all'immobile.
Ma tale domanda è già stata analizzata dal Tribunale con sentenza non definitiva e non è ammissibile una nuova pronuncia sul punto.
pagina 8 di 14 Ciò precisato, occorre rilevare come debba farsi riferimento all'art. 934 c.c.; invero, manca all'interno del codice una definizione degli accessori, e in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè le cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale anche in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) sia le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo
(piantagioni o costruzioni).
In proposito, seppur nell'ambito della definizione dell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c., la
Suprema Corte ha ritenuto che determinati beni asportati dal debitore pignorato (gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio) dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale
(piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono” (cfr Cass. Pen., 19 giugno 2007, n. 23754).
Rilevante anche quanto affermato dalla Cassazione Civile, la quale nel precisare che non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare,
ha ritento invece pertinenze anche gli altri beni mobili che siano destinati in modo durevole all'ornamento dell'immobile (cfr Cass. Civ., Sez. III, n. 4378 del 20 marzo 2012).
La medesima Suprema Corte ha, dunque, precisato che “Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale;
sicché, di regola, va esclusa la natura di
pagina 9 di 14 pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/05/2019, n. 12731).
Sulla base di tali coordinate interpretative può agevolmente concludersi per la qualificabilità dell'impianto fotovoltaico quale pertinenza dell'abitazione; invero, sussiste sicuramente il requisito oggettivo del bene a costituire non solo e non tanto “ornamento”, quanto elemento funzionale essenziale, sia il requisito soggettivo dell'effettiva volontà di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio del bene principale, essendo l'unica funzione dello stesso quella di consentire il funzionamento dell'impianto elettrico del medesimo immobile, non soddisfacendo, invece, alcun interesse meramente personale del proprietario della cosa principale.
Pertanto, dovrà concludersi per ricomprendere tale impianto nel bene immobile in questione, con conseguente utilizzo delle proposte divisionali di cui alla relazione integrativa depositata il 20/01/2025.
3. Passando, dunque, all'effettivo apporzionamento, occorre rilevare come il consulente abbia effettuato tre proposte divisionali.
Sul punto, occorre premettere che l'art. 729 c.c. dispone che “l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte”.
Tuttavia, la giurisprudenza da tempo afferma come l'estrazione a sorte possa ritenersi derogabile quando il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui un bene oggetto della comunione medesima sia collegato economicamente ad altro bene ad essa estraneo, già appartenente ad uno dei condividenti o, più in generale, ogni qual volta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni già comuni o presenti degli inconvenienti che devono essere opportunamente valutati (Cass. Civ., sent. n. 5947/1996). È stato, altresì, affermato che si può derogare al principio della estrazione a sorte, in base a valutazioni puramente discrezionali che, pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. Civ., ord., 726/2018; Cass. Civ., sent. n. 9848/2005; Cass. Civ., sent. n. 20821/2004; Cass.
Civ., sent. n. 12333/2003; T. Treviso 4.1.2016), o sindacabili soltanto sotto il profilo del vizio di pagina 10 di 14 motivazione (Cass. Civ., sent. n. 26616/2014), anche in presenza di fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. Civ. sent n. 1091/2007; A. Roma 11.5.2010; A. Palermo 12.1.2009; T.
Catania 12.12.2019; T. Cassino 18.7.2017; T. Genova 25.3.2016), così come si è ritenuto a proposito dell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione
(Cass. Civ., sent. n. 3461/2013).
Ciò posto, nel caso di specie appare che entrambe le parti siano d'accordo nell'assegnare l'immobile denominato in perizia capannone industriale a parte attrice, essendo il luogo nel quale questi svolge la sua attività imprenditoriale da moltissimi anni e dovendo, dunque, garantire la continuità aziendale. Dall'analisi delle conclusionali, inoltre, è emerso come parte attrice abbia manifestato la preferenza per la proposta n. 2
o 3 (quindi con attribuzione all'attore, oltre che il capannone industriale, di uno dei due appartamenti), indifferenti fra loro, mentre parte convenuta ha manifestato preferenza per l'ipotesi divisionale n. 3 di cui alla relazione del 10/02/2025, che corrisponde quanto a composizione (ma non per valori, alla luce di quanto indicato nei paragrafi precedenti) all'ipotesi n. 2 della relazione del 20/01/2025.
Pertanto, appare congruo accogliere tale ultima ipotesi divisionale predisposta nella perizia depositata il
20/01/2025, tenuto altresì conto che è quella che risulta anche più coerente con il principio di omogeneità, dato che entrambe le parti ricevono uno dei due appartamenti (oltre a un fabbricato a uso “economico”, ossia il capannone industriale uno e il negozio a Foligno l'altra, seppur già ricevuto nel corso della vita tramite donazione) e che il conguaglio (operata la collazione accertata con la sentenza non definitiva) appare minimo.
In conclusione, si prevede che a parte attrice vengano assegnati il:
- LOTTO 2 Appartamento piano 1°e 2°;
- LOTTO 6a Area parz. edificabile;
- LOTTO 6b Terreno agricolo;
- LOTTO 7a Seminativo;
pagina 11 di 14 - LOTTO 7b ; Pt_2
come catastalmente meglio individuati nella relazione del c.t.u. cui si fa integrale rinvio.
a parte attrice vengano assegnati il:
- LOTTO 1 Capannone artigianale;
- LOTTO 3 Appartamento piano T e 1°;
- LOTTO 4 Accessorio/forno; come catastalmente meglio individuati nella relazione del c.t.u. cui si fa integrale rinvio.
Il tutto oltre un conguaglio a carico di e in favore di da determinarsi in Controparte_1 Parte_1
euro 100.760,00, somma dalla quale va detratto, tuttavia, l'ammontare della somma che viene imputata alla condividente attrice in virtù dell'obbligo di collazione riconosciuto dalla sentenza parziale del Tribunale, ossia 56.193,48 oltre interessi dal 20/06/2024 alla data attuale una somma complessiva di euro 57.482,08.
Pertanto, il conguaglio residuo, al netto della suddetta operazione contabile, ammonta ad euro 43.277,92.
4. Quanto alle spese di lite, considerando la natura della controversia, nonché l'accoglimento solo parziale delle reciproche domande ulteriori rispetto a quella di divisione, si ritiene opportuna la loro compensazione. Parimenti, quanto alle spese di c.t.u. si ritiene che, essendo spese sostenute nell'interesse della massa, le stesse debbano essere computate in prededuzione sulla stessa;
pertanto, non essendovi stata la vendita del bene con formazione di una somma da cui detrarre tali spese, occorre porre le stesse in capo ai condividendi in proporzione alle quote di proprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Approva il progetto di cui all'elaborato peritale del 20/01/2025, di cui alla proposta n. 2 a pag. 4 e per l'effetto forma i seguenti lotti:
Lotto n. 1
pagina 12 di 14 Diritti di piena proprietà dei terreni censiti al C.T. del Comune di Foligno, al foglio 146, partt. 64,
98, 123, 124, 130, 155, 220, 237, 284, 285, 351, al foglio 147, part. 34, 37 e 152, al foglio 166, part. 784 e 790, al foglio 202, part. 42, 43, 44, 141;
Diritti di piena proprietà dell'immobile censito al C.F. del Comune di Foligno, al foglio 189, particella 243 sub 5.
Per effetto del minore valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, l'assegnatario dovrà ricevere dall'assegnatario del lotto n. 2 (al netto della collazione disposta con sentenza parziale del Tribunale di Spoleto, n. 556/2024) la somma di € 43.277,92.
Lotto n. 2
Diritti di piena proprietà dei terreni censiti al C.T. del Comune di Foligno, al foglio 184, part. 357 e
358;
Diritti di piena proprietà degli immobili censiti al C.F. del Comune di Foligno, al foglio 229, part. 355, 356 e 4 sub1;
Diritti di piena proprietà degli immobili censiti al C.F. del Comune di Foligno, al foglio 189, particella 243 sub 6 e 3.
Per effetto del maggior valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, l'assegnatario dovrà corrispondere all'assegnatario del lotto n. 1 (al netto della collazione disposta con sentenza parziale del Tribunale di Spoleto, n. 556/2024) la somma di € 43.277,92.
- Assegna il lotto n. 1 a;
Parte_1
- Assegna il lotto n. 2 a;
Controparte_1
- Dispone che corrisponda la somma di euro 43.277,92, oltre interessi legali dalla Controparte_1
presente pronuncia al saldo effettivo, a;
Parte_1
- Spese compensate;
- Pone a carico delle parti, nella rispettiva misura di 1/2 ciascuna, le spese di CTU per come liquidate con separato decreto;
pagina 13 di 14 Spoleto, 25/06/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 14 di 14
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2338 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., del 27/03/2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , residente in [...]. I Santi, 3, 06034, Foligno (PG), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Camilla Coresi e presso il suo Studio elettivamente domiciliata in Perugia,
Piazza Alfani n. 4, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura speciale a Controparte_1 C.F._2
margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Gioia Desantis, C.F. ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Foligno (PG) via Monte Acuto n. 7;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “- prendere in considerazione le risultanze della sola perizia del 20.1.2025 e, quindi
- rigettare ogni richiesta avversaria afferente l'inclusione del bene dichiarato abusivo;
pagina 1 di 14 - rigettare la richiesta avversaria di esclusione dell'impianto fotovoltaico dal computo e conseguentemente le stime alternative effettuate con l'integrazione peritale del 10.2.2025;
- nella denegata e non creduta ipotesi di acquisizione della documentazione relativa alle spese dell'impianto tardivamente prodotta, ammettere l'acquisizione del documento comprovante le movimentazioni sul conto bancario del sig. Persona_1
a cui gli eredi avevano accesso (cfr. alleg.A).
La difesa di parte attrice, manifestando, sin da ora, la propria apertura rispetto a tutte le opzioni di divisione prospettate dal perito nell'elaborato del 20.1.2025, si oppone, infine, ad ogni eventuale ulteriore richiesta istruttoria avversaria e chiede, quindi, che la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni”.
Parte convenuta: “ chiede che ai fini del progetto divisionale si tenga conto esclusivamente dei valori di stima di cui al
“Progetto di divisione alternativo” redatto dall'Agr. Dott. in data 10.02.2025; Persona_2
quanto all'assegnazione delle quote, esprime preferenza per la proposta n° 3 di cui al progetto di divisione del 10.02.2025
(ovvero assegnazione del capannone artigianale – lotto 1 – dell'appartamento piano T e 1° - lotto 3 – e dell'accessorio/forno
– lotto 4);
si oppone, comunque, alla dichiarazione di esecutività del progetto di divisione parziale chiedendo di includere nella divisione anche l'immobile individuato come lotto 5 nella relazione del 29.11.2024 previa concessione di un termine per avviare e completare l'iter di sanatoria, esprimendo sin d'ora il proprio consenso ad avviare la stessa.
L'inclusione di tale immobile nel progetto di divisione incide notevolmente sugli eventuali conguagli essendo stata stimata la sola area edificabile in € 31.200,00 oltre a doversi tener conto che l'assegnatario di tale lotto potrà beneficiare oltre che del
valore del terreno edificabile come appena quantificato, anche del possibile ricavo della vendita della casetta di legno, usata, sul mercato attivo di tali immobili (come espressamente indicato dal CTU a pag. 22 della propria relazione del 29.11.2024).
Ad ogni modo, riguardando l'abuso il solo fabbricato in legno (tra l'altro smontabile e dunque amovibile per l'ipotesi in cui non fosse sanato) il valore della mera area edificabile (non affetta da alcun vizio) deve essere conteggiato nella divisione ed a tal fine si chiede il richiamo del CTU e/o comunque che il Giudice, peritus peritorum, includa l'area suddetta (con esclusione del prefabbricato in legno abusivo) nella divisione ereditaria secondo il valore ad essa attribuito nella relazione del CTU del
29.11.2024;
pagina 2 di 14 in ogni caso, come disposto da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 556/2024 del 20.06.2024, si chiede che alla quota divisionale dell'attrice sia imputata la somma di € 56.193,48 oltre interessi legali dal 20.06.2024 allo scioglimento effettivo della comunione ereditaria, a titolo di collazione, e ciò o mediante attribuzione di beni ereditari di pari valore al convenuto o mediante conferimento di denaro da parte dell'attrice (anche eventualmente a sottrazione di quanto alla stessa dovuto a titolo di conguaglio)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto il fratello al fine di ottenere la divisione del compendio immobiliare di proprietà comune delle parti, Controparte_1
derivante dalla successione dal dante causa e padre, . Persona_1
L'attrice ha esposto, in particolare, che il padre decedeva in data 18/05/2016 lasciando, stante la rinuncia all'eredità della di lui moglie, quali unici eredi le odierne parti, quindi comproprietari di un compendio immobiliare composto da più cespiti, meglio individuati in citazione.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla richiesta di divisione in sé, ma Controparte_1
evidenziando che:
- l'immobile sito in Foligno, loc. Rasiglia censito al foglio 229 part. 4 bus 1 e parrt. 355 e 356, adibito a falegnameria gestita dallo stesso, sarebbe stato usucapito dal medesimo sin dal 2012 e non farebbe, pertanto, parte della massa divisionale;
- l'attrice avrebbe dovuto imputare a titolo di collazione il denaro speso dal padre per l'acquisto in favore della medesima, nel 1994, di un'azienda commerciale in Foligno;
- il convenuto avrebbe avuto diritto al rimborso delle migliorie apportate sugli immobili facenti parte della massa da dividere, ivi incluso il locale falegnameria in caso di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
Alla prima udienza parte attrice ha contestato l'avversa domanda riconvenzionale e ha formulato reconventio reconventionis, subordinata all'accoglimento della riconvenzionale di usucapione del convenuto, con pagina 3 di 14 riferimento alla restituzione delle somme versate a titolo tasse, imposte e spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a falegnameria.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testi citati dalle parti;
all'esito dell'udienza del 14/03/2024, fissata ex art. 127ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari attinenti all'individuazione della massa da dividere, il Tribunale ha emesso sentenza parziale n. 556/2024, con la quale ha rigettato la domanda riconvenzionale di accertamento di usucapione di parte convenuta, accolto la domanda riconvenzionale di accertamento della donazione indiretta posta in essere dal de cuius nei confronti della IA , anche ai fini della futura collazione in sede Parte_1
divisionale, nell'ammontare indicato in parte motiva e rigettato le altre domande riconvenzionali di parte convenuta.
Rimessa la causa sul ruolo è stata disposta c.t.u. al fine di stimare i beni facenti parte della massa e formare i lotti divisionali. Chiesta un'integrazione della medesima relazione, al fine di avere un progetto divisionale alternativo, la causa è stata rinviata per l'approvazione del progetto divisionale all'udienza del 27/03/2025.
All'esito della medesima, svoltasi ex art. 127ter c.p.c., non avendo le parti aderito alla medesima soluzione divisionale, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, essendo intervenuta sentenza non definitiva in corso di causa passata in giudicato,
occorre precisare quali siano le domande sulle quali la stessa si sia ormai pronunciata e che non possono più essere analizzate nella presente sede.
In particolare, si ritiene a ben vedere come la suddetta sentenza abbia preso in considerazione tutte le domande accessorie e autonome, rispetto a quelle di pura divisione, formulate dalle parti in via riconvenzionale;
dunque, nella presente sede, l'oggetto del contendere è limitato alla divisione e alla successiva formazione dei lotti.
pagina 4 di 14 2. Chiaramente, preliminare alla pronuncia di divisione, appare essere la determinazione dell'oggetto delle medesima, ossia l'accertamento della massa divisionale medesima.
Nello specifico, dinanzi all'allegata ricostruzione della massa effettuata dall'attrice, nel corso del giudizio sono sorte contestazioni in merito a due questioni che impattano necessariamente sulla formazione dei conseguenti lotti e sulla stima del patrimonio.
2.1 In primo luogo, occorre rilevare come durante le operazioni peritali sia emerso che uno dei beni oggetto di comunione ereditaria, e dunque di domanda di divisione, non fosse regolare da un punto di vista urbanistico.
Nello specifico, fra gli immobili oggetto di perizia vi è “una struttura prefabbricata in legno occupata dalla signora
e dalla sua famiglia. Tale struttura è stata installata e montata nel periodo successivo agli eventi sismici del Parte_1
1997 che avevano in parte lesionato i fabbricati di famiglia. L'immobile è distinto al catasto fabbricati del comune di Foligno, foglio 189, particella 249, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, rendita € 126,53. L'area di pertinenza e insistenza della unità immobiliare è distinta al catasto terreni con la particella 249 di qualità Ente urbano di superficie 480 m2”; ebbene, dalla relazione del 29/11/2025 è emerso che “Diversa è la situazione della struttura prefabbricata in legno installata sulla particella 249 nei mesi successivi agli eventi sismici che hanno colpito la zona nel 1997. Dall'accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali non è stata riscontrata alcuna pratica edilizia riguardante l'immobile. L'immobile non è iscritto neanche tra gli edifici provvisori realizzati ai sensi dell'art. 66 della L.R. 11/2005 in seguito al sisma e la cui eventuale regolarizzazione poteva essere chiesta presentando P.d.C in accertamento di conformità nei tempi. Tale immobile è da ritenersi abusivo.
Riguardo alla sua regolarizzazione, nonostante l'immobile ricada in zona con Vincolo paesaggistico, essendo a meno di 150 metri del corso del fiume Menotre, poiché all'epoca dell'entrata in vigore dell'ex legge SS (Assoggettamento automatico per legge del vincolo ambientale alle aree descritte) (art. 1 L. 431/85, trasfuso nell'art. 142 D.Lgs. 42/2004), l'area in questione ricadeva nel vigente PRG del 1977 in Zona Omogenea B del D.M. 1444/68 (zone edificate di saturazione).
Sembra ipotizzabile quindi la richiesta di sanabilità, da verificare tramite l'Accertamento di conformità dell'articolo 36 DPR
380/01. Tale eventuale regolarizzazione deve prevedere dei costi relativi alla sanzione pecuniaria, agli oneri di urbanizzazione e alle spese tecniche: sono stimabili indicativamente intorno ai 7.500 euro. Dal punto di vista catastale si
pagina 5 di 14 rileva la discordanza derivante dalla situazione sopra riferita alla regolarità edilizia, per cui si rende necessario, vista la attuale condizione di abusività dell'immobile, riportare allo stato pre installazione del prefabbricato l'estratto di mappa e i dati catastali”.
In altri e più semplici termini, tale immobile è da considerarsi non regolare da un punto di vista urbanistico, con conseguente non trasferibilità del medesimo.
Invero, è noto che, ai sensi dagli artt. 17 e 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (e art. 46 d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380), che sanciscono la nullità (rilevabile d'ufficio dal giudice), sono nulli atti tra vivi stipulati in forma pubblica o privata ed aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, ove non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Tali disposizioni impongono il rigetto della domanda di divisione giudiziale della comunione di immobili abusivi, non potendo il giudice realizzare con la propria pronuncia un risultato vietato dall'ordinamento.
Non vi è peraltro dubbio in ordine all'applicabilità delle predette norme al caso di specie, tenuto conto che, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza 19 marzo 2015, n. 10414, “non rileva che il fabbricato, oggetto del giudizio divisionale, sia stato realizzato in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, giacché la
L. n. 47 del 1985, art. 40 applicabile agli edifici realizzati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della suddetta legge, riguarda gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, e quindi comprende non solo gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali, ma anche quelli
di scioglimento della comunione di diritti reali”.
Nel caso di specie, occorre precisare peraltro che si è in un'ipotesi di mancanza stessa dei titoli, in quanto
“Dall'accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali non è stata riscontrata alcuna pratica edilizia riguardante l'immobile.
L'immobile non è iscritto neanche tra gli edifici provvisori realizzati ai sensi dell'art. 66 della L.R. 11/2005 in seguito al sisma e la cui eventuale regolarizzazione poteva essere chiesta presentando P.d.C in accertamento di conformità nei tempi”.
Dunque, in disparte ogni valutazione in ordine alla difformità sostanziale dell'immobile rispetto ai titoli abilitativi, l'inesistenza dei titoli rilevati, consente di ritenere senz'altro operante la fattispecie di nullità
pagina 6 di 14 testuale comminata dal D.P.R. n. 380/2001 art. 46 e dalla Legge n. 47/1958 artt. 17 e 40, così come recentemente interpretata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 marzo 2019, n. 8230, secondo cui la fattispecie di nullità “colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile”.
Non pare, infine, sostenibile la legittimità dell'assegnazione in sede divisionale dell'area di sedime sulla quale tale fabbricato sorge, come asseritamente affermato dal convenuto, dovendosi la stessa trasferire unitamente allo stesso, solo una volta che lo stesso è stato sanato/demolito.
2.2 Ciò posto, è noto che nel nostro sistema vige il principio della cd. universalità della divisione ereditaria, ossia la divisione deve comprendere, di regola, tutti i beni dell'asse ereditario. Questo principio non ha una base normativa esplicita ma è ricavabile dalla lettura sistematica delle norme sulla successione ereditaria.
Tuttavia, non si tratta di un principio assoluto e inderogabile;
il negozio di divisione parziale è pienamente valido ed efficace, a condizione che si proceda ad un supplemento di divisione (art. 762 c.c.). A tale condizione, l'omissione di uno o più beni dell'eredità non comporta la nullità della divisione. Ne deriva che
è pacificamente ammessa in giurisprudenza sia la divisione parziale convenzionale che la divisione parziale giudiziale (cfr Cass., Civ., sez. II, sent. n. 6931 del 2016; Cass., Civ., sez. II, sent. n. 5869 del 2016; Cass.
Civ., sez. II, sent. n. 573 del 2011; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 10220 del 1994).
Deve ritenersi quindi ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse con esclusione del fabbricato abusivo: tale esclusione è conforme al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 40, comma 2. In questo modo, non sono da ritenersi comminate le nullità ivi previste.
Sul punto anche la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui “allorquando tra i beni costituenti
l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. SS.UU., sent. n. 25021/2019).
pagina 7 di 14 Nel caso di specie, parte attrice, con la nota di udienza del 30/12/2024, ha chiesto disporsi divisione parziale;
pertanto, dovranno utilizzarsi i progetti divisionali che escludono tale immobile dai lotti.
2.2 La seconda questione dibattuta è la ricomprensione all'interno del bene immobile denominato
“capannone industriale” (catastalmente individuato al C.F. del Comune di Foligno, foglio 229, particella 4 sub 1, 355 e 356 (già graffate alla 4 sub 1, con i terreni pertinenziali identificati con al C.T. del medesimo
Comune, foglio 184, part. 357 e 358) dell'impianto fotovoltaico ivi esistente.
In particolare, a seguito della stima effettuata da parte del consulente comprensiva del suddetto impianto, la convenuta ha chiesto la rinnovazione di tale operazione di stima, escluso il medesimo impianto, tenuto conto che lo stesso era un bene non ricompreso nella massa ereditaria, mai menzionato da parte attrice sino alla capitolazione dei mezzi istruttori di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; tale bene, infatti, era stato acquistato da ed era, in definitiva, di sua proprietà. Controparte_1
La tesi interpretativa del convenuto non si ritiene condivisibile.
Nello specifico, non appare determinante chi abbia acquistato tale impianto, con conseguente irrilevanza anche delle questioni attinenti all'effettiva prova del pagamento e della questione processuale dell'ammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalle parti dopo le preclusioni istruttorie.
Invero, preliminarmente occorre qualificare tale bene, ossia determinare se lo stesso possa considerarsi come bene autonomo ovvero quale pertinenza, o meglio, accessorio, dell'immobile in questione;
infatti, qualora dovesse considerarsi tale, non appare in alcun modo rilevante se lo stesso fosse stato espressamente indicato da parte attrice negli scritti introduttivi (avendo indicato l'immobile cui il medesimo
è pertinenziale), né appare determinante se il medesimo sia stato pagato con soldi del padre o del figlio
. Infatti, anche qualora si dovesse ritenere provata tale ultima circostanza (come peraltro non si CP_1
ritiene), se lo stesso è un accessorio dell'immobile il condividente che ha sostenuto tale spese potrebbe al più chiedere il rimborso delle spese di tale miglioria o innovazione apportata all'immobile.
Ma tale domanda è già stata analizzata dal Tribunale con sentenza non definitiva e non è ammissibile una nuova pronuncia sul punto.
pagina 8 di 14 Ciò precisato, occorre rilevare come debba farsi riferimento all'art. 934 c.c.; invero, manca all'interno del codice una definizione degli accessori, e in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè le cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale anche in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) sia le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo
(piantagioni o costruzioni).
In proposito, seppur nell'ambito della definizione dell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c., la
Suprema Corte ha ritenuto che determinati beni asportati dal debitore pignorato (gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio) dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale
(piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono” (cfr Cass. Pen., 19 giugno 2007, n. 23754).
Rilevante anche quanto affermato dalla Cassazione Civile, la quale nel precisare che non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare,
ha ritento invece pertinenze anche gli altri beni mobili che siano destinati in modo durevole all'ornamento dell'immobile (cfr Cass. Civ., Sez. III, n. 4378 del 20 marzo 2012).
La medesima Suprema Corte ha, dunque, precisato che “Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale avuto riguardo alle cd. pertinenze “urbane” e, in specie, ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale;
sicché, di regola, va esclusa la natura di
pagina 9 di 14 pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 14/05/2019, n. 12731).
Sulla base di tali coordinate interpretative può agevolmente concludersi per la qualificabilità dell'impianto fotovoltaico quale pertinenza dell'abitazione; invero, sussiste sicuramente il requisito oggettivo del bene a costituire non solo e non tanto “ornamento”, quanto elemento funzionale essenziale, sia il requisito soggettivo dell'effettiva volontà di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio del bene principale, essendo l'unica funzione dello stesso quella di consentire il funzionamento dell'impianto elettrico del medesimo immobile, non soddisfacendo, invece, alcun interesse meramente personale del proprietario della cosa principale.
Pertanto, dovrà concludersi per ricomprendere tale impianto nel bene immobile in questione, con conseguente utilizzo delle proposte divisionali di cui alla relazione integrativa depositata il 20/01/2025.
3. Passando, dunque, all'effettivo apporzionamento, occorre rilevare come il consulente abbia effettuato tre proposte divisionali.
Sul punto, occorre premettere che l'art. 729 c.c. dispone che “l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte”.
Tuttavia, la giurisprudenza da tempo afferma come l'estrazione a sorte possa ritenersi derogabile quando il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico, come nel caso in cui un bene oggetto della comunione medesima sia collegato economicamente ad altro bene ad essa estraneo, già appartenente ad uno dei condividenti o, più in generale, ogni qual volta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni già comuni o presenti degli inconvenienti che devono essere opportunamente valutati (Cass. Civ., sent. n. 5947/1996). È stato, altresì, affermato che si può derogare al principio della estrazione a sorte, in base a valutazioni puramente discrezionali che, pertanto, sono insindacabili in sede di legittimità (Cass. Civ., ord., 726/2018; Cass. Civ., sent. n. 9848/2005; Cass. Civ., sent. n. 20821/2004; Cass.
Civ., sent. n. 12333/2003; T. Treviso 4.1.2016), o sindacabili soltanto sotto il profilo del vizio di pagina 10 di 14 motivazione (Cass. Civ., sent. n. 26616/2014), anche in presenza di fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. Civ. sent n. 1091/2007; A. Roma 11.5.2010; A. Palermo 12.1.2009; T.
Catania 12.12.2019; T. Cassino 18.7.2017; T. Genova 25.3.2016), così come si è ritenuto a proposito dell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione
(Cass. Civ., sent. n. 3461/2013).
Ciò posto, nel caso di specie appare che entrambe le parti siano d'accordo nell'assegnare l'immobile denominato in perizia capannone industriale a parte attrice, essendo il luogo nel quale questi svolge la sua attività imprenditoriale da moltissimi anni e dovendo, dunque, garantire la continuità aziendale. Dall'analisi delle conclusionali, inoltre, è emerso come parte attrice abbia manifestato la preferenza per la proposta n. 2
o 3 (quindi con attribuzione all'attore, oltre che il capannone industriale, di uno dei due appartamenti), indifferenti fra loro, mentre parte convenuta ha manifestato preferenza per l'ipotesi divisionale n. 3 di cui alla relazione del 10/02/2025, che corrisponde quanto a composizione (ma non per valori, alla luce di quanto indicato nei paragrafi precedenti) all'ipotesi n. 2 della relazione del 20/01/2025.
Pertanto, appare congruo accogliere tale ultima ipotesi divisionale predisposta nella perizia depositata il
20/01/2025, tenuto altresì conto che è quella che risulta anche più coerente con il principio di omogeneità, dato che entrambe le parti ricevono uno dei due appartamenti (oltre a un fabbricato a uso “economico”, ossia il capannone industriale uno e il negozio a Foligno l'altra, seppur già ricevuto nel corso della vita tramite donazione) e che il conguaglio (operata la collazione accertata con la sentenza non definitiva) appare minimo.
In conclusione, si prevede che a parte attrice vengano assegnati il:
- LOTTO 2 Appartamento piano 1°e 2°;
- LOTTO 6a Area parz. edificabile;
- LOTTO 6b Terreno agricolo;
- LOTTO 7a Seminativo;
pagina 11 di 14 - LOTTO 7b ; Pt_2
come catastalmente meglio individuati nella relazione del c.t.u. cui si fa integrale rinvio.
a parte attrice vengano assegnati il:
- LOTTO 1 Capannone artigianale;
- LOTTO 3 Appartamento piano T e 1°;
- LOTTO 4 Accessorio/forno; come catastalmente meglio individuati nella relazione del c.t.u. cui si fa integrale rinvio.
Il tutto oltre un conguaglio a carico di e in favore di da determinarsi in Controparte_1 Parte_1
euro 100.760,00, somma dalla quale va detratto, tuttavia, l'ammontare della somma che viene imputata alla condividente attrice in virtù dell'obbligo di collazione riconosciuto dalla sentenza parziale del Tribunale, ossia 56.193,48 oltre interessi dal 20/06/2024 alla data attuale una somma complessiva di euro 57.482,08.
Pertanto, il conguaglio residuo, al netto della suddetta operazione contabile, ammonta ad euro 43.277,92.
4. Quanto alle spese di lite, considerando la natura della controversia, nonché l'accoglimento solo parziale delle reciproche domande ulteriori rispetto a quella di divisione, si ritiene opportuna la loro compensazione. Parimenti, quanto alle spese di c.t.u. si ritiene che, essendo spese sostenute nell'interesse della massa, le stesse debbano essere computate in prededuzione sulla stessa;
pertanto, non essendovi stata la vendita del bene con formazione di una somma da cui detrarre tali spese, occorre porre le stesse in capo ai condividendi in proporzione alle quote di proprietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Approva il progetto di cui all'elaborato peritale del 20/01/2025, di cui alla proposta n. 2 a pag. 4 e per l'effetto forma i seguenti lotti:
Lotto n. 1
pagina 12 di 14 Diritti di piena proprietà dei terreni censiti al C.T. del Comune di Foligno, al foglio 146, partt. 64,
98, 123, 124, 130, 155, 220, 237, 284, 285, 351, al foglio 147, part. 34, 37 e 152, al foglio 166, part. 784 e 790, al foglio 202, part. 42, 43, 44, 141;
Diritti di piena proprietà dell'immobile censito al C.F. del Comune di Foligno, al foglio 189, particella 243 sub 5.
Per effetto del minore valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, l'assegnatario dovrà ricevere dall'assegnatario del lotto n. 2 (al netto della collazione disposta con sentenza parziale del Tribunale di Spoleto, n. 556/2024) la somma di € 43.277,92.
Lotto n. 2
Diritti di piena proprietà dei terreni censiti al C.T. del Comune di Foligno, al foglio 184, part. 357 e
358;
Diritti di piena proprietà degli immobili censiti al C.F. del Comune di Foligno, al foglio 229, part. 355, 356 e 4 sub1;
Diritti di piena proprietà degli immobili censiti al C.F. del Comune di Foligno, al foglio 189, particella 243 sub 6 e 3.
Per effetto del maggior valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, l'assegnatario dovrà corrispondere all'assegnatario del lotto n. 1 (al netto della collazione disposta con sentenza parziale del Tribunale di Spoleto, n. 556/2024) la somma di € 43.277,92.
- Assegna il lotto n. 1 a;
Parte_1
- Assegna il lotto n. 2 a;
Controparte_1
- Dispone che corrisponda la somma di euro 43.277,92, oltre interessi legali dalla Controparte_1
presente pronuncia al saldo effettivo, a;
Parte_1
- Spese compensate;
- Pone a carico delle parti, nella rispettiva misura di 1/2 ciascuna, le spese di CTU per come liquidate con separato decreto;
pagina 13 di 14 Spoleto, 25/06/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
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