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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4395/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 27 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4395/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore con l'Avv. G. Riccio;
- attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. CP_1
V. Scandroglio;
- convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte attrice, presupponendo l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, agiva in giudizio nei confronti della parte convenuta per ottenere il pagamento del corrispettivo ancora dovutole nonché il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Si costituiva la parte convenuta negando l'esistenza del suddetto appalto e chiedendo comunque in via riconvenzionale il risarcimento di alcune voci di danno asseritamente derivanti dagli interventi posti in essere dalla controparte in maniera difforme dalle regole dell'arte e dalla mancata tempestiva riconsegna dell'immobile.
Va affermata l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, rapporto giuridico che
è agevole desumere dalla cospicua corrispondenza prodotta dall'attrice dalla quale si evince come la convenuta fosse ben consapevole del fatto che la Parte_1
stava eseguendo lavori sul proprio immobile e non abbia per lungo tempo manifestato alcuna opposizione a tale attività (cfr. in particolare la mail di cui al doc. 9 di parte attrice avente ad oggetto la consegna delle chiavi del capannone all'appaltatrice nonché l'ampia corrispondenza per interposta persona di cui ai docc. 4 e ss. attorei).
Come noto, peraltro, l'appalto è un contratto a forma libera e può anche essere concluso, come è evidentemente accaduto nel caso di specie, per facta concludentia.
Il contratto può essere risolto in considerazione dei reciproci gravi inadempimenti avendo la convenuta omesso il pagamento di una notevole parte delle opere eseguite ed andate a suo vantaggio e l'attrice proceduto ad iniziare i lavori pur in assenza di un progetto depositato presso il comune.
Venendo agli aspetti inerenti la quantificazione del danno preteso dalla parte attrice va escluso il riconoscimento del cd. lucro cessante essendo emersi, come sopra specificato, profili di inadempimento non solo in capo alla convenuta ma anche in capo alla stessa attrice;
l'impossibilità di portare validamente a termine il rapporto negoziale non può quindi essere imputata unicamente a colpa dell'appaltante riscontrandosi rilevanti profili di negligenza anche a carico dell'appaltatrice.
Parimenti devono essere escluse dal computo del danno le somme di euro 21.000,00 e
19.169,15 inerenti materiali la cui effettiva consegna ed il cui effettivo utilizzo a vantaggio della committenza non risultano provati;
sul punto il capitolo di prova orale n. 3 dedotto dall'attrice nella seconda memoria istruttoria appare generico e conseguentemente inammissibile.
Alla parte attrice spetta pertanto, sulla base del conteggio effettuato dal CTU, la somma di euro 100.845,00.
Relativamente ai danni pretesi dalla convenuta va riconosciuta la somma di 10.274,24 quantificata dal CTU per la ritinteggiatura dell'interno del capannone dovendosi ritenere che l'appaltatrice, per il tempo in cui ha avuto in custodia l'immobile per l'esecuzione dei lavori appaltati, fosse tenuta a curarne la conservazione.
Parimenti appare dovuta la somma di euro 37.500,00 per la mancata locazione del bene (cfr. contratto di locazione prodotto dalla convenuta sub doc. 19). Nonostante il procedimento di ATP fosse terminato nel Giugno 2021, l'immobile venne infatti restituito alla convenuta soltanto nel successivo Gennaio 2022 a seguito di provvedimento cautelare e l'omessa riconsegna non può certo giustificarsi con ragioni di garanzia riconducibili al credito vantato dall'appaltatrice.
Altre voci di danno, come motivato dal CTU con valutazioni pienamente condivisibili, non possono essere riconosciute;
in particolare, per quel che concerne l'ammontare di euro 12.160,24 per rimozione di interventi strutturali non certificati, il tecnico incaricato dal Tribunale ha sottolineato l'impossibilità, allo stato attuale, di pronunciarsi sull'effettiva necessità di tale attività.
Operata la compensazione cd. atecnica (trattandosi di crediti nascenti dal medesimo rapporto giuridico) tra i reciproci crediti, la convenuta rimane debitrice nei confronti dell'attrice per euro 53.070,76, cifra alla quale, considerata la natura risarcitoria del debito, vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Le spese di lite (comprensive di quelle relative alla fase di ATP) possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza;
per i medesimi motivi le spese di CTU (comprese quelle per la CTU espletata nella fase di ATP), possono essere suddivise tra le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Dichiara risolto il contratto di appalto oggetto di giudizio.
2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 53.070,76 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Compensa integralmente le spese di giudizio anche con riferimento alla fase di
ATP.
4) Pone le spese di CTU (comprese quelle della fase di ATP) a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4395/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 27 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4395/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore con l'Avv. G. Riccio;
- attrice;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. CP_1
V. Scandroglio;
- convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte attrice, presupponendo l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, agiva in giudizio nei confronti della parte convenuta per ottenere il pagamento del corrispettivo ancora dovutole nonché il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Si costituiva la parte convenuta negando l'esistenza del suddetto appalto e chiedendo comunque in via riconvenzionale il risarcimento di alcune voci di danno asseritamente derivanti dagli interventi posti in essere dalla controparte in maniera difforme dalle regole dell'arte e dalla mancata tempestiva riconsegna dell'immobile.
Va affermata l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, rapporto giuridico che
è agevole desumere dalla cospicua corrispondenza prodotta dall'attrice dalla quale si evince come la convenuta fosse ben consapevole del fatto che la Parte_1
stava eseguendo lavori sul proprio immobile e non abbia per lungo tempo manifestato alcuna opposizione a tale attività (cfr. in particolare la mail di cui al doc. 9 di parte attrice avente ad oggetto la consegna delle chiavi del capannone all'appaltatrice nonché l'ampia corrispondenza per interposta persona di cui ai docc. 4 e ss. attorei).
Come noto, peraltro, l'appalto è un contratto a forma libera e può anche essere concluso, come è evidentemente accaduto nel caso di specie, per facta concludentia.
Il contratto può essere risolto in considerazione dei reciproci gravi inadempimenti avendo la convenuta omesso il pagamento di una notevole parte delle opere eseguite ed andate a suo vantaggio e l'attrice proceduto ad iniziare i lavori pur in assenza di un progetto depositato presso il comune.
Venendo agli aspetti inerenti la quantificazione del danno preteso dalla parte attrice va escluso il riconoscimento del cd. lucro cessante essendo emersi, come sopra specificato, profili di inadempimento non solo in capo alla convenuta ma anche in capo alla stessa attrice;
l'impossibilità di portare validamente a termine il rapporto negoziale non può quindi essere imputata unicamente a colpa dell'appaltante riscontrandosi rilevanti profili di negligenza anche a carico dell'appaltatrice.
Parimenti devono essere escluse dal computo del danno le somme di euro 21.000,00 e
19.169,15 inerenti materiali la cui effettiva consegna ed il cui effettivo utilizzo a vantaggio della committenza non risultano provati;
sul punto il capitolo di prova orale n. 3 dedotto dall'attrice nella seconda memoria istruttoria appare generico e conseguentemente inammissibile.
Alla parte attrice spetta pertanto, sulla base del conteggio effettuato dal CTU, la somma di euro 100.845,00.
Relativamente ai danni pretesi dalla convenuta va riconosciuta la somma di 10.274,24 quantificata dal CTU per la ritinteggiatura dell'interno del capannone dovendosi ritenere che l'appaltatrice, per il tempo in cui ha avuto in custodia l'immobile per l'esecuzione dei lavori appaltati, fosse tenuta a curarne la conservazione.
Parimenti appare dovuta la somma di euro 37.500,00 per la mancata locazione del bene (cfr. contratto di locazione prodotto dalla convenuta sub doc. 19). Nonostante il procedimento di ATP fosse terminato nel Giugno 2021, l'immobile venne infatti restituito alla convenuta soltanto nel successivo Gennaio 2022 a seguito di provvedimento cautelare e l'omessa riconsegna non può certo giustificarsi con ragioni di garanzia riconducibili al credito vantato dall'appaltatrice.
Altre voci di danno, come motivato dal CTU con valutazioni pienamente condivisibili, non possono essere riconosciute;
in particolare, per quel che concerne l'ammontare di euro 12.160,24 per rimozione di interventi strutturali non certificati, il tecnico incaricato dal Tribunale ha sottolineato l'impossibilità, allo stato attuale, di pronunciarsi sull'effettiva necessità di tale attività.
Operata la compensazione cd. atecnica (trattandosi di crediti nascenti dal medesimo rapporto giuridico) tra i reciproci crediti, la convenuta rimane debitrice nei confronti dell'attrice per euro 53.070,76, cifra alla quale, considerata la natura risarcitoria del debito, vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
Le spese di lite (comprensive di quelle relative alla fase di ATP) possono essere integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza;
per i medesimi motivi le spese di CTU (comprese quelle per la CTU espletata nella fase di ATP), possono essere suddivise tra le parti in uguale misura.
P.Q.M.
1) Dichiara risolto il contratto di appalto oggetto di giudizio.
2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 53.070,76 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
3) Compensa integralmente le spese di giudizio anche con riferimento alla fase di
ATP.
4) Pone le spese di CTU (comprese quelle della fase di ATP) a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa