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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/07/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CAREDDU ANTONIO, elettivamente domiciliati in VIA S. EMILIANO 55 08100
NUORO presso il difensore avv. CAREDDU ANTONIO
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori seppure Per_1
con collocazione prevalente presso la residenza della madre in San Teodoro Vico Eolie,
Per_ ovvero presso il domicilio di cui in narrativa, via Garibaldi n. 29. Entrambi i coniugi potranno reciprocamente esercitare il più ampio diritto di visita e, pertanto, avranno la facoltà di incontrare e tenere con loro la figlia minore previo accordo e congruo preavviso, anche nel periodo in cui si trovi con l'altro genitore, Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della stessa assecondando, ove possibile, le richieste della comune figlia. In ogni caso, anche per ragioni organizzative, le parti concordano che i tempi di permanenza siano individuati sin da ora in ragione prioritariamente degli impegni e degli interessi della prole.
Pertanto, sulla base di tali premesse, allo stato, il padre e la madre, al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti quotidiani, concordano i tempi di permanenza coi genitori nei seguenti termini, da aversi anche quale piano genitoriale.
- A scelta della minore, una settimana a turno, con ciascun genitore, partendo dal rientro da scuola del lunedì e sino al rientro da scuola del sabato allorquando si recherà presso il genitore col quale trascorrerà il weekend;
- Un weekend alternato nel periodo scolastico dall'uscita di scuola del sabato al lunedì mattina allorquando si avvierà a scuola, a Nuoro;
- Nel periodo estivo, il diritto di visita e permanenza si esplicherà con le medesime modalità e termini;
- Con riguardo alle vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascuno genitore quindici giorni non consecutivi, ad anni alterni nella data che dovrà essere stabilita e concordata con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e il piano ferie approvato dal datore di lavoro, nonché delle necessità ed esigenze della minore anche in relazione alla partecipazione della stessa a campi scuola, vacanze all'estero, vacanze di studio etc.;
- Per quanto concerne le festività natalizie, salvo diversi accordi da raggiungersi entro congruo termine, la minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro osservando, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza.
- Uguali modalità saranno osservate anche per le vacanze Pasquali ad anni alterni dal Venerdì Santo al giorno di Pasquetta compreso.
3) Posto che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei rispettivi tempi di permanenza di con ciascuno di essi, nulla viene previsto a Per_1
titolo di mantenimento della minore.
Le spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute.
Pag. 2 di 4 Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi a tale titolo versati nella misura corrisposta.
4) I coniugi dichiarano di essere, quantomeno allo stato, inoccupati e di sostenersi con l'aiuto di parenti di modo che nulla viene stabilito a titolo di mantenimento.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio il 11.09.1999, trascritto presso il
[...]
Per_ registro dello stato civile del comune di al n. 4, Parte 2, Serie A;
che dall'unione è nata una figlia: (nata il [...]), la quale è iscritta alla classe IV Classe del Per_1
Liceo Artistico di Nuoro;
che la sig.ra è residente in San Teodoro sebbene, in Pt_2 ragione dell'avanzata età dei genitori che ella assiste (e dai quali riceve un aiuto Per_ economico), è al momento prevalentemente domiciliata in via Garibaldi n. 29; che i coniugi sono entrambi senza occupazione lavorativa, non hanno beni immobili in comunione e hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili;
che da tempo è venuta meno l'unione e la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che i medesimi intendono separarsi alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pag. 3 di 4 Ritiene il Collegio che la posizione della minore sia salvaguardata mediante l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre alle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Considerata la situazione patrimoniale dei coniugi e l'età della figlia, si ritengono congrue le condizioni stabilite dalle parti.
Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate nel ricorso;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 27/06/2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CAREDDU ANTONIO, elettivamente domiciliati in VIA S. EMILIANO 55 08100
NUORO presso il difensore avv. CAREDDU ANTONIO
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori seppure Per_1
con collocazione prevalente presso la residenza della madre in San Teodoro Vico Eolie,
Per_ ovvero presso il domicilio di cui in narrativa, via Garibaldi n. 29. Entrambi i coniugi potranno reciprocamente esercitare il più ampio diritto di visita e, pertanto, avranno la facoltà di incontrare e tenere con loro la figlia minore previo accordo e congruo preavviso, anche nel periodo in cui si trovi con l'altro genitore, Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della stessa assecondando, ove possibile, le richieste della comune figlia. In ogni caso, anche per ragioni organizzative, le parti concordano che i tempi di permanenza siano individuati sin da ora in ragione prioritariamente degli impegni e degli interessi della prole.
Pertanto, sulla base di tali premesse, allo stato, il padre e la madre, al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti quotidiani, concordano i tempi di permanenza coi genitori nei seguenti termini, da aversi anche quale piano genitoriale.
- A scelta della minore, una settimana a turno, con ciascun genitore, partendo dal rientro da scuola del lunedì e sino al rientro da scuola del sabato allorquando si recherà presso il genitore col quale trascorrerà il weekend;
- Un weekend alternato nel periodo scolastico dall'uscita di scuola del sabato al lunedì mattina allorquando si avvierà a scuola, a Nuoro;
- Nel periodo estivo, il diritto di visita e permanenza si esplicherà con le medesime modalità e termini;
- Con riguardo alle vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascuno genitore quindici giorni non consecutivi, ad anni alterni nella data che dovrà essere stabilita e concordata con l'altro genitore entro il 15 maggio di ogni anno compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e il piano ferie approvato dal datore di lavoro, nonché delle necessità ed esigenze della minore anche in relazione alla partecipazione della stessa a campi scuola, vacanze all'estero, vacanze di studio etc.;
- Per quanto concerne le festività natalizie, salvo diversi accordi da raggiungersi entro congruo termine, la minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro osservando, per gli anni successivi, il principio dell'alternanza.
- Uguali modalità saranno osservate anche per le vacanze Pasquali ad anni alterni dal Venerdì Santo al giorno di Pasquetta compreso.
3) Posto che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei rispettivi tempi di permanenza di con ciascuno di essi, nulla viene previsto a Per_1
titolo di mantenimento della minore.
Le spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute.
Pag. 2 di 4 Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi a tale titolo versati nella misura corrisposta.
4) I coniugi dichiarano di essere, quantomeno allo stato, inoccupati e di sostenersi con l'aiuto di parenti di modo che nulla viene stabilito a titolo di mantenimento.
5) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio il 11.09.1999, trascritto presso il
[...]
Per_ registro dello stato civile del comune di al n. 4, Parte 2, Serie A;
che dall'unione è nata una figlia: (nata il [...]), la quale è iscritta alla classe IV Classe del Per_1
Liceo Artistico di Nuoro;
che la sig.ra è residente in San Teodoro sebbene, in Pt_2 ragione dell'avanzata età dei genitori che ella assiste (e dai quali riceve un aiuto Per_ economico), è al momento prevalentemente domiciliata in via Garibaldi n. 29; che i coniugi sono entrambi senza occupazione lavorativa, non hanno beni immobili in comunione e hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili;
che da tempo è venuta meno l'unione e la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che i medesimi intendono separarsi alle condizioni sopra indicate.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pag. 3 di 4 Ritiene il Collegio che la posizione della minore sia salvaguardata mediante l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre alle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Considerata la situazione patrimoniale dei coniugi e l'età della figlia, si ritengono congrue le condizioni stabilite dalle parti.
Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate nel ricorso;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 27/06/2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4