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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.346/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in persona del Sindaco pro-tempore, sedente in ed ivi Parte_1 Pt_1 elettivamente domiciliato al Viale della Repubblica n.46 presso la sede dell'Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Cristina Carlucci nella sua qualità di Responsabile dell'Avvocatura Comunale
appellante
Contro
pagina 1 di 13 , in persona del suo Sindaco pro-tempore, sedente in ed Controparte_1 CP_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo n.50 presso lo studio dlel'avv.
Armando D'Ippolito, dal quale, unitamente e congiuntamente all'avv. Giuseppe Roccioletti del Foro di , è rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1
appellato
Nonché
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_2 sede legale in AV in Puglia (BA)
appellata, contumace
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.519/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 3/2/2020, pubblicata in data 5/2/2020, a definizione del giudizio n.92000068/2009 r.g. promosso dinanzi la Sezione distaccata di Altamura del
Tribunale di Bari, dall' odierna appellato in danno dell'odierna appellata Controparte_1 contumace ” ed avente ad oggetto “opposizione a decreto Controparte_2 ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 12/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di
Appello di Bari adita, respinta ogni avversa deduzione e conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'esclusiva responsabilità del al Controparte_1 pagamento della somma di €27.456,71 oltre interessi ed accessori in favore della
nonché condannare il al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, ovvero, in estremo subordine, la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa” ; per l' appellato
, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza e condanna dell' appellante alle spese del grado;
nessuna nota perveniva dall'appellata persistendo la stessa nella Controparte_2 propria contumacia processuale per tutto il corso del giudizio di gravame.
pagina 2 di 13 Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 24/11/2008, depositato dinanzi l'allora sezione distaccata di
Altamura del Tribunale di Bari, la società cooperativa sociale “ ” di AV in CP_2
Puglia, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento a carico del per la Controparte_1 somma di €27.456,71 oltre interessi ed accessori, assumendo, a supporto della richiesta, un proprio credito derivante da molteplici prestazioni assistenziali fornite in favore di nucleo familiare composto dalla minore e dalla di lei madre Persona_1 [...]
, entrambe cittadini etiopi, nel corso dell'anno 2007, allegando di aver Parte_2 ospitato in una comunità locale le due etiopi, legalmente soggiornanti in Italia, dietro disposizione del Comune di Pt_1
In particolare, a fronte della predetta prestazione assistenziale, la società ricorrente emetteva la fattura n.74/08 per la somma ridetta di €27.456,71 in danno del CP_1
quale soggetto in tesi ritenuto obbligato al pagamento della ridetta prestazione sulla
[...] scorta di un decreto reso dal Tribunale dei Minorenni di Milano dell'1/8/2005, in virtù del quale, nell'autorizzare il rilascio alla IG di un permesso Parte_3 temporaneo di soggiorno onde accudire la propria figlia minore, allora ricoverata presso il Policlinico S.Matteo di per accertamenti sanitari di grave patologia ematica, CP_1 disponeva che il , in collaborazione con la competente ASL, ponesse in Controparte_1 essere “opportuni controlli ed adeguati sostegni in favore del nucleo familiare” predetto.
Concessa la richiesta ingiunzione in data 25/11/2008 e tempestivamente notificata la stessa al predetto , con citazione del 22/1/2009, introduttiva del giudizio Controparte_1 in esame, lo stesso proponeva formale e tempestiva opposizione alla stessa, a supporto della quale contestava qualsiasi pretesa creditoria in suo danno, disconoscendo qualsivoglia propria responsabilità nell'obbligo di sostenere le spese occorse per l'assistenza del predetto nucleo familiare, allegando che il richiamato decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano, richiamato dalla ricorrente opposta a supporto documentale costitutiva della pretesa monitoria, fosse stato successivamente formalmente revocato con altro decreto del 29/11/2006 con il quale, sostanzialmente, il predetto Tribunale, sulla scorta di un rilievo fattuale circa la località barese in cui era insorta la situazione di pregiudizio della minore in quel di e dell'assistenza prestata dal predetto Ente Pt_1 territoriale che aveva posto in essere gli interventi a sostegno della minore e della madre, pagina 3 di 13 tra cui l'affidamento alla predetta cooperativa sociale e che, di fatto, delegittimava il opponente da qualsiasi obbligazione debitoria in favore della commissionata CP_1
. Parte_4
Ad avallare ulteriormente la tesi difensiva predetta, l'Ente civico opponente richiamava gli esiti di un precedente e speculare giudizio nel corso della quale l'odierna opposta avrebbe dedotto la sussistenza di un'obbligazione debitoria del opponente limitatamente CP_1 al periodo compreso tra il 1/8/2005 ed il 29/11/2006 (ovvero nel periodo intermedio tra i due decreti minorili di cui innanzi) e l'odierno appellante, chiamato in causa dalla cooperativa opposta, rinviando al decreto minorile del Tribunale milanese del 29/11/2006, riconosceva di essere tenuto a sostenere i costi delle prestazioni assistenziali rese a partire da quella data.
Disconosceva, poi, il opponente qualsiasi pretesa efficacia ricognitiva di debito CP_1 ad una propria nota interna, finalizzata ad un'auspicabile transazione del precedente rapporto e che la società opponente tentata pretestuosamente di duplicare l'importo riconosciuto.
In effetti, mediante l'emissione della fattura monitoriamente azionata la Cooperativa opposta realizzava una duplicazione artificiosa ed illegittima del credito, già fatto valere in sede monitoria nel 2006, risultando incontestabile che le misure assistenziali prestate dalla Cooperativa opposta, fossero state disposte dal e non cerro dal Parte_1
. Controparte_1
Ribadiva, quindi, l'insussistenza di qualsiasi pretesa creditoria in proprio danno da parte della Cooperativa affidataria, avendo lo stesso rappresentato la Parte_1 circostanza di una richiesta allo stesso pervenuto da parte di una sorella della IG etiope, residente in mentre la temporanea assistenza sanitaria presso il Pt_1 nosocomio pavese, con successiva prestata assistenza dall'ospedale di Bari, non poteva supportare alcuna responsabilità economica-assistenziale da parte del , Controparte_1 assolutamente estraneo al rapporto intrattenuto dal tramite la Parte_1 cooperativa affidataria, con le due cittadine etiopi.
pagina 4 di 13 Sulla scorta di quanto innanzi, conveniva quindi la opposta società cooperativa allo scopo di ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine alle spese di giudizio.
Con comparsa del 6/5/2009 si costituiva la convenuta cooperativa sociale, odierna appellata contumace, chiedendo, preliminarmente la rituale autorizzazione alla chiamata in causa del allegando, a supporto della contestata fondatezza Parte_1 dell'avversa opposizione, una difforme dinamica sostanziale della vicenda che prevedeva prestazioni assistenziali per il nucleo familiare etiope succedutesi per un primo lasso temporale dall'1/5/06 al 29/11/2006, di competenza del in forza del Controparte_1 primo decreto minorile del Tribunale di Milano, rimanendo invece competente per il periodo successivo, ovvero dal 30/11/2006, il di fatto denegando Parte_1 efficacia retroattiva al secondo decreto del Tribunale dei Minori milanese con il quale si revocava il precedente.
Differita la prima udienza di comparizione al 26/1/2010, con comparsa del 21/1/2010 si costituiva il terzo chiamato aderendo, sostanzialmente, alla tesi Parte_1 difensiva già prospettata dalla convenuta cooperativa sociale ovvero alla corretta imputazione delle prestazioni fornite in relazione al periodo precedente il secondo decreto minorile del 29/11/2006 con il quale si individuava nel Comune di l'ente Pt_1 territoriale obbligato a saldare le prestazioni della cooperativa affidatataria, configurandosi tale provvedimento privo di efficacia retroattiva, in quanto atto di revoca con natura costitutiva e non dichiarativa.
Così integratosi il contradittorio processuale, il giudizio veniva istruito con un'ammessa prova testimoniale richiesta dall'opposta, reputando inammissibili le circostanza di prova articolate dall'opponente in quanto tutte di natura documentale.
All'esito della predetta istruttoria testimoniale, veniva quindi fissata l'udienza per la p.c. al 12/11/2019 cui seguiva, all'esito dei termini ex art.190 c.p.c., la sentenza oggetto della presente impugnativa, datata 3/2/2020.
Con la predetta statuizione l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia condannando la terza chiamata al pagamento della fattura monitoriamente azionata dalla convenuta , ovvero alla somma di €27.456,71 oltre interessi dalla domanda CP_2
pagina 5 di 13 al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite tra opposta ed opponente e parzialmente compensandole per metà quelle tra opposta e terza chiamata.
A supporto della predetta soluzione decisoria il primo giudice, richiamava, ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c., una precedente sentenza definitiva di una precedente opposizione a decreto ingiuntivo, speculare a quella in esame e che trascriveva in calce
“stante la condivisa congruità delle motivazioni ivi riportate”.
In particolare, evidenziava il Tribunale che con la predetta sentenza n.5083/17 del
Tribunale barese (ex sezione distaccata di Altamura) era stato condivisibilmente ritenuto che il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 29/11/2006, nel revocare il proprio precedente decreto dell'1/8/2005 (con il quale era stato posto a carico del
[...]
l'onere di provvedere al sostentamento del nucleo madre-figlia etiopi) aveva CP_1 definitivamente individuato il quale soggetto tenuto all'attività di CP_1 Parte_1 assistenza della minore e della di lei madre, dando conto di tutti i presupposti per l'individuazione di detto Comune, sussistente fin dalla genesi del rapporto, con conseguente retroattività del provvedimento giudiziale medesimo “per assenza di un legame stabile tra il nucleo familiare ed il ”. Controparte_1
In definitiva, riteneva il primo giudice, così come per le prestazioni relative al periodo
19/10/2005-30/4/2006 (oggetto della sentenza richiamata quale precedente), anche per quelle successive e relative al periodo 1/5/06-29/11/06, oggetto del presente procedimento, non poteva che essere riconosciuta la sussistenza dell'obbligazione di assistenza in capo al terzo chiamato Parte_1
Aggiungeva in motivazione il primo giudice che la pretesa ricognizione di debito resa dal
Comune opponente non poteva costituire fonte dell'obbligazione debitoria, dando luogo ad un'inversione dell'onere probatorio, tale da consentire al soggetto dichiaratosi debitore di dimostrare l'inesistenza del rapporto originario, onere debitamente assolto con la rituale produzione del decreto minorile del 29/11/2006 del Tribunale dei Minorenni milanese di revoca del precedente decreto dell'1/8/05, idoneo ad individuare l'obbligazione come sussistente fin dall'origine nei confronti del con conseguente Parte_1 rimozione retroattiva dello stesso obbligo, posto provvisoriamente a carico del CP_1
.
[...]
pagina 6 di 13 In estrema sintesi, la sentenza richiamata come precedente conforme, resa a definizione di analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Controparte_1 avverso la opposta Cooperativa sociale e con chiamata del , attribuiva Parte_1 rilevanza dirimente al fine di considerare l'esclusiva legittimazione passiva sostanziale in capo al al richiamato e prodotto provvedimento del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Milano del 29/11/2006, avvenuto nel corso del giudizio medesimo, in quanto, espressamente revocando il proprio precedente provvedimento dell'1/8/05 (con cui si individuava il in conseguenza del ricovero provvisorio della minore presso Controparte_1 il locale ospedale S. Matteo) individuava in via definitiva la sola responsabilità del
[...]
, luogo in cui la situazione pregiudizievole del nucleo familiare aveva avuto Parte_1 origine.
Il precedente giudiziale si configurava dirimente anche nella ritenuta retroattività del secondo decreto minorile “avendo questo natura giurisdizionale e non amministrativa” ed essendosi riconosciuto l'errata individuazione del con il precedente Controparte_1 decreto, sulla scorta propria di una nota trasmessa dal in data Parte_1
20/10/2005 esplicativa di molteplici rilievi fattuali dai quali si poteva evincere l'insussistenza di alcun legale stabile tra le due beneficiarie con il territorio del CP_1
.
[...]
Avverso la predetta statuizione insorgeva il proponendo il gravame Parte_1 che ci occupa, a supporto del quale articolava una unica e sostanziale censura prospettata quale “errata configurazione dei motivi di fatto e di diritto oggetto di causa” e rappresentata dalla reiterazione dell'assunto difensivo già svolto in prime cure circa la mancata efficacia retroattiva del decreto di revoca del novembre del 2006 con conseguente conferma per le prestazioni assistenziali precedenti della individuata competenza del solo . Controparte_1
Si costituiva l'appellato insistendo per il rigetto dell'avverso gravame Controparte_1 con conseguenziale conferma della gravata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado, rimanendo invece contumace l'appellata . Controparte_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3/7/2020, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza 28/1/2022, differita, per rilevato carico di ruolo, a quella del
7/7/2023 e quindi, per analoga motivazione, a quella di cui in epigrafe del 12/4/2024, pagina 7 di 13 trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione delle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Prioritariamente al merito, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità formale del gravame ex art.348 bis c.p.c. atteso che, l'eccezione predetta, ritualmente proposta con la comparsa di costituzione , non risulta espressamente reiterata nel corso della prima udienza di comparizione, equivalendo tale omissione ad una implicita rinuncia alla stessa la cui delibazione andava fatta con ordinanza proprio all'esito della prima udienza di comparizione.
In ogni caso, il gravame in esame risulta destituito di pregio in conseguenza della dirimente rilevanza assunta sia dalla documentazione in atti e sia dal precedente rappresentato dalla sentenza n.1734/2020 del 15/10/2020 di questo stesso Collegio (in diversa composizione decisoria) attinente, come già accaduto per il giudizio di primo grado, al precedente ed analogo giudizio di opposizione a decreto monitorio emesso in favore della in relazione ad altra fattura e a precedente periodo di Controparte_2 assistenza sociale in favore del nucleo familiare in questione (periodo 19/4/05-30/4/06), sia pure d'importo minore rispetto a quello del decreto opposto con il giudizio in esame.
Infatti, la delibazione del presente gravame non può, evidentemente, prescindere dalla motivazione con cui questo stesso Collegio rigettava il gravame proposto dal Parte_1 avverso la sentenza che, a sua volta, costituiva il precedente motivazionale ex
[...] art.118 disp, att.c.c., espressamente richiamato da parte del primo giudice.
La questione dibattuta era identica a quella del presente giudizio, contestandosi da parte opponente una rilevanza retroattiva al decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del
29/11/2006 con cui si revocava il precedente decreto minorile che aveva invece individuato il Comune di quale obbligato alla retribuzione delle prestazioni sociali- CP_1 assistenziali effettuate dalla sociale gravinese in favore delle due cittadine CP_2 etiopi.
Orbene, motivava quel Collegio, con un procedimento logico-deduttivo integralmente reiterabile anche nel presente giudizio che: “L'individuazione del soggetto realmente pagina 8 di 13 obbligato nei confronti della società creditrice è il risultato di una corretta ponderazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado” mentre, con riguardo alla questione della contestata retroattività del decreto minorile del 29/11/2006 si affermava che: “Né giova all'appellante obiettare che la revoca non sia stata espressamente disposta con efficacia ex tunc, essendo ciò implicito nella motivazione del provvedimento, emesso per rimuovere gli effetti di una precedente decisione adottata sull'errato presupposto di una situazione di fatto successivamente rivelatasi insussistente”.
In ogni caso, ulteriore supporto motivazionale al rigetto del gravame, anche in disparte il corretto procedimento motivazionale già adottato con la ridetta sentenza del 2020, viene in evidenza con la specifica causale indicata nella fattura monitoriamente azionata
(n.74/2008) , riferendosi espressamente la stessa ad asserite prestazioni assistenziali
(peraltro neanche comprovate) dell'anno 2007 e, in quanto tali, estranee al periodo precedente (1/8/05-29/11/2006) ed limitato lasso temporale di transitorio domicilio del nucleo in quel di in conseguenza del ricovero ospedaliero della minore, CP_1 conseguendone una ulteriore motivo di inaccoglibilità del gravame nella sua unica ed esclusiva articolazione, prospettando la efficacia ex nunc del decreto minorile del
29/11/2006, inidoneo, in tesi appellante, ad esplicare alcuna efficacia anche per il periodo precedente.
In ogni modo, come opportunamente evidenziato nel precedente richiamato, il supporto probatorio e documentale, avalla in maniera inconfutabile la individuazione “genetica” del quale unico obbligato a riconoscere la prestazione fornita (ma non Parte_1 provata) dalla cooperativa sociale gravinese la quale, occorre evidenziarlo, veniva incaricata della prestazione proprio dal (come dalla stessa Parte_1 reiteratamente ammesso in entrambi i ricorsi monitori).
La dinamica dei fatti, d'altronde, così come dettagliatamente esposta dallo stesso Ente civico odierno appellante nella sua nota del 17/10/05, in atti, attesta che il pregiudizio per il nucleo familiare bisognoso di assistenza aveva origine proprio nel territorio del Comune di e, salvo una breve parentesi temporale occorsa per il ricovero della piccola Pt_1 presso l'ospedale di per un trattamento sanitario conseguente alla riscontrata grave CP_1 forma di leucemia ( e successivamente protrattosi presso il policlinico di Bari), lo stesso si perpetuava presso l'originario Comune di Pt_1
pagina 9 di 13 A tale riguardo, non è superfluo evidenziare la cronistoria dei fatti così come enunciata b nella predetta nota del Comune di inviata sia al Tribunale minorile di Milano che Pt_1 al Comune di , laddove si legge che: “la minore, unitamente alla genitrice, è stata CP_1 ospitata per diversi mesi dalla famiglia della zia materna residente nel nostro Comune;
nel mese di settembre u.s. sono state ospiti di conoscenti residenti nel Comune di
Valenzano, al momento la ragazza è ricoverata presso l'ospedale consorziale Policlinico di
Bari a seguito di un'infezione. Durante la permanenza nel nostro territorio, lo zio della ragazza, , ha sostenuto notevoli spese (per il vitto, alloggio, trasferimenti Persona_2
Modugno-Pavia e ritorno) per le quali ha presentato istanza di assistenza economica straordinaria che si sta provvedendo ad istruire. In seguito pare che un'associazione locale abbia contribuito all'acquisto di biglietti di viaggio per recarsi a . Al momento, i CP_1 conoscenti che le avevano ospitate a Valenzano hanno ritirato la propria disponibilità ad accoglierle, e pure la famiglia della zia sembra che sia impossibilitata ad ospitarla ulteriormente, per cui tale servizio si è attivato alfine di individuare una sistemazione idonea al momento della dimissione dal Policlinico di Bari. Questo servizio,pertanto, ha contattato la cooperativa sociale Il IP di AV , che ha garantito la propria CP_3 disponibilità all'accoglienza oltre alla predisposizione di tutte le attività di accompagnamento all'autonomia lavorativa e alle altre problematiche sociali e sanitarie.
Si precisa che la IG e la figlia hanno scelto di soggiornare a Bari sia Pt_2 per la vicinanza alla sorella, IG , residente in sia per Per_2 Pt_1
l'assistenza sanitaria prestata dall'ospedale di Bari, pertanto la cooperativa sociale ha individuato la comunità Windors come sede per l'accoglienza predetta”.
Orbene, risulta incontestabile dalla cronistoria predetta che il legame stabile territoriale veniva individuato, per la genesi della vicenda e per successiva libera scelta delle due cittadine etiopi, solo ed esclusivamente con il Comune di a nulla rilevando la Pt_1 provvisoria parentesi temporale del soggiorno in quel di , necessitata dal ricovero CP_1 della minore presso il locale nosocomio, ricovero limitato al periodo dal 26/1/05 al 19/4/05 per poi far ritorno in quel di Bari, con successivi controlli in regime di day ospital fino al
21/6/05, data di rientro della minore in quel di (v. nota del Pt_1 Controparte_1
7/9/06 in atti).
pagina 10 di 13 Sulla scorta di tali evidenze fattuali, il Tribunale per i Minorenni di Milano nel procedimento tutelare in favore della predetta minore , “premesso Persona_1 che con precedente decreto dell'1/8/05 ai sensi di legge veniva attribuito al Comune di l'incarico di intervenire- in collaborqazione con la competente ASL –a sostegno della CP_1 minore, sul presupposto del suo domicilio in territorio di quel Comune” e “rilevato che dalle informazioni successive emerge che, in realtà, la situazione della minore è stata seguita dai servizi sociali del e da questi dapprima inserita in Parte_1 comunità, quindi inviata presso l'Ospedale S.Matteo di (ove è rimasta ricoverata dal CP_1
26/1 al 19/4/2005)per le necessarie terapie, per poi far rientro in comunità in quel di
Bitonto” e sulla scorta di quanto innanzi :”ritenuto, pertanto, che il decreto di cui sopra deve essere modificato, attribuendo l'incarico di intervenire a sostegno della minore al
Comune di in quanto luogo ove è insorta la situazione di pregiudizio per Pt_1 la minore ed Ente che ha fornito assistenza continuativa al nucleo ed ha formulato ed attivato i progetti d'intervento (affidamento alla cooperativa sociale di
AV di Puglia), deliberando in via definitiva revocava il decreto dell'1/8/05, limitatamente alla parte in cui dispone che il Comune di ponga in essere CP_1 opportuni controlli ed adeguati sostegni in favore del nucleo famigliare, disponendo che gli interventi a sostegno della minore e del nucleo famigliare fossero attuati dal Comune di Pt_1
In definitiva, quindi, veniva definitivamente individuato il Comune di quale unico Pt_1 obbligato al sostentamento della minore e della di lei madre e tanto con congrua e corretta motivazione, supportata dalle assunte informative, donde si evinceva la predetta relazione stabile del nucleo con il predetto Comune, salvo il transitorio periodo di domiciliazione in quel di limitato al ricovero ospedaliero di cui innanzi. CP_1
La natura giurisdizionale del decreto minorile in atti del 29/11/2006 consentiva allo stesso di estendere la propria efficacia anche retroattivamente, confermato dalla espressa revoca del precedente decreto dell'agosto del 2005 ed introducendo quindi una definitiva disciplina giuridica efficace sin dall'origine della situazione pregiudizievole per la minore, correttamente localizzata in quel di laddove il nucleo veniva prima ospitato da Pt_1 parenti, poi da conoscenti nella vicina Valenzano ed infine presso una comunità bitontina pagina 11 di 13 su iniziativa della cooperativa sociale gravinese cui era stato affidato dallo stesso
[...]
. Parte_1
La residenza stabile del nucleo famigliare nel territorio comunale di tra l'altro, Pt_1 era dipesa da una libera autodeterminazione della madre della piccola etiope, potendo così essere vicina alla sorella ed altri parenti colà stabilmente residenti.
D'altronde, come acutamente osservato dal precedente Collegio, proprio l'esigenza di rimuovere gli effetti della precedente decisione adottata su di un presupposto fattuale successivamente rilevatosi insussistente (ovvero legame stabile con il ), Controparte_1 attribuiva allo stesso efficacia retroattiva.
La evidente natura giurisdizionale e non amministrativa del decreto adottato dal Tribunale minorile milanese il 29/11/2006, con delibazione definiva in ordine all'Ente civico territoriale effettivamente obbligato al sostegno economico del nucleo famigliare etiope, giustificava la revoca del precedente decreto dell'1/8/2005, adottato sulla scorta di un presupposto fattuale rilevatosi poi insussistente e l'individuazione corretta dell'Ente preposto all'assistenza economica doveva necessariamente estendersi anche al periodo erroneamente disciplinato con il decreto revocato.
In definitiva, quindi, il gravame non si configura accoglibile siccome supportato da una tesi difensiva inconferente alla fattispecie e già motivatamente disattesa in precedente analogo giudizio.
Il regolamento delle spese del grado segue, ovviamente, il criterio della soccombenza, con doverosa integrale compensazione di quelle relative alla rimasta Controparte_2 contumace.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Dal , in Parte_5 persona del suo sindaco pro-tempore, avverso la sentenza n.519/2020 resa dal Tribunale ordinario di bari in composizione monocratica in data 3/2/2020, pubblicata il successivo
5/2/2020, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 2)Condanna l'appellante , in persona del suo legale rappresentante, Parte_5 alla integrale refusione, in favore dell'appellato , in persona del suoi legale Controparte_1 rappresentante, delle competenze difensive del grado, liquidate le stesse in complessivi
€9.991,00 oltre accessori di legge;
3)Compensa integralmente le spese del grado in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata contumace in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante;
4)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante Parte_5
, in persona del suo legale rappresentante, tenuto al pagamento, in favore
[...] dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in persona del Sindaco pro-tempore, sedente in ed ivi Parte_1 Pt_1 elettivamente domiciliato al Viale della Repubblica n.46 presso la sede dell'Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Cristina Carlucci nella sua qualità di Responsabile dell'Avvocatura Comunale
appellante
Contro
pagina 1 di 13 , in persona del suo Sindaco pro-tempore, sedente in ed Controparte_1 CP_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo n.50 presso lo studio dlel'avv.
Armando D'Ippolito, dal quale, unitamente e congiuntamente all'avv. Giuseppe Roccioletti del Foro di , è rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1
appellato
Nonché
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_2 sede legale in AV in Puglia (BA)
appellata, contumace
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.519/2020, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 3/2/2020, pubblicata in data 5/2/2020, a definizione del giudizio n.92000068/2009 r.g. promosso dinanzi la Sezione distaccata di Altamura del
Tribunale di Bari, dall' odierna appellato in danno dell'odierna appellata Controparte_1 contumace ” ed avente ad oggetto “opposizione a decreto Controparte_2 ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 12/4/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di
Appello di Bari adita, respinta ogni avversa deduzione e conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare l'esclusiva responsabilità del al Controparte_1 pagamento della somma di €27.456,71 oltre interessi ed accessori in favore della
nonché condannare il al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, ovvero, in estremo subordine, la compensazione delle spese tra tutte le parti in causa” ; per l' appellato
, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza e condanna dell' appellante alle spese del grado;
nessuna nota perveniva dall'appellata persistendo la stessa nella Controparte_2 propria contumacia processuale per tutto il corso del giudizio di gravame.
pagina 2 di 13 Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 24/11/2008, depositato dinanzi l'allora sezione distaccata di
Altamura del Tribunale di Bari, la società cooperativa sociale “ ” di AV in CP_2
Puglia, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento a carico del per la Controparte_1 somma di €27.456,71 oltre interessi ed accessori, assumendo, a supporto della richiesta, un proprio credito derivante da molteplici prestazioni assistenziali fornite in favore di nucleo familiare composto dalla minore e dalla di lei madre Persona_1 [...]
, entrambe cittadini etiopi, nel corso dell'anno 2007, allegando di aver Parte_2 ospitato in una comunità locale le due etiopi, legalmente soggiornanti in Italia, dietro disposizione del Comune di Pt_1
In particolare, a fronte della predetta prestazione assistenziale, la società ricorrente emetteva la fattura n.74/08 per la somma ridetta di €27.456,71 in danno del CP_1
quale soggetto in tesi ritenuto obbligato al pagamento della ridetta prestazione sulla
[...] scorta di un decreto reso dal Tribunale dei Minorenni di Milano dell'1/8/2005, in virtù del quale, nell'autorizzare il rilascio alla IG di un permesso Parte_3 temporaneo di soggiorno onde accudire la propria figlia minore, allora ricoverata presso il Policlinico S.Matteo di per accertamenti sanitari di grave patologia ematica, CP_1 disponeva che il , in collaborazione con la competente ASL, ponesse in Controparte_1 essere “opportuni controlli ed adeguati sostegni in favore del nucleo familiare” predetto.
Concessa la richiesta ingiunzione in data 25/11/2008 e tempestivamente notificata la stessa al predetto , con citazione del 22/1/2009, introduttiva del giudizio Controparte_1 in esame, lo stesso proponeva formale e tempestiva opposizione alla stessa, a supporto della quale contestava qualsiasi pretesa creditoria in suo danno, disconoscendo qualsivoglia propria responsabilità nell'obbligo di sostenere le spese occorse per l'assistenza del predetto nucleo familiare, allegando che il richiamato decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano, richiamato dalla ricorrente opposta a supporto documentale costitutiva della pretesa monitoria, fosse stato successivamente formalmente revocato con altro decreto del 29/11/2006 con il quale, sostanzialmente, il predetto Tribunale, sulla scorta di un rilievo fattuale circa la località barese in cui era insorta la situazione di pregiudizio della minore in quel di e dell'assistenza prestata dal predetto Ente Pt_1 territoriale che aveva posto in essere gli interventi a sostegno della minore e della madre, pagina 3 di 13 tra cui l'affidamento alla predetta cooperativa sociale e che, di fatto, delegittimava il opponente da qualsiasi obbligazione debitoria in favore della commissionata CP_1
. Parte_4
Ad avallare ulteriormente la tesi difensiva predetta, l'Ente civico opponente richiamava gli esiti di un precedente e speculare giudizio nel corso della quale l'odierna opposta avrebbe dedotto la sussistenza di un'obbligazione debitoria del opponente limitatamente CP_1 al periodo compreso tra il 1/8/2005 ed il 29/11/2006 (ovvero nel periodo intermedio tra i due decreti minorili di cui innanzi) e l'odierno appellante, chiamato in causa dalla cooperativa opposta, rinviando al decreto minorile del Tribunale milanese del 29/11/2006, riconosceva di essere tenuto a sostenere i costi delle prestazioni assistenziali rese a partire da quella data.
Disconosceva, poi, il opponente qualsiasi pretesa efficacia ricognitiva di debito CP_1 ad una propria nota interna, finalizzata ad un'auspicabile transazione del precedente rapporto e che la società opponente tentata pretestuosamente di duplicare l'importo riconosciuto.
In effetti, mediante l'emissione della fattura monitoriamente azionata la Cooperativa opposta realizzava una duplicazione artificiosa ed illegittima del credito, già fatto valere in sede monitoria nel 2006, risultando incontestabile che le misure assistenziali prestate dalla Cooperativa opposta, fossero state disposte dal e non cerro dal Parte_1
. Controparte_1
Ribadiva, quindi, l'insussistenza di qualsiasi pretesa creditoria in proprio danno da parte della Cooperativa affidataria, avendo lo stesso rappresentato la Parte_1 circostanza di una richiesta allo stesso pervenuto da parte di una sorella della IG etiope, residente in mentre la temporanea assistenza sanitaria presso il Pt_1 nosocomio pavese, con successiva prestata assistenza dall'ospedale di Bari, non poteva supportare alcuna responsabilità economica-assistenziale da parte del , Controparte_1 assolutamente estraneo al rapporto intrattenuto dal tramite la Parte_1 cooperativa affidataria, con le due cittadine etiopi.
pagina 4 di 13 Sulla scorta di quanto innanzi, conveniva quindi la opposta società cooperativa allo scopo di ottenere la revoca del provvedimento monitorio opposto con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine alle spese di giudizio.
Con comparsa del 6/5/2009 si costituiva la convenuta cooperativa sociale, odierna appellata contumace, chiedendo, preliminarmente la rituale autorizzazione alla chiamata in causa del allegando, a supporto della contestata fondatezza Parte_1 dell'avversa opposizione, una difforme dinamica sostanziale della vicenda che prevedeva prestazioni assistenziali per il nucleo familiare etiope succedutesi per un primo lasso temporale dall'1/5/06 al 29/11/2006, di competenza del in forza del Controparte_1 primo decreto minorile del Tribunale di Milano, rimanendo invece competente per il periodo successivo, ovvero dal 30/11/2006, il di fatto denegando Parte_1 efficacia retroattiva al secondo decreto del Tribunale dei Minori milanese con il quale si revocava il precedente.
Differita la prima udienza di comparizione al 26/1/2010, con comparsa del 21/1/2010 si costituiva il terzo chiamato aderendo, sostanzialmente, alla tesi Parte_1 difensiva già prospettata dalla convenuta cooperativa sociale ovvero alla corretta imputazione delle prestazioni fornite in relazione al periodo precedente il secondo decreto minorile del 29/11/2006 con il quale si individuava nel Comune di l'ente Pt_1 territoriale obbligato a saldare le prestazioni della cooperativa affidatataria, configurandosi tale provvedimento privo di efficacia retroattiva, in quanto atto di revoca con natura costitutiva e non dichiarativa.
Così integratosi il contradittorio processuale, il giudizio veniva istruito con un'ammessa prova testimoniale richiesta dall'opposta, reputando inammissibili le circostanza di prova articolate dall'opponente in quanto tutte di natura documentale.
All'esito della predetta istruttoria testimoniale, veniva quindi fissata l'udienza per la p.c. al 12/11/2019 cui seguiva, all'esito dei termini ex art.190 c.p.c., la sentenza oggetto della presente impugnativa, datata 3/2/2020.
Con la predetta statuizione l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia condannando la terza chiamata al pagamento della fattura monitoriamente azionata dalla convenuta , ovvero alla somma di €27.456,71 oltre interessi dalla domanda CP_2
pagina 5 di 13 al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite tra opposta ed opponente e parzialmente compensandole per metà quelle tra opposta e terza chiamata.
A supporto della predetta soluzione decisoria il primo giudice, richiamava, ai sensi dell'art.118 disp.att. c.p.c., una precedente sentenza definitiva di una precedente opposizione a decreto ingiuntivo, speculare a quella in esame e che trascriveva in calce
“stante la condivisa congruità delle motivazioni ivi riportate”.
In particolare, evidenziava il Tribunale che con la predetta sentenza n.5083/17 del
Tribunale barese (ex sezione distaccata di Altamura) era stato condivisibilmente ritenuto che il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 29/11/2006, nel revocare il proprio precedente decreto dell'1/8/2005 (con il quale era stato posto a carico del
[...]
l'onere di provvedere al sostentamento del nucleo madre-figlia etiopi) aveva CP_1 definitivamente individuato il quale soggetto tenuto all'attività di CP_1 Parte_1 assistenza della minore e della di lei madre, dando conto di tutti i presupposti per l'individuazione di detto Comune, sussistente fin dalla genesi del rapporto, con conseguente retroattività del provvedimento giudiziale medesimo “per assenza di un legame stabile tra il nucleo familiare ed il ”. Controparte_1
In definitiva, riteneva il primo giudice, così come per le prestazioni relative al periodo
19/10/2005-30/4/2006 (oggetto della sentenza richiamata quale precedente), anche per quelle successive e relative al periodo 1/5/06-29/11/06, oggetto del presente procedimento, non poteva che essere riconosciuta la sussistenza dell'obbligazione di assistenza in capo al terzo chiamato Parte_1
Aggiungeva in motivazione il primo giudice che la pretesa ricognizione di debito resa dal
Comune opponente non poteva costituire fonte dell'obbligazione debitoria, dando luogo ad un'inversione dell'onere probatorio, tale da consentire al soggetto dichiaratosi debitore di dimostrare l'inesistenza del rapporto originario, onere debitamente assolto con la rituale produzione del decreto minorile del 29/11/2006 del Tribunale dei Minorenni milanese di revoca del precedente decreto dell'1/8/05, idoneo ad individuare l'obbligazione come sussistente fin dall'origine nei confronti del con conseguente Parte_1 rimozione retroattiva dello stesso obbligo, posto provvisoriamente a carico del CP_1
.
[...]
pagina 6 di 13 In estrema sintesi, la sentenza richiamata come precedente conforme, resa a definizione di analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Controparte_1 avverso la opposta Cooperativa sociale e con chiamata del , attribuiva Parte_1 rilevanza dirimente al fine di considerare l'esclusiva legittimazione passiva sostanziale in capo al al richiamato e prodotto provvedimento del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di Milano del 29/11/2006, avvenuto nel corso del giudizio medesimo, in quanto, espressamente revocando il proprio precedente provvedimento dell'1/8/05 (con cui si individuava il in conseguenza del ricovero provvisorio della minore presso Controparte_1 il locale ospedale S. Matteo) individuava in via definitiva la sola responsabilità del
[...]
, luogo in cui la situazione pregiudizievole del nucleo familiare aveva avuto Parte_1 origine.
Il precedente giudiziale si configurava dirimente anche nella ritenuta retroattività del secondo decreto minorile “avendo questo natura giurisdizionale e non amministrativa” ed essendosi riconosciuto l'errata individuazione del con il precedente Controparte_1 decreto, sulla scorta propria di una nota trasmessa dal in data Parte_1
20/10/2005 esplicativa di molteplici rilievi fattuali dai quali si poteva evincere l'insussistenza di alcun legale stabile tra le due beneficiarie con il territorio del CP_1
.
[...]
