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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 10672/2023 vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LA RI
Opponente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Eustachio Sarra e Francesco Controparte_1
Calculli
Opposto
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 2456/2023 del 15/17.7.2023 il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva a
” di pagare a la somma complessiva di € 194.683,21, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali, a titolo di compensi spettanti per l'attività di consulenza tecnica e
Part amministrativa svolta dall'ingiungente in favore della .
1 Avverso tale decreto ” ha proposto opposizione, deducendo il “difetto Parte_1
di prova scritta di an e quantum delle pretese”, la “inutilizzabilità” e, in ogni caso, la “irrilevanza
probatoria” del “parere di congruità rilasciato il 23/4/2021 dal Consiglio dell'ordine degli
ingegneri di Matera”, l'infondatezza della pretesa azionata, l'erronea determinazione del quantum
debeatur.
Con decreto emesso il 5.2.2024 sono state effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 7.5.2024 per la prima comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 30.1.2024 si è costituito in giudizio , il Controparte_1
quale ha istato per la reiezione dell'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto e in diritto.
Alle udienze del 7.5.2024 e del 15.4.2025, i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto di rinviarsi la causa al fine di consentire la definizione bonaria della presente controversia.
All'udienza del 7.10.2025, a conferma della transazione intervenuta, i procuratori delle parti hanno concordemente istato per (i) la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., (ii)
la revoca del d.i. opposto e (iii) la compensazione integrale delle spese di lite.
Pertanto, hanno chiesto che la causa fosse decisa, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (rectius, di cui all'art. 189 c.p.c., stante la novella legislativa di cui al DL n.
149/2022, applicabile al presente giudizio in quanto introdotto in epoca successiva al 28.2.2023).
La causa è stata, quindi, riservata in decisione.
In virtù delle illustrate circostanze, non può che prendersi atto di quanto dedotto e richiesto concordemente e congiuntamente dalle parti.
Talché, in ragione dell'integrale eliminazione delle ragioni della lite, del venir meno di ogni residuo motivo di contrasto e dell'assenza in capo alle parti di qualsivoglia interesse alla
2 prosecuzione del giudizio, è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere (per tale dovendo intendersi le deduzioni e le richieste formulate dalle parti a verbale d'udienza), che dunque dev'essere in questa sede dichiarata con sentenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce dell'esito della controversia e della concorde richiesta delle parti (cfr. verbale d'udienza del 7.10.2025), va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione al d.i. n. 2456/2023 proposta da
[...]
” nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Bari il 9 ottobre 2025
Il Giudice
IA IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. R.G. 10672/2023 vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LA RI
Opponente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Eustachio Sarra e Francesco Controparte_1
Calculli
Opposto
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 2456/2023 del 15/17.7.2023 il giudice del Tribunale di Bari ingiungeva a
” di pagare a la somma complessiva di € 194.683,21, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi legali, a titolo di compensi spettanti per l'attività di consulenza tecnica e
Part amministrativa svolta dall'ingiungente in favore della .
1 Avverso tale decreto ” ha proposto opposizione, deducendo il “difetto Parte_1
di prova scritta di an e quantum delle pretese”, la “inutilizzabilità” e, in ogni caso, la “irrilevanza
probatoria” del “parere di congruità rilasciato il 23/4/2021 dal Consiglio dell'ordine degli
ingegneri di Matera”, l'infondatezza della pretesa azionata, l'erronea determinazione del quantum
debeatur.
Con decreto emesso il 5.2.2024 sono state effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 7.5.2024 per la prima comparizione delle parti.
Con comparsa depositata il 30.1.2024 si è costituito in giudizio , il Controparte_1
quale ha istato per la reiezione dell'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto e in diritto.
Alle udienze del 7.5.2024 e del 15.4.2025, i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto di rinviarsi la causa al fine di consentire la definizione bonaria della presente controversia.
All'udienza del 7.10.2025, a conferma della transazione intervenuta, i procuratori delle parti hanno concordemente istato per (i) la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., (ii)
la revoca del d.i. opposto e (iii) la compensazione integrale delle spese di lite.
Pertanto, hanno chiesto che la causa fosse decisa, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (rectius, di cui all'art. 189 c.p.c., stante la novella legislativa di cui al DL n.
149/2022, applicabile al presente giudizio in quanto introdotto in epoca successiva al 28.2.2023).
La causa è stata, quindi, riservata in decisione.
In virtù delle illustrate circostanze, non può che prendersi atto di quanto dedotto e richiesto concordemente e congiuntamente dalle parti.
Talché, in ragione dell'integrale eliminazione delle ragioni della lite, del venir meno di ogni residuo motivo di contrasto e dell'assenza in capo alle parti di qualsivoglia interesse alla
2 prosecuzione del giudizio, è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere (per tale dovendo intendersi le deduzioni e le richieste formulate dalle parti a verbale d'udienza), che dunque dev'essere in questa sede dichiarata con sentenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce dell'esito della controversia e della concorde richiesta delle parti (cfr. verbale d'udienza del 7.10.2025), va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione al d.i. n. 2456/2023 proposta da
[...]
” nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Bari il 9 ottobre 2025
Il Giudice
IA IN
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