TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/04/2026, n. 7169
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Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Decreto cautelare 25 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 9 ottobre 2023
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Sentenza 21 aprile 2026

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    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di saldo ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione, la dichiarazione di adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte della ricorrente siano sufficienti a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di saldo ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione, la dichiarazione di adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte della ricorrente siano sufficienti a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di saldo ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione, la dichiarazione di adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte della ricorrente siano sufficienti a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione, la dichiarazione di adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte della ricorrente siano sufficienti a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione alla procedura di saldo ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione, la dichiarazione di adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte della ricorrente siano sufficienti a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/04/2026, n. 7169
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7169
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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