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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AL GI, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1132/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249014100880000 IRPEF-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130035363220000 RITENUTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7717/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29520249014100880/000, notificata il 21 novembre 2024, del complessivo importo di € 7.136,09, avente sottostante la cartella di pagamento n.
29520130035363220000, indicata come notificata il 8 aprile 2014, relativa a omesso versamento IRPEF anno 2010 con relativi interessi e sanzioni, e assume la illegittimità della pretesa impositiva sostenendo la omessa notifica della cartella di pagamento e la maturazione della prescrizione.
Chiede, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che segnala l'avvenuta notifica della cartella, sottostante l'imitazione impugnata, alla data del 8 aprile 2014; rileva altresì che la medesima cartella aveva formato oggetto della richiesta di definizione agevolata avanzata dal ricorrente in data 18 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi
184 e 185, della Legge n. 145/2018.
Osserva, sul punto, la resistente Agenzia che la presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, come statuito dalla Suprema Corte, per un profilo, fa ritenere come conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono oggetto, e, per altro profilo, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti e ciò in quanto l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 Codice civile.
Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituisce. Il ricorrente deposita memoria illustrativa ove eccepisce l'assenza della dichiarazione di conformità con riguardo alla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia e ribadisce l'eccezione di prescrizione.
All'udienza di trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 non si presta a essere accolto e, pertanto, va rigettato.
La produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate supera agevolmente le eccezioni prospettate dal ricorrente, giacché, da un lato, vi è la prova della notifica della cartella di pagamento alla data 8 aprile 2014 a mezzo del servizio postale, con consegna dell'atto alla figlia convivente, e, dall'altro, vi è allegazione della istanza di definizione agevolata presentata dal sig. Ricorrente_1 in data 18 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018.
Ebbene, come ampiamente e correttamente evidenziato dalla resistente Agenzia, che richiama a supporto copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, la presentazione dell'istanza di definizione, da un lato, consente di poter ritenere la notifica della cartella oggetto della istanza di definizione , e, dall'altro, comporta la interruzione del decorso della prescrizione.
Con la memoria illustrativa il ricorrente ha eccepito la mancata allegazione dell'attestazione di conformità ex articolo 25 bis, comma 5bis, d.lgs. n. 546/1992 e ribadito l'eccezione di prescrizione in base al rilievo del decorso di un termine superiore a dieci anni tra la notifica della cartella (8 aprile 2014) e la notifica dell'intimazione (21 novembre 2024), anche distintamente per interessi e sanzioni.
Ebbene, quanto alla prima eccezione, è sufficiente osservare, per un primo profilo, che gli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate (per quel che rileva, notifica cartella di pagamento e istanza di definizione agevolata) sono espressamente richiamati e descritti nella memoria di costituzione e nella stessa indicizzati, elementi che si rivelano conducenti per ritenere soddisfatta la previsione legislativa di attestazione di conformità, implicitamente ma inequivocabilmente derivante dalla sottoscrizione dell'atto con firma digitale apposta alla memoria;
per altro profilo, e con specifico riferimento alla istanza di definizione agevolata, è da sottolineare che si tratta di atto proveniente dallo stesso contribuente, per cui, in totale assenza di contestazioni riguardo alla provenienza e al contenuto dell'atto, lo stesso (e non potrebbe essere diversamente) deve ritenersi conforme all'originale o alla copia in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla seconda eccezione, la maturazione della prescrizione deve essere esclusa sia per il tributo che per gli intessi e sanzioni, atteso che il termine, interrotto con l'istanza di definizione agevolata del 18 aprile
2019, è stato altresì sospeso per il periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, e quindi per complessivi 542 giorni, dall'articolo 18 D.L. n. 18/2020, per cui alla data del 21 novembre 2024 non era ancora decorso il temine (decennale o quinquennale) per la prescrizione delle somme richieste con l'intimazione opposta.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo.
Nulla per le spese nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249014100880/000, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00;
nulla per le spese nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina, 16 dicembre 2025.
Il giudice
EP VA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AL GI, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1132/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249014100880000 IRPEF-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130035363220000 RITENUTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7717/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29520249014100880/000, notificata il 21 novembre 2024, del complessivo importo di € 7.136,09, avente sottostante la cartella di pagamento n.
29520130035363220000, indicata come notificata il 8 aprile 2014, relativa a omesso versamento IRPEF anno 2010 con relativi interessi e sanzioni, e assume la illegittimità della pretesa impositiva sostenendo la omessa notifica della cartella di pagamento e la maturazione della prescrizione.
Chiede, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese di giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che segnala l'avvenuta notifica della cartella, sottostante l'imitazione impugnata, alla data del 8 aprile 2014; rileva altresì che la medesima cartella aveva formato oggetto della richiesta di definizione agevolata avanzata dal ricorrente in data 18 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi
184 e 185, della Legge n. 145/2018.
Osserva, sul punto, la resistente Agenzia che la presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, come statuito dalla Suprema Corte, per un profilo, fa ritenere come conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono oggetto, e, per altro profilo, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti e ciò in quanto l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 Codice civile.
Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituisce. Il ricorrente deposita memoria illustrativa ove eccepisce l'assenza della dichiarazione di conformità con riguardo alla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia e ribadisce l'eccezione di prescrizione.
All'udienza di trattazione del ricorso, il giudice, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 non si presta a essere accolto e, pertanto, va rigettato.
La produzione documentale effettuata dall'Agenzia delle Entrate supera agevolmente le eccezioni prospettate dal ricorrente, giacché, da un lato, vi è la prova della notifica della cartella di pagamento alla data 8 aprile 2014 a mezzo del servizio postale, con consegna dell'atto alla figlia convivente, e, dall'altro, vi è allegazione della istanza di definizione agevolata presentata dal sig. Ricorrente_1 in data 18 aprile 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018.
Ebbene, come ampiamente e correttamente evidenziato dalla resistente Agenzia, che richiama a supporto copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, la presentazione dell'istanza di definizione, da un lato, consente di poter ritenere la notifica della cartella oggetto della istanza di definizione , e, dall'altro, comporta la interruzione del decorso della prescrizione.
Con la memoria illustrativa il ricorrente ha eccepito la mancata allegazione dell'attestazione di conformità ex articolo 25 bis, comma 5bis, d.lgs. n. 546/1992 e ribadito l'eccezione di prescrizione in base al rilievo del decorso di un termine superiore a dieci anni tra la notifica della cartella (8 aprile 2014) e la notifica dell'intimazione (21 novembre 2024), anche distintamente per interessi e sanzioni.
Ebbene, quanto alla prima eccezione, è sufficiente osservare, per un primo profilo, che gli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate (per quel che rileva, notifica cartella di pagamento e istanza di definizione agevolata) sono espressamente richiamati e descritti nella memoria di costituzione e nella stessa indicizzati, elementi che si rivelano conducenti per ritenere soddisfatta la previsione legislativa di attestazione di conformità, implicitamente ma inequivocabilmente derivante dalla sottoscrizione dell'atto con firma digitale apposta alla memoria;
per altro profilo, e con specifico riferimento alla istanza di definizione agevolata, è da sottolineare che si tratta di atto proveniente dallo stesso contribuente, per cui, in totale assenza di contestazioni riguardo alla provenienza e al contenuto dell'atto, lo stesso (e non potrebbe essere diversamente) deve ritenersi conforme all'originale o alla copia in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
Quanto alla seconda eccezione, la maturazione della prescrizione deve essere esclusa sia per il tributo che per gli intessi e sanzioni, atteso che il termine, interrotto con l'istanza di definizione agevolata del 18 aprile
2019, è stato altresì sospeso per il periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, e quindi per complessivi 542 giorni, dall'articolo 18 D.L. n. 18/2020, per cui alla data del 21 novembre 2024 non era ancora decorso il temine (decennale o quinquennale) per la prescrizione delle somme richieste con l'intimazione opposta.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, delle spese di giudizio, liquidate nella misura riportata in dispositivo.
Nulla per le spese nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in composizione monocratica, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249014100880/000, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00;
nulla per le spese nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina, 16 dicembre 2025.
Il giudice
EP VA