Avverso la predetta statuizione insorgeva il proponendo il gravame Parte_1 che ci occupa, a supporto del quale articolava una unica e sostanziale censura prospettata quale “errata configurazione dei motivi di fatto e di diritto oggetto di causa” e rappresentata dalla reiterazione dell'assunto difensivo già svolto in prime cure circa la mancata efficacia retroattiva del decreto di revoca del novembre del 2006 con conseguente conferma per le prestazioni assistenziali precedenti della individuata competenza del solo . Controparte_1
Si costituiva l'appellato insistendo per il rigetto dell'avverso gravame Controparte_1 con conseguenziale conferma della gravata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado, rimanendo invece contumace l'appellata . Controparte_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3/7/2020, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza 28/1/2022, differita, per rilevato carico di ruolo, a quella del
7/7/2023 e quindi, per analoga motivazione, a quella di cui in epigrafe del 12/4/2024, pagina 7 di 13 trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione delle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Prioritariamente al merito, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità formale del gravame ex art.348 bis c.p.c. atteso che, l'eccezione predetta, ritualmente proposta con la comparsa di costituzione , non risulta espressamente reiterata nel corso della prima udienza di comparizione, equivalendo tale omissione ad una implicita rinuncia alla stessa la cui delibazione andava fatta con ordinanza proprio all'esito della prima udienza di comparizione.
In ogni caso, il gravame in esame risulta destituito di pregio in conseguenza della dirimente rilevanza assunta sia dalla documentazione in atti e sia dal precedente rappresentato dalla sentenza n.1734/2020 del 15/10/2020 di questo stesso Collegio (in diversa composizione decisoria) attinente, come già accaduto per il giudizio di primo grado, al precedente ed analogo giudizio di opposizione a decreto monitorio emesso in favore della in relazione ad altra fattura e a precedente periodo di Controparte_2 assistenza sociale in favore del nucleo familiare in questione (periodo 19/4/05-30/4/06), sia pure d'importo minore rispetto a quello del decreto opposto con il giudizio in esame.
Infatti, la delibazione del presente gravame non può, evidentemente, prescindere dalla motivazione con cui questo stesso Collegio rigettava il gravame proposto dal Parte_1 avverso la sentenza che, a sua volta, costituiva il precedente motivazionale ex
[...] art.118 disp, att.c.c., espressamente richiamato da parte del primo giudice.
La questione dibattuta era identica a quella del presente giudizio, contestandosi da parte opponente una rilevanza retroattiva al decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del
29/11/2006 con cui si revocava il precedente decreto minorile che aveva invece individuato il Comune di quale obbligato alla retribuzione delle prestazioni sociali- CP_1 assistenziali effettuate dalla sociale gravinese in favore delle due cittadine CP_2 etiopi.
Orbene, motivava quel Collegio, con un procedimento logico-deduttivo integralmente reiterabile anche nel presente giudizio che: “L'individuazione del soggetto realmente pagina 8 di 13 obbligato nei confronti della società creditrice è il risultato di una corretta ponderazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado” mentre, con riguardo alla questione della contestata retroattività del decreto minorile del 29/11/2006 si affermava che: “Né giova all'appellante obiettare che la revoca non sia stata espressamente disposta con efficacia ex tunc, essendo ciò implicito nella motivazione del provvedimento, emesso per rimuovere gli effetti di una precedente decisione adottata sull'errato presupposto di una situazione di fatto successivamente rivelatasi insussistente”.
In ogni caso, ulteriore supporto motivazionale al rigetto del gravame, anche in disparte il corretto procedimento motivazionale già adottato con la ridetta sentenza del 2020, viene in evidenza con la specifica causale indicata nella fattura monitoriamente azionata
(n.74/2008) , riferendosi espressamente la stessa ad asserite prestazioni assistenziali
(peraltro neanche comprovate) dell'anno 2007 e, in quanto tali, estranee al periodo precedente (1/8/05-29/11/2006) ed limitato lasso temporale di transitorio domicilio del nucleo in quel di in conseguenza del ricovero ospedaliero della minore, CP_1 conseguendone una ulteriore motivo di inaccoglibilità del gravame nella sua unica ed esclusiva articolazione, prospettando la efficacia ex nunc del decreto minorile del
29/11/2006, inidoneo, in tesi appellante, ad esplicare alcuna efficacia anche per il periodo precedente.
In ogni modo, come opportunamente evidenziato nel precedente richiamato, il supporto probatorio e documentale, avalla in maniera inconfutabile la individuazione “genetica” del quale unico obbligato a riconoscere la prestazione fornita (ma non Parte_1 provata) dalla cooperativa sociale gravinese la quale, occorre evidenziarlo, veniva incaricata della prestazione proprio dal (come dalla stessa Parte_1 reiteratamente ammesso in entrambi i ricorsi monitori).
La dinamica dei fatti, d'altronde, così come dettagliatamente esposta dallo stesso Ente civico odierno appellante nella sua nota del 17/10/05, in atti, attesta che il pregiudizio per il nucleo familiare bisognoso di assistenza aveva origine proprio nel territorio del Comune di e, salvo una breve parentesi temporale occorsa per il ricovero della piccola Pt_1 presso l'ospedale di per un trattamento sanitario conseguente alla riscontrata grave CP_1 forma di leucemia ( e successivamente protrattosi presso il policlinico di Bari), lo stesso si perpetuava presso l'originario Comune di Pt_1
pagina 9 di 13 A tale riguardo, non è superfluo evidenziare la cronistoria dei fatti così come enunciata b nella predetta nota del Comune di inviata sia al Tribunale minorile di Milano che Pt_1 al Comune di , laddove si legge che: “la minore, unitamente alla genitrice, è stata CP_1 ospitata per diversi mesi dalla famiglia della zia materna residente nel nostro Comune;
nel mese di settembre u.s. sono state ospiti di conoscenti residenti nel Comune di
Valenzano, al momento la ragazza è ricoverata presso l'ospedale consorziale Policlinico di
Bari a seguito di un'infezione. Durante la permanenza nel nostro territorio, lo zio della ragazza, , ha sostenuto notevoli spese (per il vitto, alloggio, trasferimenti Persona_2
Modugno-Pavia e ritorno) per le quali ha presentato istanza di assistenza economica straordinaria che si sta provvedendo ad istruire. In seguito pare che un'associazione locale abbia contribuito all'acquisto di biglietti di viaggio per recarsi a . Al momento, i CP_1 conoscenti che le avevano ospitate a Valenzano hanno ritirato la propria disponibilità ad accoglierle, e pure la famiglia della zia sembra che sia impossibilitata ad ospitarla ulteriormente, per cui tale servizio si è attivato alfine di individuare una sistemazione idonea al momento della dimissione dal Policlinico di Bari. Questo servizio,pertanto, ha contattato la cooperativa sociale Il IP di AV , che ha garantito la propria CP_3 disponibilità all'accoglienza oltre alla predisposizione di tutte le attività di accompagnamento all'autonomia lavorativa e alle altre problematiche sociali e sanitarie.
Si precisa che la IG e la figlia hanno scelto di soggiornare a Bari sia Pt_2 per la vicinanza alla sorella, IG , residente in sia per Per_2 Pt_1
l'assistenza sanitaria prestata dall'ospedale di Bari, pertanto la cooperativa sociale ha individuato la comunità Windors come sede per l'accoglienza predetta”.
Orbene, risulta incontestabile dalla cronistoria predetta che il legame stabile territoriale veniva individuato, per la genesi della vicenda e per successiva libera scelta delle due cittadine etiopi, solo ed esclusivamente con il Comune di a nulla rilevando la Pt_1 provvisoria parentesi temporale del soggiorno in quel di , necessitata dal ricovero CP_1 della minore presso il locale nosocomio, ricovero limitato al periodo dal 26/1/05 al 19/4/05 per poi far ritorno in quel di Bari, con successivi controlli in regime di day ospital fino al
21/6/05, data di rientro della minore in quel di (v. nota del Pt_1 Controparte_1
7/9/06 in atti).
pagina 10 di 13 Sulla scorta di tali evidenze fattuali, il Tribunale per i Minorenni di Milano nel procedimento tutelare in favore della predetta minore , “premesso Persona_1 che con precedente decreto dell'1/8/05 ai sensi di legge veniva attribuito al Comune di l'incarico di intervenire- in collaborqazione con la competente ASL –a sostegno della CP_1 minore, sul presupposto del suo domicilio in territorio di quel Comune” e “rilevato che dalle informazioni successive emerge che, in realtà, la situazione della minore è stata seguita dai servizi sociali del e da questi dapprima inserita in Parte_1 comunità, quindi inviata presso l'Ospedale S.Matteo di (ove è rimasta ricoverata dal CP_1
26/1 al 19/4/2005)per le necessarie terapie, per poi far rientro in comunità in quel di
Bitonto” e sulla scorta di quanto innanzi :”ritenuto, pertanto, che il decreto di cui sopra deve essere modificato, attribuendo l'incarico di intervenire a sostegno della minore al
Comune di in quanto luogo ove è insorta la situazione di pregiudizio per Pt_1 la minore ed Ente che ha fornito assistenza continuativa al nucleo ed ha formulato ed attivato i progetti d'intervento (affidamento alla cooperativa sociale di
AV di Puglia), deliberando in via definitiva revocava il decreto dell'1/8/05, limitatamente alla parte in cui dispone che il Comune di ponga in essere CP_1 opportuni controlli ed adeguati sostegni in favore del nucleo famigliare, disponendo che gli interventi a sostegno della minore e del nucleo famigliare fossero attuati dal Comune di Pt_1
In definitiva, quindi, veniva definitivamente individuato il Comune di quale unico Pt_1 obbligato al sostentamento della minore e della di lei madre e tanto con congrua e corretta motivazione, supportata dalle assunte informative, donde si evinceva la predetta relazione stabile del nucleo con il predetto Comune, salvo il transitorio periodo di domiciliazione in quel di limitato al ricovero ospedaliero di cui innanzi. CP_1
La natura giurisdizionale del decreto minorile in atti del 29/11/2006 consentiva allo stesso di estendere la propria efficacia anche retroattivamente, confermato dalla espressa revoca del precedente decreto dell'agosto del 2005 ed introducendo quindi una definitiva disciplina giuridica efficace sin dall'origine della situazione pregiudizievole per la minore, correttamente localizzata in quel di laddove il nucleo veniva prima ospitato da Pt_1 parenti, poi da conoscenti nella vicina Valenzano ed infine presso una comunità bitontina pagina 11 di 13 su iniziativa della cooperativa sociale gravinese cui era stato affidato dallo stesso
[...]
. Parte_1
La residenza stabile del nucleo famigliare nel territorio comunale di tra l'altro, Pt_1 era dipesa da una libera autodeterminazione della madre della piccola etiope, potendo così essere vicina alla sorella ed altri parenti colà stabilmente residenti.
D'altronde, come acutamente osservato dal precedente Collegio, proprio l'esigenza di rimuovere gli effetti della precedente decisione adottata su di un presupposto fattuale successivamente rilevatosi insussistente (ovvero legame stabile con il ), Controparte_1 attribuiva allo stesso efficacia retroattiva.
La evidente natura giurisdizionale e non amministrativa del decreto adottato dal Tribunale minorile milanese il 29/11/2006, con delibazione definiva in ordine all'Ente civico territoriale effettivamente obbligato al sostegno economico del nucleo famigliare etiope, giustificava la revoca del precedente decreto dell'1/8/2005, adottato sulla scorta di un presupposto fattuale rilevatosi poi insussistente e l'individuazione corretta dell'Ente preposto all'assistenza economica doveva necessariamente estendersi anche al periodo erroneamente disciplinato con il decreto revocato.
In definitiva, quindi, il gravame non si configura accoglibile siccome supportato da una tesi difensiva inconferente alla fattispecie e già motivatamente disattesa in precedente analogo giudizio.
Il regolamento delle spese del grado segue, ovviamente, il criterio della soccombenza, con doverosa integrale compensazione di quelle relative alla rimasta Controparte_2 contumace.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Dal , in Parte_5 persona del suo sindaco pro-tempore, avverso la sentenza n.519/2020 resa dal Tribunale ordinario di bari in composizione monocratica in data 3/2/2020, pubblicata il successivo
5/2/2020, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 2)Condanna l'appellante , in persona del suo legale rappresentante, Parte_5 alla integrale refusione, in favore dell'appellato , in persona del suoi legale Controparte_1 rappresentante, delle competenze difensive del grado, liquidate le stesse in complessivi
€9.991,00 oltre accessori di legge;
3)Compensa integralmente le spese del grado in relazione al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata contumace in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante;
4)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante Parte_5
, in persona del suo legale rappresentante, tenuto al pagamento, in favore
[...] dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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