Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 59/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 59/2025 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 10.01.2025, congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Pistoia (PT), Via San Pietro n. 5, C.F. CodiceFiscale_1
e
, nata a [...] il [...] e residente Parte_2 in Pistoia (PT), Via Dalmazia n. 401, C.F. , CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Vassallo del Foro di
Pisa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castelfranco di Sotto (PI), Via Colombo n. 1, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 10.01.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in Padula (SA) in data 30.12.1999, precisavano che dall'unione erano nati tre figli: , nata a [...] il Persona_1
08.10.2001; , nato a [...] il [...] e , Per_2 Per_3 nata a [...] il [...].
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 21.10.2021 (r.g. n.
1175/2021), omologava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) La casa coniugale ubicata in Pistoia, Via Dalmazia n. 401, rimane assegnata alla moglie , che la continuerà Parte_2 ad abitare insieme ai figli , e . Detto Persona_1 Per_2 Per_3 bene è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in
Foglio di mappa 177 dai mappali: 660 sub. 8 cat. A/3 classe 5 e
660 sub 1 cat. C/6 classe 6. I coniugi continueranno a pagare le residue rate del mutuo – pari a circa € 860,00 mensili – attraverso addebito rid sul c/c n. 1000/00003631 presso la CP_1
, cointestato, che resterà aperto allo scopo. A tal fine,
[...] ciascun coniuge si obbliga a versare mensilmente sul predetto c/c la metà dell'importo complessivo della rata del mutuo. Le spese condominiali, pari a circa € 300,00 annui, saranno suddivise a metà tra le parti.
2) Tenuto conto della maggiore età di e di - Per_2 Persona_1 quest'ultima vive da diversi anni a Torino ove ha terminato gli studi e lavora come infermiera pediatrica con contratto a termine – sempre nel rispetto di frequentazione con ciascun genitore e degli
2 impegni lavorativi degli stessi, i figli staranno con i genitori secondo le modalità liberamente scelte.
3) La IA minore sarà affidata congiuntamente ad Per_3 entrambi i genitori e continuerà ad abitare nella casa coniugale insieme alla madre. I genitori si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse concernenti la IA minorenne, quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti l'educazione, l'istruzione, l'iscrizione ad attività ricreative e di svago, eventuali cambi di residenza, tenendo conto della sua capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascuno di loro nei periodi di rispettiva permanenza con la IA.
4) Il padre potrà vedere liberamente i propri figli sia nei giorni infrasettimanali che in quelli feriali, tenuto conto delle esigenze del proprio lavoro, essendo un poliziotto che lavora su turni anche il fine settimana, comunque sempre compatibilmente con le loro necessità scolastiche, sportive e ludiche specifiche della loro età, con il solo obbligo di accordarsi preventivamente con la madre per quanto riguarda la IA minore . Tendenzialmente, il Sig. Per_3
potrà comunque prendere e tenere con sé la IA Pt_1
un pomeriggio alla settimana ed un fine settimana (ovvero Per_3
i giorni di sabato e domenica) a settimane alterne. I figli potranno passare il compleanno con entrambi i genitori, i quali esprimono sin d'ora ampio consenso.
5) Durante le vacanze estive la IA trascorrerà con Per_3 ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente previo congruo preavviso.
Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, nonché le festività civili, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6) Tenuto conto che , pur essendo maggiorenne, non è Per_2 economicamente autosufficiente poiché è uno studente che frequenta il secondo anno di Università (Facoltà di Fisioterapia a
Firenze), il sig. corrisponderà a titolo di contributo di Pt_1 mantenimento per i figli e l'importo mensile di € Per_2 Per_3
600,00 (€ 300,00 ciascuno), da versare entro il giorno 15 di ogni
3 mese, con rivalutazione annuale ISTAT dal gennaio 2026, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
7) Per quanto riguarda la IA , ormai maggiorenne Persona_1 ed economicamente autosufficiente, cessa il contributo di mantenimento in favore della stessa. Ella ha terminato gli studi, ma
è rimasta a vivere a Torino, in una casa condotta in locazione, ove lavora come infermiera pediatrica con contratto a termine.
8) I coniugi concordano che l'assegno unico, ovvero la diversa o analoga forma di sostegno che sarà corrisposta dallo Stato in favore della prole, sarà corrisposto alla OR , salvo Parte_2 accordi diversi che potranno intervenire in futuro tra le parti. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% fra i genitori.
9) Le spese straordinarie dei figli, previamente concordate e documentate, saranno sostenute a metà da entrambi i genitori.
Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie, esse in via di principio dovranno essere le seguenti:
- spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti;
- spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi e relativa attrezzatura;
- spese di bollo e assicurazione moto, autovetture e altri mezzi di trasporto utilizzati dai figli.
10) I coniugi rilasciano consenso rispettivo al rinnovo e/o rilascio di passaporto e/o documento valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo della IA minore su entrambi.
4 11) Entrambe le parti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti, per cui rinunciano l'un l'altra ad ogni reciproco obbligo di mantenimento e/o di natura assistenziale.
12) I coniugi dichiarano di aver regolato a parte tutti gli altri aspetti economici tra loro in sospeso, quindi di non avere alcunché da pretendere reciprocamente a nessun titolo.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
28.02.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Padula (SA) in data 30.12.1999, tra i coniugi
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni da essi concordate;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padula (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 26, P. 2 serie A, vol.1, anno 1999);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 23.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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