Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3317/2019
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. n. 3317/2019
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 26 MAGGIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
verificata la rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte della scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex artt. 429 c.p.c. del giorno 26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha, mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazione, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3317/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace – opposizione a verbale di contestazione e vertente
TRA
(C.F. ), residente in TE CodiceFiscale_1
NT PI (AV), alla via San Martino n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Anna Lepore (C.F. e dall'Avv. Felice CodiceFiscale_2
Tomeo (C.F. ), con i quali è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 in Avellino, alla via F.P. Petronelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. Anna
Lepore;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata in Napoli, alla via Diaz n. 11;
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2019, ha proposto TE appello avverso la sentenza n. 3304/2018, con la quale il Giudice di Pace di
Avellino, in data 27 dicembre 2018 – 16 gennaio 2019, ha rigettato R.G. n. 3317/2019
l'opposizione promossa da ex artt. 7 D.lgs. 150/2011 e 204 TE bis D.lgs. 285/1992 avverso il verbale di accertamento n. 745139727 elevato dalla Legione Carabinieri – Stazione di NT PI (e notificato il 06 giugno 2017), con cui è stata contestata a , quale TE conducente dell'autovettura Alfa 158 tg. DD95IHF, la violazione, commessa il
03 giugno 2017, alle ore 23:20, dell'art. 141, co. 3 e 8 del Codice della
Strada, in quanto “in qualità di conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità in ore notturne”.
In particolare, l'appellante – premesso che il verbale oggetto di opposizione trae origine da un sinistro stradale con pedone, nell'occorso deceduto - ha censurato la sentenza per difetto di motivazione e per aver omesso di considerare gli elementi di prova addotti dall'opponente a fondamento dell'illegittimità del verbale e, segnatamente, la circostanza che i verbalizzanti avessero constatato il rispetto da parte del conducente del limite di velocità consentito, che non si fosse messo alla guida sotto l'effetto TE di sostanze stupefacenti o psicotrope, avendo gli accertamenti tossicologici ed alcolemici dato esito negativo;
che il pedone avesse provveduto all'attraversamento della strada lontano decine di metri dalla strisce pedonali, dietro ad un'autovettura presente sul lato destro della carreggiata.
L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza di primo grado per erronea applicazione dell'art. 2700 c.c., in quanto il Giudice di Pace ha ritenuto il verbale di contestazione costituisse prova sino a querela di falso di quanto accertato e, tuttavia, il valore fidefacente del verbale avente ad oggetto una sanzione amministrativa è circoscritto alle sole dichiarazioni delle parti ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non riguarda le ricostruzioni effettuate dai militi, giunti ex post in loco, sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro fondata su percezioni personali.
Ha aggiunto che la sentenza di primo grado è viziata per violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 7, co. 10, secondo periodo, D. Lgs. 150/2011, il quale prevede che il Giudice accolga l'opposizione allorquando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; che tale ipotesi ricorre nella specie, in quanto a TE
, con due diversi verbali, oggetto ciascuno di separata opposizione, i
[...] R.G. n. 3317/2019
Carabinieri di NT PI, a seguito di sinistro stradale con esiti mortali, hanno contestato a di aver omesso “di regolare TE adeguatamente la velocità in ore notturne” (art. 141, co. 3, CdS) e di aver omesso “di ridurre la velocità (o di fermarsi) in modo da evitare situazioni di pericolo nonostante la presenza sulla strada di pedoni che tardano a scansarsi o danno segni di incertezza” (art. 141, co. 4, CdS), pur avendo i verbalizzanti accertato che il conducente viaggiasse nel limite di velocità TE consentito.
L'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza n.
3304/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Avellino e, per l'effetto, la declaratoria di nullità e/o annullamento con revoca del verbale impugnato, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
2. Fissata, con decreto emesso in data 22 luglio 2019, l'udienza di discussione per il giorno 24 marzo 2020, il ricorso in appello, in uno al decreto, è stato notificato, in data 05 agosto 2019, alla
[...]
. Controparte_1
Ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato territorialmente competente, giusta ordinanza emessa in data 06 ottobre 2021 ed acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato rinviato per la discussione all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove viene deciso mediante deposito del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, deve esser dichiarata la contumacia della
[...]
, la quale, nonostante la ritualità Controparte_1 della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli, non si è costituita.
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, esser rigettato sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va premesso che, come fatto rilevare dal Giudice di Pace di Avellino, il verbale di accertamento di infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui R.G. n. 3317/2019
compiuti nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. 20025/16; Cass. 23800/14; Cass. 3705/13;
Cass. 339/12).
Con particolare riguardo alla condotta contestata a , la TE
Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., sent. n. 15108/2010) ha precisato che la pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 cod. str. deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura e, pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.
Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso (Cass. 15108/20110; Cass.
13264/2014).
Dunque, la contestazione della violazione di cui all'art. 141, comma III, del D.
L.vo n. 285/1992, nel caso in cui l'infrazione non venga rilevata attraverso apparecchiature tecniche, richiede che il personale verbalizzante indichi espressamente con precisione quelle circostanze per cui ha ritenuto la velocità tenuta dal conducente non adeguata al contesto presente al momento della rilevazione dell'infrazione.
Nel caso di specie, con il verbale di accertamento e contestazione del 06 giugno 2017, la Legione dei Carabinieri Campania – Stazione di NT
PI ha contestato all'appellante di avere omesso, il giorno 03 giugno 2017, alle ore 23:20, di regolare adeguatamente la velocità in ore notturne, richiamando espressamente i rilievi tecnico-descrittivi, fotografici e planimetrici eseguiti in loco nell'immediatezza del sinistro stradale mortale occorso a , investito dall'appellante . Persona_1 TE R.G. n. 3317/2019
Dalla relazione di incidente stradale dell'incidente stradale, versata in atti dalla parte convenuta in sede di costituzione in primo grado, è emerso che al suolo erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici riconducibili al veicolo condotto da della lunghezza di metri di 14,70 per le TE ruote di destra.
Orbene, come è noto, l'obbligo di motivazione del provvedimento ben può esser soddisfatto per relationem ed il richiamo ai rilievi tecnico-descrittivi, fotografici e planimetrici eseguiti in loco, per quanto succintamente indicati, si reputa idoneo a supportare la contestazione elevata nei confronti di TE
.
[...]
La circostanza, poi, che la velocità di guida non superasse i limiti di velocità non assume alcun rilievo, atteso che l'art. 141 cod. str. dispone in termini di
“velocità” e non già di “limiti di velocità”, che invece sono gli elementi considerati dalla successiva norma di cui all'art. 142 Cds.
L'art. 141 cod. str. pone, invero, una regola prudenziale al conducente di un autoveicolo quale è quella di adeguare la propria andatura in modo da evitare l'insorgere di una situazione di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed in relazione alle condizioni della strada e del traffico e, segnatamente, il comma 8, prevede la necessità di regolare la velocità in prossimità di particolari luoghi, come gli svincoli, ove segnatamente era stata elevata la contravvenzione oggetto di impugnazione.
La norma, a differenza di quella successiva, quindi non pone sotto la propria attenzione dati oggettivi e riscontrabili nella loro effettiva misurazione, bensì, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da ritenersi condivisibile, introduce una idea di valutazione ad probationem affidata all'esperta valutazione della velocità adeguata alle circostanze del caso concreto fatta dall'agente accertatore, in punto più volte ribadita dalla
Cassazione (cfr, Cass. Civ., n. 22846/2009, n. 2298/2011).
Gli elementi utilizzati per la valutazione complessiva dell'adeguatezza della velocità portata del veicolo condotto dal trasgressore sono stati, dunque, compiutamente indicati dagli accertatori, unitamente ad altri comunque evidenziabili dall'esame dell'intero contenuto del verbale, risultando altresì, come già sottolineato dal Giudice di primo grado, che la contestazione è stata elevata in orario notturno e, dunque, in presenza di una circostanza che di R.G. n. 3317/2019
per sé sola imponeva l'adozione di una condotta di guida particolarmente prudente e la tenuta di una velocità di marcia specialmente moderata.
Neppure assume rilievo ai fini dell'accoglimento del presente gravame la circostanza che, con sentenza n. 1541/2019 emessa in data 23 agosto 2019
e passata in cosa giudicata, il Tribunale di Avellino, in riforma della sentenza n. 3752/2017 emessa dal Giudice di Pace, abbia annullamento il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare della patente di guida, adottato ai sensi dell'art. 223, co. 2, C.d.S. per difetto di motivazione con riguardo agli elementi di evidente responsabilità del conducente, non potendosi certamente desumere dal difetto di motivazione di tale provvedimento di sospensione l'insussistenza o comunque l'assenza di prova circa la differente violazione contemplata dall'art. 141 co. 3 C.d.S..
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da deve esser rigettato e, per l'effetto, va confermata la TE sentenza n. 3304/2018, emessa dal Giudice di Pace di Avellino in data 27 dicembre 2018 e depositata il 16 gennaio 2019.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, nulla deve esser disposto, in ragione della contumacia dell'appellata
. Controparte_1
7. Infine, trattandosi di impugnazione respinta integralmente, deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore TE importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la CONTUMACIA della Controparte_1
;
[...]
2. RIGETTA l'APPELLO proposto da e, per l'effetto, conferma TE la sentenza n. 3304/2018, resa dal Giudice di Pace di Avellino in data 27 dicembre 2018 e depositata il 16 gennaio 2019; R.G. n. 3317/2019
3. NULLA sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
4. DÀ ATTO, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante TE
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in data 26 maggio 2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani