TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 873 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.2.1975 e residente in [...]48 95048 SCORDIA ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO VINCENZO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...]48 95048 SCORDIA ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. TOMAGRA GAETANO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/10/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con in data 14 .9.2004 (trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del comune di Scordia al n. 44 anno 2004 parte II serie A ) , dalla cui unione era nata una figlia ormai maggiorenne ed autonoma.
Esponeva che con provvedimento del 5.1.2022 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio . CP_1
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva .
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso da questo Tribunale in data 5.1.2022.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza atteso che la coppia ha una figlia maggiorenne ed ormai autonoma e nessuna delle parti ha avanzato istanze di natura economica .
L'esito della controversia e la natura della stessa, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 14 .9.2004 Parte_1 CP_1 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scordia al n. 44 anno 2004 parte II serie A ) ,
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SCORDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 24/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 873 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.2.1975 e residente in [...]48 95048 SCORDIA ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO VINCENZO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nata a [...] [...] CP_1 C.F._2
residente in [...]48 95048 SCORDIA ITALIA , rappresentata e difesa dall'Avv. TOMAGRA GAETANO presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza, come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/10/2024 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con in data 14 .9.2004 (trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del comune di Scordia al n. 44 anno 2004 parte II serie A ) , dalla cui unione era nata una figlia ormai maggiorenne ed autonoma.
Esponeva che con provvedimento del 5.1.2022 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio . CP_1
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che nulla opponeva .
§
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale. Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso da questo Tribunale in data 5.1.2022.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale statuizione si esaurisce il contenuto della presente sentenza atteso che la coppia ha una figlia maggiorenne ed ormai autonoma e nessuna delle parti ha avanzato istanze di natura economica .
L'esito della controversia e la natura della stessa, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 14 .9.2004 Parte_1 CP_1 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scordia al n. 44 anno 2004 parte II serie A ) ,
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SCORDIA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 24/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo