Ordinanza presidenziale 11 settembre 2013
Decreto decisorio 29 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 29/04/2021, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 01818/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2007, proposto da
Cereal Docks Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Annamaria Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Ministero per L'Ambiente - Roma - (Rm), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
A.R.P.A.V. Veneto, Regione Veneto - (Ve) non costituiti in giudizio;
nei confronti
S.E.A.V. Servizi Ecologici Ambientali Venezia S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 16724/QdV/DI/VII/VIII in data 22.6.2007, a firma del Direttore Generale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, avete ad oggetto: "sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto MA . area Cereal Docks s.p.a. ex Seav (Serv. Cost.) area ex Pyros - Interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica";
- della nota trasmessa da ARPAV in data 15.5.2007 acquisita al prot. n. 13009/DI del 23.5.2007;
- del verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata in data 29.12.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 81 cod. proc. amm. e 2 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 ottobre 2007;
Considerato che il ricorso fissato all’Udienza Pubblica del 4 dicembre 2019 è stato Cancellato dal Ruolo;
Considerato che nel termine annuale previsto ai sensi dell’art 71 comma 1 del c.p.a. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 28 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO