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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Silvia Corinaldesi Giudice Relatore dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRI Parte_1 C.F._1
GIACOMO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 3 62100
MACERATApresso il difensore avv. PERRI GIACOMO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARINO DARIA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Mazzini 107 null 60121 Anconapresso il difensore avv. CARINO DARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre
2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. il Dott. conveniva Parte_1 in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., ai fini della declaratoria della Controparte_1
pagina 1 di 5 falsità della certificazione ID. 1637980 del 30.10.20 a firma del Dirigente U.O.C. Gestione Risorse
Umane di , Dott. Fabrizio Trobbiani Controparte_2
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio l' Controparte_3
in persona del proprio Direttore p.t., per contestare in toto la domanda attrice in quanto
[...]
infondata in fatto ed in diritto.
Parte attrice propone querela di falso avverso la documentazione istruttoria prodotta dall , CP_2 ad istanza del TAR, nell'ambito di un contenzioso promosso dal dott. , con ricorso n. Parte_1
211/2000 R.G, avverso l'allora ASL 9 di Macerata, rimasta contumace.
Nel ricorso incardinato dinnanzi al TAR, il Dott. Dirigente Medico Anestesista, richiedeva Parte_1
il riconoscimento di pretese patrimoniali relative al credito orario asseritamente maturato al 31/12/1996
e all'indennità sostitutiva di ferie non godute, per il periodo 26/02/1990-31/08/1998.
Il documento per cui viene presentata querela di falso è l'attestazione (prot. n. 1637980 del
30/10/2020), a firma del Dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, con cui lo stesso dichiara che, visti gli atti di ufficio, il Dott. alla data del 31/10/2020, data del suo pensionamento, ha Parte_1
usufruito di tutte le ferie residue.
All'udienza del 13.12.2023 e del 01.02.2024 le parti chiedevano breve rinvio in pendenza di trattative, con conseguente esito negativo.
Con ordinanza del 16.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'11.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.09.2024, la causa era trattenuta in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale dà atto che la decisione viene presa dal Collegio a norma dell'art. 50 bis c.p.c.
La querela di falso è inammissibile e comunque infondata, e va rigettata.
In punto di diritto, giova evidenziarsi che la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria.
All'esito di siffatto giudizio l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti "erga omnes" e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza peraltro che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto.
Il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale (vi può essere pagina 2 di 5 contraffazione dello stesso, ad es. perché esso è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, o alterazione successiva alla sua formazione); nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, al documento.
Ben dunque si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi nel caso dell'atto pubblico solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso, ex art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato- anche quanto alle
“dichiarazioni delle parti” e agli “altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
E' infatti principio pacifico in dottrina e giurisprudenza che, come previsto dal tenore letterale dell'art. 2700 cc, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.
La querela di falso non è quindi esperibile avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., quali l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti (v. fra le tante Cass. civ. n. 22903/17, Cass. Civ. n. 11012/13, Cass. Civ.
n. 10569/01, Cass. Civ. n. 6959/99).
Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. Civ. n.
12707/2019, Cass. Civ. n. 8766/2018, Cass. Civ. 5383/1999).
Quanto sopra va letto in combinato disposto con il principio per cui il querelante è tenuto a fornire la prova della falsità del documento impugnato.
pagina 3 di 5 La giurisprudenza ritiene che “nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con opposta querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via principale sia in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. 2126//2019;
Cass. Civ. 6050/1998).
Fatte le doverose premesse di cui sopra, nel caso in esame parte attrice sostiene di aver interesse e di voler proporre querela di falso contro l'attestazione rilasciata dal Dirigente dell'U.O.C. Gestione
Risorse Umane, con cui lo stesso dichiara che, visti gli atti di ufficio, il Dott. alla data del Parte_1
31/10/2020, data del suo pensionamento, ha usufruito di tutte le ferie residue, previa verifica dei cartellini presenze (doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte convenuta), ivi incluso l'ultimo cartellino presenze del Dott. prima del pensionamento di Ottobre 2020. Parte_1
Tale assunto contrasta con il dato letterale dell'art. 2700 c.c. (a mente del quale il valore di piena prova dell'atto pubblico copre unicamente “la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”) e con la copiosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità che ha affermato come l'efficacia probatoria privilegiata di cui alla citata norma non investa affatto la rispondenza a realtà del contenuto sostanziale dell'atto.
La querela di falso è dunque inammissibile.
Nello specifico, l'attestazione del Dirigente dà atto delle risultanze dei cartellini presenze dell'anno
2020, da cui emerge pacificamente che sono state fruite sia le ferie dell'anno precedente, sia le ferie dell'anno corrente, mente l'elemento portato da parte attrice a sostegno della falsità dell'attestazione andrebbe ravvisato nella errata indicazione delle ferie anno precedente, riportate nel cartellino del mese di gennaio 2020, e dunque ad altri aspetti del contenuto del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., e suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova e non con la querela di falco.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, di conseguenza, a carico dell'attore.
Le stesse, avuto riguardo alla entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori prossimi a quelli minimi, come in dispositivo.
Infine, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., la parte querelante va condannata al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la domanda inammissibile. pagina 4 di 5 - Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna la parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
IL GOP est. IL PRESIDENTE
Dott. Fernanda Pasca Dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Silvia Corinaldesi Giudice Relatore dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRI Parte_1 C.F._1
GIACOMO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 3 62100
MACERATApresso il difensore avv. PERRI GIACOMO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARINO DARIA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Corso Giuseppe Mazzini 107 null 60121 Anconapresso il difensore avv. CARINO DARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre
2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione per querela di falso ex artt. 221 e ss. c.p.c. il Dott. conveniva Parte_1 in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t., ai fini della declaratoria della Controparte_1
pagina 1 di 5 falsità della certificazione ID. 1637980 del 30.10.20 a firma del Dirigente U.O.C. Gestione Risorse
Umane di , Dott. Fabrizio Trobbiani Controparte_2
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio l' Controparte_3
in persona del proprio Direttore p.t., per contestare in toto la domanda attrice in quanto
[...]
infondata in fatto ed in diritto.
Parte attrice propone querela di falso avverso la documentazione istruttoria prodotta dall , CP_2 ad istanza del TAR, nell'ambito di un contenzioso promosso dal dott. , con ricorso n. Parte_1
211/2000 R.G, avverso l'allora ASL 9 di Macerata, rimasta contumace.
Nel ricorso incardinato dinnanzi al TAR, il Dott. Dirigente Medico Anestesista, richiedeva Parte_1
il riconoscimento di pretese patrimoniali relative al credito orario asseritamente maturato al 31/12/1996
e all'indennità sostitutiva di ferie non godute, per il periodo 26/02/1990-31/08/1998.
Il documento per cui viene presentata querela di falso è l'attestazione (prot. n. 1637980 del
30/10/2020), a firma del Dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, con cui lo stesso dichiara che, visti gli atti di ufficio, il Dott. alla data del 31/10/2020, data del suo pensionamento, ha Parte_1
usufruito di tutte le ferie residue.
All'udienza del 13.12.2023 e del 01.02.2024 le parti chiedevano breve rinvio in pendenza di trattative, con conseguente esito negativo.
Con ordinanza del 16.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'11.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.09.2024, la causa era trattenuta in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale dà atto che la decisione viene presa dal Collegio a norma dell'art. 50 bis c.p.c.
La querela di falso è inammissibile e comunque infondata, e va rigettata.
In punto di diritto, giova evidenziarsi che la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria.
All'esito di siffatto giudizio l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti "erga omnes" e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza peraltro che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto.
Il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale (vi può essere pagina 2 di 5 contraffazione dello stesso, ad es. perché esso è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, o alterazione successiva alla sua formazione); nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, al documento.
Ben dunque si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi nel caso dell'atto pubblico solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso, ex art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato- anche quanto alle
“dichiarazioni delle parti” e agli “altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
E' infatti principio pacifico in dottrina e giurisprudenza che, come previsto dal tenore letterale dell'art. 2700 cc, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.
La querela di falso non è quindi esperibile avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., quali l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti (v. fra le tante Cass. civ. n. 22903/17, Cass. Civ. n. 11012/13, Cass. Civ.
n. 10569/01, Cass. Civ. n. 6959/99).
Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. Civ. n.
12707/2019, Cass. Civ. n. 8766/2018, Cass. Civ. 5383/1999).
Quanto sopra va letto in combinato disposto con il principio per cui il querelante è tenuto a fornire la prova della falsità del documento impugnato.
pagina 3 di 5 La giurisprudenza ritiene che “nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con opposta querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via principale sia in via incidentale” (cfr. Cass. Civ. 2126//2019;
Cass. Civ. 6050/1998).
Fatte le doverose premesse di cui sopra, nel caso in esame parte attrice sostiene di aver interesse e di voler proporre querela di falso contro l'attestazione rilasciata dal Dirigente dell'U.O.C. Gestione
Risorse Umane, con cui lo stesso dichiara che, visti gli atti di ufficio, il Dott. alla data del Parte_1
31/10/2020, data del suo pensionamento, ha usufruito di tutte le ferie residue, previa verifica dei cartellini presenze (doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte convenuta), ivi incluso l'ultimo cartellino presenze del Dott. prima del pensionamento di Ottobre 2020. Parte_1
Tale assunto contrasta con il dato letterale dell'art. 2700 c.c. (a mente del quale il valore di piena prova dell'atto pubblico copre unicamente “la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”) e con la copiosa giurisprudenza sia di merito che di legittimità che ha affermato come l'efficacia probatoria privilegiata di cui alla citata norma non investa affatto la rispondenza a realtà del contenuto sostanziale dell'atto.
La querela di falso è dunque inammissibile.
Nello specifico, l'attestazione del Dirigente dà atto delle risultanze dei cartellini presenze dell'anno
2020, da cui emerge pacificamente che sono state fruite sia le ferie dell'anno precedente, sia le ferie dell'anno corrente, mente l'elemento portato da parte attrice a sostegno della falsità dell'attestazione andrebbe ravvisato nella errata indicazione delle ferie anno precedente, riportate nel cartellino del mese di gennaio 2020, e dunque ad altri aspetti del contenuto del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., e suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova e non con la querela di falco.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, di conseguenza, a carico dell'attore.
Le stesse, avuto riguardo alla entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori prossimi a quelli minimi, come in dispositivo.
Infine, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., la parte querelante va condannata al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la domanda inammissibile. pagina 4 di 5 - Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida Controparte_1 in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna la parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
IL GOP est. IL PRESIDENTE
Dott. Fernanda Pasca Dott. Silvia Corinaldesi
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